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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12097 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19465/2024 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Bove ( , C.F._1 presso lo studio del quale, in Roma, via Crescenzio n. 76, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lukacs ( ), C.F._2 presso lo studio del quale, in Napoli, via Mergellina n. 32, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 5.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
n. 2670/2024 mediante il quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare immediatamente a
[...]
Contr (di seguito, la somma di euro 137.516,96 oltre interessi Controparte_2
e spese del procedimento monitorio sulla base del “contratto di affiliazione commerciale e fornitura di merci” concluso dalla ricorrente in sede monitoria con il 15 novembre 2021 (contratto CP_3
pagina 1 di 6 dalla odierna opposta dichiarato risolto -sulla base di clausola risolutiva espressa- in data
10.1.2023). Premesso di non avere ceduto, ma, solo, di aver concesso in affitto alla il CP_3 proprio ramo di azienda costituito dal supermercato sito in Sora, via Ferri n. 14 (ramo d'azienda del quale ha riacquisito la disponibilità in conseguenza della risoluzione del contratto di affitto),
l'opponente ha dedotto di non poter rispondere dei debiti contratti con l'odierna opposta dalla
[...]
CP_ in costanza del contratto di affitto di ramo d'azienda. In particolare, contestata l'esistenza del Contr (non provato) credito di nei confronti di la parte ingiunta ha dedotto che, nel caso di CP_3 affitto di ramo d'azienda, non può trovare applicazione l'art. 2560, co. 2, c.c. il quale (nel disciplinare la sola ipotesi -in concreto non ricorrente- di cessione di azienda) prevede che “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Del resto, la mancata applicabilità della norma da ultimo richiamata è, nella prospettazione di parte, confermata dal fatto che, quando ha inteso affermare l'applicabilità della disciplina della cessione del ramo di azienda alla diversa ipotesi dell'affitto del ramo di azienda, il legislatore ha dettato una specifica disposizione (art. 2558
c.c.). Ribadita la natura assorbente della considerazione che precede, l'opponente ha pure dedotto che, con riferimento al caso concreto, “la non ha neanche ottenuto l'azienda in affitto, ma Pt_1
l'ha concessa alla la quale, nell'esercizio autonomo della propria attività di impresa, CP_3 può aver assunto obbligazioni nei confronti della creditrice opposta” (p. 5 dell'atto di citazione in opposizione) delle quali non può tuttavia rispondere la concedente. Contr
premesso di avere rifornito di merce alimentare il punto vendita sito in Sora, via Ferri n. 14 allorquando lo stesso era gestito da in virtù “del contratto di affitto di ramo d'azienda del CP_3
4 novembre 2021 (doc. 20), col quale la (in persona della sig.ra moglie del Pt_1 Persona_1 sig. e nuora del sig. ) ha concesso il punto vendita in Controparte_4 Persona_2
CP_ questione in affitto alla , in persona del sig. ” (p. 2 della comparsa di Persona_2 costituzione e risposta), che tanto l'odierna opponente quanto sono riconducibili alla CP_3 famiglia e che la risoluzione anticipata del contratto tra è strumentale al Per_2 Pt_1 CP_3 mancato adempimento delle obbligazioni di nei propri confronti (secondo quanto, del CP_3 resto, desumibile dagli elementi in fatto riportati alla pagina 3 della propria comparsa di costituzione e risposta), ha chiesto di rigettare l'opposizione osservando che l'applicabilità dell'art. 2560, co. 2,
c.c. anche al caso di affitto di ramo d'azienda, oltre ad essere confermata dalla giurisprudenza richiamata nella propria comparsa di costituzione e risposta, non può esser posta in dubbio avuto riguardo tanto all'art. 212, co. 6 del codice della crisi d'impresa (che si pone in continuità con l'art. 104bis, co. 6, l. fall.), quanto alla ratio dell'art. 2560 c.c. (conservando l'azienda la propria identità, pagina 2 di 6 autonomia e specifica destinazione economica tanto in caso di cessione, quanto in caso di affitto, sì che, tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi, permangono inalterate le esigenze di tutela dei creditori aziendali e di continuità dell'attività di impresa “in forza della quale viene prevista la responsabilità cumulativa tra cessionario e cedente per i debiti aziendali”). L'opposta ha inoltre osservato che, pur non essendovi stata -sul punto- contestazione ad opera della controparte, in caso di sostanziale, mancata alterità soggettiva tra le parti, non occorre l'annotazione della posizione debitoria nelle scritture contabili richiesta, in generale, dall'art. 2560, co. 2, c.c.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, trovando quindi conferma la già pronunziata esecutività del decreto ingiuntivo n. 2670/2024.
