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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1753/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SC
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parato (foro di Lecce)
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
pro tempore CP_2
rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
BR
, in Controparte_3 persona del pro tempore CP_4
, in persona del Controparte_5
Direttore pro tempore
RESISTENTI Oggetto: inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali scolastiche di docente di sostegno.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria il 29 settembre 2022, chiedeva di revocare, annullare e/o Parte_1 disapplicare l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, nonché le Graduatorie
Provinciali Scolastiche e gli atti conseguenziali di assunzione in ruolo straordinario, accertando e dichiarando il suo diritto a partecipare con riserva piena alla procedura di inserimento nella I fascia delle G.P.S.; domandava altresì che per l'effetto fosse individuata quale avente titolo alla stipula di contratto di ruolo a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 59 comma 4 L.
106/2021, con decorrenza dall'1 settembre 2022.
Conveniva dunque in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, per sentirle condannare all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della sua pretesa.
Inoltre, in via preliminare e d'urgenza ex artt. 700 e 669-quater c.p.c., formulava domanda cautelare, siccome chiedeva di sospendere, annullare e/o disapplicare l'O.M. 112/2022 in parte qua, nonché le stesse G.P.S. approvate con decreto dirigenziale del 30 agosto 2022 e il decreto, emesso in pari data, di assegnazione posti di ruolo su sostegno ex art. 59 comma 4 L. 106/2021, per la loro evidente illegittimità, erroneità, nullità e nella parte in cui non consentivano a chi è inserito con riserva di poter sottoscrivere contratti di supplenza o di ruolo con riserva.
2 In particolare, essa fondava la sua domanda per un verso sulla proposizione di istanza di riconoscimento ministeriale del titolo estero sul sostegno, con conseguente inclusione con riserva nelle graduatorie del personale scolastico in pendenza del relativo procedimento accertativo;
per altro verso, sull'allegata illegittimità dell'O.M. del 6 maggio 2022, con riferimento a quanto previsto all'art. 7, comma 4 lett. e), secondo cui “l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”.
2. Con memoria versata su Consolle il 31 dicembre 2022 si costituiva il
, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di BR, il quale chiedeva in principalità il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, domandava di:
a) accertare l'invalidità ab origine del titolo straniero allegato da controparte, la sua inutilità come titolo abilitante o di specializzazione e la conseguente impossibilità di riconoscerlo in Italia come titolo equivalente;
b) accertare che il corso dichiarato ex adverso non si era svolto all'estero in presenza e che, pertanto, il relativo titolo era radicalmente insuscettibile di riconoscimento in Italia come titolo straniero;
c) accertare che parte ricorrente non possedeva le competenze linguistiche necessarie ad affrontare il corso di perfezionamento all'estero dichiarato in sede amministrativa;
d) accertare che parte ricorrente era o doveva essere consapevole dell'inadeguatezza della formazione ricevuta e che, pertanto, aveva presentato l'istanza di riconoscimento abusando del diritto riservato a chi abbia studiato e ottenuto qualifiche professionali all'estero, allo scopo di ottenere i vantaggi conseguenti all'inserimento con riserva.
Con vittoria delle spese di lite e, altresì, con condanna della ricorrente alla sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c. per aver agito con dolo o colpa grave.
3. Con ordinanza 20 luglio 2023, a scioglimento di riserva assunta all'udienza
13 luglio 2023, il Giudice disponeva la comparizione personale di
[...]
per l'udienza 5 dicembre 2023, onde svolgere l'interrogatorio libero. Parte_1
3 Nelle more dell'udienza, il patrono della ricorrente compiegava in data 21 novembre 2023 memoria in cui rappresentava che in data 8 novembre 2023 era stato pubblicato decreto dell'U.S.P. di BR con cui era Parte_1 stata designata, ai sensi dell'art. 9, comma 4 D.M. n. 119/23, ai fini dell'assunzione straordinaria in ruolo nella classa di concorso “ADSS” sostegno, a condizione dell'esito di positivo riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
Si produceva detto documento.
Pertanto, allegava la sopravvenuta carenza di interesse della medesima a una pronuncia nel merito sulla sua domanda, donde richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese per effetto dello ius superveniens di cui al D.M. 119/2023 e del D.L. 44/23.
La ricorrente all'udienza 5 dicembre 2023 non si presentava e il suo difensore insisteva per la richiesta da ultimo avanzata;
parte resistente contestava l'esistenza in fatto dei presupposti della domanda attorea e si opponeva all'estinzione del giudizio.
Con ordinanza 15 dicembre 2023, a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il Giudice rinnovava l'ordine di comparizione personale di
[...]
per l'udienza 20 marzo 2024, ritenuta la necessità di sentirla sui Parte_1 fatti di causa e, in particolare, sul titolo professionale conseguito all'estero, tenuto conto della domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Il giorno 12 marzo 2024 il difensore della ricorrente depositava su Consolle prova dell'avvenuta notificazione alle controparti dell'atto di rinuncia al ricorso nella presente causa e sentenza del T.A.R. Lazio nella causa promossa da n. 4955/2024, pubblicata il 12 marzo 2024, con cui, Parte_1 asseritamente, il Giudice Amministrativo aveva annullato il Decreto
Ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo estero conseguito dalla ricorrente.
All'udienza 20 marzo 2024, preso atto dell'assenza di e della Parte_1 ferma insistenza delle parti nelle rispettive contrapposte istanze, il Giudice
4 rinviava per discussione all'udienza 30 gennaio 2025, che era celebrata in trattazione scritta.
Entrambi i contendenti depositavano tempestivamente memorie scritte ex art. 127-ter c.p.c., in cui si riportavano alle conclusioni già formulate, in corso di causa per la ricorrente (il cui patrono chiedeva, altresì, la dichiarazione di improcedibilità e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dispiegata in favore dell'Amministrazione) e negli atti introduttivi per la resistente.
La Giudice, ritenuto che la causa non abbisognasse di attività istruttoria in quanto documentale, la tratteneva in decisione.
4. Reputa la Decidente che il ricorso sia infondato e che non meriti accoglimento.
La motivazione della sentenza risponderà ai criteri di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c.
5. Preliminarmente, in rito, si osserva che l' Controparte_3
e l' evocati in giudizio dalla
[...] Controparte_5 ricorrente sono organi privi di soggettività e appartengono al
[...]
, di talché non possono essere evocati o agire Controparte_6 in giudizio in proprio, tanto più che solo il è il datore di lavoro (cfr. CP_1 ex multis, Cass. 9 novembre 2021, n. 32938).
6. Passando all'esame del merito, un primo rilievo: non è persuasiva la tesi di parte ricorrente circa l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Infatti, non si ravvisano nel caso che occupa sopravvenienze di fatto così rilevanti e decisive da comportare l'esaurimento automatico di ogni motivo di conflitto tra le parti, integranti, alternativamente, la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per Pt_1
Si rammenta che, in diritto, sebbene i due istituti vengano talora accomunati
(come quando si sostiene che «la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse», Corte di Cass., ord. n. 18530/16), conviene distinguere.
5 Il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» (Corte Cass., ord. n. 26537/18): il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Corte
Cass., ord. n. 5098/22 e sent. n. 15432/22); in materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che «nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Corte Cass., ordd. n. 14268/14 e n. 109/20).
