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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 17/02/2026, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2497/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
PERINELLI IO, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12208/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01705180 60 000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 a r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n° 097 2023 01705180 60 000, relativa al modello iva 2020 anno d'imposta 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato dell'agenzia delle
Entrate, in base all'art. 36/bis D.P.R.600/73, notificata in data 19 luglio 2023 per € 140.403,26 totali di cui
€ 97.473,96 per Iva, € 30.603,32 per sanzioni, € 12.320,10 per interessi e € 5.88 per diritti di notifica.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità del controllo automatizzato ex art. 36-bis dpr 600/1973 in quanto effettuato fuori dai casi consentiti e la legittimità dell'accollo dei crediti tributari con facoltà di compensazione.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DPII di Roma deducendo che non era stato disconosciuto il diritto alla compensazione di crediti mediante accollo ma che dal controllo automatizzato, ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, del mod. Iva 2020/
a.i. 2019, era emersa la presenza di compensazioni non dichiarate dalla parte.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con refusione delle spese di lite.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La società Ricorrente_1 a r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n° 097 2023 01705180 60 000, relativa al modello iva 2020, anno d'imposta 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato dell'agenzia delle Entrate, in base all'art. 36/bis D.P.R.600/73, notificata in data 19 luglio 2023 per € 140.403,26 totali di cui € 97.473,96 per Iva, € 30.603,32 per sanzioni, € 12.320,10 per interessi e € 5.88 per diritti di notifica.
2.La ricorrente ha innanzitutto dedotto l'illegittimità del controllo automatizzato ex art. 36-bis dpr 600/1973 in quanto effettuato fuori dai casi consentiti.
In particolare nelle memorie illustrative la ricorrente afferma che “Non è ammissibile la procedura di liquidazione della dichiarazione ogni qualvolta la rettifica presuppone la soluzione di questioni giuridiche. In tale eventualità occorre, infatti, avvalersi dell'avviso di accertamento”.
Le deduzioni sono infondate.
Invero l'Ufficio ha precisato che “dal controllo automatizzato, ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, del mod.
Iva 2020/a.i. 2019, è emersa la presenza di compensazioni non dichiarate dalla parte.
Nello specifico, la parte aveva omesso di dichiarare al rigo VL009 l'importo di € 97.441,00; ne è scaturito un minor credito di € 11.552,00 nonché un'imposta a debito di € 85.889,00 (per un totale di € 97.441,00), come si ricava dai documenti in atti depositati”.
Dunque vi è stata l'omessa dichiarazione di alcuni importi da parte della contribuente con conseguente recupero a tassazione.
L'ufficio ha effettuato pertanto un mero controllo formale della dichiarazione riscontrando, la mancata dichiarazione, al rigo VL009, dell'importo di € 97.441,00.
Ha proceduto pertanto al recupero delle imposte tramite comunicazione di irregolarità alla parte effettuata, via pec, in data 21/09/2022.
3.Le ulteriori questioni relative all'accollo risultano ultronee in quanto il recupero a tassazione è stato effettuato non per tale motivo bensì per omessa dichiarazione.
4.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
5.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000)
e precisamente:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.169,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.341,00 Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 7.472,80.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la Ricorrente_1 a r.l. a rifondere all'Agenzia delle Entrate – DP2 di Roma le spese di lite che si liquidano nella somma di euro € 7.472,80.
Così deciso il 5.02.2026
Il Giudice relatore La Presidente
TO LI DO RA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
PERINELLI IO, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12208/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01705180 60 000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 a r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n° 097 2023 01705180 60 000, relativa al modello iva 2020 anno d'imposta 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato dell'agenzia delle
Entrate, in base all'art. 36/bis D.P.R.600/73, notificata in data 19 luglio 2023 per € 140.403,26 totali di cui
€ 97.473,96 per Iva, € 30.603,32 per sanzioni, € 12.320,10 per interessi e € 5.88 per diritti di notifica.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità del controllo automatizzato ex art. 36-bis dpr 600/1973 in quanto effettuato fuori dai casi consentiti e la legittimità dell'accollo dei crediti tributari con facoltà di compensazione.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DPII di Roma deducendo che non era stato disconosciuto il diritto alla compensazione di crediti mediante accollo ma che dal controllo automatizzato, ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, del mod. Iva 2020/
a.i. 2019, era emersa la presenza di compensazioni non dichiarate dalla parte.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con refusione delle spese di lite.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La società Ricorrente_1 a r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n° 097 2023 01705180 60 000, relativa al modello iva 2020, anno d'imposta 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato dell'agenzia delle Entrate, in base all'art. 36/bis D.P.R.600/73, notificata in data 19 luglio 2023 per € 140.403,26 totali di cui € 97.473,96 per Iva, € 30.603,32 per sanzioni, € 12.320,10 per interessi e € 5.88 per diritti di notifica.
2.La ricorrente ha innanzitutto dedotto l'illegittimità del controllo automatizzato ex art. 36-bis dpr 600/1973 in quanto effettuato fuori dai casi consentiti.
In particolare nelle memorie illustrative la ricorrente afferma che “Non è ammissibile la procedura di liquidazione della dichiarazione ogni qualvolta la rettifica presuppone la soluzione di questioni giuridiche. In tale eventualità occorre, infatti, avvalersi dell'avviso di accertamento”.
Le deduzioni sono infondate.
Invero l'Ufficio ha precisato che “dal controllo automatizzato, ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, del mod.
Iva 2020/a.i. 2019, è emersa la presenza di compensazioni non dichiarate dalla parte.
Nello specifico, la parte aveva omesso di dichiarare al rigo VL009 l'importo di € 97.441,00; ne è scaturito un minor credito di € 11.552,00 nonché un'imposta a debito di € 85.889,00 (per un totale di € 97.441,00), come si ricava dai documenti in atti depositati”.
Dunque vi è stata l'omessa dichiarazione di alcuni importi da parte della contribuente con conseguente recupero a tassazione.
L'ufficio ha effettuato pertanto un mero controllo formale della dichiarazione riscontrando, la mancata dichiarazione, al rigo VL009, dell'importo di € 97.441,00.
Ha proceduto pertanto al recupero delle imposte tramite comunicazione di irregolarità alla parte effettuata, via pec, in data 21/09/2022.
3.Le ulteriori questioni relative all'accollo risultano ultronee in quanto il recupero a tassazione è stato effettuato non per tale motivo bensì per omessa dichiarazione.
4.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
5.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000)
e precisamente:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.169,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.341,00 Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 7.472,80.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la Ricorrente_1 a r.l. a rifondere all'Agenzia delle Entrate – DP2 di Roma le spese di lite che si liquidano nella somma di euro € 7.472,80.
Così deciso il 5.02.2026
Il Giudice relatore La Presidente
TO LI DO RA