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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 3458/2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PT) alla via Ruga degli Orlandi n. 43, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Bartaletti, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta San Biagio n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Montecatini Terme alla via Cividale n. 44, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Goti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Prato alla via Q. Baldinucci n. 71;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.12.2022, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Buggiano il 24.4.2004 con e Controparte_1
che, dalla loro unione, nascevano i figli (nato il [...]), Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata il [...]). Per_3
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 16.4.2015, omologava la separazione consensuale dei coniugi.
La ricorrente deduceva come, da anni, il padre vede i figli solamente due volte al mese per un giorno, senza pernottamento, affermando il resistente di non avere camere per ospitarli;
deduceva, poi, che il resistente non ha mai adempiuto ai propri obblighi di mantenimento, così come disposto dal
Tribunale nella misura di € 525 (€ 175 per ciascun figlio), ma riduceva autonomamente tale cifra, limitandosi a versare € 382 mensili;
inoltre, il resistente non rimborsava mai la propria quota di spese straordinarie, né aveva mai versato, dal 2016, l'importo di € 100 dovuto alla moglie a titolo di mantenimento.
La ricorrente deduceva di non lavorare e di percepire il reddito di cittadinanza per la somma di € 370 mensili, oltre che l'assegno unico universale per € 160 mensili;
inoltre, ha oneri di locazione per € 50 mensili, godendo di una casa popolare.
Pertanto, la ricorrente concludeva così :
- Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori Persona_4
(Pescia – PT – 17.11.2007) e (Firenze – 15.01.2013) alla Persona_5 madre;
in denegata ipotesi, confermare l'affidamento condiviso delle stesse, con la precisazione che le questioni relative all'istruzione possano essere assunte in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
- Confermare la residenza delle figlie minori e assieme alla Per_2 Per_3
madre;
- Disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli versando alla sig.ra un assegno perequativo complessivo nella misura di € Pt_1
600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno
20 di ogni mese, ovvero diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta
2 di giustizia, somma comunque soggetta annualmente ed automaticamente alla rivalutazione ISTAT;
- Disporre che le spese straordinarie sostenute nell'esclusivo interesse dei figli siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- Disporre che l'assegno unico universale venga percepito nella misura del
100% dalla sig.ra come per legge in caso venga disposto l'affidamento Pt_1
esclusivo delle figlie alla madre;
in ogni caso, tenuto conto di quanto dedotto e riferito nei propri scritti difensivi, stabilire che tale assegno, anche in caso di conferma dell'affidamento condiviso, venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
- Disporre a favore della sig.ra un assegno divorzile nella Parte_1 misura di € 100,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, ovvero diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, somma comunque soggetta annualmente ed automaticamente alla rivalutazione
ISTAT.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 5.4.2023, si costituiva in giudizio , il quale deduceva di svolgere attività Controparte_1 lavorativa per la dietro compenso di circa € 1.300 mensili, e di Parte_2 essere onerato del pagamento del canone di locazione per l'importo di € 450 mensili, oltre che del pagamento di utenze e assicurazione auto.
Il resistente deduceva come fossero inaccoglibili le richieste avversarie, anche considerato che il figlio maggiore aveva espresso il desiderio di andare Per_1
a vivere presso di lui. Si dichiarava, quindi, disponibile a versare € 125 per ciascun figlio, oltre € 50 a titolo di assegno divorzile.
Pertanto, il resistente concludeva così : confermare l'affidamento condiviso e riconoscere al sig. il Controparte_1
diritto di tenere con sé le figlie minori e dalle ore 19.00 del Per_2 Per_3
venerdì sino alle ore 16.00 della domenica per ciascun finesettimana;
stabilire l'onere del sig. di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
figli nella misura mensile di euro 125,00 ciascuno, fino a che il figlio maggiorenne riuscirà a reperire una propria occupazione lavorativa Per_1
e in questo caso il mantenimento verrà a cessare;
stabilire l'onere del ricorrente di corrispondere un assegno divorzile a favore della sig.ra nella misura di euro 50,00 mensili;
Pt_1
3 stabilire, previo accoglimento della richiesta di affidamento condiviso,
l'attribuzione del 50% dell'assegno unico a favore della sig.ra
[...]
