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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/11/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 910/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 910/2024 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. Mortarino Marco
RICORRENTE
c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. Michelatti Fabrizio
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte ricorrente:
- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. in Santo NG (Repubblica Dominicana) il Parte_1 Parte_2
09.09.2004, trascritto presso il Comune di Cigliano (VC), atto n. 24, serie C, parte 2, anno 2004, in regime di comunione dei beni, con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di compiere le necessarie trascrizioni e comunicazioni di legge, mandandolo esente da responsabilità nell'esecuzione di tale incombente;
- previa presa in carico, anche psicologica, dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 determinare le più opportune modalità di affido della minore e i relativi diritti di visita, con collocazione prevalente di presso la madre e, nel caso in cui il Sig. non elabori Pt_3 Parte_2 correttamente e consapevolmente il proprio ruolo genitoriale, disporre l'affido esclusivo della figlia alla ricorrente, anche per quanto attiene le decisioni di maggior interesse per i figli ex art. 337 quater ult. co. c.c., ovvero nei differenti termini ritenuti di giustizia, stabilendo un idoneo calendario di visite;
- ordinare al Sig. la produzione della documentazione reddituale e patrimoniale di cui Per_1 all'art. 473 bis 12 c.p.c., ed ove non fossero attestati indici idonei a documentare la capacità del Pt_2 di far fronte alla sussistenza della figlia nonché propria, disporre gli approfondimenti ritenuti necessari circa la capacità reddituale ed il tenore di vita avversario, eventualmente tramite la polizia tributaria, ex art. 473 bis 2 co. 2 c.p.c.;
- disporre che il mantenimento ordinario della figlia venga sostenuto dai genitori direttamente da ciascuno di loro, secondo i tempi di rispettiva permanenza della medesima presso gli stessi, oltre ad un concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso Codesto
Tribunale, ovvero nei modi e nella misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, con esclusione di qualsivoglia assegno di divorzio, riservata a separato giudizio la definizione delle questioni patrimoniali ulteriori tra di essi pendenti;
pagina 2 di 7 - disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Cigliano, Vicolo Provana n. 2 alla Sig.ra Pt_1
in uno con la collocazione prevalente della minore presso la medesima, e comunque secondo i
[...] termini ritenuti di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite ed accessori parte resistente: fermo restando che il Sig. aderisce alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto Per_1 con la Sig.ra trascritto presso il Comune di Cigliano (VC), atto n. 24, serie C, parte 2, Parte_1 anno 2004, a) confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i Persona_2 genitori, con prevalente domiciliazione presso il padre, con possibilità per la madre di vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e modi che saranno ritenuti idonei da parte del giudicante;
b) disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento della figlia minore nel periodo in cui la stessa si troverà con ognuno di loro, conseguentemente rigettando la domanda in punto contributo al mantenimento azionata dalla Sig.ra IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di Pt_1 causa, oltre a 15% ex D.M. 55/14, oltre a C.P.A. e I.V.A di legge o, in subordine, con integrale compensazione delle stesse fra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Santo NG (Rep. Dominicana) il Parte_1 Per_1
09.09.2004; l'atto è stato trascritto presso il Comune di Cigliano (VC), atto n. 24, serie C, parte 2, anno
2004. Dall'unione coniugale è nata in [...] il [...] la figlia Pt_3
In data 29.2.2012 le parti si sono separate consensualmente avanti al Tribunale di Vercelli.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia Parte_1 sulla cessazione del vincolo, la modifica delle condizioni di separazione con riferimento al regime di affidamento condiviso della figlia minore la collocazione presso il padre, allegando la necessità di una presa in carico psicologica della minore e di una valutazione della capacità genitoriale paterna, chiedendo con il medesimo atto l'emissione di provvedimenti indifferibili in punto collocazione di presso di sé. Pt_3
Con comparsa di costituzione il convenuto ha aderito alla domanda di divorzio, Per_1 opponendosi alle modifiche richieste e alla richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili.
pagina 3 di 7 Celebrata l'udienza cautelare, rigettata la domanda della ricorrente, le parti sono comparse nuovamente avanti al Giudice relatore all'udienza del 26.11.2024, ove le parti concordemente hanno chiesto l'istruzione della causa attraverso una CTU psico diagnostica.
