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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/09/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2343/2024, promossa da:
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRO, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati presso il difensore ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), costituita per mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENGHINI STEFANO, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato presso il difensore CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione all'esecuzione – rigetto
Eccezione di prescrizione – nullità del precetto
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. L'eccezione di prescrizione. ...................................................................................................... 2
3. La nullità del precetto. .............................................................................................................. 6
4. Le spese di lite........................................................................................................................... 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
e hanno proposto opposizione ex art. 615, comma Parte_1 Parte_2 Parte_3
1, c.p.c. e 617 c.p.c. 1, al fine di ottenere l'accertamento che rappresentata Controparte_1
1 da – la quale ha loro notificato atto di precetto per la somma di euro Controparte_2
138.258,39, oltre spese ed interessi - non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti.
Gli opponenti e hanno quindi rassegnato le Parte_1 Parte_2 Parte_3
seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto
e in diritto, la nullità dell'atto di precetto;
accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, che (P.I. , corr.te in Conegliano (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da
[...]
(P.I. ), corr.te in Milano, Bastioni di Porta Nuova 19, in persona del CP_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente; con integrale refusione di spese e compenso”.
La rappresentata dalla si è costituita ed ha chiesto il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'opposizione formulando le conclusioni seguenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A) nel merito, rigettare la proposta opposizione e tutte le eccezioni e domande ex adverso proposte, nonché, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del titolo esecutivo
e del precetto opposto;
B) Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle successive occorrende”.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali e depositati gli scritti di cui all'art. 189
c.p.c., all'udienza del 18/09/2025, è stata rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
2. L'eccezione di prescrizione.
e hanno in primo luogo eccepito la prescrizione del Parte_1 Parte_2 Parte_3
credito di cui al precetto notificato.
Gli opponenti hanno spiegato che, con atto a ministero Notaio di Ferrara n. 136241 di Per_1
Rep. - n. 8583 di Racc., una serie di istituti bancari, Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. a r.l. (in qualità di capofila), Banca Popolare dell'Adriatico S.p.a., Cassa di Risparmio di
Cento S.p.a. e Cassa di Risparmio di Forli S.p.a. concedevano agli odierni opponenti mutuo solidale indivisibile per l'importo di € 1.100.000,00 ed che, in ragione dell'inadempimento all'obbligo di pagamento, la capofila aveva incardinato la procedura esecutiva immobiliare
2 avanti il Tribunale di Ferrara n. Rg. 419/2009, la quale si concludeva in data 4/5/2012 con l'approvazione del piano di riparto con cui i creditori erano soddisfatti solo parzialmente con l'assegnazione dell'importo di euro 271.765,00.
Successivamente a tale atto, secondo i debitori, alcun successivo atto interruttivo della prescrizione era effettuato: di qui l'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c.
La creditrice ha sostenuto in sede cautelare di avere aver interrotto la Controparte_1
prescrizione mediante la lettera del 29/11/2016, ricevuta il 9/12/2016, con cui la Cassa di
Risparmio di Bologna ha intimato a il pagamento della somma di euro 309.269,23, Parte_3
dato atto dell'importo incassato all'esito dell'esecuzione immobiliare con la precisazione che lo stesso non era stato sufficiente a coprire l'esposizione debitoria, derivante dal contratto di mutuo ipotecario in questione.
In allegato alla comparsa di costituzione, ha prodotto poi le ulteriori diffide Controparte_1
del 29/11/2016 (doc. 7), inviate ai sig.ri e presso le Parte_1 Parte_4 Parte_2
loro residenze (docc. 8-9-10), tutte tornate al mittente per compiuta giacenza, nonché le lettere raccomandate del 13/5/2020 (doc. 11), inviate dal legale di Controparte_1
Dunque, la società afferma di aver validamente interrotto la prescrizione con Controparte_1
atti stragiudiziali di messa in mora che, come tali, hanno carattere recettizio.
Va poi precisato che l'interruzione della prescrizione, compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa”. (Cass. Sez. III, 27/04/2010, n. 10058).
3 Come atto di natura negoziale, esso produce i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinato (art. 1334 c.c.), e si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.).
In particolare, la prescrizione del diritto è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto giudiziario all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (cfr.
Cass. Civ. Sez. Un. Sentenza n. 24822 del 09/12/2015): “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass. Civ., Sez.
