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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 267/2024 posta in deliberazione all'udienza del 5 febbraio 2025 tra:
, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Parte_1 avvocati Maria Matilde Bidetti e Emilia Recchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti
n. 103, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Di Gravio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via B. Croce n. 4, giusta procura in atti;
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 marzo 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avantii al tribunale di Terni la
[...] in persona del legale rappresentante pro temporee ha CP_1 dedotto di essre stato assunto dalla n data Controparte_2
25 marzo 2013 e di aver prestato la propria attività a Rieti come impiegato, inquadrato nella VII categoria di cui al CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, con orario di lavoro di 40 ore settimanali (cfr. all.2 al ricorso); che la proria retribuzione a settembre 2022 era pari a €3.832,02 (cfr. all. 3 al ricorso); che la società convenuta dal mese di ottobre 2022 ometteva di consegnargli i prospetti paga;
che era stato collocato in cassa integrazione ordinaria dal 3 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 (cfr. all. 4 e 5 al ricorso), dal I gennaio 2023 al 31 marzo 2023 (cfr. all. 6 e 7 al ricorso), dal 1 aprile 2023 al 30 giugno 2023 (cfr. all. 8 e 9 al ricorso), con pagamento diretto a carico dell' che per i predetti periodi regolarmente percepito per detti CP_3 periodi da parte dell' aveva ricevuto il pagamento CP_3 dell'integrazione salariale. Assumeva che la in data 19 giugno 2023 Controparte_2 aveva sottoscritto un ulteriore accordo sindacale per la collocazione in cassa integrazione ordinaria di tutto il personale ancora in forza per il periodo luglio- ottobre 2023 con richiesta di pagamento diretto da parte dell' del relativo trattamento (cfr. all. 11 al ricorso); che egli CP_3 era stato, conseguentemente, unilateralmente sospeso dal lavoro senza corresponsione della retribuzione;
che l' con provvedimento CP_3 datato 23 ottobre (cfr. all. 12 e 13 al ricorso), aveva rigettato la domanda di cassa integrazione ordinaria per il periodo luglio-ottobre 2023 presentato dalla società convenuta;
che egli non aveva, quindi, percepito l'integrazione salariale per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023 con conseguente obbligo della società convenuta di corrispondere la retribuzione per i periodi di sospensione unilaterale dell'attività lavorativa. Deduceva, inoltre, che con lettera in data 29 settembre 2023, egli veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo con esonero dal prestare il periodo di preavviso (cfr. all. 14 al ricorso), e conseguente diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso pari - ex art. 1, Sez. IV, titolo VIII ccnl citato – per i lavoratori di VII categoria, ora B3, con anzianità superiore a dieci anni a quattro mensilità. Evidenziava, quindi, che, la società convenuta non gli aveva corrisposto: • i ratei tredicesima maturati nell'anno 2022; • le retribuzioni di luglio, agosto e settembre 2023 e i relativi ratei tredicesima;
• le indennità sostitutive di ferie e permessi indicati nel contatore ore della busta paga del mese di settembre 2022, l'ultima consegnata prima della sospensione dall'attività lavorativa;
• l'indennità sostitutiva del mancato preavviso;
• il trattamento di fine rapporto per una complessiva somma di € 78.237,28 come da conteggi che depositava (cfr. all. 17 al ricorso). Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1
di percepire per i titoli di cui in narrativa la complessiva somma
[...] di € 78.237,28 e per l'effetto condannare la società convenuta a corrispondergli la somma di € 78.237,28 ovvero quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, anche ai sensi del richiamato art.36 della Costituzione, oltre danni da svalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate da quando ciascuna di esse spettava sino al pagamento”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
La sentenza di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
È pacifico, in quanto non contestato, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato, come risulta inequivocabilmente dalle buste paga, dal contratto assunzione in atti (cfr. all.ti 2 e 3 al ricorso). Dalla documentazione citata si evince la durata del rapporto di lavoro dal 25 marzo 2013 al 29 settembre 2023 (lettera di licenziamento, cfr. all. 14 a ricorso), la tipologia contrattuale, la qualifica, la retribuzione ricevuta. Parte ricorrente assume di non aver svolto, nel periodo periodo luglio- ottobre 2023, per quel che qui interessa, alcuna attività lavorativa veniva svolta per essere stata la prestazione di lavoro dello stesso sospesa dalla parte datoriale, sull'assunto che il lavoratore avrebbe goduto della Cassa Integrazione Guadagni. A fronte della mancata concessione dell'integrazione salariale alla società convenuta da parte dell il ricorrente agisce per ottenere il CP_3 pagamento delle retribuzioni ed istituti accessori per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa sino alla data del licenziamento. La domanda di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni, tuttavia, non è stata accolta.