Una pronuncia siffatta ha natura di statuizione nel merito - in questo senso, dopo varie incertezze della giurisprudenza di legittimità, si è orientata Corte
Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18: «La declaratoria della cessazione della materia del contendere [in quel caso, per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia] esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al “merito” della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale […] Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita [in quel caso, dall'accordo negoziale]».
Invece, il secondo si verifica quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del Giudice, che risulterebbe, pertanto, inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione - deve persistere fino al momento della decisione (Corte Cass., Sez. Un., sent. n.
10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte Cass., ord. n.
3991/20).
6 Nella vicenda in esame, il patrono di riferiva due accadimenti Parte_1 posteriori all'instaurazione della lite, di carattere nuovo e - a suo dire - determinante rispetto al petitum.
Invero, da un lato rappresentava che era stata assunta importante decisione amministrativa di accoglimento delle rivendicazioni di , con Parte_1 decreto 8 novembre 2023, U.0001064 del Dirigente dell' Ambito CP_3 CP_7
Territoriale di BR, appartenente all'Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia (compiegato in data 21 novembre 2023), il quale, all'art. 1, inseriva gli aspiranti di cui all'allegato elenco graduato - tra cui appunto la ricorrente - nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza di prima fascia per i posti di sostegno nell'a.s. 2023/2024, ai sensi dell'art. 9, comma 4 D.M. N. 119/2023.
Dall'altro lato, asseriva che il giudizio in corso era divenuto superfluo a seguito di pronuncia del Giudice Amministrativo - T.A.R. Lazio n. 4955/2024 del 12 marzo 2024, da cui si ricavava annullamento del D.M. con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento del titolo estero conseguito da
[...]
. Parte_1
Stima la Giudice che entrambi gli assunti siano destituiti di fondamento, per le ragioni che seguono.
Per un verso, si rimarca che il decreto dell' di Controparte_5
BR consiste in una ammissione con riserva, come si legge espressamente all'art. 2 del medesimo provvedimento, che recita: solo in caso di positivo esito della procedura di riconoscimento del titolo estero dichiarato, gli aspiranti inseriti nell'allegato elenco avranno titolo alla stipula di contratto a tempo determinato preordinato alla successiva immissione in ruolo su posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ai sensi dell'art. 5, commi da 5 a 17, del D.L. n. 44/2023, nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno>.
7 Ma vi è di più.
La genuinità del titolo esibito dalla ricorrente è stata contestata in causa dall'Amministrazione resistente con apposita domanda riconvenzionale, sicché è tutt'altro che pacifica;
poiché non è assodata, ma dovrà essere oggetto di vaglio in questo processo, è solo subordinatamente all'affermazione della sua validità che il titolo di cui ha reclamato la presa in considerazione Pt_1 con il ricorso potrebbe essere apprezzato.
Quindi, nel caso in esame alla riserva di riconoscimento in sede amministrativa si aggiunge la doverosità della preliminare verifica avanti all' rdinaria della sua bontà. CP_8
In altri termini, questo duplice ordine di condizioni cui è sottoposta la statuizione dell' di BR, nessuna delle quali si Controparte_5
è ancora avverata, impedisce che possa dirsi già conseguito da
[...]
il risultato cui tendeva con l'atto introduttivo di questa vertenza. Parte_1
Per altro verso, circa la sentenza del T.A.R. Lazio di cui s'è invocata l'autorità, osserva la Giudice che è inconferente per il caso che occupa.
Invero, impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del Pt_1
prot. n. 10619 del 3 novembre 2022 (in atti, Controparte_9 prodotto dal difensore della ricorrente il 12 luglio 2023), con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento professionale presentata ai sensi dell'art. 16 d. lgs. 206/2007, dell'art. 38 d. lgs. 165/2001, nonché della L. 148/2002, relativamente al titolo di specializzazione finalizzato all'insegnamento nella classe di concorso “ADSS” (sostegno nelle scuole secondarie secondo grado).
Con pronuncia n. 4955/2024 del 19 dicembre 2023, pubblicata il 12 marzo
2024, il ricorso era accolto dal , ma solo in rito: infatti, si Controparte_10 confermava l'orientamento già assunto in sede cautelare con accoglimento dell'eccezione svolta da in punto di incompetenza del Parte_1
a pronunciarsi direttamente Controparte_11 sull'istanza di riconoscimento del titolo rilasciato in Romania ai fini dell'insegnamento per la classe di concorso ADSS - Sostegno nella Scuola
8 Secondaria di II grado, conseguito dall'interessata presso l'Università “ Per_1
il 18 luglio 2022.
[...]
In motivazione si evidenziava che l'istanza presentata aveva a oggetto il riconoscimento non di un mero titolo di studio, ma di una qualifica professionale ai fini dell'esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno, tant'è che la ricorrente l'aveva inoltrata al Controparte_1
in data 19 luglio 2022; la competenza andava proprio attribuita al
[...]
, alla luce dell'art. 50 d. lgs. n. 300/1999, Controparte_1 come recentemente modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, secondo cui spetta tra l'altro al l'“organizzazione Controparte_1 generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il
”, nonché il “riconoscimento dei titoli Controparte_11 di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale”.
La sentenza si arrestava a questa affermazione di principio (atteso che il vizio di incompetenza è assorbente per natura (imponendo una riedizione del potere da parte dell'organo competente) per ragioni di economia processuale non vengono esaminati i restanti motivi di ricorso>); per l'effetto, annullava il provvedimento del sopra Controparte_11 menzionato.
Quindi, sotto entrambi i profili evocati dal difensore di è Parte_1 categoricamente smentito l'assunto della ricorrente di aver conseguito medio tempore, in pendenza di giudizio, il bene della vita cui aspirava;
non si riscontra allora l'esaurimento delle ragioni per cui aveva proposto la domanda che ha dato origine a questa causa.
7. Tanto premesso, si condivide l'affermazione contenuta nell'ordinanza 12 gennaio 2023, laddove il Giudice riteneva ammissibile la domanda riconvenzionale posta dall'Amministrazione resistente, poiché la validità del titolo estero sul sostegno non forma oggetto della domanda di parte attrice.
9 Ritiene la Decidente che - sul piano logico - questo tema vada esplorato con accuratezza e in via prioritaria, giacché nessun riconoscimento del diritto soggettivo vantato da può darsi laddove si accerti Parte_1
l'irregolarità o, addirittura, la falsità della qualifica accampata.
In fatto, costituisce dato pacifico che nella vicenda in esame la ricorrente adduceva di aver conseguito un'abilitazione all'estero per lo svolgimento delle funzioni di docente di sostegno, grazie alla frequenza di un corso organizzato dall' sita a Tirgu Mures (Romania). Controparte_12
L'unico sintetico documento che avalla l'asserto è un attestato provvisorio, denominato , datato 18 luglio 2022, il quale richiama un corso, Persona_2 relativo a Programului Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare
Profesională Continuă - Formarea profesorilor intineranţi şi de sprijin pentru incluziunea socială şi educaţională a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale>.
Merita di essere sottolineato che questo atto nemmeno era versato a fascicolo da , bensì era prodotto dell'Amministrazione - cfr. all. E, 5a Parte_1 comparsa di parte resistente, copia dell'attestato originale in lingua rumena, con traduzione in lingua italiana.
