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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/11/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3157 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.10.2025 e vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Antonio Fraioli
-attrice-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Di Murro e Michela Perrozzi
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
deducendo di essere proprietaria di un appartamento facente parte CP_1 del condominio “Primavera”, sito in Villa Santa Lucia (FR), via Querceto n. 4, interessato nel 2021 dai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta SI.ME.TEC.
s.r.l., usufruendo del c.d. “superbonus”; che la predetta, attraverso l'amministratore di condominio, verificava la possibilità di eseguire lavori di ristrutturazione usufruendo del superbonus anche per l'immobile di sua proprietà sito in Villa Santa Lucia (FR), via Amodeo, conferendo incarico alla medesima società e al geom. ; che il geometra non preparava CP_1
1 tempestivamente la pratica per il predetto bonus, nonostante le diverse rassicurazioni fornite alla committente;
che, a causa dell'inerzia del geometra, la predetta non aveva potuto più beneficiare dell'agevolazione fiscale, subendo ingenti danni.
Alla luce delle predette deduzioni, chiedeva la condanna del geom. Parte_1 al risarcimento danni. CP_1
Si costituiva in giudizio eccependo la genericità del petitum e la CP_1 infondatezza della domanda, in quanto il predetto non aveva mai avuto alcun incarico dalla attrice. Pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Cassino, contrariis reiectis, così decidere e provvedere: In via preliminare Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dalla sig.ra al geom. in relazione al Parte_2 CP_1 combinato disposto degli articoli 163 n. 3 e 164 quarto comma c.p.c. con ogni conseguente provvedimento per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito a. Rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con le consequenziali statuizioni di legge;
b. Accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, e , per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
c.
Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Onerate le parti di introdurre la procedura di negoziazione assistita, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che la domanda attorea verte sull'allegata responsabilità professionale del Geom. basata CP_1 sull'asserito inadempimento del mandato conferito, in particolare per la mancata o omessa redazione del progetto esecutivo e istruzione della procedura finalizzata all'ottenimento dell'agevolazione fiscale straordinaria (c.d. . CP_2
In punto di diritto, si osserva che la responsabilità professionale derivante dall'espletamento di un'attività intellettuale è normativamente inquadrabile negli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c. In particolare, l'articolo 1176, comma 2, c.c. statuisce che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di
2 un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata in relazione alla specifica natura dell'attività esercitata. A tale previsione si affianca l'art. 2236
c.c., il quale prevede che, qualora la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni unicamente in ipotesi di dolo o colpa grave. In applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il professionista è gravato dall'obbligo, a prescindere dallo specifico oggetto dell'incarico, di rappresentare al cliente, in maniera esaustiva e chiara, tanto le opzioni praticabili quanto quelle impraticabili, al fine di consentire a quest'ultimo di assumere una decisione pienamente consapevole e conforme al proprio interesse (Cass. n.
14387/2019; Cass. n. 13007/2016).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nell'ambito dell'azione risarcitoria per responsabilità professionale, grava sul cliente l'onere di allegare e dimostrare, oltre all'esistenza e alla validità del vincolo negoziale, il danno subito e il nesso causale tra la condotta commissiva o omissiva del professionista ed il pregiudizio patito (per tutte cfr. Cass. s.u. n. 13533/2001; Cass. n. 9917/2010).
L'affermazione della responsabilità del professionista presuppone, quindi,
l'allegazione e la prova di elementi da cui desumere il raggiungimento del risultato sperato in presenza di un'attività del professionista diligentemente proposta e coltivata.