Ciò premesso, va evidenziato come l''obbligazione contrattuale inadempiuta, nel caso qui in esame, è quella gravante sul datore di lavoro ad una legittima procedura per la collocazione in CIGS del dipendente, obbligazione che non ha evidentemente natura retributiva. Ne discende che anche il credito vantato dal lavoratore illegittimamente sospeso, ancorché sia commisurato alle differenze tra retribuzione e trattamento integrativo salariale, ha natura risarcitoria e non retributiva, in quanto diretto a compensare un danno da inadempimento di una obbligazione non avente natura retributiva. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione - gravante sul datore di lavoro, altro non è che il persistente obbligo retributivo anche se da ritenersi limitato, quanto alla misura, a quella della integrazione salariale, con la ulteriore conseguenza che se poi il provvedimento di integrazione salariale sarà negato, l'obbligo retributivo riprenderà vigore nella sua interezza accompagnato da quello risarcitorio (vedi Cass. civ., Sez. lavoro, 13/11/2000, n. 14670). In particolare: "il datore di lavoro, nel caso in cui difetti un'effettiva ed assoluta impossibilità di ricevere la prestazione del lavoratore, e non sia intervenuta l'ammissione alla cassa integrazione, è tenuto a corrispondere ai lavoratori sospesi dal lavoro l'intera retribuzione, senza che a tale conclusione osti l'art. 2, comma 3, della legge n. 427 del 1975, che detta, per il settore edile, una disposizione identica a quella dell'art. 7, comma 3, della legge n. 164 del 1975, che va interpretata nel senso che essa, assoggettando il datore di lavoro ad un'obbligazione risarcitoria verso il lavoratore di contenuto economico corrispondente all'integrazione salariale, provvede per il caso in cui la retribuzione non sia dovuta per effettiva ed assoluta impossibilità del datore di lavoro di ricevere la prestazione del lavoratore e il datore di lavoro abbia omesso o ritardato la richiesta di cassa integrazione (vedi Cass. civ., Sez. lavoro, 16/10/2000 n.13742) Ne consegue che: “fino all'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale, come pure dopo l'emanazione del provvedimento di diniego di tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sospesi, inerendo a posizioni di diritto soggettivo non incise dalla normativa speciale in materia di cassa integrazione guadagni, sono regolati dal diritto comune, con la conseguenza, in particolare, che la legittimità o meno delle sospensioni dal lavoro unilateralmente disposte dall'imprenditore deve essere valutata alla stregua delle norme in tema di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa" (vedi Cass. 16/06/2003 n. 9635).