Licenziata la CTU, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 18.11.2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusivi ex art. 437bis.28 c.p.c., e trattenuta a decisione.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza di comparizione avanti al
Presidente del Tribunale di Vercelli, in sede di separazione consensuale, con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 8.7.2024.
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO e DIRITTO DI VISITA DELLA PROLE
MINORENNE
Punto di partenza non possono che essere gli accertamenti e le conclusioni del c.t.u., accertamenti e conclusioni che questo Tribunale non può che far propri, alla luce del fatto che questi accertamenti e conclusioni non sono stati seriamente messi in discussione dalle parti, che non hanno nominato propri consulenti.
Nella sua relazione la C.t.u. ha concluso rilevando come entrambi i genitori non mostrino in generale buone capacità genitoriali e avessero una buona relazione con la figlia: Al momento tale capacità è assente, i signori non riescono a confrontarsi sulle scelte educative per la figlia a causa dell'elevata conflittualità. Laddove fra i due vi sia un confronto esso non è costruttivo ma porta allo scontro poiché gli stili educativi sono diametralmente opposti e non riescono a trovare il punto di incontro fra
l'eccessiva libertà paterna e l'eccesivo controllo materno (cfr. consulenza pag. 66).
La consulente evidenzia inoltre come il padre, descritto come permissivo e amicale, non rappresenti una figura genitoriale autorevole, ma piuttosto un compagno alla pari, con cui la ragazza condivide un rapporto privo di tensioni ma anche privo di direzione;
mentre la relazione con la figura materna appare al momento compromessa (la minore, infatti, sente molto poco la madre e non la frequenta). Secondo la consulente, la madre risulta essere eccessivamente controllante e ansiosa, non riesce a lasciare alla pagina 4 di 7 figlia quegli spazi di autonomia necessari alla crescita, mostra anche un comportamento ambivalente che disorientano la figlia, alternando comportamenti eccessivi permissivi a comportamenti eccessivamente proibitivi e controllanti, come voler conoscere i genitori di tutte le persone che frequenta la figlia. La ricorrente appare così incapace di sintonizzarsi sui bisogni emotivi della figlia e laddove la ragazza non corrisponda alle sue aspettativa diviene punitiva e svalutante, accentuando la distanza emotiva con la ragazza. La coppia genitoriale è poi caratterizzata da una elevata conflittualità che impedisce agli stessi di garantire la figura dell'altro alla figlia e la corretta funzione triadica.
La consulenza ritiene di dare le seguenti indicazioni: Vista l'età della ragazza si ritiene che non vada variata l'attuale collocazione, non perché più tutelante o più idonea rispetto alla collocazione presso la madre o presso terzi, ma perché il tempo rimanente prima del raggiungimento della maggiore età non consentirebbe un intervento funzionale alla minore. Inoltre, l'affido ai servizi garantirà alla minore una adeguata tutela alla minore. potrà essere libera di tornare a casa della madre Pt_3 laddove vi fosse da parte sua questo desiderio.
Il Tribunale, come si è detto, condivide il lavoro del perito;
tuttavia, come sottolineato anche dal medesimo, l'età della ragazza, ormai prossima ai diciotto anni, sconsiglia di modificare l'assetto vigente e disporne l'affido ai Servizi Sociali, in quanto non residua tempo sufficiente affinché questo intervento dispieghi efficacia. Appare invece opportuno seguire le indicazioni dell'Ente delegato dal
Tribunale al monitoraggio e disporre per il seguente progetto educativo e di sostegno: un Pt_3 affido diurno, se disponibile, affinché possa sperimentare un diverso contesto educativo;
la partecipazione a incontri di educativa territoriale;
la presa in carico psicologica della ragazza, finalizzata anche alla rielaborazione del conflitto con la madre.