, mentre l'altro 50% deve essere riconosciuto al sig. Pt_1 Controparte_1
facendo salvo il diritto del resistente di richiedere giudizialmente la restituzione di quanto percepito in più dalla sig.ra dal 2015 a oggi;
Pt_1
stabilire che il rimborso effettuato delle spese scolastiche in favore della sig.ra deve essere restituito al resistente nella misura del 50%. Parte_1
I coniugi, in data 19.4.2023, comparivano innanzi al Giudice delegato alla Fase
Presidenziale il quale, con ordinanza del 5.6.2023, confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano acquisite relazioni dei
Servizi Sociali e veniva disposto l'ascolto dei figli minori.
Con provvedimento del 31.10.2023 venivano disposti incontri osservati tra il padre e le due figlie ancora minorenni.
Acquisite ulteriori relazioni del Servizio Sociale, la causa giungeva all'udienza del 15.10.2024, nella quale, precisate le conclusioni, veniva riservata al
Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
3. Le parti hanno tre figli, (di anni 20), (di anni 17) e Greater Per_1 Per_2
(prossima ai 12 anni).
La ricorrente domanda l'affidamento esclusivo delle due figlie minorenni, motivando la propria richiesta sulla inaffidabilità manifestata, nel corso del tempo, dal resistente.
Sul punto, va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater
c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori,
4 solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per potere prevedere l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre.
Occorre osservare come, nel corso del tempo, il padre abbia senz'altro frequentato i figli con poca assiduità.
Dalla relazione del Servizio Sociale del 10.5.2023 emerge che il padre, a quella data, incontrava i figli una volta ogni quindici giorni, così confermando quanto allegato dalla madre in sede di ricorso;
anche nella relazione del Servizio
Sociale del 3.10.2023 si dà atto che i tre figli si recavano dal padre una domenica ogni quindici giorni, condividendo con lui il pranzo e trascorrendo il resto del tempo singolarmente all'interno dell'abitazione, occupandosi ognuno dei propri interessi.
Tale frequentazione sporadica è stata confermata dai due figli maggiori, ascoltati all'udienza del 31.10.2023.
e difatti, confermavano di recarsi dal padre solamente una Per_1 Per_2
domenica ogni quindici giorni, e rappresentava la staticità con cui si Per_2
svolgevano le giornate presso la casa del padre (Quando stiamo con mio padre, andiamo al supermercato e compriamo da mangiare. Poi torniamo a casa, e ognuno sta per conto suo, chi al telefono, chi guarda la tv, e quando è ora di mangiare chi vuole mangiare mangia, al supermercato compriamo
5 snack/merendine, e solo nel pomeriggio mangiamo il vero e proprio pranzo.
Verso le cinque ci fa spazzare, pulire la casa e poi andiamo via. Sono contenta solo per metà di andare da mio padre, perché quando vado lì non faccio nulla, preferirei fare qualcosa di più con lui).
Un punto di rottura tra il padre e le figlie è dovuto all'episodio del 24.9.2023, in occasione del quale il padre, a seguito di un litigio con sferrava uno Per_2
schiaffo a tale episodio, in sede di ascolto, veniva confermato sia da Per_3
(Le mie sorelle hanno litigato con mio padre, quindi ho visto cosa è Per_1
successo. voleva uscire un attimo, voleva andare dal tabacchino a fare Per_2
una ricarica e mio padre ha detto di no. Mia sorella ha iniziato a insistere e allora hanno iniziato a litigare per questa cosa. Poi è intervenuta mia sorella più piccola, e mio padre l'ha picchiata, le ha dato uno schiaffo in Per_3
testa), che da (Non vado da mio padre da un mese. Non sono più Per_2 andata perché l'ultima volta stavamo tornando dal supermercato e io gli ho detto che io e mio fratello volevamo andare a fare una ricarica, lui allora ha iniziato ad arrabbiarsi, e a casa abbiamo iniziato a litigare (…) Lui poi ha tirato uno schiaffo fortissimo a mia sorella – la quale cercava di spiegargli che io potevo andare da sola a fare la ricarica).
A seguito di questo episodio, con provvedimento del 31.10.2023, venivano disposti incontri osservati padre/figlie.
Tali incontri hanno avuto un buon andamento, come si evince dalle relazioni dei Servizi Sociali depositate.