Ne deriva che, ove la richiesta di intervento della cassa non sia accolta, il datore di lavoro si trova in "mora credendi" rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere (vedi Cass. n. 18 maggio 1995 n. 5485). "Il datore di lavoro che non ottenga il richiesto intervento della cassa integrazione guadagni è tenuto alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, salva la prova (a carico del medesimo) della sussistenza di una situazione d'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art.1256 c.c., che può consistere nella non utilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, in quanto non prevedibili né evitabili né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale o a calo di commesse
o a crisi economiche o congiunturali e strutturali. Resta salvo, comunque, un eventuale accordo aziendale con cui l'imprenditore e le organizzazioni aziendali operanti nell'azienda pattuiscano, ai fini del ricorso alla cassa integrazione guadagni, una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, che preveda la mancata prestazione lavorativa per un certo periodo, con inequivoco contestuale esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale” (Cass. civ., Sez. lavoro, 19/08/2003, n. 12130). Da ultimo La Suprema Corte di Cassazione nel pronunciarsi su un caso analogo, ha affermato che: "in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della cig tali importi, ossia gli importi corrisposti a titolo di prestazione previdenziale, costituiscono solo una parte della retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive trovandosi in una situazione di mora credendi rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta in difetto del relativo potere"(Cfr. Cass., sez. L., 07-04- 2001, n. 5224, Cass. sez. L. 1527/2010). Dunque, dalla massima citata si ricava che nel caso in cui la C.I.G., causa legittimante la sospensione della prestazione di lavoro e della retribuzione, non sia stata autorizzata, il datore di lavoro continua ad essere gravato dall'obbligazione retributiva secondo i principi generali. È noto che l'obbligazione retributiva a carico della parte datoriale caratterizza il rapporto di lavoro come rapporto oneroso di scambio, ossia a prestazioni corrispettive. La corrispettività è un carattere tradizionalmente attribuito alla retribuzione in quanto essa costituisce la prestazione del datore di lavoro strutturalmente e funzionalmente correlata alla esecuzione della prestazione di lavoro. La società resistente doveva quindi allegare e dimostrare che nel periodo per il quale era intervenuto il diniego di integrazione salariale vi era una "situazione d'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art.1256 c.c." correlabile a "fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, in quanto non prevedibili né evitabili né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali e strutturali", dovendo altrimenti ritenersi sussistente una situazione di "mora credendi" con obbligo retributivo. Nella fattispecie al vaglio tale prova non è stata fornita dalla società convenuta e deve reputarsi che la sospensione dell'attività lavorativa del ricorrente sia stata disposta unilateralmente dal datore di lavoro. In base ai principi generali desumibili dalla disciplina sui contratti a prestazioni corrispettive e onerosi, quale è il contratto di lavoro subordinato, in mancanza della prova in ordine alla sussistenza di una causa legittimante la sospensione della prestazione e della retribuzione, la parte resistente ex art. 2099 c.c. deve essere tenuta alla corresponsione della retribuzione spettante al ricorrente per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, così come quantificata (sulla base delle buste paga in atti e della qualifica ed inquadramento del ricorrente) e non contestata se non in maniera generica. La società convenuta deve essere poi essere condanna al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari a 78.237,28 euro di cui ratei 13.ma: 2022 5/12 di € 3.790,92 pari a € 1.579,55; 4/12 di € 3.832,02 pari € 1.277,34; delle retribuzioni luglio, agosto e settembre 2023, € 3.832,02 x 3m pari a € 11.469,06; ratei tredicesima 2023 3/12 di € 3.832,02 paria a € 955,75; ferie residue a settembre 2022 -
€ 3.832,02: h 173 =€ 22,10 x h 31,61 € 698,58; permessi residui a settembre 2022 € 3.832,02: h 173 =€ 22,10 x h 295,17 pari a € 6.523,26; indennità sostitutiva del preavviso € 3.823,02 x 4 mensilità pari a € 15.292,08 e trattamento di fine rapporto accantonam. anno 2022 (cfr. all. 18 al ricorso) € 37.102,40+ rivalutaz. dic. 2023 (1,94%)
€ 719,78+ quota 2023 (€ 3.832,02 x 9m + 13ma di € 955,75 : 13,5) € 2.619,48, come da conteggi depositati, non specificamente contestati, che appaiono immuni da vizi logici e paramentrati sul CCNL di riferimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del pregio dell'attività defensionale effettivamente posta in essere.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato nella causa iscritta al n. 267/2024 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) In accoglimento del ricorso condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di al pagamento della somma di 78.237,28 euro, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
b) Condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Terni, 5 febbraio 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 267/2024 posta in deliberazione all'udienza del 5 febbraio 2025 tra:
, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Parte_1 avvocati Maria Matilde Bidetti e Emilia Recchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti
n. 103, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Di Gravio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via B. Croce n. 4, giusta procura in atti;
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 marzo 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avantii al tribunale di Terni la
[...] in persona del legale rappresentante pro temporee ha CP_1 dedotto di essre stato assunto dalla n data Controparte_2
25 marzo 2013 e di aver prestato la propria attività a Rieti come impiegato, inquadrato nella VII categoria di cui al CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, con orario di lavoro di 40 ore settimanali (cfr. all.2 al ricorso); che la proria retribuzione a settembre 2022 era pari a €3.832,02 (cfr. all. 3 al ricorso); che la società convenuta dal mese di ottobre 2022 ometteva di consegnargli i prospetti paga;
che era stato collocato in cassa integrazione ordinaria dal 3 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 (cfr. all. 4 e 5 al ricorso), dal I gennaio 2023 al 31 marzo 2023 (cfr. all. 6 e 7 al ricorso), dal 1 aprile 2023 al 30 giugno 2023 (cfr. all. 8 e 9 al ricorso), con pagamento diretto a carico dell' che per i predetti periodi regolarmente percepito per detti CP_3 periodi da parte dell' aveva ricevuto il pagamento CP_3 dell'integrazione salariale. Assumeva che la in data 19 giugno 2023 Controparte_2 aveva sottoscritto un ulteriore accordo sindacale per la collocazione in cassa integrazione ordinaria di tutto il personale ancora in forza per il periodo luglio- ottobre 2023 con richiesta di pagamento diretto da parte dell' del relativo trattamento (cfr. all. 11 al ricorso); che egli CP_3 era stato, conseguentemente, unilateralmente sospeso dal lavoro senza corresponsione della retribuzione;
che l' con provvedimento CP_3 datato 23 ottobre (cfr. all. 12 e 13 al ricorso), aveva rigettato la domanda di cassa integrazione ordinaria per il periodo luglio-ottobre 2023 presentato dalla società convenuta;
che egli non aveva, quindi, percepito l'integrazione salariale per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023 con conseguente obbligo della società convenuta di corrispondere la retribuzione per i periodi di sospensione unilaterale dell'attività lavorativa. Deduceva, inoltre, che con lettera in data 29 settembre 2023, egli veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo con esonero dal prestare il periodo di preavviso (cfr. all. 14 al ricorso), e conseguente diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso pari - ex art. 1, Sez. IV, titolo VIII ccnl citato – per i lavoratori di VII categoria, ora B3, con anzianità superiore a dieci anni a quattro mensilità. Evidenziava, quindi, che, la società convenuta non gli aveva corrisposto: • i ratei tredicesima maturati nell'anno 2022; • le retribuzioni di luglio, agosto e settembre 2023 e i relativi ratei tredicesima;
• le indennità sostitutive di ferie e permessi indicati nel contatore ore della busta paga del mese di settembre 2022, l'ultima consegnata prima della sospensione dall'attività lavorativa;
• l'indennità sostitutiva del mancato preavviso;
• il trattamento di fine rapporto per una complessiva somma di € 78.237,28 come da conteggi che depositava (cfr. all. 17 al ricorso). Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1
di percepire per i titoli di cui in narrativa la complessiva somma
[...] di € 78.237,28 e per l'effetto condannare la società convenuta a corrispondergli la somma di € 78.237,28 ovvero quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, anche ai sensi del richiamato art.36 della Costituzione, oltre danni da svalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate da quando ciascuna di esse spettava sino al pagamento”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
La sentenza di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
È pacifico, in quanto non contestato, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato, come risulta inequivocabilmente dalle buste paga, dal contratto assunzione in atti (cfr. all.ti 2 e 3 al ricorso). Dalla documentazione citata si evince la durata del rapporto di lavoro dal 25 marzo 2013 al 29 settembre 2023 (lettera di licenziamento, cfr. all. 14 a ricorso), la tipologia contrattuale, la qualifica, la retribuzione ricevuta. Parte ricorrente assume di non aver svolto, nel periodo periodo luglio- ottobre 2023, per quel che qui interessa, alcuna attività lavorativa veniva svolta per essere stata la prestazione di lavoro dello stesso sospesa dalla parte datoriale, sull'assunto che il lavoratore avrebbe goduto della Cassa Integrazione Guadagni. A fronte della mancata concessione dell'integrazione salariale alla società convenuta da parte dell il ricorrente agisce per ottenere il CP_3 pagamento delle retribuzioni ed istituti accessori per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa sino alla data del licenziamento. La domanda di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni, tuttavia, non è stata accolta.