Esso inerisce alle discipline Psihologia persoanelor cu nevoi speciale>,
Didactica în educaţia incluzivă> e Programe de intervenţie în educaţia incluzivă>.
Si dà conto di un examenul> (esame) finale, il cui superamento attribuisce sessanta credite> (crediti CFU).
In calce si esplicita che sostituisce il certificato di attestazione delle competenze professionali ed è valido fino al rilascio del certificato di attestazione delle competenze professionali Certificatului de atestare a competenţelor profesionale>.
Si rimarca fin da ora che quest'ultima certificazione ufficiale non era compiegata successivamente, sicché si ignora se sia mai stata emessa.
10 L'Adeverinţă> non include alcuna dichiarazione in merito alla frequenza in presenza di questo corso da parte di il documento è altresì muto in Pt_1 ordine alle ore di lezione, di laboratorio e di tirocinio svolte dalla ricorrente.
Non si evincono dallo stesso nemmeno la data di inizio e di conclusione delle lezioni.
Ancora, l'attestato non precisa il grado e l'ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) cui si riferiscono le competenze erogate.
Si rammenta che analogo corso di specializzazione per insegnante di sostegno, tenuto da atenei italiani, per essere riconosciuto da deve rispettare le CP_13 condizioni fissate con apposito D.M. del 30 settembre 2011 (allegato sub doc.
B da parte resistente), ossia partecipazione a lezioni in presenza per non meno di otto mesi (art. 7), comprensive di laboratori e 300 ore (calcolate in 60 minuti) su cinque mesi di solo tirocinio, presso istituzioni scolastiche diversificate per ordine e gradi di scuola (al fine di conseguire 9 crediti per laboratori e 12 crediti per tirocinio), con divieto di formazione blended - ossia mista, in presenza e on line, a distanza.
A ogni buon conto, si segnala che la ricorrente non ha corredato la sua domanda con alcuna indicazione o attestazione dello Stato di origine dell'Adeverinţă> circa il suo valore ai fini dell'assunzione come docente di sostegno nel sistema scolastico rumeno.
Al contrario, è opportuno rammentare quanto argomentato dal
[...]
, deputato a valutare le istanze di riconoscimento Controparte_11
- cfr. relazione n. 9290 del 14 ottobre 2022 Controparte_11
sul valore dei titoli sulla presunta specializzazione nell'insegnamento
[...] di sostegno conseguiti in Romania (doc. F-4 fasc. convenuta, pgg. 2 e 3).
In esso, da un lato si spiegava in modo dettagliato quale percorso formativo dovesse essere obbligatoriamente seguito, in base a quanto previsto dalla legge rumena, per l'abilitazione all'insegnamento in Romania.
Infatti, ivi si legge, con richiamo al parere reso dalla Commissione Europea,
Direzione generale Mercato interno - Modernizzazione del mercato unico, qualifiche e competenze professionali, il 31 luglio 2019, che non si può
11 applicare la normativa U.E. sulle professioni in ordine a segmenti abilitativi conseguiti in altro Stato Membro, ma in assenza dell'iter formativo completo che dia luogo, nello Stato membro, alla effettiva qualifica professionale finale che consente l'insegnamento nello Stato di origine>. Il parere recita: “Per essere un insegnante pienamente qualificato in Romania,
è necessario completare le tre fasi di studio di cui all'articolo 236, paragrafo
1, della legge nazionale rumena in materia di istruzione [Legge nazionale in materia di istruzione n. 1/2011 del 5 gennaio 2011] e anche superare l'esame nazionale di cui all'articolo 241, paragrafi 1 e 2, della stessa legge.
L'articolo 236, paragrafo 1, della legge rumena dispone quanto segue:
1) La formazione iniziale per ricoprire una posizione d'insegnamento comprende:
a) una formazione iniziale, teorica e specializzata, conseguita in ambito universitario nel quadro di programmi speciali accreditati in conformità della legislazione;
b) il completamento di un master in didattica della durata di due anni o di un programma di formazione di livello I e II offerto da un dipartimento specializzato di un istituto di istruzione superiore;
c) un tirocinio pratico della durata di un anno scolastico, condotto in un istituto d'istruzione, solitamente sotto il coordinamento di un insegnante mentore.
L'articolo 241, paragrafi 1 e 2, della legge rumena stabilisce quanto segue:
1) L'esame nazionale in materia di istruzione è organizzato dal
[...] conformemente a Controparte_14 una metodologia approvata con ordinanza del
[...]
e comprende: Controparte_15
a) una fase I, eliminatoria - organizzata dagli ispettorati scolastici nel corso dell'anno scolastico di tirocinio, la quale consiste nella valutazione dell'attività professionale a livello di struttura scolastica, del curriculum professionale e di almeno due ispezioni in classe;
12 b) una fase II, finale - organizzata al termine dell'anno scolastico di tirocinio, la quale consiste in un esame scritto basato su argomenti e testi approvati dal per Controparte_14 ciascuna materia di specializzazione.
2) Ai candidati che superano l'esame per ottenere la certificazione di insegnante viene rilasciato il titolo permanente di insegnante e conferito il diritto di esercitare la professione a livello di istruzione preuniversitaria.
Per diventare insegnanti pienamente qualificati in Romania, i candidati devono quindi completare le tre fasi descritte all'articolo 236, paragrafo 1, della legge rumena e anche superare l'esame nazionale>.
Nella vicenda che occupa, è inconfutabile il mancato rispetto di quest'iter, in quanto non allegava alcunché in tal senso. Pt_1
Dall'altro lato, il proseguiva nella nota citata con l'osservazione che CP_1 non era possibile a chi non avesse conseguito una valida certificazione, nei termini anzidetti, aggiungere il successivo titolo di specializzazione in materia di sostegno. Così, ad esempio, nel caso in cui il cittadino italiano abbia conseguito solo un titolo intermedio relativo all'insegnamento, ma slegato dalla formazione pregressa e successiva ivi richiesta per ottenere l'abilitazione ed esercitare la professione relativa all'insegnamento scolastico.
Dall'altro lato ancora, si rappresentavano plurimi motivi di criticità formali e sostanziali dei certificati/attestazioni presentati nell'ambito della procedura di riconoscimento dei titoli rumeni di specializzazione sul sostegno, riferibili all'Università di talché si profilava l'invalidità del titolo Controparte_12 conseguito ai fini dell'abilitazione alla professione di insegnante di sostegno rilasciato.
Osserva ancora la Giudice che nemmeno consta che avesse maturato Pt_1 prima dell'iscrizione adeguata conoscenza della lingua rumena.
Infatti, non è indicato che i corsi fossero tenuti in altra lingua ufficiale dell'Unione Europea (inglese o francese) e deve presumersi che fossero svolti in rumeno, atteso che - stando alle indicazioni riportate sul sito dell'Università rumena - gli studenti stranieri dovevano dimostrare per l'ammissione una
13 conoscenza approfondita della lingua del Paese ospitante, con la produzione di certificato linguistico di livello C-1 (doc. F-1 allegato alla comparsa dell'Amministrazione resistente).
Invece, non allegava in causa di conoscere una lingua diversa da quella Pt_1 italiana, né produceva detta certificazione linguistica;
come acutamente osservato da parte resistente, un indizio a lei sfavorevole si ricava dalla constatazione che essa non ha mai chiesto al la valutazione di questo CP_1 titolo culturale che, in ipotesi, avrebbe potuto assicurarle 4 punti in graduatoria (cfr. domanda di ammissione alle graduatorie - doc. E-3 allegato alla comparsa di parte convenuta).