Dalla relazione del Servizio Sociale del 12.4.2024 emerge che “gli incontri padre/figlie non hanno rilevato particolari criticità (…) le bambine hanno mostrato gioia nel rincontrare il padre, riuscendo a divertirsi in un clima disteso;
dall'altra parte il padre ha mantenuto un comportamento sempre corretto e disponibile nei confronti delle figlie”, tanto che il Servizio Sociale proponeva una graduale liberalizzazione degli incontri.
Nella relazione del Servizio Sociale del 6.9.2024 si dà nuovamente atto del buon andamento degli incontri, e si specifica che le minori si sono mostrate favorevoli all'idea di svolgere gli incontri presso la casa del padre.
Nella relazione del Servizio Sociale del 8.1.2025 si dà ancora atto che gli incontri osservati sono proseguiti con esito positivo, anche presso l'abitazione paterna, e che, da ultimo, sono stati liberalizzati con l'accordo delle parti.
6 Alla luce del percorso svolto positivamente dal padre, si ritiene non sussistano i presupposti per la previsione di un affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre;
peraltro, anche la valutazione delle competenze genitoriali delle parti, redatta dalla dott.ssa concludeva per l'assenza di gravi Persona_6
carenze genitoriali, evidenziando come i limiti che emergono appaiono legati a caratteristiche culturali e alla scarsa comunicazione tra padre e madre.
Del resto, occorre osservare che la sig.ra si è dimostrata, nel corso del Pt_1 giudizio, più volte poco incline all'ascolto, come emerge anche dalle relazioni dei Servizi Sociali (cfr. relazione del 12.4.2024, nell'occasione, come già avvenuto in passato, la sig.ra ha avuto un atteggiamento scontroso ed Pt_1
è risultata non collaborativa. La signora ha comunicato di non voler più avere
a che fare con il Servizio, sottolineando di non comprendere le motivazioni che stanno alla base dell'interessamento dello stesso verso la sua famiglia, in quanto a suo dire non ci sono problemi;
relazione incontri protetti periodo gennaio/marzo 2022, la madre dal suo è apparsa scostante e irritata da tale incontro preliminare (…) non ha sottoscritto il regolamento in quella occasione ed è apparsa poco collaborante, rifiutandosi di dare il suo recapito telefonico all'educatrice referente lì presente).
Pertanto, le problematiche di condivisione della genitorialità della coppia appaiono correlate, principalmente, ad un difetto di comunicazione, imputabile ad entrambi, con la conseguenza che non può optarsi per l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, dovendo, piuttosto, prevedersi l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente delle minori presso l'abitazione materna.
Va, comunque, precisato che l'affidamento condiviso comporta la facoltà per il genitore collocatario di assumere in autonomia le decisioni di ordinaria gestione relative ai minori, per ciò che attiene alla organizzazione della vita quotidiana;
al fine, poi, di non paralizzare l'adozione di decisioni nell'interesse delle minori, viene stabilito che la madre, quale genitore collocatario prevalente – vista l'alta conflittualità esistente tra le parti e considerato che il padre vede le figlie con poca assiduità - potrà assumere in autonomia le decisioni di minore rilevanza relative all'ambito scolastico (ad. es. gite o permessi) rimanendo quelle di maggiore rilevanza di competenza di entrambi i genitori.
7 In merito agli incontri padre/figlie, ad esito del periodo di incontri osservati svoltosi positivamente, deve essere prevista la loro liberalizzazione.
Per un periodo di tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, il padre incontrerà le figlie minori a domeniche alternate, dalle ore 10 alle ore 19.
All'esito di tale periodo di tre mesi, il padre terrà con sé le figlie minori, a settimane alternate, dal sabato pomeriggio alle ore 16 sino alla domenica sera alle ore 19.
Durante il periodo natalizio, il padre terrà con sé le figlie per tre giorni consecutivi, inclusivi, ad anni alterni, del Natale o del 31 dicembre/1 gennaio.
Durante il periodo pasquale, il padre terrà con sé le figlie per tre giorni consecutivi, inclusivi, ad anni alterni con la madre, di Pasqua o Pasquetta.
Durante il periodo estivo, il padre terrà con sé le figlie per due settimane, non consecutive, in periodo che le parti determineranno entro il 31 maggio di ogni anno.
Va precisato che essendo prossima alla maggiore età, è del tutto libera Per_2
di prevedere maggiori tempi di frequentazione col padre, qualora ciò corrisponda ad un suo desiderio.