Occorre premettere l'assenza di dubbi in ordine alla effettiva esistenza del credito oggetto del presente giudizio. Tanto alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione anche nei confronti di (che, ingiunta per il CP_3 maggior importo di euro 520.432,04, non risulta aver instaurato il giudizio regolato a partire dall'art. 645 c.p.c. -cui le parti non hanno fatto riferimento- e che l'opponente non ha inteso chiamare in giudizio); ii) l'essere l'odierna opponente retrocessionaria dell'azienda affittata a (e, CP_3 quindi, a conoscenza dei debiti assunti dall'affittuaria nella vigenza del rapporto di affitto); iii)
l'essere documentata (nonché, nella sostanza, non contestata) la vicinanza soggettiva tra
SU MA e PO (vicinanza che costituisce indice ulteriore della conoscenza di un'esposizione debitoria -peraltro adeguatamente documentata in sede monitoria- che l'odierna opponente -pur soggetto formalmente distinto dalla affittuaria- non ha contestato).
Tanto detto, il presente giudizio risulta incentrato sulla questione relativa alla applicabilità (o non applicabilità) del regime di responsabilità delineato dall'art. 2560 c.c. oltre che alla cessione di ramo d'azienda, anche all'affitto di ramo d'azienda. Questo Giudice ritiene di dover dare risposta positiva a tale questione in ragione della ratio dell'art. 2560 c.c. che, come ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, è norma tesa a tutelare i terzi creditori dell'impresa esercitata mediante i beni aziendali (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 e Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre
2017, n. 23581) attraverso la previsione di una responsabilità ulteriore (in taluni precedenti ricondotta ad una ipotesi di “accollo cumulativo ex lege” -cfr. Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n.
4248, nonché Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581) dell'acquirente (e, per quanto si dirà, dell'affittuario del) l'azienda. In dottrina è stata valorizzata la modernità dell'art. 2560, co. 2, c.c. che (nella consapevolezza di come, nell'ambito delle iniziative produttive, la garanzia di soddisfacimento delle pretese creditorie vada, non infrequentemente, ricercata più che nel patrimonio del debitore -secondo la logica sottesa all'art. 2740 c.c.- nel risultato dell'attività svolta pagina 3 di 6 attraverso l'azienda) è teso a salvaguardare l'affidamento dei creditori aziendali sulla redditività del compendio produttivo, cioè sulla capacità dei beni dell'azienda di produrre un cash flow idoneo a far fronte alle passività generatesi nello svolgimento dell'attività d'impresa. In definitiva, la previsione della responsabilità aggiuntiva del cessionario per i debiti sorti sotto la precedente gestione è tesa ad evitare che le possibilità di realizzazione delle pretese dei creditori aziendali possano essere pregiudicate dal trasferimento dei beni produttivi. La possibilità di agire anche nei confronti di chi abbia il successivo godimento dei beni aziendali consente infatti di continuare a fare affidamento sulla capacità degli stessi beni aziendali di essere autoliquidanti rispetto alle passività generate dall'esercizio dell'impresa.
L'impermeabilità della tutela dei creditori dell'impresa alle vicende circolatorie dell'azienda che risulta delineata dall'art. 2560 c.c. prescinde quindi dalla natura (definitiva o solo temporanea) della vicenda circolatoria.
Una diversa conclusione (oltre a consentire di agevolmente frustrare la tutela apprestata dall'art. 2560 c.c. mediante il perfezionamento di un contratto di affitto -e non di cessione- di azienda) risulterebbe difficilmente coerente con il principio di ragionevolezza poiché finirebbe con l'escludere la responsabilità solidale dell'imprenditore che ha la temporanea disponibilità dei beni pur avendo questi (nella segnalata prospettiva di capacità autoliquidante dei beni aziendali accolta dall'art. 2560, co. 2, c.c.) una posizione analoga a quella dell'acquirente i beni aziendali;
il tutto, peraltro, in contrasto con il principio per il quale “nel più sta il meno” (ove, per il più, deve intendersi la cessione di azienda e, per il meno, deve intendersi l'affitto di azienda).
