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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/10/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di FA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2910 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LUNETTO DANIELA Parte_1
ANNARITA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Assegno - pensione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.9.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall''art. 445 bis c.p.c.
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno di invalidità civile ex L.
118/71, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle CP_1 spese.
La causa, istruita tramite CTU medica, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
1 Motivi della decisione
Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav.,
n. 6084/2014).
La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.).
L'Ausiliario nominato in questa fase di merito ha espresso diagnosi di “cervico- lomboartrosi a lieve incidenza funzionale. esiti di quadrantectomia mammaria destra per k (2015). esiti di isterectomia. sindrome ansioso-depressiva. deficit visivo bilaterale”
In relazione alle patologie riscontrate e alla nuova documentazione prodotta in questa fase di merito, il consulente ha esaminato le patologie sofferte dalla parte, riscontrando la presenza di plurime affezioni a carico di diversi apparati.
Segnatamente, è stata rilevata una condizione di cervico-lomboartrosi, già documentata da esami radiografici eseguiti nel 2022, che avevano evidenziato spondiloartrosi lombare con discopatie a livello L1-L2 e L2-L3, nonché riduzione dello spazio intersomatico cervicale, in particolare a livello C3-C4 e C5-C6.
Tuttavia, nel corso della visita peritale, la paziente ha mostrato una limitazione del movimento del rachide solo ai gradi estremi, dimostrando invece la conservazione dei principali movimenti articolari.
Pertanto, in considerazione del quadro clinico e strumentale, il perito ha ritenuto di ricondurre la patologia per analogia alla voce tabellare relativa all'anchilosi
2 lombare, pur trattandosi di una forma meno grave, attribuendo una percentuale invalidante del 25%.
Dalla documentazione, inoltre, è emerso che nel 2006 la paziente era stata sottoposta a colpoisterectomia con conservazione degli annessi. In tal senso, il perito ha osservato che, nonostante l'intervento sia avvenuto in età peri-menopausale, ha ritenuto opportuno applicare la voce tabellare prevista per isterectomia totale in età fertile, riconoscendo una percentuale invalidante del 25%.
Il CTU ha poi rilevato che nel 2015 la ricorrente è stata sottoposta a intervento di quadrantectomia mammaria destra per neoplasia intraepiteliale duttale di II grado, per la quale, in applicazione della voce 9322 (neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale), è stata riconosciuta una percentuale dell'11%.
Dalla certificazione oftalmologica recente (novembre 2023 – ottobre 2024) è altresì emersa la presenza di miopia elevata, glaucoma cronico semplice e cataratta, con visus corretto ridotto a 3/10 nell'occhio destro e <1/20 nel sinistro, in presenza di diplopia refrattaria alla correzione, per la valutazione della quale il CTU ha fatto riferimento alla voce tabellare 5031, attribuendo al deficit visivo bilaterale una incidenza invalidante pari al 20%.
Infine, sono state rilevate ulteriori patologie, tra cui emorroidi e cistocele di I grado, già documentate nel 2019, ma considerate di scarsa rilevanza clinica e con incidenza invalidante inferiore al 10%; per tale motivo il perito ha ritenuto di non computarle nel calcolo complessivo.
Tenuto conto della coesistenza di patologie afferenti a diversi apparati e applicando la formula di Balthazard, il CTU ha riconosciuto una percentuale complessiva di invalidità pari al 70%, percentuale che, seppur rilevante, non è sufficiente per ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità civile ai sensi della L. 118/71.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. versata in atti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica di ambo le CP_1 fasi, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 07/10/2025
Il Giudice
GE Di FA
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