Si dispone il mantenimento del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio
Sociale, con relazioni semestrali al Giudice Tutelare, sino a quando ciò sarà ritenuto utile dal Servizio.
4. La ricorrente domanda il versamento di un contributo di mantenimento per i figli pari ad € 600 (€ 200 ciascuno), mentre il resistente chiede di contribuire tramite il versamento di € 375 (€ 125 ciascuno).
La ricorrente non risulta svolgere attività lavorativa e corrisponde € 50 mensili per la locazione di una casa popolare.
Il resistente svolge attività come di dipendente di una società e risulta percepire circa € 1.300 mensili (cfr. buste paga sub doc. 1 e 2 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); lo stesso è gravato del pagamento di canone di locazione per € 450 mensili (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Occorre premettere che, visto il collocamento quasi esclusivo dei figli presso la madre, si ritiene di porre l'assegno unico a integrale beneficio della stessa.
Tenuto conto, allora, della condizione reddituale del resistente, e valutato che l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla ricorrente, si
8 ritiene di porre a suo carico il versamento di un contributo di mantenimento pari ad € 450 mensili (€ 150 per ciascun figlio).
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia.
5. La ricorrente domanda assegno divorzile in proprio favore pari ad € 100 mensili;
il resistente non si oppone alla previsione di un assegno divorzile, ma chiede di limitarlo ad € 50 mensili.
Sul punto, occorre, innanzitutto, osservare che l'assegno divorzile può assolvere ad una funzione assistenziale, la quale ricorre se l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze per condurre una vita autonoma e dignitosa e non possa in concreto procurarsele, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui si trova (cfr. Cass. Civ., 16.5.2023, n. 13420).
L'assegno divorzile, oltre alla funzione assistenziale, può assolvere una funzione compensativa, presupponendo, in tal caso, un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. Cass.
Civ., 20.4.2023, n. 10614).
Nel caso di specie, la ricorrente è in evidenti difficoltà economiche, non svolge attività lavorativa, e si è sempre occupata della crescita dei tre figli in modo pressoché esclusivo.
Si ritiene che tali elementi giustifichino la previsione di un assegno divorzile in suo favore, da determinarsi in € 100 mensili, così come il contributo di mantenimento previsto nella fase separativa.
6. Il resistente richiede la restituzione del 50% del rimborso delle spese scolastiche goduto dalla ricorrente, ma tale domanda, di natura restitutoria, è inammissibile in questo giudizio, ed esula dall'ambito oggettivo proprio del procedimento di divorzio.
7. Le spese di lite vengono compensate, considerato che le reciproche pretese sono state solo parzialmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando
9 definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 24.4.2004 nel
Comune di Buggiano (PT) dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Nigeria) il 21.8.1972 e nato a [...] il Controparte_1
10.10.1971;
2) dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3 con residenza prevalente presso l'abitazione materna, e facoltà della madre di assumere in autonomia le decisioni di ordinaria gestione relative alle minori, oltre che quelle di minore rilevanza relative all'ambito scolastico;
3) dispone che il padre incontrerà le due figlie minori liberamente come segue:
- per un periodo di tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, il padre incontrerà le figlie minori a domeniche alternate, dalle ore 10 alle ore 19;
- all'esito di tale periodo di tre mesi, il padre terrà con sé le figlie minori, a settimane alternate, dal sabato pomeriggio alle ore 16 sino alla domenica sera alle ore 19;
- durante il periodo natalizio, il padre terrà con sé le figlie per tre giorni consecutivi, inclusivi, ad anni alterni, del Natale o del 31 dicembre/1 gennaio;
- durante il periodo pasquale, il padre terrà con sé le figlie per tre giorni consecutivi, inclusivi, ad anni alterni con la madre, di Pasqua o Pasquetta;
- durante il periodo estivo, il padre terrà con sé le figlie per due settimane, non consecutive, in periodo che le parti determineranno entro il 31 maggio di ogni anno;
4) ordina a di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei tre figli, la somma di € 450 (€ 150 ciascuno), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 20 di ogni mese;
5) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
10 b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota
11 spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
6) l'assegno unico universale quanto ai tre figli sarà percepito integralmente da
Parte_1
7) ordina a di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile, la somma di € 100, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno
20 di ogni mese;
8) compensa le spese di lite;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 2, P. I, Anno 2004).
