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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 1132/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. ROBERTO GIGLIO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.01.2023, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale operaio edile - carpentiere determinata nella misura del 7% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l al pagamento della corrispondente quota in capitale CP_1 determinata con l'eventuale danno biologico riconosciuto per le altre malattie professionali denunciate ed in corso di accertamento;
- in via subordinata accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale operaio edile - carpentiere anche con un danno biologico inferiore al 6% (non indennizzabile) ed utile ai fini di un successivo ed eventuale aggravamento e/o che vada ad aggiungersi alle altre malattie professionali denunciate ed in corso di accertamento (discopatie e tendinite);
- condanni la parte resistente al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cnap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.”.
Si costituiva la resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata decisa.
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, dalla quale
è emerso che la parte ricorrente eseguiva attività che implicavano l'utilizzo di macchinari e/o utensili a frequenza elevata in grado di produrre costanti vibrazioni, quali piallatrici, martelli pneumatici, seghe circolari, compressori, martelli e scalpelli demolitori, ma anche betoniere, compressori, gruppi elettrogeni, mole flessibili ed altro, nonché oggetti tipici dell'attività edile, quale la cazzuola per spalmare la malta tra i mattoni ed applicare gli strati di intonaco sulle murature, il frattazzo per lisciare la superficie degli intonaci, il piccone per abbattere muri, pareti ed altro materiale solido e massiccio, il martello e la pala per la raccolta di materiale da risulta e/o di cemento.
In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 03.07.2021, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico scaturitone nella misura complessiva del 14% (considerando che il ricorrente è titolare di una preesistenza del 11% per tendinite ed ernie discali, come da riconoscimento giudiziale di codesto Tribunale a seguito di sentenza nr. 2539/25 in atti).
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 14%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro1.400,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 1132/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. ROBERTO GIGLIO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.01.2023, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale operaio edile - carpentiere determinata nella misura del 7% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l al pagamento della corrispondente quota in capitale CP_1 determinata con l'eventuale danno biologico riconosciuto per le altre malattie professionali denunciate ed in corso di accertamento;
- in via subordinata accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale operaio edile - carpentiere anche con un danno biologico inferiore al 6% (non indennizzabile) ed utile ai fini di un successivo ed eventuale aggravamento e/o che vada ad aggiungersi alle altre malattie professionali denunciate ed in corso di accertamento (discopatie e tendinite);
- condanni la parte resistente al pagamento di diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cnap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.”.
Si costituiva la resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata decisa.
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, dalla quale
è emerso che la parte ricorrente eseguiva attività che implicavano l'utilizzo di macchinari e/o utensili a frequenza elevata in grado di produrre costanti vibrazioni, quali piallatrici, martelli pneumatici, seghe circolari, compressori, martelli e scalpelli demolitori, ma anche betoniere, compressori, gruppi elettrogeni, mole flessibili ed altro, nonché oggetti tipici dell'attività edile, quale la cazzuola per spalmare la malta tra i mattoni ed applicare gli strati di intonaco sulle murature, il frattazzo per lisciare la superficie degli intonaci, il piccone per abbattere muri, pareti ed altro materiale solido e massiccio, il martello e la pala per la raccolta di materiale da risulta e/o di cemento.
In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita a seguito dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 03.07.2021, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico nominato -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- ha quantificato il danno biologico scaturitone nella misura complessiva del 14% (considerando che il ricorrente è titolare di una preesistenza del 11% per tendinite ed ernie discali, come da riconoscimento giudiziale di codesto Tribunale a seguito di sentenza nr. 2539/25 in atti).
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 14%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro1.400,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)