III, Sentenza n. 4193 del 18/02/2025).
Il necessario coordinamento tra gli artt.1334 e 1335 c.c. impone di ritenere che al raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, laddove contenga un atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario il giudice è chiamato a compiere una verifica dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile e tenuto conto della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. per cui per cui la proposta, l'accettazione, la loro revoca e “ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona” (ossia anche l'intimazione ad adempiere) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione
4 dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, ha prodotto l'avviso di ricevimento Controparte_1
che attesta la consegna di tutte le missive.
Anzitutto, la missiva indirizzata a il 13/05/2020 e dal medesimo ricevuta ai sensi Parte_1
dell'art. 108 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (circostanza allegata in comparsa di costituzione e non contestata) è utile a interrompere nei confronti di tutti la prescrizione.
Anche le altre missive, inviate nel 2016 e nel 2020, devono presumersi conosciute dai destinatari, anzitutto quanto a quelle per cui vi è stata la compiuta giacenza, valendo la presunzione citata.
Quanto a pur non essendo la questione dirimente vista l'interruzione della Parte_3
prescrizione comunque attuata mediante l'intimazione ai coobbligati, a fronte del disconoscimento della copia, ha prodotto l'originale della cartolina, di cui Controparte_1
comunque la parte opponente ha contestato l'illeggibilità e l'assenza della qualità del soggetto che ha ricevuto la cartolina e l'erroneità della data.
È pacifico che il luogo in cui la raccomandata contenente l'intimazione ad adempiere è pervenuta all'indirizzo di residenza del debitore in Tresigallo (FE), via Della Libertà Parte_3
n. 1/7 come da certificato di residenza storico prodotto da al doc. 4. Controparte_1
La creditrice ha dunque assolto il proprio onere della prova del fatto che l'atto di mesa in mora, interruttivo della prescrizione, è stato correttamente inviato all'indirizzo di residenza anagrafica del destinatario.
A fronte di tali risultanze, non ha in alcun modo fornito la prova di essere stato Parte_3
“senza sua colpa” (in coerenza con l'art. 1335 c.c.) nell'impossibilità di avere notizia dell'invio di
5 detto atto al proprio indirizzo di residenza anagrafica, essendosi limitato a contestare di non aver firmato lui l'avviso di ricevimento. Tale circostanza non dimostra la mancata consegna dell'atto, posto che esso reca la firma della “ , che la ha Controparte_3 Controparte_1
documentato essere allora coniuge di (doc. 6 di parte opposta) e dunque Parte_3
pienamente legittimata al ritiro della corrispondenza.
Sull'erroneità della data apposta – posto l'errore di compilazione dell'addetto alla consegna – appare decisivo il timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento è datato 5 dicembre 2016, del tutto coerente con la data del 29 novembre 2016 apposta sulla missiva.
L'eccezione di prescrizione merita quindi di essere respinta.
3. La nullità del precetto.
Del tutto generico è poi l'assunto a mente del quale nel precetto mancherebbe “la determinazione del credito precettato sulla scorta del titolo esecutivo che si intende portare a esecuzione forzata”.
Trattasi di un rilievo generico, laddove contrasta col principio, più volte affermato dalla Suprema
Corte, per cui “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022; Cass. Sez. III, 19/02/2013, n. 4008).
Il precetto qui opposto indica la somma oggetto dell'intimazione e non ha in alcun modo contestato quanto allegato dalla circa i passaggi attraverso i quali è divenuta Controparte_1
titolare del credito e l'indicazione del debito residuo al netto delle somme percepite all'esito dell'esecuzione immobiliare già conclusa, dagli interessi maturati e dalle spese di precetto, comunque ulteriormente documentati dalla creditrice procedente nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non contestati dagli opponenti.