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 3458/2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PT) alla via Ruga degli Orlandi n. 43, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Bartaletti, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta San Biagio n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Montecatini Terme alla via Cividale n. 44, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Goti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Prato alla via Q. Baldinucci n. 71;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.12.2022, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Buggiano il 24.4.2004 con e Controparte_1
che, dalla loro unione, nascevano i figli (nato il [...]), Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata il [...]). Per_3
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 16.4.2015, omologava la separazione consensuale dei coniugi.
La ricorrente deduceva come, da anni, il padre vede i figli solamente due volte al mese per un giorno, senza pernottamento, affermando il resistente di non avere camere per ospitarli;
deduceva, poi, che il resistente non ha mai adempiuto ai propri obblighi di mantenimento, così come disposto dal
Tribunale nella misura di € 525 (€ 175 per ciascun figlio), ma riduceva autonomamente tale cifra, limitandosi a versare € 382 mensili;
inoltre, il resistente non rimborsava mai la propria quota di spese straordinarie, né aveva mai versato, dal 2016, l'importo di € 100 dovuto alla moglie a titolo di mantenimento.
La ricorrente deduceva di non lavorare e di percepire il reddito di cittadinanza per la somma di € 370 mensili, oltre che l'assegno unico universale per € 160 mensili;
inoltre, ha oneri di locazione per € 50 mensili, godendo di una casa popolare.
Pertanto, la ricorrente concludeva così :
- Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori Persona_4
(Pescia – PT – 17.11.2007) e (Firenze – 15.01.2013) alla Persona_5 madre;
in denegata ipotesi, confermare l'affidamento condiviso delle stesse, con la precisazione che le questioni relative all'istruzione possano essere assunte in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
- Confermare la residenza delle figlie minori e assieme alla Per_2 Per_3
madre;
- Disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli versando alla sig.ra un assegno perequativo complessivo nella misura di € Pt_1
600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno
20 di ogni mese, ovvero diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta
2 di giustizia, somma comunque soggetta annualmente ed automaticamente alla rivalutazione ISTAT;
- Disporre che le spese straordinarie sostenute nell'esclusivo interesse dei figli siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- Disporre che l'assegno unico universale venga percepito nella misura del
100% dalla sig.ra come per legge in caso venga disposto l'affidamento Pt_1
esclusivo delle figlie alla madre;
in ogni caso, tenuto conto di quanto dedotto e riferito nei propri scritti difensivi, stabilire che tale assegno, anche in caso di conferma dell'affidamento condiviso, venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
- Disporre a favore della sig.ra un assegno divorzile nella Parte_1 misura di € 100,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, ovvero diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, somma comunque soggetta annualmente ed automaticamente alla rivalutazione
ISTAT.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 5.4.2023, si costituiva in giudizio , il quale deduceva di svolgere attività Controparte_1 lavorativa per la dietro compenso di circa € 1.300 mensili, e di Parte_2 essere onerato del pagamento del canone di locazione per l'importo di € 450 mensili, oltre che del pagamento di utenze e assicurazione auto.
Il resistente deduceva come fossero inaccoglibili le richieste avversarie, anche considerato che il figlio maggiore aveva espresso il desiderio di andare Per_1
a vivere presso di lui. Si dichiarava, quindi, disponibile a versare € 125 per ciascun figlio, oltre € 50 a titolo di assegno divorzile.
Pertanto, il resistente concludeva così : confermare l'affidamento condiviso e riconoscere al sig. il Controparte_1
diritto di tenere con sé le figlie minori e dalle ore 19.00 del Per_2 Per_3
venerdì sino alle ore 16.00 della domenica per ciascun finesettimana;
stabilire l'onere del sig. di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
figli nella misura mensile di euro 125,00 ciascuno, fino a che il figlio maggiorenne riuscirà a reperire una propria occupazione lavorativa Per_1
e in questo caso il mantenimento verrà a cessare;
stabilire l'onere del ricorrente di corrispondere un assegno divorzile a favore della sig.ra nella misura di euro 50,00 mensili;
Pt_1
3 stabilire, previo accoglimento della richiesta di affidamento condiviso,
l'attribuzione del 50% dell'assegno unico a favore della sig.ra
[...]
