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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 860/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CREAZZO UC PE VI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4181/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catania - Piazza Duomo 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ader insiste in atti e distrazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 10.4.2024 per somme dovute per la Tarsu dal 2005 al 2010, deducendo la maturata prescrizione della pretesa erariale. Segnatamente, parte ricorrente ha dedotto cha il credito erariale si era ormai prescritto non avendo ricevuto la notifica di alcun atto prodromico e anche perché, comunque, la cartella esattoriale era stata notificata il 3.4.2012, quindi oltre dieci anni prima della notifica dell'intimazione impugnata.
All'udienza odierna il Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, nel caso di specie, è ampiamente maturata la prescrizione, considerato che trattasi di Tarsu dovuta dal 2005 fino all'anno 2010 e che la cartella esattoriale prodromica risulta notificata il 3.4.2012, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata solo il 10.4.2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Catania, Sezione prima in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239020371016000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate riscossione alle spese del giudizio per complessivi euro 200,00.
Catania, 28 gennaio 2026.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CREAZZO UC PE VI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4181/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catania - Piazza Duomo 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020371016000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ader insiste in atti e distrazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 10.4.2024 per somme dovute per la Tarsu dal 2005 al 2010, deducendo la maturata prescrizione della pretesa erariale. Segnatamente, parte ricorrente ha dedotto cha il credito erariale si era ormai prescritto non avendo ricevuto la notifica di alcun atto prodromico e anche perché, comunque, la cartella esattoriale era stata notificata il 3.4.2012, quindi oltre dieci anni prima della notifica dell'intimazione impugnata.
All'udienza odierna il Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, nel caso di specie, è ampiamente maturata la prescrizione, considerato che trattasi di Tarsu dovuta dal 2005 fino all'anno 2010 e che la cartella esattoriale prodromica risulta notificata il 3.4.2012, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata solo il 10.4.2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Catania, Sezione prima in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239020371016000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate riscossione alle spese del giudizio per complessivi euro 200,00.
Catania, 28 gennaio 2026.