Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2021, proposto da
AN CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Restaino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carsoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 91 del 30.12.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carsoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa GE Lo AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 91 del 30 dicembre 2020 del Sindaco di Carsoli adottata ai sensi dell’art. 54 comma 4 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 267/2000 quale “ ufficiale di Governo ”. Il provvedimento è stato adottato nell’esercizio del potere extra ordinem riconosciuto dalla predetta disposizione al Sindaco, al fine di “ prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”, nello specifico ravvisati nel possibile pregiudizio alla “ privacy ” dei cittadini.
Il Sindaco ha infatti rappresentato che, all’esito di un sopralluogo svoltosi in data 17 dicembre 2020 (di cui alla relazione di servizio redatta dal Compartimento Polizia Stradale L’Aquila, Squadra di Polizia Giudiziaria prot. 0001685 del 28.12.2020, congiuntamente con agenti della Polizia Scientifica della Questura di L’Aquila), era stata accertata l’installazione di “nove” telecamere sulle mura dell’abitazione del ricorrente, idonee a riprendere anche aree aperte al pubblico.
2. Il ricorrente, a fondamento della domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. del provvedimento, deduce, in sintesi, due ordini di doglianza, relative entrambe al difetto di adeguata istruttoria e motivazione; ossia, per un verso, il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’esercizio del potere extra ordinem ; per l’altro, l’eccessività della misura della “rimozione” ordinata con il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso è fondato.
4. Con riguardo al dedotto difetto di istruttoria, deve rilevarsi, in primo luogo, che non tutte le telecamere indicate nel provvedimento impugnato risultavano installate presso l’abitazione nella disponibilità del ricorrente.
In particolare, quattro di esse appartenevano ad abitazioni di vicini. In merito, il ricorrente produce una circostanziata allegazione documentale, con indicazione dei nominativi dei rispettivi proprietari e delle relative dichiarazioni.
Tali elementi, concernenti l’imputazione soggettiva dei sistemi di videosorveglianza e la loro effettiva riferibilità all’abitazione del ricorrente, non sono stati contestati dalla difesa dell’Amministrazione, la quale non ha invero neanche prodotto gli “ atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato ” ex art. 46 comma 2 c.p.a. (e, tra questi, la relazione di sopralluogo citata nell’ordinanza).
Può pertanto applicarsi, trattandosi di situazioni di fatto che la stessa Amministrazione avrebbe potuto appurare in sede istruttoria, il principio di non contestazione ex art. 64 comma 2 c.p.a. essendo il Comune anche costituito in giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 19 novembre 2024, n. 9271).
Invero, nella memoria depositata in giudizio in data 9 dicembre 2025, la resistente, quanto ai presupposti di fatto su cui si fonda l’ordinanza, si è limitata a ribadire che “ nel caso di specie è stato rilevato, ictu oculi, come le telecamere oggetto del provvedimento inquadrassero pubbliche vie nel territorio del Comune di Carsoli quali l’ingresso della Frazione Montesabinese, Piazza San Giovanni, via Fontecchia, via Prato Taborro ”.
5. La censura relativa al difetto di istruttoria risulta condivisibile anche con riferimento alla valutazione concernente “ l’inquadratura ” dei sistemi di videosorveglianza verso aree pubbliche e non private.
In particolare, proprio seguendo l’iter logico rinvenibile nel provvedimento e la finalità di tutela della “sicurezza pubblica” perseguita, assumeva rilievo decisivo accertare, in sede di sopralluogo, se le videocamere installate presso l’abitazione del ricorrente (almeno le cinque che sono risultata essere nella sua disponibilità) fossero effettivamente idonee a riprendere aree aperte al pubblico o spazi nella disponibilità di terzi.
Nel caso di specie, tuttavia, dalla formulazione letterale dell’ordinanza emerge che tale accertamento non è stato svolto con sufficiente grado di certezza.
Il provvedimento, infatti, si limita ad indicare per ciascun dispositivo, descritto quanto alla posizione di installazione, una “ inquadratura presumibile ”; formula che evidenzia come l’Amministrazione non abbia proceduto ad una verifica tecnica diretta dell’effettivo angolo di ripresa delle telecamere, ma abbia piuttosto formulato una mera ipotesi circa la possibile direzione delle riprese verso le strade pubbliche.
La natura congetturale di tale valutazione è ulteriormente confermata da quanto indicato nella stessa ordinanza con riferimento, in particolare, alla telecamera n. 4, collocata sul muro retrostante l’abitazione del ricorrente, per la quale si ipotizza una “ inquadratura presumibile dell’area posteriore della residenza del predetto ”; indicazione che, lungi dal dimostrare la ripresa di spazi pubblici, sembra piuttosto riferirsi ad una porzione dell’abitazione privata del ricorrente o comunque ad uno spazio di sua pertinenza, retrostante l’immobile.
6. Con riferimento alla seconda censura, parte ricorrente richiama il provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 e il parere del 7 marzo 2017 ed invoca, nell’espresso richiamo alle “raccomandazioni” contenute nel primo provvedimento il principio di proporzionalità, implicitamente desumibile dalle argomentazioni giuridiche contenute nella predetta dooglianza.
Anche tale doglianza è fondata.
Le videocamere di sorveglianza posizionate su muri perimetrali possono essere tutelate a protezione del diritto di proprietà e pertanto per fini esclusivamente personali. Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui – non ricorrente nella fattispecie in esame –sia accertato che l’inquadratura non riguarda solo spazi privati, ma anche aree pubbliche, il principio di proporzionalità impone che l’Amministrazione usi la misura idonea allo scopo e preferisca, tra quelle possibili, quella meno invasiva, evitando l’adozione di provvedimenti eccessivi.
Nel caso di specie, parte ricorrente richiama il medesimo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 citato nell’ordinanza impugnata (e acquisito in atti) che, al punto 6, prevede che l’installazione di sistemi di videosorveglianza, effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, non rientra nel campo di applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e che suggerisce, in ogni caso, di garantire che “ l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini ”.
Le indicazioni emergenti da tale provvedimento sono in linea con quanto desumibile dalla disciplina normativa, applicabile anche ratione temporis.
Invero il Considerando 18 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) esclude l’applicazione del Regolamento medesimo “ al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale ” (esclusione disposta, con forza cogente, dall’art. 2 paragrafo 2, lett. c), così da rendere necessario accertare, in concreto, se l’angolo di ripresa della videocamera vada effettivamente oltre la sfera privata.
In ogni caso, dalle indicazioni evincibili dal provvedimento del Garante, richiamato come parte integrante della motivazione dell’ordinanza, emerge che la compatibilità tra le esigenze del proprietario e dell’interesse pubblico a tutela della privacy dei terzi, può essere legittimamente perseguita non solo mediante la misura estrema della rimozione materiale della videocamera, ma anche mediante accorgimenti tecnici e soluzioni correttive (come potrebbe essere la limitazione dell’angolo visuale delle telecamere).
7. In conclusione il ricorso va accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata. La regolazione delle spese, liquidate nel dispositivo, segue la soccombenza, come da principi richiamati dagli artt. 91 e 92 c.p.a. ai quali rinvia l’art. 26 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco n. 91 del 2020.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore di parte ricorrente in euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e oltre il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE IR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
GE Lo AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE Lo AP | GE IR |
IL SEGRETARIO