, mentre l'altro 50% deve essere riconosciuto al sig. Pt_1 Controparte_1
facendo salvo il diritto del resistente di richiedere giudizialmente la restituzione di quanto percepito in più dalla sig.ra dal 2015 a oggi;
Pt_1
stabilire che il rimborso effettuato delle spese scolastiche in favore della sig.ra deve essere restituito al resistente nella misura del 50%. Parte_1
I coniugi, in data 19.4.2023, comparivano innanzi al Giudice delegato alla Fase
Presidenziale il quale, con ordinanza del 5.6.2023, confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano acquisite relazioni dei
Servizi Sociali e veniva disposto l'ascolto dei figli minori.
Con provvedimento del 31.10.2023 venivano disposti incontri osservati tra il padre e le due figlie ancora minorenni.
Acquisite ulteriori relazioni del Servizio Sociale, la causa giungeva all'udienza del 15.10.2024, nella quale, precisate le conclusioni, veniva riservata al
Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
3. Le parti hanno tre figli, (di anni 20), (di anni 17) e Greater Per_1 Per_2
(prossima ai 12 anni).
La ricorrente domanda l'affidamento esclusivo delle due figlie minorenni, motivando la propria richiesta sulla inaffidabilità manifestata, nel corso del tempo, dal resistente.
Sul punto, va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater
c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori,
4 solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per potere prevedere l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre.
Occorre osservare come, nel corso del tempo, il padre abbia senz'altro frequentato i figli con poca assiduità.
Dalla relazione del Servizio Sociale del 10.5.2023 emerge che il padre, a quella data, incontrava i figli una volta ogni quindici giorni, così confermando quanto allegato dalla madre in sede di ricorso;
anche nella relazione del Servizio
Sociale del 3.10.2023 si dà atto che i tre figli si recavano dal padre una domenica ogni quindici giorni, condividendo con lui il pranzo e trascorrendo il resto del tempo singolarmente all'interno dell'abitazione, occupandosi ognuno dei propri interessi.
Tale frequentazione sporadica è stata confermata dai due figli maggiori, ascoltati all'udienza del 31.10.2023.
e difatti, confermavano di recarsi dal padre solamente una Per_1 Per_2
domenica ogni quindici giorni, e rappresentava la staticità con cui si Per_2
svolgevano le giornate presso la casa del padre (Quando stiamo con mio padre, andiamo al supermercato e compriamo da mangiare. Poi torniamo a casa, e ognuno sta per conto suo, chi al telefono, chi guarda la tv, e quando è ora di mangiare chi vuole mangiare mangia, al supermercato compriamo
5 snack/merendine, e solo nel pomeriggio mangiamo il vero e proprio pranzo.
Verso le cinque ci fa spazzare, pulire la casa e poi andiamo via. Sono contenta solo per metà di andare da mio padre, perché quando vado lì non faccio nulla, preferirei fare qualcosa di più con lui).
Un punto di rottura tra il padre e le figlie è dovuto all'episodio del 24.9.2023, in occasione del quale il padre, a seguito di un litigio con sferrava uno Per_2
schiaffo a tale episodio, in sede di ascolto, veniva confermato sia da Per_3
(Le mie sorelle hanno litigato con mio padre, quindi ho visto cosa è Per_1
successo. voleva uscire un attimo, voleva andare dal tabacchino a fare Per_2
una ricarica e mio padre ha detto di no. Mia sorella ha iniziato a insistere e allora hanno iniziato a litigare per questa cosa. Poi è intervenuta mia sorella più piccola, e mio padre l'ha picchiata, le ha dato uno schiaffo in Per_3
testa), che da (Non vado da mio padre da un mese. Non sono più Per_2 andata perché l'ultima volta stavamo tornando dal supermercato e io gli ho detto che io e mio fratello volevamo andare a fare una ricarica, lui allora ha iniziato ad arrabbiarsi, e a casa abbiamo iniziato a litigare (…) Lui poi ha tirato uno schiaffo fortissimo a mia sorella – la quale cercava di spiegargli che io potevo andare da sola a fare la ricarica).
A seguito di questo episodio, con provvedimento del 31.10.2023, venivano disposti incontri osservati padre/figlie.
Tali incontri hanno avuto un buon andamento, come si evince dalle relazioni dei Servizi Sociali depositate.