Quanto alla collocazione presso la madre, la stessa minore, durante l'ascolto giudiziale nel corso dell'udienza cautelare, aveva espresso una ferma opposizione al cambio abitativo presso la madre1. Si ritiene pertanto di collocare presso il domicilio paterno, che è risultato adeguato anche in Pt_3 seguito a visita domiciliare dei Servizi Sociali delegati (cfr. relazione depositata in data 24.3.2025). potrà incontrare la madre liberamente, quando ne avrà desiderio. Pt_3 1 “Preferisco vivere da papà perché ho un rapporto migliore, lo trovo più presente, mi ascolta e capisce mentre mamma è più distante. Ho litigato con mamma perché dice che le ho risposto male in alcune occasioni, ma è il mio carattere;
abbiamo delle piccole incomprensioni, non mi ascolta e io ci sto male” (cfr. proc. verbale udienza del 5.8.204) pagina 5 di 7 Le parti sono invitate a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro famiglie dei servizi Sociali e all'avvio di un percorso piscologico individuale, propedeutico alla mediazione familiare.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Le parti hanno da ultimo rassegnato sul punto conclusioni conformi, chiedendo entrambe, in linea con quanto già previsto in separazione, che il mantenimento ordinario della figlia venga sostenuto dai genitori direttamente da ciascuno di loro, secondo i tempi di rispettiva permanenza della medesima presso gli stessi, oltre ad un concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente il Tribunale.
Entrambi si sono dichiarati economicamente autosufficienti, con esclusione di richiesta di assegno di divorzio.
SULLE SPESE PROCESSUALI
L'esito della lite e la tipologia della causa, nonché l'accordo parziale raggiunto su alcuni punti della controversia, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle della fase cautelare e per la CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 910/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Santo Parte_1 Per_1
NG (Rep. Dominicana) il 09.09.2004, con atto trascritto presso il Comune di Cigliano
(VC), atto n. 24, serie C, parte 2, anno 2004.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) Conferma l'affido condiviso di a entrambi i genitori e la collocazione prevalente Pt_3 presso il padre, ove avrà la residenza anagrafica.
pagina 6 di 7 4) Dispone la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi delegati ( ) al CP_2 fine di dare attuazione al progetto educativo per dettagliato in parte motiva. Pt_3
5) Dispone una valutazione finalizzata alla presa in carico di da parte del Servizio di Pt_3
Psicologia dell'Età evolutiva competente per territorio.
6) Dispone che la permanenza della figlia presso la madre sia regolata come indicato in parte motiva.
7) Pone a carico delle parti il solo mantenimento diretto della figlia, secondo i tempi di rispettiva permanenza della medesima presso gli stessi, oltre ad un concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente il Tribunale.
8) Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
le spese per la CTU sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il
19.11.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 910/2024 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. Mortarino Marco
RICORRENTE
c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. Michelatti Fabrizio
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte ricorrente:
- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. in Santo NG (Repubblica Dominicana) il Parte_1 Parte_2
09.09.2004, trascritto presso il Comune di Cigliano (VC), atto n. 24, serie C, parte 2, anno 2004, in regime di comunione dei beni, con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di compiere le necessarie trascrizioni e comunicazioni di legge, mandandolo esente da responsabilità nell'esecuzione di tale incombente;
- previa presa in carico, anche psicologica, dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 determinare le più opportune modalità di affido della minore e i relativi diritti di visita, con collocazione prevalente di presso la madre e, nel caso in cui il Sig. non elabori Pt_3 Parte_2 correttamente e consapevolmente il proprio ruolo genitoriale, disporre l'affido esclusivo della figlia alla ricorrente, anche per quanto attiene le decisioni di maggior interesse per i figli ex art. 337 quater ult. co. c.c., ovvero nei differenti termini ritenuti di giustizia, stabilendo un idoneo calendario di visite;
- ordinare al Sig. la produzione della documentazione reddituale e patrimoniale di cui Per_1 all'art. 473 bis 12 c.p.c., ed ove non fossero attestati indici idonei a documentare la capacità del Pt_2 di far fronte alla sussistenza della figlia nonché propria, disporre gli approfondimenti ritenuti necessari circa la capacità reddituale ed il tenore di vita avversario, eventualmente tramite la polizia tributaria, ex art. 473 bis 2 co. 2 c.p.c.;
- disporre che il mantenimento ordinario della figlia venga sostenuto dai genitori direttamente da ciascuno di loro, secondo i tempi di rispettiva permanenza della medesima presso gli stessi, oltre ad un concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso Codesto
Tribunale, ovvero nei modi e nella misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, con esclusione di qualsivoglia assegno di divorzio, riservata a separato giudizio la definizione delle questioni patrimoniali ulteriori tra di essi pendenti;
