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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di TO ZI in composizione collegiale nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3902/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. ASPESI Parte_1 C.F._1
SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. PIZZOLATO ALBA, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-RESISTENTE
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/01/2025 le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni di seguito interamente riportate:
Pag. 1 di 4 “-porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non per sua colpa, nella somma mensile di €
500,00, che sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, sino a quando la stessa non avrà trovato occupazione idonea al suo mantenimento, il versamento avverrà mediante la corresponsione in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
- disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie della Pt_1
figlia, tali da intendersi quelle indicate nel protocollo della Corte di Appello di Milano del 2017, nei modi e nei termini ivi previsti, con rimborso in favore del genitore anticipatario entro il giorno
10 del mese successivo alla spesa, a mezzo bonifico bancario;
- disporre che l'assegno unico venga richiesto e percepito integralmente dalla signora CP_1
- disporre la revoca del mantenimento mensile in favore della signora CP_1
- disporre che il signore possa vedere e trascorrere del tempo con la figlia , Pt_1 Per_1
compatibilmente con la volontà e gli impegni della medesima, per almeno due ore a settimana;
- a decorrere dal mese di dicembre 2024 e fino a quando cesseranno i prelievi diretti da parte di sulla pensione del signor la signora restituirà allo stesso la somma CP_2 Pt_1 CP_1 eccedente rispetto a quanto concordato, ovvero € 250,00 mensili;
- i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni pendenza di carattere economico e di non aver più nulla a pretendere l'uno verso l'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa, ad eccezione degli obblighi specifici derivanti dal presente accordo;
- i coniugi dichiarano che in ragione delle somme versate da a titolo di assegno alimentare CP_2
dal 2018 ad oggi, senza causale alcuna, a favore della figlia, le spese straordinarie dovute dal sig dal 2018 ad oggi nonché le spese legali di soccombenza del giudizio di separazione Pt_1
risultano compensate senza più nulla dovere;
- spese di lite compensate tra le parti.
NEL CONTEMPO - revocare le trattenute dirette applicate da sulla pensione erogata al sig CP_2 in favore di e ”. Pt_1 Controparte_1 Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 11/04/1987 le parti contraevano matrimonio concordatario in TO ZI (atto trascritto nei registri del Comune di TO ZI al n. 30, parte II, serie A, anno 1987).
Dal matrimonio nascevano i figli , il 03/08/1987, il 21/12/1991, e , il Per_2 Per_3 Per_1
17/11/2004.
Con sentenza n. 1613 pubblicata il 30/10/2017 il Tribunale di TO ZI dichiarava la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni (tra le altre): affido esclusivo di Per_1
Pag. 2 di 4 alla Sig.ra assegnazione alla della casa familiare;
obbligo per il di Pt_1 Pt_1 CP_1
contribuire con l'importo di € 300,00 al mantenimento per la prole, e con l'importo di € 100,00 al mantenimento della coniuge, con versamento diretto delle predette somme, annualmente rivalutate, da parte dell' di Varese. CP_2
Con ricorso depositato il 29/10/2024 il Sig. con il proprio Amministratore di Sostegno, CP_1
previa autorizzazione del Giudice Tutelare Dott.ssa (doc. 10 allegato Controparte_3 Per_4 al ricorso) chiedeva all'intestato Tribunale l'emissione di pronuncia divorzile, con conferma dell'importo di € 350,00 a titolo di mantenimento per la figlia e revoca dell'assegno di Per_1 mantenimento per la non ritenendo sussistenti i presupposti legittimanti l'assegno Pt_1
divorzile.
In data 19/12/2024 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di costituzione con la quale Pt_1
attestava che, nelle more del procedimento, le parti erano addivenute ad un accordo.
All'udienza del 22/01/2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Alla luce delle risultanze di causa, ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. doc. 1 e 3, rispettivamente, copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione, in allegato al ricorso).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n.