Ciò premesso, va evidenziato come l''obbligazione contrattuale inadempiuta, nel caso qui in esame, è quella gravante sul datore di lavoro ad una legittima procedura per la collocazione in CIGS del dipendente, obbligazione che non ha evidentemente natura retributiva. Ne discende che anche il credito vantato dal lavoratore illegittimamente sospeso, ancorché sia commisurato alle differenze tra retribuzione e trattamento integrativo salariale, ha natura risarcitoria e non retributiva, in quanto diretto a compensare un danno da inadempimento di una obbligazione non avente natura retributiva. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione - gravante sul datore di lavoro, altro non è che il persistente obbligo retributivo anche se da ritenersi limitato, quanto alla misura, a quella della integrazione salariale, con la ulteriore conseguenza che se poi il provvedimento di integrazione salariale sarà negato, l'obbligo retributivo riprenderà vigore nella sua interezza accompagnato da quello risarcitorio (vedi Cass. civ., Sez. lavoro, 13/11/2000, n. 14670). In particolare: "il datore di lavoro, nel caso in cui difetti un'effettiva ed assoluta impossibilità di ricevere la prestazione del lavoratore, e non sia intervenuta l'ammissione alla cassa integrazione, è tenuto a corrispondere ai lavoratori sospesi dal lavoro l'intera retribuzione, senza che a tale conclusione osti l'art. 2, comma 3, della legge n. 427 del 1975, che detta, per il settore edile, una disposizione identica a quella dell'art. 7, comma 3, della legge n. 164 del 1975, che va interpretata nel senso che essa, assoggettando il datore di lavoro ad un'obbligazione risarcitoria verso il lavoratore di contenuto economico corrispondente all'integrazione salariale, provvede per il caso in cui la retribuzione non sia dovuta per effettiva ed assoluta impossibilità del datore di lavoro di ricevere la prestazione del lavoratore e il datore di lavoro abbia omesso o ritardato la richiesta di cassa integrazione (vedi Cass. civ., Sez. lavoro, 16/10/2000 n.13742) Ne consegue che: “fino all'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale, come pure dopo l'emanazione del provvedimento di diniego di tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sospesi, inerendo a posizioni di diritto soggettivo non incise dalla normativa speciale in materia di cassa integrazione guadagni, sono regolati dal diritto comune, con la conseguenza, in particolare, che la legittimità o meno delle sospensioni dal lavoro unilateralmente disposte dall'imprenditore deve essere valutata alla stregua delle norme in tema di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa" (vedi Cass. 16/06/2003 n. 9635).
