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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/10/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MURARO SILVIA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. CAVARZERE ANNUNCIATA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
0) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le
parti;
1) affido condiviso delle due figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) assegnazione della casa coniugale alla madre per continuare ad abitarla
con le figlie;
3) visite paterne a week end alternati dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì
mattina; lunedì e mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola a dopo cena (con
pasto dal papà);
4) contributo paterno al mantenimento delle figlie stabilito nella misura di €
400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT e da pagarsi
in favore della madre entro il giorno cinque di ogni mese;
5) spese di rette scolastiche a carico al 100% della madre;
6) ulteriori spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da Protocollo
Tribunale di Verona;
7) una attività extrascolastica per ciascuna figlia, al 50% tra i genitori;
8) assegno unico universale suddiviso tra i genitori al 50%
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 2 di 3 dato atto che, all'udienza del 30/09/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. a MONTECCHIO MAGGIORE (VI), il Parte_1
21/04/1983, CF. e , n. a C.F._1 Controparte_1
VERONA (VR), il 25/01/1982, CF. celebrato il C.F._2
28/06/2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
SOAVE (VR) al Num.
7 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2014;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di SOAVE.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 01/10/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MURARO SILVIA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. CAVARZERE ANNUNCIATA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
0) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le
parti;
1) affido condiviso delle due figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) assegnazione della casa coniugale alla madre per continuare ad abitarla
con le figlie;
3) visite paterne a week end alternati dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì
mattina; lunedì e mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola a dopo cena (con
pasto dal papà);
4) contributo paterno al mantenimento delle figlie stabilito nella misura di €
400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT e da pagarsi
in favore della madre entro il giorno cinque di ogni mese;
5) spese di rette scolastiche a carico al 100% della madre;
6) ulteriori spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da Protocollo
Tribunale di Verona;
7) una attività extrascolastica per ciascuna figlia, al 50% tra i genitori;
8) assegno unico universale suddiviso tra i genitori al 50%
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 2 di 3 dato atto che, all'udienza del 30/09/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. a MONTECCHIO MAGGIORE (VI), il Parte_1
21/04/1983, CF. e , n. a C.F._1 Controparte_1
VERONA (VR), il 25/01/1982, CF. celebrato il C.F._2
28/06/2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
SOAVE (VR) al Num.
7 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2014;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di SOAVE.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 01/10/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3