898 per la pronuncia di sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO ZI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'11/04/1987 da
[...]
e in TO ZI (atto trascritto nei registri del Comune di Parte_1 Controparte_1
TO ZI al n. 30, parte II, serie A, anno 1987) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte che si intendono recepite;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO ZI in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
Pag. 3 di 4 COMPENSA le spese di lite;
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso in TO ZI nella camera di consiglio del 25 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di TO ZI in composizione collegiale nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3902/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. ASPESI Parte_1 C.F._1
SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. PIZZOLATO ALBA, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-RESISTENTE
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/01/2025 le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni di seguito interamente riportate:
Pag. 1 di 4 “-porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, non per sua colpa, nella somma mensile di €
500,00, che sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, sino a quando la stessa non avrà trovato occupazione idonea al suo mantenimento, il versamento avverrà mediante la corresponsione in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
- disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie della Pt_1
figlia, tali da intendersi quelle indicate nel protocollo della Corte di Appello di Milano del 2017, nei modi e nei termini ivi previsti, con rimborso in favore del genitore anticipatario entro il giorno
10 del mese successivo alla spesa, a mezzo bonifico bancario;
- disporre che l'assegno unico venga richiesto e percepito integralmente dalla signora CP_1
- disporre la revoca del mantenimento mensile in favore della signora CP_1
- disporre che il signore possa vedere e trascorrere del tempo con la figlia , Pt_1 Per_1
compatibilmente con la volontà e gli impegni della medesima, per almeno due ore a settimana;
- a decorrere dal mese di dicembre 2024 e fino a quando cesseranno i prelievi diretti da parte di sulla pensione del signor la signora restituirà allo stesso la somma CP_2 Pt_1 CP_1 eccedente rispetto a quanto concordato, ovvero € 250,00 mensili;
- i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni pendenza di carattere economico e di non aver più nulla a pretendere l'uno verso l'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa, ad eccezione degli obblighi specifici derivanti dal presente accordo;
- i coniugi dichiarano che in ragione delle somme versate da a titolo di assegno alimentare CP_2
dal 2018 ad oggi, senza causale alcuna, a favore della figlia, le spese straordinarie dovute dal sig dal 2018 ad oggi nonché le spese legali di soccombenza del giudizio di separazione Pt_1
risultano compensate senza più nulla dovere;
- spese di lite compensate tra le parti.
NEL CONTEMPO - revocare le trattenute dirette applicate da sulla pensione erogata al sig CP_2 in favore di e ”. Pt_1 Controparte_1 Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 11/04/1987 le parti contraevano matrimonio concordatario in TO ZI (atto trascritto nei registri del Comune di TO ZI al n. 30, parte II, serie A, anno 1987).
Dal matrimonio nascevano i figli , il 03/08/1987, il 21/12/1991, e , il Per_2 Per_3 Per_1
17/11/2004.
Con sentenza n. 1613 pubblicata il 30/10/2017 il Tribunale di TO ZI dichiarava la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni (tra le altre): affido esclusivo di Per_1
Pag. 2 di 4 alla Sig.ra assegnazione alla della casa familiare;
obbligo per il di Pt_1 Pt_1 CP_1
contribuire con l'importo di € 300,00 al mantenimento per la prole, e con l'importo di € 100,00 al mantenimento della coniuge, con versamento diretto delle predette somme, annualmente rivalutate, da parte dell' di Varese. CP_2
Con ricorso depositato il 29/10/2024 il Sig. con il proprio Amministratore di Sostegno, CP_1
previa autorizzazione del Giudice Tutelare Dott.ssa (doc. 10 allegato Controparte_3 Per_4 al ricorso) chiedeva all'intestato Tribunale l'emissione di pronuncia divorzile, con conferma dell'importo di € 350,00 a titolo di mantenimento per la figlia e revoca dell'assegno di Per_1 mantenimento per la non ritenendo sussistenti i presupposti legittimanti l'assegno Pt_1
divorzile.
In data 19/12/2024 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di costituzione con la quale Pt_1
attestava che, nelle more del procedimento, le parti erano addivenute ad un accordo.
All'udienza del 22/01/2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Alla luce delle risultanze di causa, ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. doc. 1 e 3, rispettivamente, copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione, in allegato al ricorso).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n.
898 per la pronuncia di sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO ZI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'11/04/1987 da
[...]
e in TO ZI (atto trascritto nei registri del Comune di Parte_1 Controparte_1
TO ZI al n. 30, parte II, serie A, anno 1987) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte che si intendono recepite;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO ZI in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
Pag. 3 di 4 COMPENSA le spese di lite;
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso in TO ZI nella camera di consiglio del 25 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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