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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 809/2022
Dott. SA TT Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. MI ST Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 809/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 22.7.2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28 maggio 2025
d a
(C.F. ), con domicilio presso Parte_1 C.F._1
OGGETTO: bancario lo studio del procuratore alle liti in Bologna Via delle Lame n. 2 e con 140041 domicilio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo procuratore avv. Patrizia Brandi del Foro di Bologna che la rappresenta ed assiste, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
(p.i. , Controparte_1 P.IVA_1
soggetta a direzione e coordinamento della (p.i. Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, P.IVA_2
allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Paolo Maria
Varrecchia, del Foro di Roma, presso il cui Studio in Milano, via Giovio, 15, ha eletto domicilio
APPELLATA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 1391/2022 del Tribunale di Brescia, accertare e dichiarare la nullità degli addebiti effettuati sui conti correnti 18097 e 282454
a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di tassi debitori ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese varie e/o trimestrali e conseguentemente, accertare e dichiarare che, alla data della loro chiusura, i saldi finali erano a credito della correntista per €. 31.004,97 sul c/c n. 18097 e per €. 5.518,79 sul c/c n. 282454 e conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di
, della somma complessiva di euro 37.773,76 e/o di quella Parte_1
diversa anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data di messa in mora di cui alla raccomandata 4.2.2005 (ns. all. 13) al saldo effettivo, come da SS.UU n. 15895/2019 e di cui: euro 31.004,97 per gli addebiti nulli e ripetibili ex art. 2033 cod. civ. del c/c 18097 euro 5.518,79 per gli addebiti nulli e ripetibili ex art. 2033 cod. civ. del c/c n. 282454 euro
1.250,00 pari al costo delle perizie di parte ante causam riversate in atti (ns. all. 22). Con vittoria di spese e compensi dei giudizi di primo e secondo grado, oltre accessori di legge, con diritto di ripetere quanto già pagato per le spese legali di primo grado..
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare: - rigettare l'appello di controparte, perché inammissibile ed integralmente infondato in fatto ed in diritto e privo di presupposti legittimanti, per le motivazioni tutte evidenziate nella parte narrativa delle precedenti difese, confermando la sentenza impugnata e conformemente alle conclusioni in prime cure: - in via preliminare gradata, ritenere e dichiarare, per tutti motivi esposti in atti, la carenza di prova della titolarità del diritto oggetto di domanda in capo al Sig. e, comunque, Pt_1
la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per carenza di prova
2 del fatto costitutivo della domanda, per sua indeterminatezza nonché per carenza di legittimazione passiva;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice per intervenuto decorso del termine legale, nonché la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
- nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte con qualunque sta tuizione perché infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di eventuale accertamento della nullità di clausole relative al contratto di conto corrente dedotto in giudizio, applicare al rapporto in questione le norme previste dal Testo Unico Bancario (D. Lgs.
385/93) ed, in particolare, ritenere e dichiarare applicabile ai conti correnti n.
18097 e n. 282454, intrattenuti dalla Controparte_3 Parte_2
Contr presso la filiale di Rovato, l'art. 117, comma VII, del T.U.B. ed i
[...] tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della delibera CICR 09.02.2000. - in via istruttoria, disporre integrazione della relazione di C.T.U. esperita in corso di causa, con particolare riferimento alla verifica delle rimesse solutorie incidenti sull'eccepita prescrizione decennale ed al termine di decorrenza della medesima, senza ipotesi di ricostruzione presuntiva del rapporto e/o basate sul fido di fatto, sulla base delle osservazioni tecniche svolte dalla nel contesto delle operazioni CP_1
peritali. Con ogni e più ampia riserva di attivazione di autonomo giudizio per la tutela delle ragioni di credito vantate, di ulteriormente eccepire, dedurre ed articolare, senza accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte e con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.12.2014 in qualità di Parte_1
cessionario dei crediti vantati da Controparte_5
, premesso che tale società era stata titolare del conto corrente
[...]
n. 18097, fino al 6.1.2001, e del conto corrente n. 282454, fino al 19.8.2002,
3 accesi presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a – Agenzia di Rovato (BS), conveniva il predetto istituto di credito dinnanzi al Tribunale di Brescia deducendo: la capitalizzazione trimestrale degli interessi nel periodo precedente al 1.7.2000, di cui lamentava la nullità; l'applicazione di un tasso debitore superiore a quello legale, in assenza di pattuizione scritta;
l'applicazione della commissione di massimo scoperto e di spese denominate
“varie o trimestrali” senza una preventiva pattuizione scritta.
Produceva copia del contratto c/c n. 18097 del 2.12.1981 (all. 2) e relativi estratti conto a partire dal 1991 e perizia econometrica contenente più ipotesi di ricalcolo (all. 11), mentre, per il conto n. 28254, produceva alcuni estratti conto parziali e perizia econometrica contenente più criteri di calcolo (all.
12). Allegava altresì l'atto di notificazione a della cessione del CP_6 credito (all. 1), il certificato storico della Centrale Rischi della Banca d'Italia
(all. 23) e svariate missive intercorse fra correntista e istituto di credito (all.
13-20).
Chiedeva, pertanto, in via istruttoria, l'ammissione di CTU contabile e, nel merito, la condanna della alla restituzione delle somme CP_6
indebitamente percepite e al risarcimento del danno, rappresentato dal costo della perizia espletata.
Si costituiva eccependo la nullità dell'atto di citazione per CP_6
violazione degli artt.163 e 164 c.p.c., dal momento che, nelle conclusioni dell'atto di citazione, si richiedeva la condanna di altro istituto di credito, nonché per violazione dell'art. 164 IV comma, c.p.c., stante l'indeterminatezza della domanda;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione, “con riguardo al periodo antecedente al mese di aprile del
1995, alla luce del fatto che le prime contestazioni sono state sollevate dalla
(quale società cedente al Sig. dei crediti verso CP_3 Parte_1
soltanto attraverso l'invio della diffida del 04.02.2005”.. Nel merito, CP_4
contestava, sotto ogni profilo, le domande attoree, chiedendone il rigetto.
Con riguardo alla domanda di rimborso avanzata da controparte, faceva presente che “parte istante nemmeno fornisce la prova di aver effettivamente
4 pagato la somma di cui chiede la ripetizione”. In via subordinata, chiedeva che venisse applicato l'art. 117, comma 7, TUB e i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della delibera CICR
9.2.2000.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2020, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 26.2.2021, sollevava d'ufficio la questione “della titolarità in capo all'attore del diritto alla ripetizione delle somme oggetto della domanda in conseguenza dell'affermata cessione”; disponeva, pertanto, la rimessione della causa sul ruolo affinché le parti prendessero posizione sul punto.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza 1391/2022, pubblicata il 23 maggio
2022, rigettava, quindi, le domande attoree, condannando lla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore della CP_6
Il Tribunale, preliminarmente, dichiarava l'inammissibilità dell'allegato 24 prodotto da unitamente alla memoria autorizzata del 20.4.2021 e Pt_1
denominato contratto 31.12.2012 cessione credito in quanto CP_7
inopponibile alla Banca in assenza di data certa.
In merito alla asserita cessione del credito, il Tribunale ricordava che è necessario che l'atto con il quale viene notificata la cessione al debitore contenga inequivoci elementi indicanti la relativa provenienza, in modo che risulti al debitore ceduto pienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenza dell'avvenuta cessione (cfr. Cass. n. 7919/2004 e n. 12511/2021); negava la possibilità di ritenere l'atto notificato un atto di cessione o un atto comprovante l'avvenuta cessione. Riteneva, pertanto, non provata la legittimazione di a richiedere il pagamento delle Parte_1
somme indebitamente percepite da nel corso dei rapporti CP_6
intercorsi con la Dichiarava, conseguentemente, assorbite Controparte_5
tutte le ulteriori questioni. proponeva appello, affidandosi a due motivi e riproponendo, Parte_1
5 altresì le istanze, eccezioni e domande ritenute assorbite dal Tribunale.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello per carenza di CP_6
prova del fatto costitutivo della domanda, per indeterminatezza e per infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
chiedeva la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto alla eventuale restituzione delle somme.
La Corte, all'udienza del 21.12.2022, ritenuto opportuno che la valutazione delle istanze istruttorie fosse effettuata unitamente al merito, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 31 gennaio 2024.
