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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione Unica
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Martina Guenzi Presidente dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Giudice dott.ssa Elvira Puleio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1589/2024 R.G. V. G. avente ad oggetto: affidamento minori vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Campano (IS) alla Via Vallone n.35, C.F.: e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]a Volturno (IS)
[...]
Corso Volturno n. 28, C.F.: rappresentati e difesa, in virtù di C.F._2
procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso, dall'avv. Gianluca Giammatteo, con il quale elettivamente domiciliano presso il suo studio in Venafro (IS) alla Via Nicandro Iosso n. 6
Ricorrenti
- CON
l'intervento del P.M. in sede
- interventore ex lege
Premesso che Con ricorso del 15.07.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto congiuntamente che sia regolato l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento dei figli minori e nati dalla relazione affettiva tra essi Intercorsa, ai Per_1 Per_2 Persona_3 seguenti patti e condizioni:
1. I figli minori saranno affidati, in via super esclusiva alla madre, IG.ra Pt_1
[...]
2. Il padre naturale, IG. avrà diritto di visitare i propri figli, ogni qual volta Pt_2 lo vorrà, con l'obbligo di accordarsi preventivamente con la madre;
3. sempre previo accordo con la madre, il IG. potrà trascorrere periodi di Pt_2 vacanza di 10-15 giorni consecutivi ovvero interi week end con i figli minori;
4. Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicarsi, rispettivamente e con congruo anticipo (almeno 10 giorni prima), le date ed il luogo ove trascorreranno le ferie estive con i figli minori, ovvero eventuali viaggi, gite e spostamenti programmati che comportino l'allontanamento dei figli dal domicilio per più di un giorno;
5. Il IG. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_2 somma m i ad € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal 20 giugno 2024. Detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT;
6. Le parti ritengono ottemperato, dalla IG.ra , il proprio contributo al Pt_1 mantenimento dei figli ex art. 155 c.c., attribuendo, cioè, valenza economica ai compiti domestici e di cura dalla stessa assunti nei confronti dei figli in ragione dell'affidamento esclusivo;
7. Il IG. si obbliga a rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese mediche Pt_2 Pt_1 straordin prese quelle dentistiche, nonché pese scolastiche e ricreative sostenute a favore dei figli, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti;
8. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
9. L'assegno unico viene posto, per accordo delle parti a favore della sig.ra Pt_1 mentre gli sgravi fiscali saranno a favore del sig.
[...] Pt_2
Fissata l'udienza di comparizione e comunicati gli atti al P.M., quest'ultimo ha espresso il proprio parere favorevole.
All'udienza del 23.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto l'omologa dell'accordo secondo le condizioni di cui al ricorso e il Tribunale ha riservato la causa in decisione. Come detto, i ricorrenti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento dei figli minori.
In merito ai rapporti tra i genitori, l'accordo prospettato dalle parti non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
L'affidamento super esclusivo dei minori alla madre non esclude la partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la loro educazione, la loro istruzione e gli indirizzi di vita, nonché l'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi. Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti, secondo la quale il padre lavora come operaio generico assunto dalla ditta Zivolo di Isernia con una retribuzione mensile di circa 1.200,00 euro mensili e considerato lo stato di disoccupazione della madre, l'accordo garantisce il diritto dei figli minori al mantenimento ed al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con ricorso del 15.07.2024 così provvede: Parte_1 Parte_2
a) omologa l'accordo sull'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non convivente e il mantenimento dei figli minori e come integralmente trascritto nella parte motiva Per_1 Per_2 Persona_3 della presente sentenza;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 09.01.2025
Il Giudice Estensore
Elvira Puleio
Il Presidente
Martina Guenzi