Dalla relazione del Servizio Sociale del 12.4.2024 emerge che “gli incontri padre/figlie non hanno rilevato particolari criticità (…) le bambine hanno mostrato gioia nel rincontrare il padre, riuscendo a divertirsi in un clima disteso;
dall'altra parte il padre ha mantenuto un comportamento sempre corretto e disponibile nei confronti delle figlie”, tanto che il Servizio Sociale proponeva una graduale liberalizzazione degli incontri.
Nella relazione del Servizio Sociale del 6.9.2024 si dà nuovamente atto del buon andamento degli incontri, e si specifica che le minori si sono mostrate favorevoli all'idea di svolgere gli incontri presso la casa del padre.
Nella relazione del Servizio Sociale del 8.1.2025 si dà ancora atto che gli incontri osservati sono proseguiti con esito positivo, anche presso l'abitazione paterna, e che, da ultimo, sono stati liberalizzati con l'accordo delle parti.
6 Alla luce del percorso svolto positivamente dal padre, si ritiene non sussistano i presupposti per la previsione di un affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre;
peraltro, anche la valutazione delle competenze genitoriali delle parti, redatta dalla dott.ssa concludeva per l'assenza di gravi Persona_6
carenze genitoriali, evidenziando come i limiti che emergono appaiono legati a caratteristiche culturali e alla scarsa comunicazione tra padre e madre.
Del resto, occorre osservare che la sig.ra si è dimostrata, nel corso del Pt_1 giudizio, più volte poco incline all'ascolto, come emerge anche dalle relazioni dei Servizi Sociali (cfr. relazione del 12.4.2024, nell'occasione, come già avvenuto in passato, la sig.ra ha avuto un atteggiamento scontroso ed Pt_1
è risultata non collaborativa. La signora ha comunicato di non voler più avere
a che fare con il Servizio, sottolineando di non comprendere le motivazioni che stanno alla base dell'interessamento dello stesso verso la sua famiglia, in quanto a suo dire non ci sono problemi;
relazione incontri protetti periodo gennaio/marzo 2022, la madre dal suo è apparsa scostante e irritata da tale incontro preliminare (…) non ha sottoscritto il regolamento in quella occasione ed è apparsa poco collaborante, rifiutandosi di dare il suo recapito telefonico all'educatrice referente lì presente).
Pertanto, le problematiche di condivisione della genitorialità della coppia appaiono correlate, principalmente, ad un difetto di comunicazione, imputabile ad entrambi, con la conseguenza che non può optarsi per l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, dovendo, piuttosto, prevedersi l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente delle minori presso l'abitazione materna.
Va, comunque, precisato che l'affidamento condiviso comporta la facoltà per il genitore collocatario di assumere in autonomia le decisioni di ordinaria gestione relative ai minori, per ciò che attiene alla organizzazione della vita quotidiana;
al fine, poi, di non paralizzare l'adozione di decisioni nell'interesse delle minori, viene stabilito che la madre, quale genitore collocatario prevalente – vista l'alta conflittualità esistente tra le parti e considerato che il padre vede le figlie con poca assiduità - potrà assumere in autonomia le decisioni di minore rilevanza relative all'ambito scolastico (ad. es. gite o permessi) rimanendo quelle di maggiore rilevanza di competenza di entrambi i genitori.
7 In merito agli incontri padre/figlie, ad esito del periodo di incontri osservati svoltosi positivamente, deve essere prevista la loro liberalizzazione.
Per un periodo di tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, il padre incontrerà le figlie minori a domeniche alternate, dalle ore 10 alle ore 19.
All'esito di tale periodo di tre mesi, il padre terrà con sé le figlie minori, a settimane alternate, dal sabato pomeriggio alle ore 16 sino alla domenica sera alle ore 19.
Durante il periodo natalizio, il padre terrà con sé le figlie per tre giorni consecutivi, inclusivi, ad anni alterni, del Natale o del 31 dicembre/1 gennaio.
Durante il periodo pasquale, il padre terrà con sé le figlie per tre giorni consecutivi, inclusivi, ad anni alterni con la madre, di Pasqua o Pasquetta.
Durante il periodo estivo, il padre terrà con sé le figlie per due settimane, non consecutive, in periodo che le parti determineranno entro il 31 maggio di ogni anno.
Va precisato che essendo prossima alla maggiore età, è del tutto libera Per_2
di prevedere maggiori tempi di frequentazione col padre, qualora ciò corrisponda ad un suo desiderio.
