Articolo 1 della Legge 28 febbraio 1980, n. 46
Articolo 2
Versione
22 marzo 1980
Art. 1.
Le domande di rimborso a titolo di inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono liquidate a stralcio.
La liquidazione a stralcio e' ammessa per le quote, non superiori a lire 5 milioni, comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 31 dicembre 1975, per le quali non sia ancora intervenuto un provvedimento dell'intendente di finanza, a condizione che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro competenza.
Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a pena di decadenza, alle intendenze di finanza per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Il limite di importo di lire 5 milioni non si applica alle quote iscritte in: ruoli per la cui riscossione e' intervenuta decadenza dall'esercizio della procedura privilegiata, ovvero sia maturata la prescrizione.
La liquidazione a stralcio e' effettuata escludendo dal rimborso una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse dal rimborso nel quinquennio 1969-73 per la medesima esattoria.
Mancando la possibilita' di far riferimento al quinquennio 1969-73, la percentuale media di esclusione e' determinata sulla base delle quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.
Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.
Il decreto dell'intendente di finanza e' notificato all'esattore, il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facolta' di ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.
Entrata in vigore il 22 marzo 1980
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