All'esito dell'udienza del 31 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare, la
Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo termini per conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 26 giugno 2024, la Corte, ritenuta la necessità di conferire incarico di consulenza tecnica, come da quesito nel prosieguo trascritto, rimetteva la causa in istruttoria e rinviava all'udienza del 25 settembre 2024 per il conferimento incarico.
A tale udienza, veniva conferito l'incarico al consulente tecnico nominato e la causa veniva rinviata all'udienza del 19 marzo 2025.
A tale udienza, successiva al deposito della CTU, le parti chiedevano di rinviare per la precisazione delle conclusioni e la Corte si riservava.
Con successiva ordinanza, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28 maggio 2025.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'interpretazione, data dal
Tribunale, degli artt. 1260 e seguenti c.c. Si duole, in particolare, che il
Tribunale di Brescia, dopo aver enunciato il principio della libertà della forma del contratto di cessione del credito, abbia però affermato che il cessionario deve sempre produrre copia del contratto scritto di cessione. Ne
6 lamenta la contraddizione logica e ricorda che, se così fosse, il contratto di cessione del credito richiederebbe la forma scritta ad probationem.
Rappresenta che l'esigenza di produrre in giudizio il contratto di cessione emerge nell'ambito delle cartolarizzazioni bancarie, in cui i crediti vengono ceduti in blocco e i debitori vengono notiziati della cessione mediante una pubblicazione collettiva sulla Gazzetta Ufficiale, che non riporta nomi, ma solo codici e categorie di rapporti bancari e che non contiene indicazioni sufficienti per stabilire quali siano i crediti inclusi nell'operazione.
Ricorda che, nel caso di specie, è sufficiente la sola dichiarazione del creditore cedente (ancorché inviata dal creditore cessionario – cfr. all. 1), contenuta nella comunicazione al debitore ceduto, oltre che il possesso dei documenti relativi al credito da parte del cessionario, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata nell'atto introduttivo.
Con il secondo motivo, parte appellante censura il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità del documento
n. 24) prodotto dall'attore unitamente alla memoria autorizzata depositata telematicamente il 20.4.2021, comunque inopponibile alla convenuta in assenza di data certa;
sostiene l'erroneità dell'affermazione del giudice in ragione del fatto che, essendo la questione, relativa alla titolarità del credito, oggetto di rilievo d'ufficio, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibile la produzione documentale che, sebbene tardiva, era decisiva per provare l'esistenza del contratto di cessione oggetto di causa. Parte appellante censura, inoltre, la statuizione sulla inopponibilità del documento prodotto tardivamente, sul presupposto della libertà delle forme della cessione di credito e del fatto che, nella notificazione ex art. 1264 c.c alla debitrice ceduta, vi era il richiamo al contratto di cessione. Ricorda che se alla notifica provvede il cedente, come avvenuto nel caso di specie, la comunicazione deve contenere solamente la notizia dell'avvenuta cessione e gli elementi essenziali identificativi del diritto ceduto.
Parte appellante ripropone, le inoltre, le istanze, eccezioni e domande ritenute assorbite dal Tribunale.
7 L'appello è fondato nei limiti che seguono.
I due motivi di impugnazione possono essere, innanzututto, trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.
Va, innanzitutto, premesso che, con il documento n. 1, l'odierno appellante aveva prodotto la notifica dell'atto di cessione che il cedente aveva fatto ai debitori ceduti e che parte appellata nulla aveva eccepito, nemmeno genericamente.
Ciò posto, va ricordato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019 (Rv. 652988 - 01).
Nel nostro caso, come già detto, la notifica della cessione era stata fatta dal cedente, e conteneva il riferimento preciso ai crediti ceduti - ossia quelli dovuti, anche a titolo di ripetiuzione indebito, in relazione ai conti 18097 e
282454 “e conseguenti la loro cessazione a qualisasi titolo e/o ragione….per il complessivo importo di euro 47.189,76 ovvero di euro 88.170,48 pr il rapporto 18097…..e per il complessivo importo di euro 6.903,49 ovvero di euro 6.105,56 per il rapporto 282454”. Nell'atto si indicava con precisione anche il cessionario nella persona dell'odierno appellante, il quale, in giudizio, ha prodotto anche gli estratti conto dei conti correnti cui faceva riferimento l'atto di cessione.
Ritiene la Corte che, tenuto conto che la notifica è stata fatta dal cedente e che il cessionario era in possesso di documentazione riferita ai conti correnti
8 ceduti, sia stata provata l'avvenuta cessione del credito oggetto di caua e, sul piano processuale, la legittimazione processuale del cessionario.
Anche a prescindere da queste considerazioni, va comunque considerato che, una volta che il Tribunale ha rilevato d'ufficio la questione della prova della cessione, l'odierno appellante ha prodotto il contratto di cessione.
Questa produzione, da un lato non poteva essere considerata tardiva, in quanto legittimata dal rilievo d'ufficio del Tribunale, e dall'altro, in quanto tesa a provare unicamente l'avvenuta cessione per la quale non è richiesto alcun requisito di forma né ad substantiam né ad probationem, era senza dubbio opponibile al ceduto che, peraltro, si ripete, in primo grado, non aveva eccepito nulla.
Considerato che il Tribunale, una volta ritenuta la carenza di legittimazione attiva dell'attore, ha rigettato la domanda, ritenendo assorbite le doglianze poste dall'attore nell'atto di citazione, è necessario esaminare queste ultime, previo esame delle eccezioni di inammissibilità e nullità del convenuto.
Venendo, quindi, alle eccezioni della banca convenuta, la stessa aveva, innanzitutto, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, nelle conclusioni dell'atto di citazione, era stato indicato altro istituto bancario.
Giova, a questo riguardo, ricordare che l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione
9 in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23351 del 29/08/2024 (Rv. 672065 - 01)
Ciò posto, l'eccezione è infondata, in quanto l'indicazione, nelle conclusioni dell'atto citazione, di condannare la convenuta “ al pagamento in CP_8
favore di parte attrice di quanto successivamente indicato, era chiaramente un mero refuso, dovuto ad un errore materiale evincibile dall'atto stesso.
Ed infatti, a pagina 1 dell'atto di citazione, si legge che l'attore “
[...]
.a comparire innanzi al Tribunale civile di Parte_3
Brescia…all'udienza del 16 aprile 2015”….Dall'esposizione dei fatti, contenuta nelle pagine successive, inoltre, l'attore ha fatto riferimento ai conti correnti aperti dalla cedente con , Agenzia Controparte_1
di Rovato, ed a corrispondenza con questa intrattenuta. La notifica è infine avvenuta proprio alla , correttamente indicata Controparte_1
nella relata di notifica.
Non ci sono dubbi, quindi, che , si sia avveduta Controparte_1
dell'errore materiale in questione, come del resto dimostra l'ampia difesa contenuta nella comparsa di risposta.
ha, inoltre, eccepito la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione per indeterminatezza della domanda e carenza di prova (anche documentale) del fatto costitutivo della medesima. Secondo la convenuta la domanda sarebbe “generica e assai lacunosa” con particolare riferimento alla
“la determinazione della somma che, per effetto dell'assunta applicazione anatocistica degli interessi passivi ultralegali ed usurari, nonché degli oneri, commissioni, spese e valute – comunque mai contestate prima dell'invio della diffida del 01.07.2005 – la convenuta avrebbe illegittimamente CP_1
addebitato, non essendo in alcun modo sufficiente, a tal fine, il generico richiamo agli estratti scalari, costituenti gli unici documenti probatori di supporto allegati all'atto di citazione per cui è causa” Secondo la convenuta, quindi, le domande sarebbero sforinte di prova.
L'eccezione è infondata, in quanto, a ben vedere, il tema posto dalla convenuta non è quello dell'indeterminatezza della domanda, che anzi appare
10 determinata, ma quello della carenza di prova che nulla ha a che vedere con il vizio eccepito.
La convenuta, infine, oltre all'eccezione di prescrizione, di cui si dirà, eccepiva altresì la decadenza in cui sarebbe incorsa l'attore “per decorso dei termini di legge utili per l'impugnazione degli estratti conto”.
Si tratta di eccezione infondata, in quanto ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23421), come
è avvenuto nel caso di specie.
E', quindi, adesso possibile esaminare le doglianze contenute nell'atto introduttivo.