Conseguentemente, il cliente, in quanto presunto soggetto leso, è onerato della dimostrazione non solo dell'esistenza del danno subito, ma anche del nesso di causalità tra tale pregiudizio e l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione professionale ascrivibile al professionista. Difatti, l'affermazione di responsabilità del professionista postula una valutazione prognostica positiva circa la probabilità che, attraverso l'adempimento diligente delle attività omesse o negligentemente compiute, il cliente avrebbe conseguito un risultato più favorevole. Non è, per converso, possibile presumere che qualsivoglia negligenza professionale abbia causato un danno risarcibile. In definitiva, il diritto al risarcimento del danno non sorge automaticamente in conseguenza di un qualsiasi inadempimento del professionista, dovendosi accertare, mediante un giudizio di probabilità causale, se, in assenza della condotta negligente del professionista, l'esito sfavorevole per il cliente si sarebbe comunque verificato
(Cass. 20707/2023; Cass. n. 25112/2017; Cass. n. 2638/2013).
3 2.1. Premesso quanto sopra, con riferimento al caso sub iudice, si ritiene che la domanda risarcitoria non sia meritevole di accoglimento.
La sig.ra ha promosso azione risarcitoria per il danno patrimoniale Parte_1 asseritamente subito, consistente nella perdita dell'agevolazione fiscale straordinaria (c.d. Superbonus) relativa a interventi di ristrutturazione sulla propria unità immobiliare. Tale danno, secondo l'assunto dell'attrice, è causalmente riconducibile all'inadempimento del Geom. al quale CP_1 era stato conferito il mandato professionale per la redazione del progetto esecutivo e l'espletamento delle relative procedure.
In punto di diritto si osserva che, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. n.
24632/2015; Cass., 5 marzo 1973, n. 608).
Nel caso in esame, l'attrice non è stata in grado già a livello di allegazione, prima ancora che di prova, di indicare la natura e l'entità degli effetti pregiudizievoli verificatisi nella propria sfera giuridica a causa della condotta inadempiente asseritamente posta in essere dal geom. . CP_1
L'allegazione generica di un danno di entità rilevante in capo all'attrice – fondata sulla mera considerazione che l'onere finanziario per gli interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica, mediante l'applicazione dello sconto in fattura (cd. Superbonus 110%), non sarebbe gravato sul suo patrimonio, oltre al mancato conseguimento del risparmio energetico atteso – non
è idonea a integrare i fatti costitutivi essenziali per la determinazione e la quantificazione del danno risarcibile.
L'attrice non ha assolto all'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento, rendendo la propria pretesa risarcitoria infondata.
In particolare, si rileva che la predetta ha omesso di allegare e dimostrare, anche in termini di elevata probabilità logica e non di mera possibilità astratta, che l'iter procedimentale per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale straordinaria si sarebbe positivamente concluso qualora il professionista (Geom. avesse CP_1 diligentemente adempiuto il proprio mandato. È, inoltre, mancata la specifica allegazione e la relativa prova del pregiudizio patrimoniale lamentato. In
4 particolare, l'attrice né ha fornito e documentato alcun elemento tecnico per determinare l'ammontare complessivo dei lavori che potevano essere ammessi a beneficio e, di conseguenza, l'esatto valore dell'agevolazione fiscale né ha dimostrato che i lavori in oggetto ricadevano pienamente nelle prescrizioni normative e che avrebbero generato il beneficio nella misura richiesta.
La mancata produzione della documentazione tecnico-estimativa rende impossibile per il giudice effettuare la necessaria valutazione prognostica ex post
e impedisce l'individuazione del quantum debeatur. Senza la prova del costo dei lavori ammissibili e della loro conformità normativa, il danno rimane indeterminato e insufficientemente provato nel suo presupposto fattuale.
La mera allegazione del presunto ammontare dei costi di esecuzione degli interventi, in assenza di idonei elementi probatori e documentazione asseverata, si configura come incongrua ai fini dell'accertamento giudiziale del pregiudizio patrimoniale lamentato. Tale incongruità deriva dall'omissione della prova circa la riconducibilità integrale o parziale dei lavori preventivati nel perimetro normativo dell'agevolazione fiscale straordinaria (Superbonus 110%), elemento essenziale per la determinazione del quantum risarcibile.
