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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 130 del 2021 R.G., pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanna Lo Gatto e dall'avv. Rosaria Barbuto ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opponente- contro
Controparte_1
-parte opposta contumace-
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
AN NC e dall'avv. Carmelina Ranieri ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte intervenuta in giudizio-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433 del Parte_1
2020 (proc. n. 1321 del 2020 R.G.) e ha dedotto:
1 -che <Il decreto ingiuntivo è stato pronunciato su ricorso della
[...]
la quale, ha asserito di vantare un credito nei Controparte_3
confronti della sig.ra per la somma di € 13.523,84: “.. giusta la Pt_1
fattura n. 0796080870434049 del 29.12.2011 regolarmente riportata nel libro giornale della società istante...”>>;
-che <La sig. ra è stata ingiunta al pagamento della somma di € Pt_1
13.523,84 avendo la asserito di non aver Controparte_1
pagato la fattura nr. 0796080870434049 del 29.12.2011, senza produrre nel giudizio la stessa, dalla visione della quale si sarebbe potuto effettuare il controllo oltre che sui reali consumi, anche sui periodi di imputazione, essendo questi elementi dal necessario accertamento ai fini della identificazione del soggetto effettivamente debitore, delle somme pretese, e della quantificazione dei consumi regolarmente imputati a precisi periodi.
Ciò perché, l'immobile asservito dal servizio elettrico ed insistente in Vibo
Valentia-fraz. Piscopio Via Regina Margherita, è stato concesso dalla sig.ra
al Sig. con contratto datato 03.11.2010, in comodato Pt_1 Parte_2
gratuito … e da quest'ultimo, adibito a sede di circolo privato ivi svolgendovi attività sportive>>;
-che <proprio nel periodo di imputazione delle somme di cui l'opposto chiede il pagamento dei consumi di energia elettrica, il comodatario ha operato delle illegittime manomissioni sull'apparecchio misuratore, mediante una sorta di allaccio abusivo alla rete esterna>>;
-che , a cui era stato concesso in godimento l'immobile Parte_2
dall'anno 2010, è stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza nr. 351/2011 … alla pena di mesi sei di reclusione ed € 100,00 di multa perché ritenuto responsabile dei reati p.p. dall'art. 624 comma 2 e 625
c.p. per essersi impossessato dell'energia proveniente dalla rete esterna, utilizzando il relativo impianto elettrico di cui era dotato l'immobile, isolandolo dal contatore di misurazione, quindi operando un allaccio abusivo a vantaggio dei locali concessogli in godimento e di proprietà della
[..
[...] ; Pt_3
-che <la accertata responsabilità penale del furto di energia elettrica in capo al , si traduce nella carenza di legittimazione passiva della Pt_2
odierna opponente, tanto da chiedersi la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo, poiché l'immobile in questione non era nella disponibilità della
, per essere stato concesso, come detto, in godimento gratuito, e Pt_1
proprio nell'arco di tempo in cui la società elettrica ha calcolato presunti consumi, questi, coincidono con il tempus commissi delicti>>;
-che <la non è responsabile del furto di energia elettrica, Pt_1
prontamente denunciato e sfociato nella ridetta sentenza, dalla lettura della quale è dato evincere l'accertamento della manomissione dell'apparecchio misuratore il quale non ha funzionato, e quindi non ha registrato i consumi, di cui oggi si pretende il pagamento, ragion per cui la Società elettrica non può esibire regolare fattura rispondente al consumo>>.
Non si è costituita in giudizio la parte opposta. Rispetto alla stessa va, quindi, dichiarata la contumacia.
In data 5 maggio 2021 si è costituita in giudizio la società Controparte_2
In data 6 maggio 2021, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
In data 7 novembre 2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23 ottobre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
* * *
1) Sul difetto di legittimazione di Controparte_2
L'eccezione è infondata alla luce delle seguenti circostanze:
-la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto costituendo esso un adempimento che 3 si pone sullo stesso piano di quelli prescritti dall'art. 1264 c.c.; tuttavia, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, non è esonerata dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. Cass. Civ. n. 7866 del 2024);
-nella specie, la titolarità del credito risulta chiaramente e inequivocabilmente: dalla Gazzetta Ufficiale attestante la cessione intervenuta tra la società e Controparte_1 CP_2
dall'allegato n. 3 ove si legge “la presente per comunicarLe che in data
[...]