Ancora, ed in ogni caso, una diversa conclusione non è argomentabile alla luce dell'art. 2558, co. 3
c.c. che l'odierna opponente ha richiamato quale conferma di come l'applicabilità all'affitto di azienda delle disposizioni dettate per la cessione di azienda richieda un'esplicita previsione (la quale non sussiste con riferimento al regime di responsabilità posto all'art. 2560 c.c.). La disposizione valorizzata dall'opponente trova infatti giustificazione in una prospettiva funzionale differente rispetto a quella dell'art. 2560 c.c. (e, a ben vedere, coerente invece con la logica dell'art. 2740 c.c. dalla quale l'art. 2560 c.c. -per quanto detto- si discosta) e cioè (come autorevolmente osservato in dottrina) nella tutela dell'avviamento dell'azienda (e non in quella tutela dei terzi creditori - realizzata secondo le particolari modalità sopra illustrate- che, come già osservato, è invece alla base dell'art. 2560 c.c.). In relazione a tali esigenze, quindi, si giustifica un'esplicita estensione della disciplina dettata per la cessione dell'azienda anche all'affitto d'azienda, non risultando tuttavia possibile argomentare la limitazione del campo di applicazione di una norma (l'art. 2560 c.c.) sulla base della mancata riproduzione, per detta norma, di esplicite previsioni dettate con riferimento a pagina 4 di 6 fattispecie che hanno una differente ratio (oltre che un differente ambito oggettivo di applicazione - cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 e Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n.
23581).
Le conclusioni cui si è qui pervenuti trovano del resto conferma “indiretta” (Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581 relativa all'art. 104bis, co. 6, l. fall.), ma inequivoca nell'esplicita previsione contenuta all'art. 212, co. 6, d. lgs. n. 14/2019 (“La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile”) che (in termini analoghi rispetto a quanto già previsto all'art. 104bis, co. 6, l. fall.) contiene una espressa deroga (giustificata in ragione delle peculiarità delle attività gestorie svolte in sede concorsuale) all'art. 2560 c.c. inteso come applicabile (indifferentemente) tanto al caso di cessione, quanto al caso di affitto di ramo d'azienda. Proprio tale disposizione -del resto- è stata valorizzata dalla Suprema Corte in talune decisioni che, talvolta prendendo espressamente le distanze dal risalente precedente di legittimità richiamato dall'opponente, hanno ritenuto applicabile l'art. 2560
c.c. non solo al caso dell'affitto di azienda, ma anche (ciò che viene in rilievo alla luce dell'ulteriore difesa svolta da parte dell'opponente) al caso di debito sorto nell'esercizio di azienda affittata e successivamente oggetto di retrocessione (esplicita, a riguardo, Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n.
23581 la quale ha osservato come la formulazione dell'art. 104bis, co. 6, l. fall. “val quanto dire, per
l'appunto, che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'articolo 2560
c.c. il quale determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario”).
Dato atto che secondo condivisa giurisprudenza di legittimità allorquando non vi sia effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionaria l'art. 2560 c.c. trova applicazione anche ove i debiti non risultino dai libri contabili obbligatori (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 settembre 2023, n. 26450;
Cass., S. U., sent. 28 febbraio 2017, n. 5054) e che l'assenza di alterità soggettiva tra
[...]
è desumibile dagli elementi illustrati in comparsa di costituzione e risposta (in Parte_2 relazione ai quali l'opponente non ha svolto specifiche difese -sì che è qui sufficiente richiamare il Contr contenuto dell'atto di costituzione di peraltro suffragato dalla documentazione depositata sin dalla fase monitoria), l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i procedimenti ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 260.000,00 per le fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti pagina 5 di 6 della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo parametro quanto alle fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_2 in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro
9.141,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19465/2024 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Bove ( , C.F._1 presso lo studio del quale, in Roma, via Crescenzio n. 76, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lukacs ( ), C.F._2 presso lo studio del quale, in Napoli, via Mergellina n. 32, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 5.12.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
n. 2670/2024 mediante il quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare immediatamente a
[...]