Ne deriva che, ove la richiesta di intervento della cassa non sia accolta, il datore di lavoro si trova in "mora credendi" rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere (vedi Cass. n. 18 maggio 1995 n. 5485). "Il datore di lavoro che non ottenga il richiesto intervento della cassa integrazione guadagni è tenuto alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, salva la prova (a carico del medesimo) della sussistenza di una situazione d'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art.1256 c.c., che può consistere nella non utilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, in quanto non prevedibili né evitabili né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale o a calo di commesse
o a crisi economiche o congiunturali e strutturali. Resta salvo, comunque, un eventuale accordo aziendale con cui l'imprenditore e le organizzazioni aziendali operanti nell'azienda pattuiscano, ai fini del ricorso alla cassa integrazione guadagni, una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, che preveda la mancata prestazione lavorativa per un certo periodo, con inequivoco contestuale esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale” (Cass. civ., Sez. lavoro, 19/08/2003, n. 12130). Da ultimo La Suprema Corte di Cassazione nel pronunciarsi su un caso analogo, ha affermato che: "in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della cig tali importi, ossia gli importi corrisposti a titolo di prestazione previdenziale, costituiscono solo una parte della retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive trovandosi in una situazione di mora credendi rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta in difetto del relativo potere"(Cfr. Cass., sez. L., 07-04- 2001, n. 5224, Cass. sez. L. 1527/2010). Dunque, dalla massima citata si ricava che nel caso in cui la C.I.G., causa legittimante la sospensione della prestazione di lavoro e della retribuzione, non sia stata autorizzata, il datore di lavoro continua ad essere gravato dall'obbligazione retributiva secondo i principi generali. È noto che l'obbligazione retributiva a carico della parte datoriale caratterizza il rapporto di lavoro come rapporto oneroso di scambio, ossia a prestazioni corrispettive. La corrispettività è un carattere tradizionalmente attribuito alla retribuzione in quanto essa costituisce la prestazione del datore di lavoro strutturalmente e funzionalmente correlata alla esecuzione della prestazione di lavoro. La società resistente doveva quindi allegare e dimostrare che nel periodo per il quale era intervenuto il diniego di integrazione salariale vi era una "situazione d'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art.1256 c.c." correlabile a "fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, in quanto non prevedibili né evitabili né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali e strutturali", dovendo altrimenti ritenersi sussistente una situazione di "mora credendi" con obbligo retributivo. Nella fattispecie al vaglio tale prova non è stata fornita dalla società convenuta e deve reputarsi che la sospensione dell'attività lavorativa del ricorrente sia stata disposta unilateralmente dal datore di lavoro. In base ai principi generali desumibili dalla disciplina sui contratti a prestazioni corrispettive e onerosi, quale è il contratto di lavoro subordinato, in mancanza della prova in ordine alla sussistenza di una causa legittimante la sospensione della prestazione e della retribuzione, la parte resistente ex art. 2099 c.c. deve essere tenuta alla corresponsione della retribuzione spettante al ricorrente per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, così come quantificata (sulla base delle buste paga in atti e della qualifica ed inquadramento del ricorrente) e non contestata se non in maniera generica. La società convenuta deve essere poi essere condanna al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari a 78.237,28 euro di cui ratei 13.ma: 2022 5/12 di € 3.790,92 pari a € 1.579,55; 4/12 di € 3.832,02 pari € 1.277,34; delle retribuzioni luglio, agosto e settembre 2023, € 3.832,02 x 3m pari a € 11.469,06; ratei tredicesima 2023 3/12 di € 3.832,02 paria a € 955,75; ferie residue a settembre 2022 -
€ 3.832,02: h 173 =€ 22,10 x h 31,61 € 698,58; permessi residui a settembre 2022 € 3.832,02: h 173 =€ 22,10 x h 295,17 pari a € 6.523,26; indennità sostitutiva del preavviso € 3.823,02 x 4 mensilità pari a € 15.292,08 e trattamento di fine rapporto accantonam. anno 2022 (cfr. all. 18 al ricorso) € 37.102,40+ rivalutaz. dic. 2023 (1,94%)
€ 719,78+ quota 2023 (€ 3.832,02 x 9m + 13ma di € 955,75 : 13,5) € 2.619,48, come da conteggi depositati, non specificamente contestati, che appaiono immuni da vizi logici e paramentrati sul CCNL di riferimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del pregio dell'attività defensionale effettivamente posta in essere.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato nella causa iscritta al n. 267/2024 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) In accoglimento del ricorso condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di al pagamento della somma di 78.237,28 euro, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
b) Condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Terni, 5 febbraio 2025
Il giudice Michela Francorsi