Ne consegue che l'assenza di tali indispensabili specificazioni in ordine ai presupposti giustificanti la richiesta di risarcimento in esame rende difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Chi agisce in giudizio, invero, non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto.
Posto, invero, che il danno da inadempimento va inteso come "danno conseguenza", l'allegazione delle conseguenze pregiudizievoli sofferte a causa della lesione della situazione giuridica della quale l'istante è titolare deve necessariamente fondarsi sulla rappresentazione di elementi empirici diversi dal fatto in sé dell'inadempimento contestato.
Il deficit assertorio in cui è incorsa la parte attrice si evince ulteriormente dalla mancata quantificazione, anche solo approssimativa o orientativa, del pregiudizio patrimoniale lamentato.
Né può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno.
5 La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone, invero, che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 2831/2021).
La parte danneggiata non è esonerata, quindi, dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice.
Si osserva, infine, che le motivazioni svolte in punto di allegazione e prova del danno sono assorbenti rispetto a tutti gli ulteriori profili oggetto di valutazione, essendo l'accertamento dell'inadempimento contestato funzionale alla sola condanna risarcitoria richiesta dall'attrice.
In altri termini, una volta ritenuto non sufficientemente allegato e dimostrato, da parte dell'attrice, il danno lamentato, in base ai principi fin qui esposti, risulta infatti del tutto ininfluente, ai fini della decisione, la sussistenza o meno di una condotta colposa del convenuto.
Ogni altra questione dedotta dalle parti rimane assorbita.
3. Non può trovare accoglimento la domanda avanzata da parte convenuta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per assenza di prova dei presupposti dell'invocata responsabilità
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01 –
52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico della parte attrice.
4.1. Infine, si rigetta la domanda proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per assenza di prova dei presupposti dell'invocata responsabilità.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori del convenuto, dichiaratisi antistatari;
3) rigetta la domanda proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Cassino, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
7
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3157 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.10.2025 e vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Antonio Fraioli
-attrice-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Di Murro e Michela Perrozzi
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
deducendo di essere proprietaria di un appartamento facente parte CP_1 del condominio “Primavera”, sito in Villa Santa Lucia (FR), via Querceto n. 4, interessato nel 2021 dai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta SI.ME.TEC.
s.r.l., usufruendo del c.d. “superbonus”; che la predetta, attraverso l'amministratore di condominio, verificava la possibilità di eseguire lavori di ristrutturazione usufruendo del superbonus anche per l'immobile di sua proprietà sito in Villa Santa Lucia (FR), via Amodeo, conferendo incarico alla medesima società e al geom. ; che il geometra non preparava CP_1
1 tempestivamente la pratica per il predetto bonus, nonostante le diverse rassicurazioni fornite alla committente;
che, a causa dell'inerzia del geometra, la predetta non aveva potuto più beneficiare dell'agevolazione fiscale, subendo ingenti danni.
Alla luce delle predette deduzioni, chiedeva la condanna del geom. Parte_1 al risarcimento danni. CP_1
Si costituiva in giudizio eccependo la genericità del petitum e la CP_1 infondatezza della domanda, in quanto il predetto non aveva mai avuto alcun incarico dalla attrice. Pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Cassino, contrariis reiectis, così decidere e provvedere: In via preliminare Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dalla sig.ra al geom. in relazione al Parte_2 CP_1 combinato disposto degli articoli 163 n. 3 e 164 quarto comma c.p.c. con ogni conseguente provvedimento per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito a. Rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con le consequenziali statuizioni di legge;
b. Accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, e , per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
c.
Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Onerate le parti di introdurre la procedura di negoziazione assistita, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che la domanda attorea verte sull'allegata responsabilità professionale del Geom. basata CP_1 sull'asserito inadempimento del mandato conferito, in particolare per la mancata o omessa redazione del progetto esecutivo e istruzione della procedura finalizzata all'ottenimento dell'agevolazione fiscale straordinaria (c.d. . CP_2
In punto di diritto, si osserva che la responsabilità professionale derivante dall'espletamento di un'attività intellettuale è normativamente inquadrabile negli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c. In particolare, l'articolo 1176, comma 2, c.c. statuisce che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di
2 un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata in relazione alla specifica natura dell'attività esercitata. A tale previsione si affianca l'art. 2236
c.c., il quale prevede che, qualora la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni unicamente in ipotesi di dolo o colpa grave. In applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il professionista è gravato dall'obbligo, a prescindere dallo specifico oggetto dell'incarico, di rappresentare al cliente, in maniera esaustiva e chiara, tanto le opzioni praticabili quanto quelle impraticabili, al fine di consentire a quest'ultimo di assumere una decisione pienamente consapevole e conforme al proprio interesse (Cass. n.
14387/2019; Cass. n. 13007/2016).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nell'ambito dell'azione risarcitoria per responsabilità professionale, grava sul cliente l'onere di allegare e dimostrare, oltre all'esistenza e alla validità del vincolo negoziale, il danno subito e il nesso causale tra la condotta commissiva o omissiva del professionista ed il pregiudizio patito (per tutte cfr. Cass. s.u. n. 13533/2001; Cass. n. 9917/2010).
L'affermazione della responsabilità del professionista presuppone, quindi,
l'allegazione e la prova di elementi da cui desumere il raggiungimento del risultato sperato in presenza di un'attività del professionista diligentemente proposta e coltivata.
Conseguentemente, il cliente, in quanto presunto soggetto leso, è onerato della dimostrazione non solo dell'esistenza del danno subito, ma anche del nesso di causalità tra tale pregiudizio e l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione professionale ascrivibile al professionista. Difatti, l'affermazione di responsabilità del professionista postula una valutazione prognostica positiva circa la probabilità che, attraverso l'adempimento diligente delle attività omesse o negligentemente compiute, il cliente avrebbe conseguito un risultato più favorevole. Non è, per converso, possibile presumere che qualsivoglia negligenza professionale abbia causato un danno risarcibile. In definitiva, il diritto al risarcimento del danno non sorge automaticamente in conseguenza di un qualsiasi inadempimento del professionista, dovendosi accertare, mediante un giudizio di probabilità causale, se, in assenza della condotta negligente del professionista, l'esito sfavorevole per il cliente si sarebbe comunque verificato
(Cass. 20707/2023; Cass. n. 25112/2017; Cass. n. 2638/2013).
3 2.1. Premesso quanto sopra, con riferimento al caso sub iudice, si ritiene che la domanda risarcitoria non sia meritevole di accoglimento.
La sig.ra ha promosso azione risarcitoria per il danno patrimoniale Parte_1 asseritamente subito, consistente nella perdita dell'agevolazione fiscale straordinaria (c.d. Superbonus) relativa a interventi di ristrutturazione sulla propria unità immobiliare. Tale danno, secondo l'assunto dell'attrice, è causalmente riconducibile all'inadempimento del Geom. al quale CP_1 era stato conferito il mandato professionale per la redazione del progetto esecutivo e l'espletamento delle relative procedure.
In punto di diritto si osserva che, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. n.
24632/2015; Cass., 5 marzo 1973, n. 608).
Nel caso in esame, l'attrice non è stata in grado già a livello di allegazione, prima ancora che di prova, di indicare la natura e l'entità degli effetti pregiudizievoli verificatisi nella propria sfera giuridica a causa della condotta inadempiente asseritamente posta in essere dal geom. . CP_1
L'allegazione generica di un danno di entità rilevante in capo all'attrice – fondata sulla mera considerazione che l'onere finanziario per gli interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica, mediante l'applicazione dello sconto in fattura (cd. Superbonus 110%), non sarebbe gravato sul suo patrimonio, oltre al mancato conseguimento del risparmio energetico atteso – non
è idonea a integrare i fatti costitutivi essenziali per la determinazione e la quantificazione del danno risarcibile.
