Articolo 68 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 68.
(Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti).

Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla vigilanza del comandante del porto.

Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, puo' sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attivita' predette.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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