Ancora, la semplice lettura dello stato matricolare della ricorrente (cfr. all. E, 1 alla comparsa della resistente) svela che durante l'anno scolastico di frequenza dichiarata all'estero - 2021/22 (doc. E - 5.a alla comparsa dell'Amministrazione) - svolgeva mansioni di supplente per sostegno Pt_1 psicofisico:
- dal 20 novembre 2020 al 31 agosto 2021, con orario settimanale completo, presso l'Istituto Superiore “Perlasca” di Idro (BS);
- dal 13 ottobre 2021 al 30 giugno 2022, con orario settimanale completo, presso l'Istituto Superiore “Perlasca” di Idro (BS).
Ancora, vantava impegni di studio in Italia nell'anno scolastico Pt_1
2021/22, incompatibili con il corso asseritamente frequentato all'estero (doc.
E-3, copia domanda inoltrata dalla ricorrente in via informatica per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss.
2022/23 e 2023/24):
- corso offerto dall'Università E-Campus, “Metodologie innovative nel contesto europeo (CLIL)”, tenuto in data 17 dicembre 2021;
- corso “LIM” presso l' , svolto il 10 novembre 2021; Parte_2
- corso “TABLET” dell' organizzato per il giorno 11 Parte_2 novembre 2021;
- corso “CODING” all' , effettuato il 12 novembre 2021. Parte_2
14 Tutti questi documenti smentiscono per tabulas e in modo univoco la prospettazione implicita alla domanda posta con il ricorso, tale per cui la ricorrente avesse realmente frequentato il corso all'estero, quantomeno per una durata equiparabile a quello erogato in Italia di 1.500 ore: infatti, le attività lavorative svolte continuativamente in territorio nazionale, integrate dalle iniziative formative cui si dedicava, postulano una presenza fisica Pt_1 della stessa in patria per un lasso temporale pressoché coincidente con quello in cui avrebbe dovuto soggiornare in Romania per seguire i corsi all'Università di Tirgu Mures.
A fronte dei rilievi critici avanzati dall'Amministrazione resistente, in merito alla conoscenza della lingua rumena e all'effettiva frequenza del corso, Pt_1 rimaneva silente e nulla opponeva a proprio favore.
Essa nemmeno si peritava di depositare qualche documento da cui ricavare anche solo un principio di prova circa una sua permanenza in Romania per l'a.s. 2021 -2022 (titoli di viaggio o di dimora all'estero).
Anzi - e risolutivamente - argomenti di prova sfavorevoli alla tesi di una reale partecipazione alle attività didattiche in Romania si devono trarre, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dal contegno processuale di Pt_1
Si sottolinea che la ricorrente non si presentava a ben due udienze espressamente fissate dal Giudice del Lavoro, a distanza di tempo l'una dall'altra (5 dicembre 2023 e 20 marzo 2024), per la sua comparizione personale, onde svolgere l'interrogatorio formale, senza neppure allegare alcuna giustificazione.
L'insieme di questi dati univocamente depone per la fittizietà dell'attestato di cui sollecitava il riconoscimento, in quanto conseguito senza aver Pt_1 seguìto un reale percorso di formazione.
La pretesa che il titolo indicato in sede di domanda per l'ammissione alle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24 fosse computato era dunque dolosamente finalizzata a conseguire un ingiusto vantaggio, con lesione degli interessi degli altri partecipanti.
15 In conclusione, si ritiene fondata la domanda riconvenzionale svolta dall'Amministrazione convenuta, poiché risulta accertata l'invalidità ab origine del titolo straniero allegato da controparte, la sua inutilità come titolo abilitante o di specializzazione e la conseguente impossibilità di riconoscerlo in Italia come titolo equivalente;
altresì, risulta accertato che il corso dichiarato non si è svolto all'estero in presenza e che, pertanto, il relativo titolo
è radicalmente insuscettibile di riconoscimento in Italia come titolo straniero;
infine, è accertato che non possedeva le competenze Parte_1 linguistiche necessarie a affrontare il corso di perfezionamento all'estero dichiarato in sede amministrativa e che era consapevole dell'inadeguatezza della formazione ricevute, sicché presentò l'istanza di riconoscimento abusando del diritto riservato a chi abbia studiato e ottenuto qualifiche professionali all'estero, allo scopo di ottenere i vantaggi conseguenti all'inserimento con riserva.
Il ricorso di va dunque rigettato. Pt_1
8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché della serialità della causa, di valore indeterminabile basso, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio e introduttiva), giacché non è stata svolta istruttoria e non va considerata la fase decisionale, dal momento che le difese finali delle parti si limitavano, sostanzialmente, a richiamare le argomentazioni pregresse.
Alla fase di merito si aggiunge quella cautelare, sicché per la prima si liquidano
2.224,00 euro (studio, euro 1.623,00 e introduttiva, euro 601,00) e per la seconda 1.014,00 (studio, euro 588,00 e introduttiva, euro 426,00).
16 Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate nella somma di euro 3.238,00 per compensi, oltre a spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
9. Le ragioni di merito sopra esposte giustificano il riconoscimento della responsabilità aggravata della ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., peraltro oggetto di specifica richiesta dell'Amministrazione convenuta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente> Cass.,
Sez. Lav., sentenza n. 3830 del 15/02/2021 (Rv. 660533 - 02), in linea con l'orientamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte
e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza
17 dei motivi di impugnazione> (sentenza n. 9912 del 20 aprile
2018 (Rv. 648130 - 02).
Nel caso che occupa, agiva in giudizio arrogandosi un titolo fasullo. Pt_1
Non vi era alcuna questione controversa in diritto sottesa alla sua domanda, bensì una falsità conclamata sul presupposto in fatto.
Tanto giustifica l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., con determinazione equitativa del danno cagionato per sfruttamento indebito dello strumento processuale per ottenere un beneficio non spettante, peraltro in danno di altri docenti precari;
la somma di euro 1.000,00, che dovrà versare Pt_1 all'Amministrazione resistente si reputa adeguata alle sue possibilità reddituali e al disvalore del suo incedere.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'Amministrazione convenuta:
- accerta l'invalidità ab origine del titolo straniero allegato da
[...]
, la sua inutilità come titolo abilitante o di specializzazione e la Parte_1 conseguente impossibilità di riconoscerlo in Italia come titolo equivalente;
- accerta che il corso dichiarato non si è svolto all'estero in presenza e che pertanto il relativo titolo è radicalmente insuscettibile di riconoscimento in
Italia come titolo straniero;
- accerta che non possedeva le competenze linguistiche Parte_1 necessarie a affrontare il corso di perfezionamento all'estero dichiarato in sede amministrativa e che era consapevole dell'inadeguatezza della formazione ricevute, sicché presentava l'istanza di riconoscimento abusando del diritto riservato a chi abbia studiato e ottenuto qualifiche professionali all'estero, allo scopo di ottenere i vantaggi conseguenti all'inserimento con riserva;
3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 3.238,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
18 C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna al pagamento in favore dell'Amministrazione Parte_1 resistente della somma equitativamente determinata in euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in BR, il 31 gennaio 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SC
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parato (foro di Lecce)
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
pro tempore CP_2
rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
BR
, in Controparte_3 persona del pro tempore CP_4
, in persona del Controparte_5
Direttore pro tempore
RESISTENTI Oggetto: inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali scolastiche di docente di sostegno.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria il 29 settembre 2022, chiedeva di revocare, annullare e/o Parte_1 disapplicare l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, nonché le Graduatorie
Provinciali Scolastiche e gli atti conseguenziali di assunzione in ruolo straordinario, accertando e dichiarando il suo diritto a partecipare con riserva piena alla procedura di inserimento nella I fascia delle G.P.S.; domandava altresì che per l'effetto fosse individuata quale avente titolo alla stipula di contratto di ruolo a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 59 comma 4 L.