Occorre, innanzitutto, dare atto del quesito formulato al CTU:
“Dica il C.T.U. esaminati atti e documenti di causa, chiesti chiarimenti alle parti ridetermini il saldo finale del conto corrente n. 1807 del 2.12.1981, estinto il 6.1.2001 e del conto corrente n. 282454 del 12.3.1998, estinto il
19.8.2008, ed a tal fine: - descriva la tipologia delle operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere tra le parti ed oggetto di causa: indicando la data di inizio e di termine del rapporto nonché tutte le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi;
accertando l'intervenuta estinzione del rapporto e le relative modalità di pagamento del saldo a favore dell'Istituto; - verifichi la conformità dei tassi di interesse applicati dalla Banca nel corso del rapporto con il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto, nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse applicato dalla
Banca; - verifichi se la CMS è stata convenuta per iscritto e verifichi la determinazione della stessa avuto riguardo sia alla percentuale che ai criteri di calcolo della commissione medesima;
nel caso in cui non sia determinata
11 provveda il C.T.U. ad escluderla integralmente dal ricalcolo del saldo;
- escluda qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista ma non pattuita ad eccezione delle imposte e tasse dovute ex lege, fatta applicazione del disposto di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) e b), T.U.B.; - verifichi la periodicità di capitalizzazione degli interessi (debitori e creditori) applicata dalla nel corso del rapporto confrontandola con il criterio di CP_1
capitalizzazione pattuito predisponendo il ricalcolo degli interessi (debitori e creditori) senza operare alcuna capitalizzazione fino al 30 giugno 2000; - per i contratti antecedenti alla delibera CICR del 2000, applicando la capitalizzazione per il periodo successivo all'introduzione della delibera, solo se vi sia una specifica approvazione scritta del cliente;
sempre per i contratti antecedenti la delibera CICR del 2000 e per la fase post 01.07.2000 del rapporto, operi anche un calcolo alternativo comprensivo di capitalizzazione degli interessi solo ove vi sia prova in atti della pubblicazione dell'adeguamento da parte della in Gazzetta Ufficiale e della CP_1
comunicazione entro l'estratto conto del 31.12.2000 dell'adeguamento ex art. 7 delibera CICR 2000; - nella determinazione del saldo finale, il C.T.U. sia tenga conto dell'eccezione di prescrizione, sia operi i calcoli senza tenerne conto;
e nel primo caso il C.T.U. operi sulla base del metodo dei “saldi rettificati” ex Ordinanza Cassazione n. 9141/2020 assumendo la “data valuta” quale criterio di ricostruzione dei saldi medesimi considerando, altresì, che il termine decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extra-fido ovvero dalla data di chiusura del conto nel caso i cui i versamenti siano stati ripristinatori della provvista, dovendosi distinguere i versamenti secondo la funzione ad essi attribuibile sulla base dei criteri indicati nella sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione, n. 24418/2010”.
Ebbene, il CTU ha fornito le seguenti risposte.
Il CTU ha, innanzututto, dato atto che, con riguardo al conto corrente n.18097, acceso dalla società “ (già . presso CP_9 Controparte_10
l'Istituto di credito “in data 2 dicembre Controparte_1
12 1981 ed estinto nel corso del mese di gennaio 2001, la documentazione bancaria presente in atti (estratti conto ordinari mensili e scalari trimestrali) copre un arco temporale compreso tra il I trimestre 1991 ed il mese di gennaio
2001, ad eccezione dei soli estratti conto scalari trimestrali relativi al III trimestre 1999 ed al I e II trimestre 2000. Con riguardo al conto corrente
282454, acceso dalla società “ (già presso CP_9 Controparte_10
l'Istituto di credito nel corso del I Controparte_1
trimestre 1998 ed estinto nel corso del mese di agosto 2002, la documentazione bancaria presente in atti (estratti conto ordinari mensili e scalari trimestrali) copre l'intero arco temporale sopra indicato ad eccezione del solo estratto conto scalare trimestrale relativo al II trimestre 2000.
Con riguardo alla documentazione contrattuale, è stato prodotto il contratto di apertura conto corrente n. 18097, risalente al giorno 2 dicembre 1981 e contenente le sole norme generali riferite al conto corrente, senza alcuna pattuizione delle condizioni economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi di interesse passivo entro ed oltre il fido concesso, tasso interesse attivo, cms, spese, etc).
Il CTU ha precisato, altresì, che “risulta allegato esclusivamente il seguente contratto sottoscritto dal correntista: Contratto di apertura conto corrente n.
18097 risalente al giorno 2 dicembre 1981, contenente le sole norme generali riferite al conto corrente, senza alcuna pattuizione delle condizioni economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi di interesse passivo entro ed oltre il fido concesso, tasso interesse attivo, cms, spese, etc)”.
Il CTU ha, quindi, relazionato in merito alle condizioni applicate per ciascun rapporto.
Ha, in particolare, calcolato gli interessi passivi per il C/C 18097 in euro
32.471,74; per il conto 282454 in euro 12.511,96, Ha calcolato le CMS addebitate sul conto corrente 18097 in euro 4.696,11, mentre non ne ha rilevato sul conto 282454. Ha determinato le spese e gli oneri sul conto 18097 in euro 3.100,91 e quelle relative al C7C 282454 in euro 632,28.
13 Ha quindi fatto presente che “per entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di analisi non risulta pattuita alcuna condizione riguardante i tassi di interesse passivo” e che “l'art. 7 comma 3 del contratto, riferito al rapporto n.18097, risalente al 2 dicembre 1981, rinvia, ai fini della determinazione dei suddetti tassi di interesse, ai cd “usi su piazza””.
Il CTU ha, quindi, esposto che “ai fini del ricalcolo richiesto….il C.T.U. ha sostituito i tassi di interesse passivi applicati dall'Istituto di Credito con quanto previsto dall'art. 117 Tub, secondo il c.d. “Criterio Mobile”, risultato migliorativo per il correntista”; che “in tema di capitalizzazione degli interessi ….. per entrambi i rapporti di conto corrente, non risultano presenti in atti i documenti non alternativi richiesti dal Quesito disposto dal G.I. che comprovano: l'iscrizione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento richiesti dalla Delibera CICR del febbraio 2000; la comunicazione alla clientela entro il giorno 31 dicembre 2000, dell'avvenuto adeguamento di cui al punto precedente;
la specifica approvazione per iscritto da parte del correntista con la quale prende atto della reciproca periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi”
Il CTU ha fatto presente, altresì, che, “in assenza di tali documenti, ai fini del ricalcolo…. ha provveduto ad epurare da entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di analisi, il regime di capitalizzazione applicato dall'Istituto di
Credito, effettuando i calcoli richiesti….. in regime di capitalizzazione semplice per l'intero periodo, per entrambi i rapporti” e che per il medesimo motivo …… non ha svolto il calcolo alternativo richiesto dal G.I. all'interno del Quesito, da svolgere solo nel caso in cui fossero stati rilevati all'interno del fascicolo i documenti sopra elencati”.
Il CTU ha quindi ribadito che, “per entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa, le spese e la commissione di massimo scoperto (CMS) non sono state oggetto di specifica pattuizione nella documentazione presente in atti”.
Da ciò il CTU ha tratto le seguenti conclusioni: “per entrambi i rapporti oggetto di analisi: tutte le spese trimestrali (come richiesto nella citazione)
14 sono risultate ripetibili al correntista (nonché epurate dal saldo periodico di conto corrente, ai fini di tutti i riconteggi svolti). tutte le CMS addebitate dall'Istituto di Credito sono risultate ripetibili al correntista (nonché epurate dal saldo periodico di conto corrente, ai fini di tutti i riconteggi svolti)”.
Con riguardo “al calcolo della prescrizione, il C.T.U. ha in primo luogo identificato il dies a quo dal quale decorrono retroattivamente i 10 anni, ai fini dell'identificazione del periodo oggetto di valutazione. Tale data è stata
è stata identificata nel giorno 11 febbraio 2005, data a cui risale la prima comunicazione inviata dal correntista all'Istituto di Credito finalizzata alla ripetizione dell'indebito”. Il periodo che il CTU ha analizzato a “fini prescrizionali risulta essere quello antecedente al giorno 11 febbraio 1995”
Il CTU, nella tabella 6, indicava le rimesse solutorie e ripristinatorie riferite al conto corrente n.18097, specificando, altresì, il fido e l'exra fido.
Il CTU faceva presente che il rapporto 282454 era stato acceso successivamente “all'arco temporale oggetto di prescrizione”.