Si dispone il mantenimento del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio
Sociale, con relazioni semestrali al Giudice Tutelare, sino a quando ciò sarà ritenuto utile dal Servizio.
4. La ricorrente domanda il versamento di un contributo di mantenimento per i figli pari ad € 600 (€ 200 ciascuno), mentre il resistente chiede di contribuire tramite il versamento di € 375 (€ 125 ciascuno).
La ricorrente non risulta svolgere attività lavorativa e corrisponde € 50 mensili per la locazione di una casa popolare.
Il resistente svolge attività come di dipendente di una società e risulta percepire circa € 1.300 mensili (cfr. buste paga sub doc. 1 e 2 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); lo stesso è gravato del pagamento di canone di locazione per € 450 mensili (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Occorre premettere che, visto il collocamento quasi esclusivo dei figli presso la madre, si ritiene di porre l'assegno unico a integrale beneficio della stessa.
Tenuto conto, allora, della condizione reddituale del resistente, e valutato che l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla ricorrente, si
8 ritiene di porre a suo carico il versamento di un contributo di mantenimento pari ad € 450 mensili (€ 150 per ciascun figlio).
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia.
5. La ricorrente domanda assegno divorzile in proprio favore pari ad € 100 mensili;
il resistente non si oppone alla previsione di un assegno divorzile, ma chiede di limitarlo ad € 50 mensili.
Sul punto, occorre, innanzitutto, osservare che l'assegno divorzile può assolvere ad una funzione assistenziale, la quale ricorre se l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze per condurre una vita autonoma e dignitosa e non possa in concreto procurarsele, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui si trova (cfr. Cass. Civ., 16.5.2023, n. 13420).
L'assegno divorzile, oltre alla funzione assistenziale, può assolvere una funzione compensativa, presupponendo, in tal caso, un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. Cass.
Civ., 20.4.2023, n. 10614).
Nel caso di specie, la ricorrente è in evidenti difficoltà economiche, non svolge attività lavorativa, e si è sempre occupata della crescita dei tre figli in modo pressoché esclusivo.
Si ritiene che tali elementi giustifichino la previsione di un assegno divorzile in suo favore, da determinarsi in € 100 mensili, così come il contributo di mantenimento previsto nella fase separativa.
6. Il resistente richiede la restituzione del 50% del rimborso delle spese scolastiche goduto dalla ricorrente, ma tale domanda, di natura restitutoria, è inammissibile in questo giudizio, ed esula dall'ambito oggettivo proprio del procedimento di divorzio.
7. Le spese di lite vengono compensate, considerato che le reciproche pretese sono state solo parzialmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando
9 definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 24.4.2004 nel
Comune di Buggiano (PT) dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Nigeria) il 21.8.1972 e nato a [...] il Controparte_1
10.10.1971;
2) dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3 con residenza prevalente presso l'abitazione materna, e facoltà della madre di assumere in autonomia le decisioni di ordinaria gestione relative alle minori, oltre che quelle di minore rilevanza relative all'ambito scolastico;
3) dispone che il padre incontrerà le due figlie minori liberamente come segue:
- per un periodo di tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, il padre incontrerà le figlie minori a domeniche alternate, dalle ore 10 alle ore 19;
- all'esito di tale periodo di tre mesi, il padre terrà con sé le figlie minori, a settimane alternate, dal sabato pomeriggio alle ore 16 sino alla domenica sera alle ore 19;
- durante il periodo natalizio, il padre terrà con sé le figlie per tre giorni consecutivi, inclusivi, ad anni alterni, del Natale o del 31 dicembre/1 gennaio;
- durante il periodo pasquale, il padre terrà con sé le figlie per tre giorni consecutivi, inclusivi, ad anni alterni con la madre, di Pasqua o Pasquetta;
- durante il periodo estivo, il padre terrà con sé le figlie per due settimane, non consecutive, in periodo che le parti determineranno entro il 31 maggio di ogni anno;
4) ordina a di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei tre figli, la somma di € 450 (€ 150 ciascuno), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 20 di ogni mese;
5) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
10 b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota
11 spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
6) l'assegno unico universale quanto ai tre figli sarà percepito integralmente da
Parte_1
7) ordina a di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile, la somma di € 100, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno
20 di ogni mese;
8) compensa le spese di lite;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 2, P. I, Anno 2004).
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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