106/2021, con decorrenza dall'1 settembre 2022.
Conveniva dunque in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, per sentirle condannare all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della sua pretesa.
Inoltre, in via preliminare e d'urgenza ex artt. 700 e 669-quater c.p.c., formulava domanda cautelare, siccome chiedeva di sospendere, annullare e/o disapplicare l'O.M. 112/2022 in parte qua, nonché le stesse G.P.S. approvate con decreto dirigenziale del 30 agosto 2022 e il decreto, emesso in pari data, di assegnazione posti di ruolo su sostegno ex art. 59 comma 4 L. 106/2021, per la loro evidente illegittimità, erroneità, nullità e nella parte in cui non consentivano a chi è inserito con riserva di poter sottoscrivere contratti di supplenza o di ruolo con riserva.
2 In particolare, essa fondava la sua domanda per un verso sulla proposizione di istanza di riconoscimento ministeriale del titolo estero sul sostegno, con conseguente inclusione con riserva nelle graduatorie del personale scolastico in pendenza del relativo procedimento accertativo;
per altro verso, sull'allegata illegittimità dell'O.M. del 6 maggio 2022, con riferimento a quanto previsto all'art. 7, comma 4 lett. e), secondo cui “l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”.
2. Con memoria versata su Consolle il 31 dicembre 2022 si costituiva il
, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di BR, il quale chiedeva in principalità il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, domandava di:
a) accertare l'invalidità ab origine del titolo straniero allegato da controparte, la sua inutilità come titolo abilitante o di specializzazione e la conseguente impossibilità di riconoscerlo in Italia come titolo equivalente;
b) accertare che il corso dichiarato ex adverso non si era svolto all'estero in presenza e che, pertanto, il relativo titolo era radicalmente insuscettibile di riconoscimento in Italia come titolo straniero;
c) accertare che parte ricorrente non possedeva le competenze linguistiche necessarie ad affrontare il corso di perfezionamento all'estero dichiarato in sede amministrativa;
d) accertare che parte ricorrente era o doveva essere consapevole dell'inadeguatezza della formazione ricevuta e che, pertanto, aveva presentato l'istanza di riconoscimento abusando del diritto riservato a chi abbia studiato e ottenuto qualifiche professionali all'estero, allo scopo di ottenere i vantaggi conseguenti all'inserimento con riserva.
Con vittoria delle spese di lite e, altresì, con condanna della ricorrente alla sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c. per aver agito con dolo o colpa grave.
3. Con ordinanza 20 luglio 2023, a scioglimento di riserva assunta all'udienza
13 luglio 2023, il Giudice disponeva la comparizione personale di
[...]
per l'udienza 5 dicembre 2023, onde svolgere l'interrogatorio libero. Parte_1
3 Nelle more dell'udienza, il patrono della ricorrente compiegava in data 21 novembre 2023 memoria in cui rappresentava che in data 8 novembre 2023 era stato pubblicato decreto dell'U.S.P. di BR con cui era Parte_1 stata designata, ai sensi dell'art. 9, comma 4 D.M. n. 119/23, ai fini dell'assunzione straordinaria in ruolo nella classa di concorso “ADSS” sostegno, a condizione dell'esito di positivo riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
Si produceva detto documento.
Pertanto, allegava la sopravvenuta carenza di interesse della medesima a una pronuncia nel merito sulla sua domanda, donde richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese per effetto dello ius superveniens di cui al D.M. 119/2023 e del D.L. 44/23.
La ricorrente all'udienza 5 dicembre 2023 non si presentava e il suo difensore insisteva per la richiesta da ultimo avanzata;
parte resistente contestava l'esistenza in fatto dei presupposti della domanda attorea e si opponeva all'estinzione del giudizio.
Con ordinanza 15 dicembre 2023, a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il Giudice rinnovava l'ordine di comparizione personale di
[...]
per l'udienza 20 marzo 2024, ritenuta la necessità di sentirla sui Parte_1 fatti di causa e, in particolare, sul titolo professionale conseguito all'estero, tenuto conto della domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Il giorno 12 marzo 2024 il difensore della ricorrente depositava su Consolle prova dell'avvenuta notificazione alle controparti dell'atto di rinuncia al ricorso nella presente causa e sentenza del T.A.R. Lazio nella causa promossa da n. 4955/2024, pubblicata il 12 marzo 2024, con cui, Parte_1 asseritamente, il Giudice Amministrativo aveva annullato il Decreto
Ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo estero conseguito dalla ricorrente.
All'udienza 20 marzo 2024, preso atto dell'assenza di e della Parte_1 ferma insistenza delle parti nelle rispettive contrapposte istanze, il Giudice
4 rinviava per discussione all'udienza 30 gennaio 2025, che era celebrata in trattazione scritta.
Entrambi i contendenti depositavano tempestivamente memorie scritte ex art. 127-ter c.p.c., in cui si riportavano alle conclusioni già formulate, in corso di causa per la ricorrente (il cui patrono chiedeva, altresì, la dichiarazione di improcedibilità e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dispiegata in favore dell'Amministrazione) e negli atti introduttivi per la resistente.
La Giudice, ritenuto che la causa non abbisognasse di attività istruttoria in quanto documentale, la tratteneva in decisione.
4. Reputa la Decidente che il ricorso sia infondato e che non meriti accoglimento.
La motivazione della sentenza risponderà ai criteri di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c.
5. Preliminarmente, in rito, si osserva che l' Controparte_3
e l' evocati in giudizio dalla
[...] Controparte_5 ricorrente sono organi privi di soggettività e appartengono al
[...]
, di talché non possono essere evocati o agire Controparte_6 in giudizio in proprio, tanto più che solo il è il datore di lavoro (cfr. CP_1 ex multis, Cass. 9 novembre 2021, n. 32938).
6. Passando all'esame del merito, un primo rilievo: non è persuasiva la tesi di parte ricorrente circa l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Infatti, non si ravvisano nel caso che occupa sopravvenienze di fatto così rilevanti e decisive da comportare l'esaurimento automatico di ogni motivo di conflitto tra le parti, integranti, alternativamente, la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per Pt_1
Si rammenta che, in diritto, sebbene i due istituti vengano talora accomunati
(come quando si sostiene che «la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse», Corte di Cass., ord. n. 18530/16), conviene distinguere.
5 Il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» (Corte Cass., ord. n. 26537/18): il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Corte
Cass., ord. n. 5098/22 e sent. n. 15432/22); in materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che «nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Corte Cass., ordd. n. 14268/14 e n. 109/20).