Il CTU concludeva quindi che, i) con riguardo al conto 18097 risultava, senza tener conto della prescrizione un saldo rettificato a credito del correntista pari a euro 31.004,97, mentre tenendo conto della prescrizione il saldo positivo era pari a euro 19.905,52;. ii) con riguardo al conto corrente 282454, risultava un saldo rettificato a favore del correntista pari a euro 5.518,79.
Ciò posto, la Corte fa innanzitutto presente che, nonostante la mancanza degli estratti conto indicati nell'elaborato dell'ausiliario, il CTU è stato in grado di ricostruire l'andamento dei rapporti e che, sotto tale profilo, il CTP di parte appellata nulla ha osservato.
Ne consegue la correttezza dei valori numerici indicati dal CTU.
Detto questo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non è dovuta per entrambi i conti e quindi, correttamente, il CTU le ha espunte dal calcolo.
Con riguardo al conto corrente 18097, basterà osservare che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non era prevista nel contratto che faceva riferimento solo agli usi piazza. Nessuna capitalizzazione poteva essere quindi attuata dalla Banca.
15 Con riferimento al conto corrente282454, giova ricordare che il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 26867 del 16/10/2024 (Rv. 672504 - 01).
Non avendo la banca prodotto legittime pattuizioni di capitalizzazione trimestrale per il periodo anteriore alla delibera CICR 2000 né, peraltro, per il periodo successivo, nessuna capitalizzazione è quindi dovuta per il periodo anteriore alla delibera CICR.
Neppure, per entrambi i conti correnti, nessuna capitalizzazione è dovuta per il periodo successivo, in quanto, come detto, non è stata pattuita alcuna condizione riguardante i tassi di interesse passivo.
Alle stesse considerazioni deve pervenirsi con riguardo alle somme addebitate a titolo di spese e di CMS, posto che non risultano essere state pattuite.
Ed infatti, mentre il contratto relativo al conto 18097 non prevedeva alcuna condizione economica ma solo un rinvio agli usi piazza, la a fronte CP_1 della contestazione dell'indebita applicazione delle CMS, nulla ha prodotto, sicché deve ritenersi che anche in relazione al conto corrente 282454 siano state applicate senza preventiva pattuizione.
Correttamente, quindi, il CTU ha proceduto ad epurare dai conti correnti le somme addebitate a titolo di CMS e spese.
Con riguardo alla prescrizione, vale la pena ricordare che, in sede di comparsa di risposta, è stata proprio l'odierna appellata ad eccepire la
16 prescrizione, “con riguardo al periodo antecedente al mese di aprile del
1995, alla luce del fatto che le prime contestazioni sono state sollevate dalla
(quale società cedente al Sig. dei crediti verso CP_3 Parte_1
soltanto attraverso l'invio della diffida del 04.02.2005”., sicché è CP_4
infondata la pretesa di far decorrere la prescrizione dalla notifica dell'atto introduttivo. La diffida del 4.2.2005 era, infatti, idoena ad interrompere la prescrizione.
Da ciò discende la correttezza del calcolo eseguito dal CTU con riguardo al metodo B in relazione al conto corrente 18097 (“ricalcoli effettuati applicando il calcolo della prescrizione), da cui consegue un saldo rettificato in capo all'appellante pari a euro 19.905,52.
Al riguardo, deve ulteriormente essere rappresentato che il CTU ha correttamente distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie, avendo individuato un c.d. fido di fatto nella misura di euro 15.494,00, per i seguenti motivi che la Corte condivide:
“ “l'istituto di credito applicava tassi relativi agli interessi passivi differenti, minori per l'esposizione entro il fido e maggiori per la parte extra fido indicando altresì, negli estratti conto la variazione unilaterale dei tassi di interesse e specificando che la stessa riguardava solamente la parte intra fido (per esempio vedasi l'estratto conto ordinario di gennaio 1991, il quale indicava nella sezione denominata “variazioni di tasso” la decorrenza del
14/01/1991, il tasso pari al 16,00% riportando come descrizione “Nel limite fido”… indicazioni simili vengono riportate nella maggior parte degli estratti conto successivi); a pag.2 dell'estratto conto ordinario del 30 giugno 2002 l'istituto riportava nella sezione denominata “Tassi nominali annui” l'indicazione del limite di fido applicato, pari appunto ad
€.15.494,00# (Lire 30.000.000#). Tale indicazione risulta riportata anche nella maggior parte degli estratti conto presenti in atti (per esempio quello relativo al mese di luglio 1992, gennaio 1993 etc.); dall'analisi degli estratti conto scalari trimestrali, precisamente per la parte relativa al calcolo della venivano applicate percentuali diverse sia per la parte Pt_4
17 entro il fido di cassa, dove la base di calcolo risultava essere appunto pari a
L.30.000.000, che per la parte extra fido. Tale calcolo risulta essere effettuato per tutti i trimestri oggetto di analisi”.
Corretto è infine il calcolo relativo al conto 282454, per il quale, come si è visto, il Consulente non ha svolto alcun calcolo riferibile alla precrizione degli importi ripetibili. Ne consegue per tale conto un saldo finale rettificato, pari a euro 5.518,79 a credito del correntista e quindi del cessionario.
Alla luce di quanto sopra esposto la Corte, accerta la mancata pattuizione in entrambi i contratti suindicati di legittime clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alle CMS e alle spese, ridetermina il saldo dei conti correnti come segue: conto corrente 18097, euro 19.905, 52 a credito del correntista e, quindi, del cessionario, odierno appellante. conto corrente 282454, euro 5.518,79 a credito del correntista e, quindi, del cessionario, odierno appellante.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, l'appellata va condannata alla restituzione a favore dell'appellante della somma di euro 25.424,31 (19.905,52 + 5.518,79), oltre a interessi legali dalla data di messa in mora (4.2.2005) al saldo.
Va accolta, infine la domanda di rimborso del costo delle perizie di parte esperite ante causam in quanto funzionali all'esercizio del diritto di difesa in questo giudizio. La Corte ritiene, in particolare, che l'esborso sia provato, dal momento che sulla fattura riportata all'allegato 22 ed emessa da Parte_5
per l'importo di 1.500 euro, iva inclusa, vi è la dicitura “pagato”.
Parte appellata, va, quindi, condannata a rimborsare a parte appellante €
1.250,00, come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni.
Considerata la riforma della sentenza appellata, è necessario procedere a una nuova regolamentazione delle spese che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
Parte appellante, sia pure nei limiti accertati dalla Corte, è vittoriosa e pertanto le spese legali, per entrambi i gradi di giudizio, vanno poste a carico
18 dell'appellata.
Le spese legali vengono determinate secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 (scaglione 26.001- 52.000), tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi processuali ad eccezione della fase istruttoria, in ragione dell'attività concretamente svolta.
Vanno poste a carico di parte appellata le spese di CTP sostenute da parte appellante, come richieste con la nota del 16.9.2025 e, quindi, nella misura di euro 1.872,00. Si tratta, infatti, di spese che attesa la natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.Sez. 3 - , Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024 (Rv. 672532 -
01)
Le spese di CTU vanno poste, infine, in via definitiva, a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello avverso la sentenza n. 1391/2022, pubblicata il 23.5.22 e, in sua riforma, accertata la legittimazione attiva dell'appellante
[...]
dichiara la mancata pattuizione, in relazione ai conti correnti 18097 Pt_1
e 282454, indicati in parte motiva, di clausole legittime relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alle CMS e alle spese.
Ridetermina il saldo dei conti correnti in questione come segue: conto corrente 18097, euro 19.905,52 a credito del correntista e, quindi, del cessionario, odierno appellante;
conto corrente 282454, euro 5.518,79 a credito del correntista e, quindi, del cessionario, odierno appellante.
Conseguentemente, condanna l'appellata alla restituzione all'appellante della somma di euro 25.424,31, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo.
Condanna parte appellata a corrispondere, a titolo di rimborso, euro 1.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
19 Condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di CTP nell'ambito del presente giudizio nella misura di euro 1.872,00, oltre a interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio che liquida come segue: per il primo grado, per la fase di studio euro 1.620,00, per la fase introduttiva, euro 1.147,00, per la fase istruttoria euro1.204,00, per la fase decisionale euro
2.767,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il secondo grado, per la fase di studio euro 2.058,00, per la fase introduttiva, euro 1.4.18,00, per la fase istruttoria euro 1.523,00, per la fase decisionale euro 3.470,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di CTP sostenute nel presente grado nella misura di euro 1.872,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico dell'appellata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE EST.
