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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 434/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo
elettivamente domiciliato presso uadm.piemonte4@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 215/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZ n. 009-2023
- ATTO CONTESTAZ n. 008-2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 629/2025 depositato il
29/10/2025 Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
Dichiara di rinunciare all'appello e chiede estinzione del giudizio a spese compensate.
Conclusioni parte appellata
Dichiarare estinzione del giudizio a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, Ricorrente_1 S.R.L. con sede legale in Alba che opera nel campo della vendita a clienti finali di gas ed energia elettrica, ha ricevuto notificazione dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di Cuneo di avvisi di pagamento e atti di contestazione riferibili al'anno 2023.
1 La società opponeva la violazione dell'art. 19 comma 4 del TUA che prevede l'attivazione di un contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo o della sanzione, nei provvedimenti notificati nulla veniva motivato circa l'urgenza. La C.G.T. di I° di Cuneo, con sentenza n. 215/2023, depositata il
05/12/2023, respingeva i ricorsi riuniti, con condanna alle spese di giudizio liquidate in euro 14.000,00, ravvisando ragioni di urgenza seppure non esplicitate.
Proponeva appello la società ricorrente deducendo come motivi:
1) violazione del diritto di difesa – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 e dell'art. 12 dello statuto dei contribuenti.
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rivenuto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 472/97 in tea di sanzioni.
E' costituita in giudizio l'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli.
Con memoria del 9.9.2024 la società appellante, premesso che erano in corso accordi di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57 e 61 CCII, che la Ricorrente_1 s.r.l. ha presentato ad ADM la proposta di definizione del trattamento dei debiti tributari ai sensi dell'art. 63 CCII, che l'accordo con l'A.dM. prevede l'impegno della società “a rinunciare a coltivare tutto il contenzioso pendente con
ADM chiedendo nei relativi giudizi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”. Con Sent. n. 258/2024 pubbl. il 28/06/2024 il Tribunale di Torino ha omologato la procedura, sentenza definitiva, La società dichiara di rinunciare per mezzo dei difensori agli atti ed all'azione del giudizio in epigrafe contro l'A.DM. e chiede “la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
L'Amministrazione delle Dogane e Monopoli produce copia di atto di transazione sottoscritto dall'Amministrazione il 25.6.2024 e con atto del 11.9.2024 esprime accettazione della rinuncia a spese compensate,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta documentato che la rinuncia al presente giudizio è uno degli aspetti della procedura di ristrutturazione del debito, omologata con sentenza definitiva del Tribunale di Torino. La società appellante ha formulato rinuncia al giudizio di appello, rinuncia che risulta accettata dall'Amministrazione, le parti hanno convenuto la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 434/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo
elettivamente domiciliato presso uadm.piemonte4@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 215/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZ n. 009-2023
- ATTO CONTESTAZ n. 008-2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 629/2025 depositato il
29/10/2025 Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
Dichiara di rinunciare all'appello e chiede estinzione del giudizio a spese compensate.
Conclusioni parte appellata
Dichiarare estinzione del giudizio a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, Ricorrente_1 S.R.L. con sede legale in Alba che opera nel campo della vendita a clienti finali di gas ed energia elettrica, ha ricevuto notificazione dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di Cuneo di avvisi di pagamento e atti di contestazione riferibili al'anno 2023.
1 La società opponeva la violazione dell'art. 19 comma 4 del TUA che prevede l'attivazione di un contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo o della sanzione, nei provvedimenti notificati nulla veniva motivato circa l'urgenza. La C.G.T. di I° di Cuneo, con sentenza n. 215/2023, depositata il
05/12/2023, respingeva i ricorsi riuniti, con condanna alle spese di giudizio liquidate in euro 14.000,00, ravvisando ragioni di urgenza seppure non esplicitate.
Proponeva appello la società ricorrente deducendo come motivi:
1) violazione del diritto di difesa – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 e dell'art. 12 dello statuto dei contribuenti.
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rivenuto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 472/97 in tea di sanzioni.
E' costituita in giudizio l'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli.
Con memoria del 9.9.2024 la società appellante, premesso che erano in corso accordi di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57 e 61 CCII, che la Ricorrente_1 s.r.l. ha presentato ad ADM la proposta di definizione del trattamento dei debiti tributari ai sensi dell'art. 63 CCII, che l'accordo con l'A.dM. prevede l'impegno della società “a rinunciare a coltivare tutto il contenzioso pendente con
ADM chiedendo nei relativi giudizi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”. Con Sent. n. 258/2024 pubbl. il 28/06/2024 il Tribunale di Torino ha omologato la procedura, sentenza definitiva, La società dichiara di rinunciare per mezzo dei difensori agli atti ed all'azione del giudizio in epigrafe contro l'A.DM. e chiede “la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
L'Amministrazione delle Dogane e Monopoli produce copia di atto di transazione sottoscritto dall'Amministrazione il 25.6.2024 e con atto del 11.9.2024 esprime accettazione della rinuncia a spese compensate,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta documentato che la rinuncia al presente giudizio è uno degli aspetti della procedura di ristrutturazione del debito, omologata con sentenza definitiva del Tribunale di Torino. La società appellante ha formulato rinuncia al giudizio di appello, rinuncia che risulta accettata dall'Amministrazione, le parti hanno convenuto la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. Spese compensate.