pagina 2 di 7 - disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Cigliano, Vicolo Provana n. 2 alla Sig.ra Pt_1
in uno con la collocazione prevalente della minore presso la medesima, e comunque secondo i
[...] termini ritenuti di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite ed accessori parte resistente: fermo restando che il Sig. aderisce alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto Per_1 con la Sig.ra trascritto presso il Comune di Cigliano (VC), atto n. 24, serie C, parte 2, Parte_1 anno 2004, a) confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i Persona_2 genitori, con prevalente domiciliazione presso il padre, con possibilità per la madre di vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e modi che saranno ritenuti idonei da parte del giudicante;
b) disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento della figlia minore nel periodo in cui la stessa si troverà con ognuno di loro, conseguentemente rigettando la domanda in punto contributo al mantenimento azionata dalla Sig.ra IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di Pt_1 causa, oltre a 15% ex D.M. 55/14, oltre a C.P.A. e I.V.A di legge o, in subordine, con integrale compensazione delle stesse fra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Santo NG (Rep. Dominicana) il Parte_1 Per_1
09.09.2004; l'atto è stato trascritto presso il Comune di Cigliano (VC), atto n. 24, serie C, parte 2, anno
2004. Dall'unione coniugale è nata in [...] il [...] la figlia Pt_3
In data 29.2.2012 le parti si sono separate consensualmente avanti al Tribunale di Vercelli.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia Parte_1 sulla cessazione del vincolo, la modifica delle condizioni di separazione con riferimento al regime di affidamento condiviso della figlia minore la collocazione presso il padre, allegando la necessità di una presa in carico psicologica della minore e di una valutazione della capacità genitoriale paterna, chiedendo con il medesimo atto l'emissione di provvedimenti indifferibili in punto collocazione di presso di sé. Pt_3
Con comparsa di costituzione il convenuto ha aderito alla domanda di divorzio, Per_1 opponendosi alle modifiche richieste e alla richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili.
pagina 3 di 7 Celebrata l'udienza cautelare, rigettata la domanda della ricorrente, le parti sono comparse nuovamente avanti al Giudice relatore all'udienza del 26.11.2024, ove le parti concordemente hanno chiesto l'istruzione della causa attraverso una CTU psico diagnostica.
Licenziata la CTU, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 18.11.2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusivi ex art. 437bis.28 c.p.c., e trattenuta a decisione.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati dall'udienza di comparizione avanti al
Presidente del Tribunale di Vercelli, in sede di separazione consensuale, con la conseguenza che sussistono i presupposti temporali per l'accoglimento della relativa domanda, essendo il ricorso per divorzio stato depositato in data 8.7.2024.
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO e DIRITTO DI VISITA DELLA PROLE
MINORENNE
Punto di partenza non possono che essere gli accertamenti e le conclusioni del c.t.u., accertamenti e conclusioni che questo Tribunale non può che far propri, alla luce del fatto che questi accertamenti e conclusioni non sono stati seriamente messi in discussione dalle parti, che non hanno nominato propri consulenti.
Nella sua relazione la C.t.u. ha concluso rilevando come entrambi i genitori non mostrino in generale buone capacità genitoriali e avessero una buona relazione con la figlia: Al momento tale capacità è assente, i signori non riescono a confrontarsi sulle scelte educative per la figlia a causa dell'elevata conflittualità. Laddove fra i due vi sia un confronto esso non è costruttivo ma porta allo scontro poiché gli stili educativi sono diametralmente opposti e non riescono a trovare il punto di incontro fra
l'eccessiva libertà paterna e l'eccesivo controllo materno (cfr. consulenza pag. 66).
La consulente evidenzia inoltre come il padre, descritto come permissivo e amicale, non rappresenti una figura genitoriale autorevole, ma piuttosto un compagno alla pari, con cui la ragazza condivide un rapporto privo di tensioni ma anche privo di direzione;
mentre la relazione con la figura materna appare al momento compromessa (la minore, infatti, sente molto poco la madre e non la frequenta). Secondo la consulente, la madre risulta essere eccessivamente controllante e ansiosa, non riesce a lasciare alla pagina 4 di 7 figlia quegli spazi di autonomia necessari alla crescita, mostra anche un comportamento ambivalente che disorientano la figlia, alternando comportamenti eccessivi permissivi a comportamenti eccessivamente proibitivi e controllanti, come voler conoscere i genitori di tutte le persone che frequenta la figlia. La ricorrente appare così incapace di sintonizzarsi sui bisogni emotivi della figlia e laddove la ragazza non corrisponda alle sue aspettativa diviene punitiva e svalutante, accentuando la distanza emotiva con la ragazza. La coppia genitoriale è poi caratterizzata da una elevata conflittualità che impedisce agli stessi di garantire la figura dell'altro alla figlia e la corretta funzione triadica.