Una pronuncia siffatta ha natura di statuizione nel merito - in questo senso, dopo varie incertezze della giurisprudenza di legittimità, si è orientata Corte
Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18: «La declaratoria della cessazione della materia del contendere [in quel caso, per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia] esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al “merito” della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale […] Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita [in quel caso, dall'accordo negoziale]».
Invece, il secondo si verifica quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del Giudice, che risulterebbe, pertanto, inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione - deve persistere fino al momento della decisione (Corte Cass., Sez. Un., sent. n.
10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte Cass., ord. n.
3991/20).
6 Nella vicenda in esame, il patrono di riferiva due accadimenti Parte_1 posteriori all'instaurazione della lite, di carattere nuovo e - a suo dire - determinante rispetto al petitum.
Invero, da un lato rappresentava che era stata assunta importante decisione amministrativa di accoglimento delle rivendicazioni di , con Parte_1 decreto 8 novembre 2023, U.0001064 del Dirigente dell' Ambito CP_3 CP_7
Territoriale di BR, appartenente all'Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia (compiegato in data 21 novembre 2023), il quale, all'art. 1, inseriva gli aspiranti di cui all'allegato elenco graduato - tra cui appunto la ricorrente - nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza di prima fascia per i posti di sostegno nell'a.s. 2023/2024, ai sensi dell'art. 9, comma 4 D.M. N. 119/2023.
Dall'altro lato, asseriva che il giudizio in corso era divenuto superfluo a seguito di pronuncia del Giudice Amministrativo - T.A.R. Lazio n. 4955/2024 del 12 marzo 2024, da cui si ricavava annullamento del D.M. con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento del titolo estero conseguito da
[...]
. Parte_1
Stima la Giudice che entrambi gli assunti siano destituiti di fondamento, per le ragioni che seguono.
Per un verso, si rimarca che il decreto dell' di Controparte_5
BR consiste in una ammissione con riserva, come si legge espressamente all'art. 2 del medesimo provvedimento, che recita: solo in caso di positivo esito della procedura di riconoscimento del titolo estero dichiarato, gli aspiranti inseriti nell'allegato elenco avranno titolo alla stipula di contratto a tempo determinato preordinato alla successiva immissione in ruolo su posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ai sensi dell'art. 5, commi da 5 a 17, del D.L. n. 44/2023, nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno>.
7 Ma vi è di più.
La genuinità del titolo esibito dalla ricorrente è stata contestata in causa dall'Amministrazione resistente con apposita domanda riconvenzionale, sicché è tutt'altro che pacifica;
poiché non è assodata, ma dovrà essere oggetto di vaglio in questo processo, è solo subordinatamente all'affermazione della sua validità che il titolo di cui ha reclamato la presa in considerazione Pt_1 con il ricorso potrebbe essere apprezzato.
Quindi, nel caso in esame alla riserva di riconoscimento in sede amministrativa si aggiunge la doverosità della preliminare verifica avanti all' rdinaria della sua bontà. CP_8
In altri termini, questo duplice ordine di condizioni cui è sottoposta la statuizione dell' di BR, nessuna delle quali si Controparte_5
è ancora avverata, impedisce che possa dirsi già conseguito da
[...]
il risultato cui tendeva con l'atto introduttivo di questa vertenza. Parte_1
Per altro verso, circa la sentenza del T.A.R. Lazio di cui s'è invocata l'autorità, osserva la Giudice che è inconferente per il caso che occupa.
Invero, impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del Pt_1
prot. n. 10619 del 3 novembre 2022 (in atti, Controparte_9 prodotto dal difensore della ricorrente il 12 luglio 2023), con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento professionale presentata ai sensi dell'art. 16 d. lgs. 206/2007, dell'art. 38 d. lgs. 165/2001, nonché della L. 148/2002, relativamente al titolo di specializzazione finalizzato all'insegnamento nella classe di concorso “ADSS” (sostegno nelle scuole secondarie secondo grado).
Con pronuncia n. 4955/2024 del 19 dicembre 2023, pubblicata il 12 marzo
2024, il ricorso era accolto dal , ma solo in rito: infatti, si Controparte_10 confermava l'orientamento già assunto in sede cautelare con accoglimento dell'eccezione svolta da in punto di incompetenza del Parte_1
a pronunciarsi direttamente Controparte_11 sull'istanza di riconoscimento del titolo rilasciato in Romania ai fini dell'insegnamento per la classe di concorso ADSS - Sostegno nella Scuola
8 Secondaria di II grado, conseguito dall'interessata presso l'Università “ Per_1
il 18 luglio 2022.
[...]
In motivazione si evidenziava che l'istanza presentata aveva a oggetto il riconoscimento non di un mero titolo di studio, ma di una qualifica professionale ai fini dell'esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno, tant'è che la ricorrente l'aveva inoltrata al Controparte_1
in data 19 luglio 2022; la competenza andava proprio attribuita al
[...]
, alla luce dell'art. 50 d. lgs. n. 300/1999, Controparte_1 come recentemente modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, secondo cui spetta tra l'altro al l'“organizzazione Controparte_1 generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il
”, nonché il “riconoscimento dei titoli Controparte_11 di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale”.
La sentenza si arrestava a questa affermazione di principio (atteso che il vizio di incompetenza è assorbente per natura (imponendo una riedizione del potere da parte dell'organo competente) per ragioni di economia processuale non vengono esaminati i restanti motivi di ricorso>); per l'effetto, annullava il provvedimento del sopra Controparte_11 menzionato.
Quindi, sotto entrambi i profili evocati dal difensore di è Parte_1 categoricamente smentito l'assunto della ricorrente di aver conseguito medio tempore, in pendenza di giudizio, il bene della vita cui aspirava;
non si riscontra allora l'esaurimento delle ragioni per cui aveva proposto la domanda che ha dato origine a questa causa.
7. Tanto premesso, si condivide l'affermazione contenuta nell'ordinanza 12 gennaio 2023, laddove il Giudice riteneva ammissibile la domanda riconvenzionale posta dall'Amministrazione resistente, poiché la validità del titolo estero sul sostegno non forma oggetto della domanda di parte attrice.
9 Ritiene la Decidente che - sul piano logico - questo tema vada esplorato con accuratezza e in via prioritaria, giacché nessun riconoscimento del diritto soggettivo vantato da può darsi laddove si accerti Parte_1
l'irregolarità o, addirittura, la falsità della qualifica accampata.
In fatto, costituisce dato pacifico che nella vicenda in esame la ricorrente adduceva di aver conseguito un'abilitazione all'estero per lo svolgimento delle funzioni di docente di sostegno, grazie alla frequenza di un corso organizzato dall' sita a Tirgu Mures (Romania). Controparte_12
L'unico sintetico documento che avalla l'asserto è un attestato provvisorio, denominato , datato 18 luglio 2022, il quale richiama un corso, Persona_2 relativo a Programului Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare
Profesională Continuă - Formarea profesorilor intineranţi şi de sprijin pentru incluziunea socială şi educaţională a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale>.
Merita di essere sottolineato che questo atto nemmeno era versato a fascicolo da , bensì era prodotto dell'Amministrazione - cfr. all. E, 5a Parte_1 comparsa di parte resistente, copia dell'attestato originale in lingua rumena, con traduzione in lingua italiana.