L'attrice non ha assolto all'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento, rendendo la propria pretesa risarcitoria infondata.
In particolare, si rileva che la predetta ha omesso di allegare e dimostrare, anche in termini di elevata probabilità logica e non di mera possibilità astratta, che l'iter procedimentale per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale straordinaria si sarebbe positivamente concluso qualora il professionista (Geom. avesse CP_1 diligentemente adempiuto il proprio mandato. È, inoltre, mancata la specifica allegazione e la relativa prova del pregiudizio patrimoniale lamentato. In
4 particolare, l'attrice né ha fornito e documentato alcun elemento tecnico per determinare l'ammontare complessivo dei lavori che potevano essere ammessi a beneficio e, di conseguenza, l'esatto valore dell'agevolazione fiscale né ha dimostrato che i lavori in oggetto ricadevano pienamente nelle prescrizioni normative e che avrebbero generato il beneficio nella misura richiesta.
La mancata produzione della documentazione tecnico-estimativa rende impossibile per il giudice effettuare la necessaria valutazione prognostica ex post
e impedisce l'individuazione del quantum debeatur. Senza la prova del costo dei lavori ammissibili e della loro conformità normativa, il danno rimane indeterminato e insufficientemente provato nel suo presupposto fattuale.
La mera allegazione del presunto ammontare dei costi di esecuzione degli interventi, in assenza di idonei elementi probatori e documentazione asseverata, si configura come incongrua ai fini dell'accertamento giudiziale del pregiudizio patrimoniale lamentato. Tale incongruità deriva dall'omissione della prova circa la riconducibilità integrale o parziale dei lavori preventivati nel perimetro normativo dell'agevolazione fiscale straordinaria (Superbonus 110%), elemento essenziale per la determinazione del quantum risarcibile.
Ne consegue che l'assenza di tali indispensabili specificazioni in ordine ai presupposti giustificanti la richiesta di risarcimento in esame rende difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Chi agisce in giudizio, invero, non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto.
Posto, invero, che il danno da inadempimento va inteso come "danno conseguenza", l'allegazione delle conseguenze pregiudizievoli sofferte a causa della lesione della situazione giuridica della quale l'istante è titolare deve necessariamente fondarsi sulla rappresentazione di elementi empirici diversi dal fatto in sé dell'inadempimento contestato.
Il deficit assertorio in cui è incorsa la parte attrice si evince ulteriormente dalla mancata quantificazione, anche solo approssimativa o orientativa, del pregiudizio patrimoniale lamentato.
Né può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno.
5 La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone, invero, che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 2831/2021).
La parte danneggiata non è esonerata, quindi, dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice.
Si osserva, infine, che le motivazioni svolte in punto di allegazione e prova del danno sono assorbenti rispetto a tutti gli ulteriori profili oggetto di valutazione, essendo l'accertamento dell'inadempimento contestato funzionale alla sola condanna risarcitoria richiesta dall'attrice.
In altri termini, una volta ritenuto non sufficientemente allegato e dimostrato, da parte dell'attrice, il danno lamentato, in base ai principi fin qui esposti, risulta infatti del tutto ininfluente, ai fini della decisione, la sussistenza o meno di una condotta colposa del convenuto.
Ogni altra questione dedotta dalle parti rimane assorbita.
3. Non può trovare accoglimento la domanda avanzata da parte convenuta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per assenza di prova dei presupposti dell'invocata responsabilità
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01 –
52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico della parte attrice.
4.1. Infine, si rigetta la domanda proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per assenza di prova dei presupposti dell'invocata responsabilità.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori del convenuto, dichiaratisi antistatari;
3) rigetta la domanda proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Cassino, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
7