Contr (di seguito, la somma di euro 137.516,96 oltre interessi Controparte_2
e spese del procedimento monitorio sulla base del “contratto di affiliazione commerciale e fornitura di merci” concluso dalla ricorrente in sede monitoria con il 15 novembre 2021 (contratto CP_3
pagina 1 di 6 dalla odierna opposta dichiarato risolto -sulla base di clausola risolutiva espressa- in data
10.1.2023). Premesso di non avere ceduto, ma, solo, di aver concesso in affitto alla il CP_3 proprio ramo di azienda costituito dal supermercato sito in Sora, via Ferri n. 14 (ramo d'azienda del quale ha riacquisito la disponibilità in conseguenza della risoluzione del contratto di affitto),
l'opponente ha dedotto di non poter rispondere dei debiti contratti con l'odierna opposta dalla
[...]
CP_ in costanza del contratto di affitto di ramo d'azienda. In particolare, contestata l'esistenza del Contr (non provato) credito di nei confronti di la parte ingiunta ha dedotto che, nel caso di CP_3 affitto di ramo d'azienda, non può trovare applicazione l'art. 2560, co. 2, c.c. il quale (nel disciplinare la sola ipotesi -in concreto non ricorrente- di cessione di azienda) prevede che “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Del resto, la mancata applicabilità della norma da ultimo richiamata è, nella prospettazione di parte, confermata dal fatto che, quando ha inteso affermare l'applicabilità della disciplina della cessione del ramo di azienda alla diversa ipotesi dell'affitto del ramo di azienda, il legislatore ha dettato una specifica disposizione (art. 2558
c.c.). Ribadita la natura assorbente della considerazione che precede, l'opponente ha pure dedotto che, con riferimento al caso concreto, “la non ha neanche ottenuto l'azienda in affitto, ma Pt_1
l'ha concessa alla la quale, nell'esercizio autonomo della propria attività di impresa, CP_3 può aver assunto obbligazioni nei confronti della creditrice opposta” (p. 5 dell'atto di citazione in opposizione) delle quali non può tuttavia rispondere la concedente. Contr
premesso di avere rifornito di merce alimentare il punto vendita sito in Sora, via Ferri n. 14 allorquando lo stesso era gestito da in virtù “del contratto di affitto di ramo d'azienda del CP_3
4 novembre 2021 (doc. 20), col quale la (in persona della sig.ra moglie del Pt_1 Persona_1 sig. e nuora del sig. ) ha concesso il punto vendita in Controparte_4 Persona_2
CP_ questione in affitto alla , in persona del sig. ” (p. 2 della comparsa di Persona_2 costituzione e risposta), che tanto l'odierna opponente quanto sono riconducibili alla CP_3 famiglia e che la risoluzione anticipata del contratto tra è strumentale al Per_2 Pt_1 CP_3 mancato adempimento delle obbligazioni di nei propri confronti (secondo quanto, del CP_3 resto, desumibile dagli elementi in fatto riportati alla pagina 3 della propria comparsa di costituzione e risposta), ha chiesto di rigettare l'opposizione osservando che l'applicabilità dell'art. 2560, co. 2,
c.c. anche al caso di affitto di ramo d'azienda, oltre ad essere confermata dalla giurisprudenza richiamata nella propria comparsa di costituzione e risposta, non può esser posta in dubbio avuto riguardo tanto all'art. 212, co. 6 del codice della crisi d'impresa (che si pone in continuità con l'art. 104bis, co. 6, l. fall.), quanto alla ratio dell'art. 2560 c.c. (conservando l'azienda la propria identità, pagina 2 di 6 autonomia e specifica destinazione economica tanto in caso di cessione, quanto in caso di affitto, sì che, tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi, permangono inalterate le esigenze di tutela dei creditori aziendali e di continuità dell'attività di impresa “in forza della quale viene prevista la responsabilità cumulativa tra cessionario e cedente per i debiti aziendali”). L'opposta ha inoltre osservato che, pur non essendovi stata -sul punto- contestazione ad opera della controparte, in caso di sostanziale, mancata alterità soggettiva tra le parti, non occorre l'annotazione della posizione debitoria nelle scritture contabili richiesta, in generale, dall'art. 2560, co. 2, c.c.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, trovando quindi conferma la già pronunziata esecutività del decreto ingiuntivo n. 2670/2024.