MI ST
IL PRESIDENTE
SA TT
20
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 809/2022
Dott. SA TT Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. MI ST Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 809/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 22.7.2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28 maggio 2025
d a
(C.F. ), con domicilio presso Parte_1 C.F._1
OGGETTO: bancario lo studio del procuratore alle liti in Bologna Via delle Lame n. 2 e con 140041 domicilio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo procuratore avv. Patrizia Brandi del Foro di Bologna che la rappresenta ed assiste, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
(p.i. , Controparte_1 P.IVA_1
soggetta a direzione e coordinamento della (p.i. Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, P.IVA_2
allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Paolo Maria
Varrecchia, del Foro di Roma, presso il cui Studio in Milano, via Giovio, 15, ha eletto domicilio
APPELLATA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 1391/2022 del Tribunale di Brescia, accertare e dichiarare la nullità degli addebiti effettuati sui conti correnti 18097 e 282454
a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di tassi debitori ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese varie e/o trimestrali e conseguentemente, accertare e dichiarare che, alla data della loro chiusura, i saldi finali erano a credito della correntista per €. 31.004,97 sul c/c n. 18097 e per €. 5.518,79 sul c/c n. 282454 e conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di
, della somma complessiva di euro 37.773,76 e/o di quella Parte_1
diversa anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data di messa in mora di cui alla raccomandata 4.2.2005 (ns. all. 13) al saldo effettivo, come da SS.UU n. 15895/2019 e di cui: euro 31.004,97 per gli addebiti nulli e ripetibili ex art. 2033 cod. civ. del c/c 18097 euro 5.518,79 per gli addebiti nulli e ripetibili ex art. 2033 cod. civ. del c/c n. 282454 euro
1.250,00 pari al costo delle perizie di parte ante causam riversate in atti (ns. all. 22). Con vittoria di spese e compensi dei giudizi di primo e secondo grado, oltre accessori di legge, con diritto di ripetere quanto già pagato per le spese legali di primo grado..
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare: - rigettare l'appello di controparte, perché inammissibile ed integralmente infondato in fatto ed in diritto e privo di presupposti legittimanti, per le motivazioni tutte evidenziate nella parte narrativa delle precedenti difese, confermando la sentenza impugnata e conformemente alle conclusioni in prime cure: - in via preliminare gradata, ritenere e dichiarare, per tutti motivi esposti in atti, la carenza di prova della titolarità del diritto oggetto di domanda in capo al Sig. e, comunque, Pt_1
la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per carenza di prova
2 del fatto costitutivo della domanda, per sua indeterminatezza nonché per carenza di legittimazione passiva;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice per intervenuto decorso del termine legale, nonché la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
- nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte con qualunque sta tuizione perché infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di eventuale accertamento della nullità di clausole relative al contratto di conto corrente dedotto in giudizio, applicare al rapporto in questione le norme previste dal Testo Unico Bancario (D. Lgs.
385/93) ed, in particolare, ritenere e dichiarare applicabile ai conti correnti n.
18097 e n. 282454, intrattenuti dalla Controparte_3 Parte_2
Contr presso la filiale di Rovato, l'art. 117, comma VII, del T.U.B. ed i
[...] tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della delibera CICR 09.02.2000. - in via istruttoria, disporre integrazione della relazione di C.T.U. esperita in corso di causa, con particolare riferimento alla verifica delle rimesse solutorie incidenti sull'eccepita prescrizione decennale ed al termine di decorrenza della medesima, senza ipotesi di ricostruzione presuntiva del rapporto e/o basate sul fido di fatto, sulla base delle osservazioni tecniche svolte dalla nel contesto delle operazioni CP_1
peritali. Con ogni e più ampia riserva di attivazione di autonomo giudizio per la tutela delle ragioni di credito vantate, di ulteriormente eccepire, dedurre ed articolare, senza accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte e con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.12.2014 in qualità di Parte_1
cessionario dei crediti vantati da Controparte_5
, premesso che tale società era stata titolare del conto corrente
[...]
n. 18097, fino al 6.1.2001, e del conto corrente n. 282454, fino al 19.8.2002,
3 accesi presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a – Agenzia di Rovato (BS), conveniva il predetto istituto di credito dinnanzi al Tribunale di Brescia deducendo: la capitalizzazione trimestrale degli interessi nel periodo precedente al 1.7.2000, di cui lamentava la nullità; l'applicazione di un tasso debitore superiore a quello legale, in assenza di pattuizione scritta;
l'applicazione della commissione di massimo scoperto e di spese denominate
“varie o trimestrali” senza una preventiva pattuizione scritta.
Produceva copia del contratto c/c n. 18097 del 2.12.1981 (all. 2) e relativi estratti conto a partire dal 1991 e perizia econometrica contenente più ipotesi di ricalcolo (all. 11), mentre, per il conto n. 28254, produceva alcuni estratti conto parziali e perizia econometrica contenente più criteri di calcolo (all.
12). Allegava altresì l'atto di notificazione a della cessione del CP_6 credito (all. 1), il certificato storico della Centrale Rischi della Banca d'Italia
(all. 23) e svariate missive intercorse fra correntista e istituto di credito (all.
13-20).
Chiedeva, pertanto, in via istruttoria, l'ammissione di CTU contabile e, nel merito, la condanna della alla restituzione delle somme CP_6
indebitamente percepite e al risarcimento del danno, rappresentato dal costo della perizia espletata.
Si costituiva eccependo la nullità dell'atto di citazione per CP_6
violazione degli artt.163 e 164 c.p.c., dal momento che, nelle conclusioni dell'atto di citazione, si richiedeva la condanna di altro istituto di credito, nonché per violazione dell'art. 164 IV comma, c.p.c., stante l'indeterminatezza della domanda;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione, “con riguardo al periodo antecedente al mese di aprile del
1995, alla luce del fatto che le prime contestazioni sono state sollevate dalla
(quale società cedente al Sig. dei crediti verso CP_3 Parte_1
soltanto attraverso l'invio della diffida del 04.02.2005”.. Nel merito, CP_4
contestava, sotto ogni profilo, le domande attoree, chiedendone il rigetto.
Con riguardo alla domanda di rimborso avanzata da controparte, faceva presente che “parte istante nemmeno fornisce la prova di aver effettivamente
4 pagato la somma di cui chiede la ripetizione”. In via subordinata, chiedeva che venisse applicato l'art. 117, comma 7, TUB e i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della delibera CICR
9.2.2000.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2020, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 26.2.2021, sollevava d'ufficio la questione “della titolarità in capo all'attore del diritto alla ripetizione delle somme oggetto della domanda in conseguenza dell'affermata cessione”; disponeva, pertanto, la rimessione della causa sul ruolo affinché le parti prendessero posizione sul punto.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza 1391/2022, pubblicata il 23 maggio
2022, rigettava, quindi, le domande attoree, condannando lla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore della CP_6
Il Tribunale, preliminarmente, dichiarava l'inammissibilità dell'allegato 24 prodotto da unitamente alla memoria autorizzata del 20.4.2021 e Pt_1
denominato contratto 31.12.2012 cessione credito in quanto CP_7
inopponibile alla Banca in assenza di data certa.
In merito alla asserita cessione del credito, il Tribunale ricordava che è necessario che l'atto con il quale viene notificata la cessione al debitore contenga inequivoci elementi indicanti la relativa provenienza, in modo che risulti al debitore ceduto pienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenza dell'avvenuta cessione (cfr. Cass. n. 7919/2004 e n. 12511/2021); negava la possibilità di ritenere l'atto notificato un atto di cessione o un atto comprovante l'avvenuta cessione. Riteneva, pertanto, non provata la legittimazione di a richiedere il pagamento delle Parte_1
somme indebitamente percepite da nel corso dei rapporti CP_6
intercorsi con la Dichiarava, conseguentemente, assorbite Controparte_5
tutte le ulteriori questioni. proponeva appello, affidandosi a due motivi e riproponendo, Parte_1
5 altresì le istanze, eccezioni e domande ritenute assorbite dal Tribunale.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello per carenza di CP_6
prova del fatto costitutivo della domanda, per indeterminatezza e per infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
chiedeva la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto alla eventuale restituzione delle somme.
La Corte, all'udienza del 21.12.2022, ritenuto opportuno che la valutazione delle istanze istruttorie fosse effettuata unitamente al merito, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 31 gennaio 2024.
