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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 077-2025-90-06342507-000 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720220019528348000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720220020594515000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'Agenzia delle entrate - Riscossione in ordine a un'intimazione di pagamento relativa a due cartelle delle quali chiede dichiarazione di nullità per carenza di motivazione.
Assume che le cartelle sarebbero entrate nella sua sfera di conoscenza per la prima volta tramite ingiunzione e, di conseguenza, di non aver potuto svolgere un contraddittorio. Si duole altresì di difetto di motivazione dell'intimazione e di omessa allegazione degli atti richiamati. In conclusione: sostiene l'inesistenza delle cartelle e, per altro verso, lamenta la nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle (ex art. 2948 n. 4 c.c.).
L'Agenzia contesta la fondatezza di tutti i profili di doglianza espressi dal Ricorrente e sostiene la correttezza del proprio operato. Sottolinea in particolare di avere adempiuto a ogni onere probatorio gravante a suo carico ed evidenzia che, in realtà, il contribuente ha presentato sia una richiesta di definizione agevolata (c.
d. rottamazione quater) sia una richiesta di dilazione ex art. 19 D.p.r. 602/73. Osserva che da tutto ciò si deve ricavare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle doglianze sollevate;
ciò nel solco di quanto in più occasioni ritenuto dalla Corte di cassazione. Sotto altro profilo sostiene che le cartelle sono state in realtà correttamente notificate. In ordine all'affermazione del Ricorrente relativa a prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi ricorda che il S.C. ha in diverse occasioni osservato che la presentazione di una richiesta di dilazione comporta il riconoscimento del debito e l'interruzione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va integralmente rigettato con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
L'Agenzia ha esaurientemente documentato ogni profilo attinente alle articolate contestazioni che ha mosso dalle doglianze della Parte ricorrente richiamandosi a linee interpretative - chiaramente esposte e più volte ribadite da parte del S.C. - adottate in più occasioni da questa Corte. Solo per completezza va ricordato che in generale l'obbligo di allegare atti prodromici e di motivare compiutamente le pretese tributarie sussiste esclusivamente nel caso in cui gli atti richiamati in un provvedimento non siano già stati adeguatamente portati a conoscenza della Parte interessata;
ipotesi quest'ultima non verificatasi nel caso in esame. Per altro verso, in ordine a una particolare doglianza del Ricorrente, va osservato che la richiesta di “esibizione degli originali delle cartelle” (evidentemente sulla presupposizione di una loro diversa ed “autonoma” esistenza) trova smentita, con riguardo alla vicenda ora concretamente in esame, nella considerazione che in caso di adozione dello strumento della Pec la cartella allegata al messaggio è “l'originale”, il documento informatico originale, non una mera copia. In ordine all'ulteriore doglianza contenuta nella memoria del Ricorrente del 10 c.m. relativa all'indirizzo del mittente di pec ci si richiama a quanto in più occasioni evidenziato e ritenuto da parte di questa Corte (da ultimo con decisione del 22.1 c.a.) circa il fatto che le vigenti norme relative a notifica via pec di atti esattoriali (art. 26, 2° co. Dpr 602/1973 e art. 30 4° co. d.l.
78/2010) dispongono espressamente che l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi normativamente previsti, ma non impongono un'analoga delimitazione in ordine all'indirizzo del mittente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, in composizione monocratica, rigetta il ricorso proposto dal Ricorrente che condanna alla refusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione complesssivamente determinate in Euro 950,00.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 077-2025-90-06342507-000 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720220019528348000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720220020594515000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'Agenzia delle entrate - Riscossione in ordine a un'intimazione di pagamento relativa a due cartelle delle quali chiede dichiarazione di nullità per carenza di motivazione.
Assume che le cartelle sarebbero entrate nella sua sfera di conoscenza per la prima volta tramite ingiunzione e, di conseguenza, di non aver potuto svolgere un contraddittorio. Si duole altresì di difetto di motivazione dell'intimazione e di omessa allegazione degli atti richiamati. In conclusione: sostiene l'inesistenza delle cartelle e, per altro verso, lamenta la nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle (ex art. 2948 n. 4 c.c.).
L'Agenzia contesta la fondatezza di tutti i profili di doglianza espressi dal Ricorrente e sostiene la correttezza del proprio operato. Sottolinea in particolare di avere adempiuto a ogni onere probatorio gravante a suo carico ed evidenzia che, in realtà, il contribuente ha presentato sia una richiesta di definizione agevolata (c.
d. rottamazione quater) sia una richiesta di dilazione ex art. 19 D.p.r. 602/73. Osserva che da tutto ciò si deve ricavare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle doglianze sollevate;
ciò nel solco di quanto in più occasioni ritenuto dalla Corte di cassazione. Sotto altro profilo sostiene che le cartelle sono state in realtà correttamente notificate. In ordine all'affermazione del Ricorrente relativa a prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi ricorda che il S.C. ha in diverse occasioni osservato che la presentazione di una richiesta di dilazione comporta il riconoscimento del debito e l'interruzione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va integralmente rigettato con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
L'Agenzia ha esaurientemente documentato ogni profilo attinente alle articolate contestazioni che ha mosso dalle doglianze della Parte ricorrente richiamandosi a linee interpretative - chiaramente esposte e più volte ribadite da parte del S.C. - adottate in più occasioni da questa Corte. Solo per completezza va ricordato che in generale l'obbligo di allegare atti prodromici e di motivare compiutamente le pretese tributarie sussiste esclusivamente nel caso in cui gli atti richiamati in un provvedimento non siano già stati adeguatamente portati a conoscenza della Parte interessata;
ipotesi quest'ultima non verificatasi nel caso in esame. Per altro verso, in ordine a una particolare doglianza del Ricorrente, va osservato che la richiesta di “esibizione degli originali delle cartelle” (evidentemente sulla presupposizione di una loro diversa ed “autonoma” esistenza) trova smentita, con riguardo alla vicenda ora concretamente in esame, nella considerazione che in caso di adozione dello strumento della Pec la cartella allegata al messaggio è “l'originale”, il documento informatico originale, non una mera copia. In ordine all'ulteriore doglianza contenuta nella memoria del Ricorrente del 10 c.m. relativa all'indirizzo del mittente di pec ci si richiama a quanto in più occasioni evidenziato e ritenuto da parte di questa Corte (da ultimo con decisione del 22.1 c.a.) circa il fatto che le vigenti norme relative a notifica via pec di atti esattoriali (art. 26, 2° co. Dpr 602/1973 e art. 30 4° co. d.l.
78/2010) dispongono espressamente che l'indirizzo pec del destinatario debba risultare dagli elenchi normativamente previsti, ma non impongono un'analoga delimitazione in ordine all'indirizzo del mittente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, in composizione monocratica, rigetta il ricorso proposto dal Ricorrente che condanna alla refusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione complesssivamente determinate in Euro 950,00.