Occorre premettere l'assenza di dubbi in ordine alla effettiva esistenza del credito oggetto del presente giudizio. Tanto alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione anche nei confronti di (che, ingiunta per il CP_3 maggior importo di euro 520.432,04, non risulta aver instaurato il giudizio regolato a partire dall'art. 645 c.p.c. -cui le parti non hanno fatto riferimento- e che l'opponente non ha inteso chiamare in giudizio); ii) l'essere l'odierna opponente retrocessionaria dell'azienda affittata a (e, CP_3 quindi, a conoscenza dei debiti assunti dall'affittuaria nella vigenza del rapporto di affitto); iii)
l'essere documentata (nonché, nella sostanza, non contestata) la vicinanza soggettiva tra
SU MA e PO (vicinanza che costituisce indice ulteriore della conoscenza di un'esposizione debitoria -peraltro adeguatamente documentata in sede monitoria- che l'odierna opponente -pur soggetto formalmente distinto dalla affittuaria- non ha contestato).
Tanto detto, il presente giudizio risulta incentrato sulla questione relativa alla applicabilità (o non applicabilità) del regime di responsabilità delineato dall'art. 2560 c.c. oltre che alla cessione di ramo d'azienda, anche all'affitto di ramo d'azienda. Questo Giudice ritiene di dover dare risposta positiva a tale questione in ragione della ratio dell'art. 2560 c.c. che, come ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, è norma tesa a tutelare i terzi creditori dell'impresa esercitata mediante i beni aziendali (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 e Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre
2017, n. 23581) attraverso la previsione di una responsabilità ulteriore (in taluni precedenti ricondotta ad una ipotesi di “accollo cumulativo ex lege” -cfr. Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n.
4248, nonché Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581) dell'acquirente (e, per quanto si dirà, dell'affittuario del) l'azienda. In dottrina è stata valorizzata la modernità dell'art. 2560, co. 2, c.c. che (nella consapevolezza di come, nell'ambito delle iniziative produttive, la garanzia di soddisfacimento delle pretese creditorie vada, non infrequentemente, ricercata più che nel patrimonio del debitore -secondo la logica sottesa all'art. 2740 c.c.- nel risultato dell'attività svolta pagina 3 di 6 attraverso l'azienda) è teso a salvaguardare l'affidamento dei creditori aziendali sulla redditività del compendio produttivo, cioè sulla capacità dei beni dell'azienda di produrre un cash flow idoneo a far fronte alle passività generatesi nello svolgimento dell'attività d'impresa. In definitiva, la previsione della responsabilità aggiuntiva del cessionario per i debiti sorti sotto la precedente gestione è tesa ad evitare che le possibilità di realizzazione delle pretese dei creditori aziendali possano essere pregiudicate dal trasferimento dei beni produttivi. La possibilità di agire anche nei confronti di chi abbia il successivo godimento dei beni aziendali consente infatti di continuare a fare affidamento sulla capacità degli stessi beni aziendali di essere autoliquidanti rispetto alle passività generate dall'esercizio dell'impresa.
L'impermeabilità della tutela dei creditori dell'impresa alle vicende circolatorie dell'azienda che risulta delineata dall'art. 2560 c.c. prescinde quindi dalla natura (definitiva o solo temporanea) della vicenda circolatoria.
Una diversa conclusione (oltre a consentire di agevolmente frustrare la tutela apprestata dall'art. 2560 c.c. mediante il perfezionamento di un contratto di affitto -e non di cessione- di azienda) risulterebbe difficilmente coerente con il principio di ragionevolezza poiché finirebbe con l'escludere la responsabilità solidale dell'imprenditore che ha la temporanea disponibilità dei beni pur avendo questi (nella segnalata prospettiva di capacità autoliquidante dei beni aziendali accolta dall'art. 2560, co. 2, c.c.) una posizione analoga a quella dell'acquirente i beni aziendali;
il tutto, peraltro, in contrasto con il principio per il quale “nel più sta il meno” (ove, per il più, deve intendersi la cessione di azienda e, per il meno, deve intendersi l'affitto di azienda).