La consulenza ritiene di dare le seguenti indicazioni: Vista l'età della ragazza si ritiene che non vada variata l'attuale collocazione, non perché più tutelante o più idonea rispetto alla collocazione presso la madre o presso terzi, ma perché il tempo rimanente prima del raggiungimento della maggiore età non consentirebbe un intervento funzionale alla minore. Inoltre, l'affido ai servizi garantirà alla minore una adeguata tutela alla minore. potrà essere libera di tornare a casa della madre Pt_3 laddove vi fosse da parte sua questo desiderio.
Il Tribunale, come si è detto, condivide il lavoro del perito;
tuttavia, come sottolineato anche dal medesimo, l'età della ragazza, ormai prossima ai diciotto anni, sconsiglia di modificare l'assetto vigente e disporne l'affido ai Servizi Sociali, in quanto non residua tempo sufficiente affinché questo intervento dispieghi efficacia. Appare invece opportuno seguire le indicazioni dell'Ente delegato dal
Tribunale al monitoraggio e disporre per il seguente progetto educativo e di sostegno: un Pt_3 affido diurno, se disponibile, affinché possa sperimentare un diverso contesto educativo;
la partecipazione a incontri di educativa territoriale;
la presa in carico psicologica della ragazza, finalizzata anche alla rielaborazione del conflitto con la madre.
Quanto alla collocazione presso la madre, la stessa minore, durante l'ascolto giudiziale nel corso dell'udienza cautelare, aveva espresso una ferma opposizione al cambio abitativo presso la madre1. Si ritiene pertanto di collocare presso il domicilio paterno, che è risultato adeguato anche in Pt_3 seguito a visita domiciliare dei Servizi Sociali delegati (cfr. relazione depositata in data 24.3.2025). potrà incontrare la madre liberamente, quando ne avrà desiderio. Pt_3 1 “Preferisco vivere da papà perché ho un rapporto migliore, lo trovo più presente, mi ascolta e capisce mentre mamma è più distante. Ho litigato con mamma perché dice che le ho risposto male in alcune occasioni, ma è il mio carattere;
abbiamo delle piccole incomprensioni, non mi ascolta e io ci sto male” (cfr. proc. verbale udienza del 5.8.204) pagina 5 di 7 Le parti sono invitate a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro famiglie dei servizi Sociali e all'avvio di un percorso piscologico individuale, propedeutico alla mediazione familiare.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Le parti hanno da ultimo rassegnato sul punto conclusioni conformi, chiedendo entrambe, in linea con quanto già previsto in separazione, che il mantenimento ordinario della figlia venga sostenuto dai genitori direttamente da ciascuno di loro, secondo i tempi di rispettiva permanenza della medesima presso gli stessi, oltre ad un concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente il Tribunale.
Entrambi si sono dichiarati economicamente autosufficienti, con esclusione di richiesta di assegno di divorzio.
SULLE SPESE PROCESSUALI
L'esito della lite e la tipologia della causa, nonché l'accordo parziale raggiunto su alcuni punti della controversia, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle della fase cautelare e per la CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 910/2024 r.g., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Santo Parte_1 Per_1
NG (Rep. Dominicana) il 09.09.2004, con atto trascritto presso il Comune di Cigliano
(VC), atto n. 24, serie C, parte 2, anno 2004.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) Conferma l'affido condiviso di a entrambi i genitori e la collocazione prevalente Pt_3 presso il padre, ove avrà la residenza anagrafica.
pagina 6 di 7 4) Dispone la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi delegati ( ) al CP_2 fine di dare attuazione al progetto educativo per dettagliato in parte motiva. Pt_3
5) Dispone una valutazione finalizzata alla presa in carico di da parte del Servizio di Pt_3
Psicologia dell'Età evolutiva competente per territorio.
6) Dispone che la permanenza della figlia presso la madre sia regolata come indicato in parte motiva.
7) Pone a carico delle parti il solo mantenimento diretto della figlia, secondo i tempi di rispettiva permanenza della medesima presso gli stessi, oltre ad un concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente il Tribunale.
8) Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
le spese per la CTU sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il
19.11.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7