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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.SS Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.SS Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17902 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. DAMIANO RENATO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. DAMIANO RENATO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/10/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 05/10/2020; che dal matrimonio non erano nati figli;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
1 Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Assenso congiunto alla separazione. I coniugi liberamente ed espreSSmente consentono alla loro reciproca separazione personale.
2) Esclusione di ogni forma di assegno economico. In totale assenza di prole, e stante la completa autonomia economica dei coniugi, viene espreSSmente, reciprocamente e concordemente esclusa ogni e qualsiasi forma di assegno alimentare e/o di mantenimento.
3) Casa familiare e arredo. La casa familiare sita in Napoli alla via Manzoni n. 122 è condotta in locazione mediante contratto sottoscritto dal dr. , e, a seguito Parte_1 della presente separazione, resta definitivamente a beneficio esclusivo di quest'ultimo, unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti: invero entrambi i coniugi hanno definitivamente concordato che tutto il mobilio resti definitivamente di proprietà del marito . Parte_1
Quest'ultimo, a decorrere dalla mensilità del mese di ottobre 2024 provvederà alla copertura integrale del canone di locazione e del condominio, che resteranno a suo integrale carico unitamente a tutte le utenze già a lui intestate. La dr.SS , nelle more, ha già Controparte_1
provveduto a trasferirsi con tutti i suoi effetti personali presso la sua abitazione in Napoli alla
Via Petrarca n. 121, ove già risiede anche anagraficamente. I coniugi si dichiarano vicendevolmente di aver definito ogni reciproco rapporto economico, e di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'altro.
4) L'automobile Volkswagen T-Roc targata GM950FF, condotta con contratto di CP_2
noleggio a lungo termine intestato alla ditta resterà definitivamente Parte_2 nella esclusiva e piena disponibilità di quest'ultima, che se ne accollerà i relativi canoni di locazione e/o l'eventuale riscatto finale.
5) Conto corrente cointestato. I coniugi sono contitolari di un c/c cointestato presso la
AN SE (Iban: [...]) con un saldo di Euro 13.450 circa che i coniugi concordemente stabiliscono di dividersi al 50% ciascuno, c/c che verrà poi immediatamente chiuso ed estinto.
6) Spese della procedura. Le competenze professionali dell'avvocato, in relazione alla presente procedura, verranno anch'esse ripartite nella misura del 50'% ciascuno, senza vincolo solidale tra loro.
7) Consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio. I coniugi si rilasciano reciproco, espresso e definitivo consenso per il rilascio del paSSporto e per la carta d'identità
2 valida per l'espatrio dell'altro coniuge, impegnandosi a rendere tale consenso anche personalmente, presso i competenti uffici, ove occorra.
8) Accordi di chiusura e decorrenza degli stessi. Per quanto non previsto dai presenti accordi, i coniugi si riservano di trovare intese bonarie tra di loro e, in mancanza, sarà applicata la normativa vigente per dirimere eventuali contrasti o divergenze.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 42, parte I , S., Sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2020) ;
[...]
b) omologa le condizioni neceSSrie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmeSS a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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