All'esito dell'udienza del 31 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare, la
Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo termini per conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 26 giugno 2024, la Corte, ritenuta la necessità di conferire incarico di consulenza tecnica, come da quesito nel prosieguo trascritto, rimetteva la causa in istruttoria e rinviava all'udienza del 25 settembre 2024 per il conferimento incarico.
A tale udienza, veniva conferito l'incarico al consulente tecnico nominato e la causa veniva rinviata all'udienza del 19 marzo 2025.
A tale udienza, successiva al deposito della CTU, le parti chiedevano di rinviare per la precisazione delle conclusioni e la Corte si riservava.
Con successiva ordinanza, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28 maggio 2025.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'interpretazione, data dal
Tribunale, degli artt. 1260 e seguenti c.c. Si duole, in particolare, che il
Tribunale di Brescia, dopo aver enunciato il principio della libertà della forma del contratto di cessione del credito, abbia però affermato che il cessionario deve sempre produrre copia del contratto scritto di cessione. Ne
6 lamenta la contraddizione logica e ricorda che, se così fosse, il contratto di cessione del credito richiederebbe la forma scritta ad probationem.
Rappresenta che l'esigenza di produrre in giudizio il contratto di cessione emerge nell'ambito delle cartolarizzazioni bancarie, in cui i crediti vengono ceduti in blocco e i debitori vengono notiziati della cessione mediante una pubblicazione collettiva sulla Gazzetta Ufficiale, che non riporta nomi, ma solo codici e categorie di rapporti bancari e che non contiene indicazioni sufficienti per stabilire quali siano i crediti inclusi nell'operazione.
Ricorda che, nel caso di specie, è sufficiente la sola dichiarazione del creditore cedente (ancorché inviata dal creditore cessionario – cfr. all. 1), contenuta nella comunicazione al debitore ceduto, oltre che il possesso dei documenti relativi al credito da parte del cessionario, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata nell'atto introduttivo.
Con il secondo motivo, parte appellante censura il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità del documento
n. 24) prodotto dall'attore unitamente alla memoria autorizzata depositata telematicamente il 20.4.2021, comunque inopponibile alla convenuta in assenza di data certa;
sostiene l'erroneità dell'affermazione del giudice in ragione del fatto che, essendo la questione, relativa alla titolarità del credito, oggetto di rilievo d'ufficio, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibile la produzione documentale che, sebbene tardiva, era decisiva per provare l'esistenza del contratto di cessione oggetto di causa. Parte appellante censura, inoltre, la statuizione sulla inopponibilità del documento prodotto tardivamente, sul presupposto della libertà delle forme della cessione di credito e del fatto che, nella notificazione ex art. 1264 c.c alla debitrice ceduta, vi era il richiamo al contratto di cessione. Ricorda che se alla notifica provvede il cedente, come avvenuto nel caso di specie, la comunicazione deve contenere solamente la notizia dell'avvenuta cessione e gli elementi essenziali identificativi del diritto ceduto.
Parte appellante ripropone, le inoltre, le istanze, eccezioni e domande ritenute assorbite dal Tribunale.
7 L'appello è fondato nei limiti che seguono.
I due motivi di impugnazione possono essere, innanzututto, trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.
Va, innanzitutto, premesso che, con il documento n. 1, l'odierno appellante aveva prodotto la notifica dell'atto di cessione che il cedente aveva fatto ai debitori ceduti e che parte appellata nulla aveva eccepito, nemmeno genericamente.
Ciò posto, va ricordato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019 (Rv. 652988 - 01).
Nel nostro caso, come già detto, la notifica della cessione era stata fatta dal cedente, e conteneva il riferimento preciso ai crediti ceduti - ossia quelli dovuti, anche a titolo di ripetiuzione indebito, in relazione ai conti 18097 e
282454 “e conseguenti la loro cessazione a qualisasi titolo e/o ragione….per il complessivo importo di euro 47.189,76 ovvero di euro 88.170,48 pr il rapporto 18097…..e per il complessivo importo di euro 6.903,49 ovvero di euro 6.105,56 per il rapporto 282454”. Nell'atto si indicava con precisione anche il cessionario nella persona dell'odierno appellante, il quale, in giudizio, ha prodotto anche gli estratti conto dei conti correnti cui faceva riferimento l'atto di cessione.
Ritiene la Corte che, tenuto conto che la notifica è stata fatta dal cedente e che il cessionario era in possesso di documentazione riferita ai conti correnti
8 ceduti, sia stata provata l'avvenuta cessione del credito oggetto di caua e, sul piano processuale, la legittimazione processuale del cessionario.
Anche a prescindere da queste considerazioni, va comunque considerato che, una volta che il Tribunale ha rilevato d'ufficio la questione della prova della cessione, l'odierno appellante ha prodotto il contratto di cessione.
Questa produzione, da un lato non poteva essere considerata tardiva, in quanto legittimata dal rilievo d'ufficio del Tribunale, e dall'altro, in quanto tesa a provare unicamente l'avvenuta cessione per la quale non è richiesto alcun requisito di forma né ad substantiam né ad probationem, era senza dubbio opponibile al ceduto che, peraltro, si ripete, in primo grado, non aveva eccepito nulla.
Considerato che il Tribunale, una volta ritenuta la carenza di legittimazione attiva dell'attore, ha rigettato la domanda, ritenendo assorbite le doglianze poste dall'attore nell'atto di citazione, è necessario esaminare queste ultime, previo esame delle eccezioni di inammissibilità e nullità del convenuto.
Venendo, quindi, alle eccezioni della banca convenuta, la stessa aveva, innanzitutto, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, nelle conclusioni dell'atto di citazione, era stato indicato altro istituto bancario.
Giova, a questo riguardo, ricordare che l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione
9 in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23351 del 29/08/2024 (Rv. 672065 - 01)
Ciò posto, l'eccezione è infondata, in quanto l'indicazione, nelle conclusioni dell'atto citazione, di condannare la convenuta “ al pagamento in CP_8
favore di parte attrice di quanto successivamente indicato, era chiaramente un mero refuso, dovuto ad un errore materiale evincibile dall'atto stesso.
Ed infatti, a pagina 1 dell'atto di citazione, si legge che l'attore “
[...]
.a comparire innanzi al Tribunale civile di Parte_3
Brescia…all'udienza del 16 aprile 2015”….Dall'esposizione dei fatti, contenuta nelle pagine successive, inoltre, l'attore ha fatto riferimento ai conti correnti aperti dalla cedente con , Agenzia Controparte_1
di Rovato, ed a corrispondenza con questa intrattenuta. La notifica è infine avvenuta proprio alla , correttamente indicata Controparte_1
nella relata di notifica.
Non ci sono dubbi, quindi, che , si sia avveduta Controparte_1
dell'errore materiale in questione, come del resto dimostra l'ampia difesa contenuta nella comparsa di risposta.
ha, inoltre, eccepito la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione per indeterminatezza della domanda e carenza di prova (anche documentale) del fatto costitutivo della medesima. Secondo la convenuta la domanda sarebbe “generica e assai lacunosa” con particolare riferimento alla
“la determinazione della somma che, per effetto dell'assunta applicazione anatocistica degli interessi passivi ultralegali ed usurari, nonché degli oneri, commissioni, spese e valute – comunque mai contestate prima dell'invio della diffida del 01.07.2005 – la convenuta avrebbe illegittimamente CP_1
addebitato, non essendo in alcun modo sufficiente, a tal fine, il generico richiamo agli estratti scalari, costituenti gli unici documenti probatori di supporto allegati all'atto di citazione per cui è causa” Secondo la convenuta, quindi, le domande sarebbero sforinte di prova.
L'eccezione è infondata, in quanto, a ben vedere, il tema posto dalla convenuta non è quello dell'indeterminatezza della domanda, che anzi appare
10 determinata, ma quello della carenza di prova che nulla ha a che vedere con il vizio eccepito.
La convenuta, infine, oltre all'eccezione di prescrizione, di cui si dirà, eccepiva altresì la decadenza in cui sarebbe incorsa l'attore “per decorso dei termini di legge utili per l'impugnazione degli estratti conto”.
Si tratta di eccezione infondata, in quanto ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23421), come
è avvenuto nel caso di specie.
E', quindi, adesso possibile esaminare le doglianze contenute nell'atto introduttivo.