18/12/2020, ha concluso un contrato di Controparte_1
cessione di crediti con la società (l'Acquirente). Nel perimetro CP_2
di cessione rientrano anche crediti verso i debitori elencati nell'allegato nei cui confronti sono state promosse azioni giudiziarie dal lei patrocinate giusto mandati a Lei conferiti dalla scrivente Società. Per effetto del contratto di cessione, l'Acquirente è divenuta titolare dei crediti nonché dei diritti ad essi inerenti”; dall'elenco dei crediti richiamato nell'allegato 3.
L'inclusione del credito tra quelli ceduti è, quindi, dettagliata nella documentazione depositata. Resta assorbita ogni altra questione.
2) Sul difetto di legittimazione di . Parte_1
Anche tale eccezione è infondata. 4 Infatti, non ha contestato di essere l'intestataria formale del Parte_1
contratto e non ha dedotto e provato di avere effettuato la voltura nei confronti del comodatario.
Ne consegue che - indipendentemente dall'esito del giudizio penale -
l'opponente, in quanto contraente formale e intestataria del contratto, è responsabile del debito accertato (salva, eventualmente, l'azione di rivalsa nei confronti del comodatario).
A conforto della conclusione che precede va segnalato:
-che, ai sensi dall'art. 1559 c.c., la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose;
-che, ai sensi dell'art. 1406 c.c., ogni parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta;
-che, qualora manchi tale consenso, il cedente resta obbligato ed è unico responsabile degli adempimenti e degli obblighi contrattuali nei confronti del contraente ceduto;
-che, in altre parole, l'intestatario dell'utenza risponde verso l'ente somministrante dei prelievi di energia effettuati poiché non è opponibile al servizio elettrico il contratto di comodato stipulato con un soggetto terzo.
In definitiva, nella specie, la società Servizio Elettrico ha CP_1
legittimamente eseguito e mantenuto il contratto con l'intestatario dell'utenza
(stante la mancanza di volture o comunicazioni) e quest'ultimo è tenuto a rispondere dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni e, quindi, a provvedere al pagamento del corrispettivo.
3) Sulla prova del credito.
La società intervenuta in giudizio ha fornito la prova del credito.
Infatti:
-è stata dimostrata la manomissione abusiva dell'apparecchiatura;
-è incontestato il prelievo irregolare di energia;
5 -il periodo indicato nella fattura corrisponde a quello dettagliato nel documento n. 6;
-la ricostruzione dei consumi è stata documentata mediante l'allegato n. 7;
-a fronte di tali dati, la parte opponente non ha fornito la prova di un arco temporale diverso, di consumi differenti e dell'avvenuto pagamento di importi nel periodo cui si riferisce la fattura (né la sola lettera del 25 marzo
2012 può ritenersi - alla luce degli altri elementi esaminati - prova idonea a privare di fondamento la domanda della parte opposta);
-la contestazione circa la non corrispondenza del calcolo ai consumi effettivi è generica, non circostanziata e non supportata da alcun elemento o documentazione utile a consentire di valutare la sussistenza della dedotta erronea ricostruzione dei consumi medesimi.
Pertanto, sulla scorta di quanto prodotto dalla parte opposta, non smentito in alcun modo dalla parte opponente sia con riferimento all'arco temporale cui si riferisce il prelievo sia in ordine alla ricostruzione dei consumi, la domanda introduttiva del giudizio deve ritenersi infondata.
Le eccezioni formulate sul punto non possono, quindi, trovare accoglimento perché astratte, contraddette dalle difese avversarie e non documentate.
Tanto, conformemente ai principi tracciati dalla Suprema Corte secondo cui
(cfr. Cass. Civ. n. 15771 del 2022):
-<<in tema di contratti somministrazione, se è vero che “la rilevazione dei consumi mediante contatore assistita da una mera presunzione semplice veridicità sicché, in caso contestazione, grava sul somministrante, anche convenuto giudizio con azione accertamento negativo del credito, < i>
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” …. il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi>>;
-<In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la 6 sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore>>.
Prova, questa, che manca del tutto nella vicenda che occupa sia in relazione all'attività di vigilanza sia con riferimento alla sproporzione del debito (tenuto conto della documentazione esaminata).
L'opposizione va, pertanto, rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, nei rapporti tra la parte opponente e Controparte_2
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e delle questioni affrontate.
Nei rapporti tra la parte opponente e la società Controparte_1
- non costituita in giudizio -nulla deve disporsi in ordine
[...]
alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 130 del 2021 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, così dispone:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 433 del 2020 (proc. n. 1321 del 2020 R.G.) che dichiara esecutivo;
-condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle Controparte_2
spese di lite del presente procedimento che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
-nulla sulle spese di lite nei rapporti tra la parte opponente e il
[...]
Controparte_1
Così deciso in Vibo Valentia in data 25 ottobre 2025 7 Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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