Anche sotto questo profilo l'opposizione va quindi respinta.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati
6 al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento sul valore del precetto, con l'aumento per presenza di più parti (art. 4, comma 2).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 Pt_2
E nei confronti di costituita per mezzo della
[...] Parte_3 Controparte_1
procuratrice ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_2
dispone:
a) rigetta l'opposizione e conferma il diritto di a procedere Controparte_1
all'esecuzione forzata nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
b) dichiara tenuti e condanna e alla rifusione Parte_1 Parte_2 Parte_3
in favore di costituita per mezzo della procuratrice Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in euro 18.333,90 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 29/09/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2343/2024, promossa da:
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRO, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati presso il difensore ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), costituita per mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENGHINI STEFANO, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato presso il difensore CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione all'esecuzione – rigetto
Eccezione di prescrizione – nullità del precetto
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. L'eccezione di prescrizione. ...................................................................................................... 2
3. La nullità del precetto. .............................................................................................................. 6
4. Le spese di lite........................................................................................................................... 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
e hanno proposto opposizione ex art. 615, comma Parte_1 Parte_2 Parte_3
1, c.p.c. e 617 c.p.c. 1, al fine di ottenere l'accertamento che rappresentata Controparte_1
1 da – la quale ha loro notificato atto di precetto per la somma di euro Controparte_2
138.258,39, oltre spese ed interessi - non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti.
Gli opponenti e hanno quindi rassegnato le Parte_1 Parte_2 Parte_3
seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto
e in diritto, la nullità dell'atto di precetto;
accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, che (P.I. , corr.te in Conegliano (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da
[...]
(P.I. ), corr.te in Milano, Bastioni di Porta Nuova 19, in persona del CP_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente; con integrale refusione di spese e compenso”.
La rappresentata dalla si è costituita ed ha chiesto il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'opposizione formulando le conclusioni seguenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A) nel merito, rigettare la proposta opposizione e tutte le eccezioni e domande ex adverso proposte, nonché, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del titolo esecutivo
e del precetto opposto;
B) Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle successive occorrende”.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali e depositati gli scritti di cui all'art. 189
c.p.c., all'udienza del 18/09/2025, è stata rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
2. L'eccezione di prescrizione.
e hanno in primo luogo eccepito la prescrizione del Parte_1 Parte_2 Parte_3
credito di cui al precetto notificato.
Gli opponenti hanno spiegato che, con atto a ministero Notaio di Ferrara n. 136241 di Per_1
Rep. - n. 8583 di Racc., una serie di istituti bancari, Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. a r.l. (in qualità di capofila), Banca Popolare dell'Adriatico S.p.a., Cassa di Risparmio di
Cento S.p.a. e Cassa di Risparmio di Forli S.p.a. concedevano agli odierni opponenti mutuo solidale indivisibile per l'importo di € 1.100.000,00 ed che, in ragione dell'inadempimento all'obbligo di pagamento, la capofila aveva incardinato la procedura esecutiva immobiliare
2 avanti il Tribunale di Ferrara n. Rg. 419/2009, la quale si concludeva in data 4/5/2012 con l'approvazione del piano di riparto con cui i creditori erano soddisfatti solo parzialmente con l'assegnazione dell'importo di euro 271.765,00.
Successivamente a tale atto, secondo i debitori, alcun successivo atto interruttivo della prescrizione era effettuato: di qui l'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c.
La creditrice ha sostenuto in sede cautelare di avere aver interrotto la Controparte_1
prescrizione mediante la lettera del 29/11/2016, ricevuta il 9/12/2016, con cui la Cassa di
Risparmio di Bologna ha intimato a il pagamento della somma di euro 309.269,23, Parte_3
dato atto dell'importo incassato all'esito dell'esecuzione immobiliare con la precisazione che lo stesso non era stato sufficiente a coprire l'esposizione debitoria, derivante dal contratto di mutuo ipotecario in questione.
In allegato alla comparsa di costituzione, ha prodotto poi le ulteriori diffide Controparte_1
del 29/11/2016 (doc. 7), inviate ai sig.ri e presso le Parte_1 Parte_4 Parte_2
loro residenze (docc. 8-9-10), tutte tornate al mittente per compiuta giacenza, nonché le lettere raccomandate del 13/5/2020 (doc. 11), inviate dal legale di Controparte_1
Dunque, la società afferma di aver validamente interrotto la prescrizione con Controparte_1
atti stragiudiziali di messa in mora che, come tali, hanno carattere recettizio.
Va poi precisato che l'interruzione della prescrizione, compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa”. (Cass. Sez. III, 27/04/2010, n. 10058).
3 Come atto di natura negoziale, esso produce i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinato (art. 1334 c.c.), e si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.).
In particolare, la prescrizione del diritto è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto giudiziario all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (cfr.
Cass. Civ. Sez. Un. Sentenza n. 24822 del 09/12/2015): “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass. Civ., Sez.