Occorre, innanzitutto, dare atto del quesito formulato al CTU:
“Dica il C.T.U. esaminati atti e documenti di causa, chiesti chiarimenti alle parti ridetermini il saldo finale del conto corrente n. 1807 del 2.12.1981, estinto il 6.1.2001 e del conto corrente n. 282454 del 12.3.1998, estinto il
19.8.2008, ed a tal fine: - descriva la tipologia delle operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere tra le parti ed oggetto di causa: indicando la data di inizio e di termine del rapporto nonché tutte le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi;
accertando l'intervenuta estinzione del rapporto e le relative modalità di pagamento del saldo a favore dell'Istituto; - verifichi la conformità dei tassi di interesse applicati dalla Banca nel corso del rapporto con il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto, nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse applicato dalla
Banca; - verifichi se la CMS è stata convenuta per iscritto e verifichi la determinazione della stessa avuto riguardo sia alla percentuale che ai criteri di calcolo della commissione medesima;
nel caso in cui non sia determinata
11 provveda il C.T.U. ad escluderla integralmente dal ricalcolo del saldo;
- escluda qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista ma non pattuita ad eccezione delle imposte e tasse dovute ex lege, fatta applicazione del disposto di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) e b), T.U.B.; - verifichi la periodicità di capitalizzazione degli interessi (debitori e creditori) applicata dalla nel corso del rapporto confrontandola con il criterio di CP_1
capitalizzazione pattuito predisponendo il ricalcolo degli interessi (debitori e creditori) senza operare alcuna capitalizzazione fino al 30 giugno 2000; - per i contratti antecedenti alla delibera CICR del 2000, applicando la capitalizzazione per il periodo successivo all'introduzione della delibera, solo se vi sia una specifica approvazione scritta del cliente;
sempre per i contratti antecedenti la delibera CICR del 2000 e per la fase post 01.07.2000 del rapporto, operi anche un calcolo alternativo comprensivo di capitalizzazione degli interessi solo ove vi sia prova in atti della pubblicazione dell'adeguamento da parte della in Gazzetta Ufficiale e della CP_1
comunicazione entro l'estratto conto del 31.12.2000 dell'adeguamento ex art. 7 delibera CICR 2000; - nella determinazione del saldo finale, il C.T.U. sia tenga conto dell'eccezione di prescrizione, sia operi i calcoli senza tenerne conto;
e nel primo caso il C.T.U. operi sulla base del metodo dei “saldi rettificati” ex Ordinanza Cassazione n. 9141/2020 assumendo la “data valuta” quale criterio di ricostruzione dei saldi medesimi considerando, altresì, che il termine decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extra-fido ovvero dalla data di chiusura del conto nel caso i cui i versamenti siano stati ripristinatori della provvista, dovendosi distinguere i versamenti secondo la funzione ad essi attribuibile sulla base dei criteri indicati nella sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione, n. 24418/2010”.
Ebbene, il CTU ha fornito le seguenti risposte.
Il CTU ha, innanzututto, dato atto che, con riguardo al conto corrente n.18097, acceso dalla società “ (già . presso CP_9 Controparte_10
l'Istituto di credito “in data 2 dicembre Controparte_1
12 1981 ed estinto nel corso del mese di gennaio 2001, la documentazione bancaria presente in atti (estratti conto ordinari mensili e scalari trimestrali) copre un arco temporale compreso tra il I trimestre 1991 ed il mese di gennaio
2001, ad eccezione dei soli estratti conto scalari trimestrali relativi al III trimestre 1999 ed al I e II trimestre 2000. Con riguardo al conto corrente
282454, acceso dalla società “ (già presso CP_9 Controparte_10
l'Istituto di credito nel corso del I Controparte_1
trimestre 1998 ed estinto nel corso del mese di agosto 2002, la documentazione bancaria presente in atti (estratti conto ordinari mensili e scalari trimestrali) copre l'intero arco temporale sopra indicato ad eccezione del solo estratto conto scalare trimestrale relativo al II trimestre 2000.
Con riguardo alla documentazione contrattuale, è stato prodotto il contratto di apertura conto corrente n. 18097, risalente al giorno 2 dicembre 1981 e contenente le sole norme generali riferite al conto corrente, senza alcuna pattuizione delle condizioni economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi di interesse passivo entro ed oltre il fido concesso, tasso interesse attivo, cms, spese, etc).
Il CTU ha precisato, altresì, che “risulta allegato esclusivamente il seguente contratto sottoscritto dal correntista: Contratto di apertura conto corrente n.
18097 risalente al giorno 2 dicembre 1981, contenente le sole norme generali riferite al conto corrente, senza alcuna pattuizione delle condizioni economiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi di interesse passivo entro ed oltre il fido concesso, tasso interesse attivo, cms, spese, etc)”.
Il CTU ha, quindi, relazionato in merito alle condizioni applicate per ciascun rapporto.
Ha, in particolare, calcolato gli interessi passivi per il C/C 18097 in euro
32.471,74; per il conto 282454 in euro 12.511,96, Ha calcolato le CMS addebitate sul conto corrente 18097 in euro 4.696,11, mentre non ne ha rilevato sul conto 282454. Ha determinato le spese e gli oneri sul conto 18097 in euro 3.100,91 e quelle relative al C7C 282454 in euro 632,28.
13 Ha quindi fatto presente che “per entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di analisi non risulta pattuita alcuna condizione riguardante i tassi di interesse passivo” e che “l'art. 7 comma 3 del contratto, riferito al rapporto n.18097, risalente al 2 dicembre 1981, rinvia, ai fini della determinazione dei suddetti tassi di interesse, ai cd “usi su piazza””.
Il CTU ha, quindi, esposto che “ai fini del ricalcolo richiesto….il C.T.U. ha sostituito i tassi di interesse passivi applicati dall'Istituto di Credito con quanto previsto dall'art. 117 Tub, secondo il c.d. “Criterio Mobile”, risultato migliorativo per il correntista”; che “in tema di capitalizzazione degli interessi ….. per entrambi i rapporti di conto corrente, non risultano presenti in atti i documenti non alternativi richiesti dal Quesito disposto dal G.I. che comprovano: l'iscrizione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento richiesti dalla Delibera CICR del febbraio 2000; la comunicazione alla clientela entro il giorno 31 dicembre 2000, dell'avvenuto adeguamento di cui al punto precedente;
la specifica approvazione per iscritto da parte del correntista con la quale prende atto della reciproca periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi”
Il CTU ha fatto presente, altresì, che, “in assenza di tali documenti, ai fini del ricalcolo…. ha provveduto ad epurare da entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di analisi, il regime di capitalizzazione applicato dall'Istituto di
Credito, effettuando i calcoli richiesti….. in regime di capitalizzazione semplice per l'intero periodo, per entrambi i rapporti” e che per il medesimo motivo …… non ha svolto il calcolo alternativo richiesto dal G.I. all'interno del Quesito, da svolgere solo nel caso in cui fossero stati rilevati all'interno del fascicolo i documenti sopra elencati”.
Il CTU ha quindi ribadito che, “per entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa, le spese e la commissione di massimo scoperto (CMS) non sono state oggetto di specifica pattuizione nella documentazione presente in atti”.
Da ciò il CTU ha tratto le seguenti conclusioni: “per entrambi i rapporti oggetto di analisi: tutte le spese trimestrali (come richiesto nella citazione)
14 sono risultate ripetibili al correntista (nonché epurate dal saldo periodico di conto corrente, ai fini di tutti i riconteggi svolti). tutte le CMS addebitate dall'Istituto di Credito sono risultate ripetibili al correntista (nonché epurate dal saldo periodico di conto corrente, ai fini di tutti i riconteggi svolti)”.
Con riguardo “al calcolo della prescrizione, il C.T.U. ha in primo luogo identificato il dies a quo dal quale decorrono retroattivamente i 10 anni, ai fini dell'identificazione del periodo oggetto di valutazione. Tale data è stata
è stata identificata nel giorno 11 febbraio 2005, data a cui risale la prima comunicazione inviata dal correntista all'Istituto di Credito finalizzata alla ripetizione dell'indebito”. Il periodo che il CTU ha analizzato a “fini prescrizionali risulta essere quello antecedente al giorno 11 febbraio 1995”
Il CTU, nella tabella 6, indicava le rimesse solutorie e ripristinatorie riferite al conto corrente n.18097, specificando, altresì, il fido e l'exra fido.
Il CTU faceva presente che il rapporto 282454 era stato acceso successivamente “all'arco temporale oggetto di prescrizione”.