Esso inerisce alle discipline Psihologia persoanelor cu nevoi speciale>,
Didactica în educaţia incluzivă> e Programe de intervenţie în educaţia incluzivă>.
Si dà conto di un examenul> (esame) finale, il cui superamento attribuisce sessanta credite> (crediti CFU).
In calce si esplicita che sostituisce il certificato di attestazione delle competenze professionali ed è valido fino al rilascio del certificato di attestazione delle competenze professionali Certificatului de atestare a competenţelor profesionale>.
Si rimarca fin da ora che quest'ultima certificazione ufficiale non era compiegata successivamente, sicché si ignora se sia mai stata emessa.
10 L'Adeverinţă> non include alcuna dichiarazione in merito alla frequenza in presenza di questo corso da parte di il documento è altresì muto in Pt_1 ordine alle ore di lezione, di laboratorio e di tirocinio svolte dalla ricorrente.
Non si evincono dallo stesso nemmeno la data di inizio e di conclusione delle lezioni.
Ancora, l'attestato non precisa il grado e l'ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) cui si riferiscono le competenze erogate.
Si rammenta che analogo corso di specializzazione per insegnante di sostegno, tenuto da atenei italiani, per essere riconosciuto da deve rispettare le CP_13 condizioni fissate con apposito D.M. del 30 settembre 2011 (allegato sub doc.
B da parte resistente), ossia partecipazione a lezioni in presenza per non meno di otto mesi (art. 7), comprensive di laboratori e 300 ore (calcolate in 60 minuti) su cinque mesi di solo tirocinio, presso istituzioni scolastiche diversificate per ordine e gradi di scuola (al fine di conseguire 9 crediti per laboratori e 12 crediti per tirocinio), con divieto di formazione blended - ossia mista, in presenza e on line, a distanza.
A ogni buon conto, si segnala che la ricorrente non ha corredato la sua domanda con alcuna indicazione o attestazione dello Stato di origine dell'Adeverinţă> circa il suo valore ai fini dell'assunzione come docente di sostegno nel sistema scolastico rumeno.
Al contrario, è opportuno rammentare quanto argomentato dal
[...]
, deputato a valutare le istanze di riconoscimento Controparte_11
- cfr. relazione n. 9290 del 14 ottobre 2022 Controparte_11
sul valore dei titoli sulla presunta specializzazione nell'insegnamento
[...] di sostegno conseguiti in Romania (doc. F-4 fasc. convenuta, pgg. 2 e 3).
In esso, da un lato si spiegava in modo dettagliato quale percorso formativo dovesse essere obbligatoriamente seguito, in base a quanto previsto dalla legge rumena, per l'abilitazione all'insegnamento in Romania.
Infatti, ivi si legge, con richiamo al parere reso dalla Commissione Europea,
Direzione generale Mercato interno - Modernizzazione del mercato unico, qualifiche e competenze professionali, il 31 luglio 2019, che non si può
11 applicare la normativa U.E. sulle professioni in ordine a segmenti abilitativi conseguiti in altro Stato Membro, ma in assenza dell'iter formativo completo che dia luogo, nello Stato membro, alla effettiva qualifica professionale finale che consente l'insegnamento nello Stato di origine>. Il parere recita: “Per essere un insegnante pienamente qualificato in Romania,
è necessario completare le tre fasi di studio di cui all'articolo 236, paragrafo
1, della legge nazionale rumena in materia di istruzione [Legge nazionale in materia di istruzione n. 1/2011 del 5 gennaio 2011] e anche superare l'esame nazionale di cui all'articolo 241, paragrafi 1 e 2, della stessa legge.
L'articolo 236, paragrafo 1, della legge rumena dispone quanto segue:
1) La formazione iniziale per ricoprire una posizione d'insegnamento comprende:
a) una formazione iniziale, teorica e specializzata, conseguita in ambito universitario nel quadro di programmi speciali accreditati in conformità della legislazione;
b) il completamento di un master in didattica della durata di due anni o di un programma di formazione di livello I e II offerto da un dipartimento specializzato di un istituto di istruzione superiore;
c) un tirocinio pratico della durata di un anno scolastico, condotto in un istituto d'istruzione, solitamente sotto il coordinamento di un insegnante mentore.
L'articolo 241, paragrafi 1 e 2, della legge rumena stabilisce quanto segue:
1) L'esame nazionale in materia di istruzione è organizzato dal
[...] conformemente a Controparte_14 una metodologia approvata con ordinanza del
[...]
e comprende: Controparte_15
a) una fase I, eliminatoria - organizzata dagli ispettorati scolastici nel corso dell'anno scolastico di tirocinio, la quale consiste nella valutazione dell'attività professionale a livello di struttura scolastica, del curriculum professionale e di almeno due ispezioni in classe;
12 b) una fase II, finale - organizzata al termine dell'anno scolastico di tirocinio, la quale consiste in un esame scritto basato su argomenti e testi approvati dal per Controparte_14 ciascuna materia di specializzazione.
2) Ai candidati che superano l'esame per ottenere la certificazione di insegnante viene rilasciato il titolo permanente di insegnante e conferito il diritto di esercitare la professione a livello di istruzione preuniversitaria.
Per diventare insegnanti pienamente qualificati in Romania, i candidati devono quindi completare le tre fasi descritte all'articolo 236, paragrafo 1, della legge rumena e anche superare l'esame nazionale>.
Nella vicenda che occupa, è inconfutabile il mancato rispetto di quest'iter, in quanto non allegava alcunché in tal senso. Pt_1
Dall'altro lato, il proseguiva nella nota citata con l'osservazione che CP_1 non era possibile a chi non avesse conseguito una valida certificazione, nei termini anzidetti, aggiungere il successivo titolo di specializzazione in materia di sostegno. Così, ad esempio, nel caso in cui il cittadino italiano abbia conseguito solo un titolo intermedio relativo all'insegnamento, ma slegato dalla formazione pregressa e successiva ivi richiesta per ottenere l'abilitazione ed esercitare la professione relativa all'insegnamento scolastico.
Dall'altro lato ancora, si rappresentavano plurimi motivi di criticità formali e sostanziali dei certificati/attestazioni presentati nell'ambito della procedura di riconoscimento dei titoli rumeni di specializzazione sul sostegno, riferibili all'Università di talché si profilava l'invalidità del titolo Controparte_12 conseguito ai fini dell'abilitazione alla professione di insegnante di sostegno rilasciato.
Osserva ancora la Giudice che nemmeno consta che avesse maturato Pt_1 prima dell'iscrizione adeguata conoscenza della lingua rumena.
Infatti, non è indicato che i corsi fossero tenuti in altra lingua ufficiale dell'Unione Europea (inglese o francese) e deve presumersi che fossero svolti in rumeno, atteso che - stando alle indicazioni riportate sul sito dell'Università rumena - gli studenti stranieri dovevano dimostrare per l'ammissione una
13 conoscenza approfondita della lingua del Paese ospitante, con la produzione di certificato linguistico di livello C-1 (doc. F-1 allegato alla comparsa dell'Amministrazione resistente).
Invece, non allegava in causa di conoscere una lingua diversa da quella Pt_1 italiana, né produceva detta certificazione linguistica;
come acutamente osservato da parte resistente, un indizio a lei sfavorevole si ricava dalla constatazione che essa non ha mai chiesto al la valutazione di questo CP_1 titolo culturale che, in ipotesi, avrebbe potuto assicurarle 4 punti in graduatoria (cfr. domanda di ammissione alle graduatorie - doc. E-3 allegato alla comparsa di parte convenuta).