Ancora, ed in ogni caso, una diversa conclusione non è argomentabile alla luce dell'art. 2558, co. 3
c.c. che l'odierna opponente ha richiamato quale conferma di come l'applicabilità all'affitto di azienda delle disposizioni dettate per la cessione di azienda richieda un'esplicita previsione (la quale non sussiste con riferimento al regime di responsabilità posto all'art. 2560 c.c.). La disposizione valorizzata dall'opponente trova infatti giustificazione in una prospettiva funzionale differente rispetto a quella dell'art. 2560 c.c. (e, a ben vedere, coerente invece con la logica dell'art. 2740 c.c. dalla quale l'art. 2560 c.c. -per quanto detto- si discosta) e cioè (come autorevolmente osservato in dottrina) nella tutela dell'avviamento dell'azienda (e non in quella tutela dei terzi creditori - realizzata secondo le particolari modalità sopra illustrate- che, come già osservato, è invece alla base dell'art. 2560 c.c.). In relazione a tali esigenze, quindi, si giustifica un'esplicita estensione della disciplina dettata per la cessione dell'azienda anche all'affitto d'azienda, non risultando tuttavia possibile argomentare la limitazione del campo di applicazione di una norma (l'art. 2560 c.c.) sulla base della mancata riproduzione, per detta norma, di esplicite previsioni dettate con riferimento a pagina 4 di 6 fattispecie che hanno una differente ratio (oltre che un differente ambito oggettivo di applicazione - cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248 e Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n.
23581).
Le conclusioni cui si è qui pervenuti trovano del resto conferma “indiretta” (Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n. 23581 relativa all'art. 104bis, co. 6, l. fall.), ma inequivoca nell'esplicita previsione contenuta all'art. 212, co. 6, d. lgs. n. 14/2019 (“La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile”) che (in termini analoghi rispetto a quanto già previsto all'art. 104bis, co. 6, l. fall.) contiene una espressa deroga (giustificata in ragione delle peculiarità delle attività gestorie svolte in sede concorsuale) all'art. 2560 c.c. inteso come applicabile (indifferentemente) tanto al caso di cessione, quanto al caso di affitto di ramo d'azienda. Proprio tale disposizione -del resto- è stata valorizzata dalla Suprema Corte in talune decisioni che, talvolta prendendo espressamente le distanze dal risalente precedente di legittimità richiamato dall'opponente, hanno ritenuto applicabile l'art. 2560
c.c. non solo al caso dell'affitto di azienda, ma anche (ciò che viene in rilievo alla luce dell'ulteriore difesa svolta da parte dell'opponente) al caso di debito sorto nell'esercizio di azienda affittata e successivamente oggetto di retrocessione (esplicita, a riguardo, Cass., sez. 1, sent. 9 ottobre 2017, n.
23581 la quale ha osservato come la formulazione dell'art. 104bis, co. 6, l. fall. “val quanto dire, per
l'appunto, che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'articolo 2560
c.c. il quale determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario”).
Dato atto che secondo condivisa giurisprudenza di legittimità allorquando non vi sia effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionaria l'art. 2560 c.c. trova applicazione anche ove i debiti non risultino dai libri contabili obbligatori (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 settembre 2023, n. 26450;
Cass., S. U., sent. 28 febbraio 2017, n. 5054) e che l'assenza di alterità soggettiva tra
[...]
è desumibile dagli elementi illustrati in comparsa di costituzione e risposta (in Parte_2 relazione ai quali l'opponente non ha svolto specifiche difese -sì che è qui sufficiente richiamare il Contr contenuto dell'atto di costituzione di peraltro suffragato dalla documentazione depositata sin dalla fase monitoria), l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i procedimenti ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 260.000,00 per le fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti pagina 5 di 6 della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo parametro quanto alle fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_2 in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro
9.141,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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