Il CTU concludeva quindi che, i) con riguardo al conto 18097 risultava, senza tener conto della prescrizione un saldo rettificato a credito del correntista pari a euro 31.004,97, mentre tenendo conto della prescrizione il saldo positivo era pari a euro 19.905,52;. ii) con riguardo al conto corrente 282454, risultava un saldo rettificato a favore del correntista pari a euro 5.518,79.
Ciò posto, la Corte fa innanzitutto presente che, nonostante la mancanza degli estratti conto indicati nell'elaborato dell'ausiliario, il CTU è stato in grado di ricostruire l'andamento dei rapporti e che, sotto tale profilo, il CTP di parte appellata nulla ha osservato.
Ne consegue la correttezza dei valori numerici indicati dal CTU.
Detto questo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non è dovuta per entrambi i conti e quindi, correttamente, il CTU le ha espunte dal calcolo.
Con riguardo al conto corrente 18097, basterà osservare che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non era prevista nel contratto che faceva riferimento solo agli usi piazza. Nessuna capitalizzazione poteva essere quindi attuata dalla Banca.
15 Con riferimento al conto corrente282454, giova ricordare che il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 26867 del 16/10/2024 (Rv. 672504 - 01).
Non avendo la banca prodotto legittime pattuizioni di capitalizzazione trimestrale per il periodo anteriore alla delibera CICR 2000 né, peraltro, per il periodo successivo, nessuna capitalizzazione è quindi dovuta per il periodo anteriore alla delibera CICR.
Neppure, per entrambi i conti correnti, nessuna capitalizzazione è dovuta per il periodo successivo, in quanto, come detto, non è stata pattuita alcuna condizione riguardante i tassi di interesse passivo.
Alle stesse considerazioni deve pervenirsi con riguardo alle somme addebitate a titolo di spese e di CMS, posto che non risultano essere state pattuite.
Ed infatti, mentre il contratto relativo al conto 18097 non prevedeva alcuna condizione economica ma solo un rinvio agli usi piazza, la a fronte CP_1 della contestazione dell'indebita applicazione delle CMS, nulla ha prodotto, sicché deve ritenersi che anche in relazione al conto corrente 282454 siano state applicate senza preventiva pattuizione.
Correttamente, quindi, il CTU ha proceduto ad epurare dai conti correnti le somme addebitate a titolo di CMS e spese.
Con riguardo alla prescrizione, vale la pena ricordare che, in sede di comparsa di risposta, è stata proprio l'odierna appellata ad eccepire la
16 prescrizione, “con riguardo al periodo antecedente al mese di aprile del
1995, alla luce del fatto che le prime contestazioni sono state sollevate dalla
(quale società cedente al Sig. dei crediti verso CP_3 Parte_1
soltanto attraverso l'invio della diffida del 04.02.2005”., sicché è CP_4
infondata la pretesa di far decorrere la prescrizione dalla notifica dell'atto introduttivo. La diffida del 4.2.2005 era, infatti, idoena ad interrompere la prescrizione.
Da ciò discende la correttezza del calcolo eseguito dal CTU con riguardo al metodo B in relazione al conto corrente 18097 (“ricalcoli effettuati applicando il calcolo della prescrizione), da cui consegue un saldo rettificato in capo all'appellante pari a euro 19.905,52.
Al riguardo, deve ulteriormente essere rappresentato che il CTU ha correttamente distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie, avendo individuato un c.d. fido di fatto nella misura di euro 15.494,00, per i seguenti motivi che la Corte condivide:
“ “l'istituto di credito applicava tassi relativi agli interessi passivi differenti, minori per l'esposizione entro il fido e maggiori per la parte extra fido indicando altresì, negli estratti conto la variazione unilaterale dei tassi di interesse e specificando che la stessa riguardava solamente la parte intra fido (per esempio vedasi l'estratto conto ordinario di gennaio 1991, il quale indicava nella sezione denominata “variazioni di tasso” la decorrenza del
14/01/1991, il tasso pari al 16,00% riportando come descrizione “Nel limite fido”… indicazioni simili vengono riportate nella maggior parte degli estratti conto successivi); a pag.2 dell'estratto conto ordinario del 30 giugno 2002 l'istituto riportava nella sezione denominata “Tassi nominali annui” l'indicazione del limite di fido applicato, pari appunto ad
€.15.494,00# (Lire 30.000.000#). Tale indicazione risulta riportata anche nella maggior parte degli estratti conto presenti in atti (per esempio quello relativo al mese di luglio 1992, gennaio 1993 etc.); dall'analisi degli estratti conto scalari trimestrali, precisamente per la parte relativa al calcolo della venivano applicate percentuali diverse sia per la parte Pt_4
17 entro il fido di cassa, dove la base di calcolo risultava essere appunto pari a
L.30.000.000, che per la parte extra fido. Tale calcolo risulta essere effettuato per tutti i trimestri oggetto di analisi”.
Corretto è infine il calcolo relativo al conto 282454, per il quale, come si è visto, il Consulente non ha svolto alcun calcolo riferibile alla precrizione degli importi ripetibili. Ne consegue per tale conto un saldo finale rettificato, pari a euro 5.518,79 a credito del correntista e quindi del cessionario.
Alla luce di quanto sopra esposto la Corte, accerta la mancata pattuizione in entrambi i contratti suindicati di legittime clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alle CMS e alle spese, ridetermina il saldo dei conti correnti come segue: conto corrente 18097, euro 19.905, 52 a credito del correntista e, quindi, del cessionario, odierno appellante. conto corrente 282454, euro 5.518,79 a credito del correntista e, quindi, del cessionario, odierno appellante.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, l'appellata va condannata alla restituzione a favore dell'appellante della somma di euro 25.424,31 (19.905,52 + 5.518,79), oltre a interessi legali dalla data di messa in mora (4.2.2005) al saldo.
Va accolta, infine la domanda di rimborso del costo delle perizie di parte esperite ante causam in quanto funzionali all'esercizio del diritto di difesa in questo giudizio. La Corte ritiene, in particolare, che l'esborso sia provato, dal momento che sulla fattura riportata all'allegato 22 ed emessa da Parte_5
per l'importo di 1.500 euro, iva inclusa, vi è la dicitura “pagato”.
Parte appellata, va, quindi, condannata a rimborsare a parte appellante €
1.250,00, come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni.
Considerata la riforma della sentenza appellata, è necessario procedere a una nuova regolamentazione delle spese che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
Parte appellante, sia pure nei limiti accertati dalla Corte, è vittoriosa e pertanto le spese legali, per entrambi i gradi di giudizio, vanno poste a carico
18 dell'appellata.
Le spese legali vengono determinate secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 (scaglione 26.001- 52.000), tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi processuali ad eccezione della fase istruttoria, in ragione dell'attività concretamente svolta.
Vanno poste a carico di parte appellata le spese di CTP sostenute da parte appellante, come richieste con la nota del 16.9.2025 e, quindi, nella misura di euro 1.872,00. Si tratta, infatti, di spese che attesa la natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.Sez. 3 - , Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024 (Rv. 672532 -
01)
Le spese di CTU vanno poste, infine, in via definitiva, a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello avverso la sentenza n. 1391/2022, pubblicata il 23.5.22 e, in sua riforma, accertata la legittimazione attiva dell'appellante
[...]
dichiara la mancata pattuizione, in relazione ai conti correnti 18097 Pt_1
e 282454, indicati in parte motiva, di clausole legittime relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alle CMS e alle spese.
Ridetermina il saldo dei conti correnti in questione come segue: conto corrente 18097, euro 19.905,52 a credito del correntista e, quindi, del cessionario, odierno appellante;
conto corrente 282454, euro 5.518,79 a credito del correntista e, quindi, del cessionario, odierno appellante.
Conseguentemente, condanna l'appellata alla restituzione all'appellante della somma di euro 25.424,31, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo.
Condanna parte appellata a corrispondere, a titolo di rimborso, euro 1.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
19 Condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di CTP nell'ambito del presente giudizio nella misura di euro 1.872,00, oltre a interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio che liquida come segue: per il primo grado, per la fase di studio euro 1.620,00, per la fase introduttiva, euro 1.147,00, per la fase istruttoria euro1.204,00, per la fase decisionale euro
2.767,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il secondo grado, per la fase di studio euro 2.058,00, per la fase introduttiva, euro 1.4.18,00, per la fase istruttoria euro 1.523,00, per la fase decisionale euro 3.470,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di CTP sostenute nel presente grado nella misura di euro 1.872,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico dell'appellata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE EST.
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IL PRESIDENTE
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