Ancora, la semplice lettura dello stato matricolare della ricorrente (cfr. all. E, 1 alla comparsa della resistente) svela che durante l'anno scolastico di frequenza dichiarata all'estero - 2021/22 (doc. E - 5.a alla comparsa dell'Amministrazione) - svolgeva mansioni di supplente per sostegno Pt_1 psicofisico:
- dal 20 novembre 2020 al 31 agosto 2021, con orario settimanale completo, presso l'Istituto Superiore “Perlasca” di Idro (BS);
- dal 13 ottobre 2021 al 30 giugno 2022, con orario settimanale completo, presso l'Istituto Superiore “Perlasca” di Idro (BS).
Ancora, vantava impegni di studio in Italia nell'anno scolastico Pt_1
2021/22, incompatibili con il corso asseritamente frequentato all'estero (doc.
E-3, copia domanda inoltrata dalla ricorrente in via informatica per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss.
2022/23 e 2023/24):
- corso offerto dall'Università E-Campus, “Metodologie innovative nel contesto europeo (CLIL)”, tenuto in data 17 dicembre 2021;
- corso “LIM” presso l' , svolto il 10 novembre 2021; Parte_2
- corso “TABLET” dell' organizzato per il giorno 11 Parte_2 novembre 2021;
- corso “CODING” all' , effettuato il 12 novembre 2021. Parte_2
14 Tutti questi documenti smentiscono per tabulas e in modo univoco la prospettazione implicita alla domanda posta con il ricorso, tale per cui la ricorrente avesse realmente frequentato il corso all'estero, quantomeno per una durata equiparabile a quello erogato in Italia di 1.500 ore: infatti, le attività lavorative svolte continuativamente in territorio nazionale, integrate dalle iniziative formative cui si dedicava, postulano una presenza fisica Pt_1 della stessa in patria per un lasso temporale pressoché coincidente con quello in cui avrebbe dovuto soggiornare in Romania per seguire i corsi all'Università di Tirgu Mures.
A fronte dei rilievi critici avanzati dall'Amministrazione resistente, in merito alla conoscenza della lingua rumena e all'effettiva frequenza del corso, Pt_1 rimaneva silente e nulla opponeva a proprio favore.
Essa nemmeno si peritava di depositare qualche documento da cui ricavare anche solo un principio di prova circa una sua permanenza in Romania per l'a.s. 2021 -2022 (titoli di viaggio o di dimora all'estero).
Anzi - e risolutivamente - argomenti di prova sfavorevoli alla tesi di una reale partecipazione alle attività didattiche in Romania si devono trarre, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dal contegno processuale di Pt_1
Si sottolinea che la ricorrente non si presentava a ben due udienze espressamente fissate dal Giudice del Lavoro, a distanza di tempo l'una dall'altra (5 dicembre 2023 e 20 marzo 2024), per la sua comparizione personale, onde svolgere l'interrogatorio formale, senza neppure allegare alcuna giustificazione.
L'insieme di questi dati univocamente depone per la fittizietà dell'attestato di cui sollecitava il riconoscimento, in quanto conseguito senza aver Pt_1 seguìto un reale percorso di formazione.
La pretesa che il titolo indicato in sede di domanda per l'ammissione alle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24 fosse computato era dunque dolosamente finalizzata a conseguire un ingiusto vantaggio, con lesione degli interessi degli altri partecipanti.
15 In conclusione, si ritiene fondata la domanda riconvenzionale svolta dall'Amministrazione convenuta, poiché risulta accertata l'invalidità ab origine del titolo straniero allegato da controparte, la sua inutilità come titolo abilitante o di specializzazione e la conseguente impossibilità di riconoscerlo in Italia come titolo equivalente;
altresì, risulta accertato che il corso dichiarato non si è svolto all'estero in presenza e che, pertanto, il relativo titolo
è radicalmente insuscettibile di riconoscimento in Italia come titolo straniero;
infine, è accertato che non possedeva le competenze Parte_1 linguistiche necessarie a affrontare il corso di perfezionamento all'estero dichiarato in sede amministrativa e che era consapevole dell'inadeguatezza della formazione ricevute, sicché presentò l'istanza di riconoscimento abusando del diritto riservato a chi abbia studiato e ottenuto qualifiche professionali all'estero, allo scopo di ottenere i vantaggi conseguenti all'inserimento con riserva.
Il ricorso di va dunque rigettato. Pt_1
8. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché della serialità della causa, di valore indeterminabile basso, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio e introduttiva), giacché non è stata svolta istruttoria e non va considerata la fase decisionale, dal momento che le difese finali delle parti si limitavano, sostanzialmente, a richiamare le argomentazioni pregresse.
Alla fase di merito si aggiunge quella cautelare, sicché per la prima si liquidano
2.224,00 euro (studio, euro 1.623,00 e introduttiva, euro 601,00) e per la seconda 1.014,00 (studio, euro 588,00 e introduttiva, euro 426,00).
16 Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate nella somma di euro 3.238,00 per compensi, oltre a spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
9. Le ragioni di merito sopra esposte giustificano il riconoscimento della responsabilità aggravata della ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., peraltro oggetto di specifica richiesta dell'Amministrazione convenuta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente> Cass.,
Sez. Lav., sentenza n. 3830 del 15/02/2021 (Rv. 660533 - 02), in linea con l'orientamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte
e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza
17 dei motivi di impugnazione> (sentenza n. 9912 del 20 aprile
2018 (Rv. 648130 - 02).
Nel caso che occupa, agiva in giudizio arrogandosi un titolo fasullo. Pt_1
Non vi era alcuna questione controversa in diritto sottesa alla sua domanda, bensì una falsità conclamata sul presupposto in fatto.
Tanto giustifica l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., con determinazione equitativa del danno cagionato per sfruttamento indebito dello strumento processuale per ottenere un beneficio non spettante, peraltro in danno di altri docenti precari;
la somma di euro 1.000,00, che dovrà versare Pt_1 all'Amministrazione resistente si reputa adeguata alle sue possibilità reddituali e al disvalore del suo incedere.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'Amministrazione convenuta:
- accerta l'invalidità ab origine del titolo straniero allegato da
[...]
, la sua inutilità come titolo abilitante o di specializzazione e la Parte_1 conseguente impossibilità di riconoscerlo in Italia come titolo equivalente;
- accerta che il corso dichiarato non si è svolto all'estero in presenza e che pertanto il relativo titolo è radicalmente insuscettibile di riconoscimento in
Italia come titolo straniero;
- accerta che non possedeva le competenze linguistiche Parte_1 necessarie a affrontare il corso di perfezionamento all'estero dichiarato in sede amministrativa e che era consapevole dell'inadeguatezza della formazione ricevute, sicché presentava l'istanza di riconoscimento abusando del diritto riservato a chi abbia studiato e ottenuto qualifiche professionali all'estero, allo scopo di ottenere i vantaggi conseguenti all'inserimento con riserva;
3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 3.238,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
18 C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna al pagamento in favore dell'Amministrazione Parte_1 resistente della somma equitativamente determinata in euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in BR, il 31 gennaio 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
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