Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2700 del 22.09.2023 Oggetto: opposizione a d.i. emesso per la consegna di buste paga
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Vito De Matteis Parte_1
Appellanti
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pedone e Rita De Simone CP_1
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 9.06.2022, , proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 420/2022 emesso dal Tribunale di Lecce per la consegna delle buste paga relative al rapporto di lavoro intercorso con dal gennaio all'aprile 2019 e dal dicembre 2020 al CP_1 dicembre 2021. Deduceva che non aveva mai comunicato l'indirizzo di posta elettronica CP_1
presso cui inviare le buste paga, che comunque erano state consegnate, come era dimostrato dal fatto che la busta paga di marzo 2019 risultava sottoscritta dal lavoratore. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e condanna della parte opposta al pagamento della somma di € 500,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso.
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Avverso tale decisione ha proposto appello , titolare della ditta indicata in epigrafe, Parte_1
censurandola nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente valutato i fatti, omettendo di considerare che il lavoratore aveva ricevuto la busta paga del mese di marzo 2019, che non aveva fornito un indirizzo di posta elettronica e che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, non aveva sollecitato in via stragiudiziale la consegna delle buste paga. Aveva errato, inoltre, il Tribunale a non definire il giudizio con una pronuncia di declaratoria della cessazione della materia del contendere - stante l'avvenuta consegna delle buste paga dopo la notifica del decreto ingiuntivo- e a condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite. Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di riconoscere l'esatto adempimento di ogni onere a carico dell'appellante; in subordine, ha chiesto la riforma della sentenza in merito alla statuizione sulle spese, con condanna dell'appellato al pagamento di una cifra simbolica di € 100,00.
si è costituito contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza di discussione del 9.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero, parte appellante ha riproposto nel presente giudizio gli argomenti già svolti nel giudizio di primo grado a proposito dell'asserita avvenuta consegna delle buste paga al lavoratore appellato, dolendosi, anche in questa sede, che il lavoratore non avesse fornito un indirizzo di posta elettronica
2 e che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, non avesse sollecitato in via stragiudiziale la consegna delle buste paga.
Gli argomenti di parte appellante non appaiono condivisibili e, sul punto, devono invece richiamarsi le motivazioni esposte nella sentenza impugnata, rilevando, per un verso, che non risulta provata in atti la consegna -prima della notifica del decreto ingiuntivo- delle buste paga (fatta eccezione per quella relativa al mese di marzo 2019), e, per altro verso, che il lavoratore non è obbligato a munirsi di indirizzo di posta elettronica ai fini della consegna delle buste paga, con l'effetto che, in mancanza, continua a gravare in capo al datore di lavoro l'obbligo della consegna con altre modalità consentite.
A proposito dell'assenza di un preventivo atto di messa in mora, invece, deve ritenersi che lo stesso non sia necessario tutte le volte in cui la legge preveda un termine entro cui adempiere, circostanza che sussiste nella presente fattispecie in cui espressamente l'art. 3 l. n. 4/1953 prevede che “Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione”.
Quanto poi alle doglianze in merito alla omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal Tribunale, si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi, per un verso, che la consegna delle buste paga a opera dell'appellante è avvenuta solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, in esecuzione dello stesso, in quanto munito della clausola della provvisoria esecutività; per altro verso, deve rimarcarsi che l'appellante (sia in primo che in secondo grado) ha continuato a contrastare la domanda del lavoratore, sostenendo di aver sempre provveduto alla consegna delle buste paga, nel corso dell'intero rapporto di lavoro. In considerazione di tanto, deve ritenersi che non ricorrano nella specie i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, stante il pacifico indirizzo giurisprudenziale ai sensi del quale, in caso di esecuzione (anche spontanea) di un provvedimento giudiziario, si determina il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio soltanto in presenza del riconoscimento -anche implicito purché inequivoco- della fondatezza della domanda (cfr. in argomento Cass. n. 1588/2020). Siffatta circostanza non ricorre nella presente fattispecie in cui l'appellante ha continuato a contrastare, anche nel presente giudizio, la fondatezza degli avversi assunti.
Quanto alla lamentata condanna al pagamento delle spese di lite, la pronuncia impugnata appare conforme alla regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c, mentre non può trovare applicazione nella specie, in mancanza dei necessari presupposti di legge, l'art. 92 c.p.c. (come modificato dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 132/2014 e "integrato" dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n.
77/2018) che prevede la compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca- solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
3 dirimenti", ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da ravvisarsi "nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni" (cioè, quelle trattate in giudizio) "di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ." (v. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024).
Per completezza si evidenzia che i suesposti principi valgono anche in ipotesi di declaratoria di cessata materia del contendere, atteso che anche in questo caso il giudice non è esentato dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali (Cass. n. 11494/2004; n.
3148/2016).
Anche sotto tale profilo, quindi, la decisione impugnata va esente da censure.
Per tutto quanto detto, l'appello deve essere rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 01/02/2024 da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del 22/09/2023 n. 2700 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 500,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rita De Simone e Giuseppe Pedone.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 09/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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