III, Sentenza n. 4193 del 18/02/2025).
Il necessario coordinamento tra gli artt.1334 e 1335 c.c. impone di ritenere che al raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, laddove contenga un atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario il giudice è chiamato a compiere una verifica dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile e tenuto conto della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. per cui per cui la proposta, l'accettazione, la loro revoca e “ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona” (ossia anche l'intimazione ad adempiere) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione
4 dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, ha prodotto l'avviso di ricevimento Controparte_1
che attesta la consegna di tutte le missive.
Anzitutto, la missiva indirizzata a il 13/05/2020 e dal medesimo ricevuta ai sensi Parte_1
dell'art. 108 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (circostanza allegata in comparsa di costituzione e non contestata) è utile a interrompere nei confronti di tutti la prescrizione.
Anche le altre missive, inviate nel 2016 e nel 2020, devono presumersi conosciute dai destinatari, anzitutto quanto a quelle per cui vi è stata la compiuta giacenza, valendo la presunzione citata.
Quanto a pur non essendo la questione dirimente vista l'interruzione della Parte_3
prescrizione comunque attuata mediante l'intimazione ai coobbligati, a fronte del disconoscimento della copia, ha prodotto l'originale della cartolina, di cui Controparte_1
comunque la parte opponente ha contestato l'illeggibilità e l'assenza della qualità del soggetto che ha ricevuto la cartolina e l'erroneità della data.
È pacifico che il luogo in cui la raccomandata contenente l'intimazione ad adempiere è pervenuta all'indirizzo di residenza del debitore in Tresigallo (FE), via Della Libertà Parte_3
n. 1/7 come da certificato di residenza storico prodotto da al doc. 4. Controparte_1
La creditrice ha dunque assolto il proprio onere della prova del fatto che l'atto di mesa in mora, interruttivo della prescrizione, è stato correttamente inviato all'indirizzo di residenza anagrafica del destinatario.
A fronte di tali risultanze, non ha in alcun modo fornito la prova di essere stato Parte_3
“senza sua colpa” (in coerenza con l'art. 1335 c.c.) nell'impossibilità di avere notizia dell'invio di
5 detto atto al proprio indirizzo di residenza anagrafica, essendosi limitato a contestare di non aver firmato lui l'avviso di ricevimento. Tale circostanza non dimostra la mancata consegna dell'atto, posto che esso reca la firma della “ , che la ha Controparte_3 Controparte_1
documentato essere allora coniuge di (doc. 6 di parte opposta) e dunque Parte_3
pienamente legittimata al ritiro della corrispondenza.
Sull'erroneità della data apposta – posto l'errore di compilazione dell'addetto alla consegna – appare decisivo il timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento è datato 5 dicembre 2016, del tutto coerente con la data del 29 novembre 2016 apposta sulla missiva.
L'eccezione di prescrizione merita quindi di essere respinta.
3. La nullità del precetto.
Del tutto generico è poi l'assunto a mente del quale nel precetto mancherebbe “la determinazione del credito precettato sulla scorta del titolo esecutivo che si intende portare a esecuzione forzata”.
Trattasi di un rilievo generico, laddove contrasta col principio, più volte affermato dalla Suprema
Corte, per cui “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022; Cass. Sez. III, 19/02/2013, n. 4008).
Il precetto qui opposto indica la somma oggetto dell'intimazione e non ha in alcun modo contestato quanto allegato dalla circa i passaggi attraverso i quali è divenuta Controparte_1
titolare del credito e l'indicazione del debito residuo al netto delle somme percepite all'esito dell'esecuzione immobiliare già conclusa, dagli interessi maturati e dalle spese di precetto, comunque ulteriormente documentati dalla creditrice procedente nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non contestati dagli opponenti.
Anche sotto questo profilo l'opposizione va quindi respinta.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati
6 al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento sul valore del precetto, con l'aumento per presenza di più parti (art. 4, comma 2).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 Pt_2
E nei confronti di costituita per mezzo della
[...] Parte_3 Controparte_1
procuratrice ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_2
dispone:
a) rigetta l'opposizione e conferma il diritto di a procedere Controparte_1
all'esecuzione forzata nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
b) dichiara tenuti e condanna e alla rifusione Parte_1 Parte_2 Parte_3
in favore di costituita per mezzo della procuratrice Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in euro 18.333,90 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 29/09/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
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