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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/12/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 42/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 42/2025 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta mandato in atti, dall'avv. Marco Mea (C.F.: , presso lo studio C.F._2
del quale elettivamente domicilia in Teggiano (SA) alla Via Provinciale del Corticato n. 194
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. AE NT (C.F. ), presso lo studio C.F._4
del quale elettivamente domicilia in Auletta (SA) alla Via Principi di Piemonte n. 151
PARTE RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: per la parti come da atti di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025; il P.M. non formulava osservazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
17/01/2025, esponeva: di avere contratto matrimonio concordatario Parte_1
con il 30 marzo 1989 a Salvitelle, annotato nel registro dello stato civile Controparte_1
con atto N.1, P. 2, S. A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale;
che i coniugi, concordemente, fissavano il loro domicilio in Salvitelle (SA); che dall'unione coniugale erano nati tre figli, NT AE, nato il [...], , Controparte_2
nato il [...], nata il [...]; che la convivenza coniugale, Controparte_3 con il tempo, era diventata intollerabile a causa della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte del coniuge, accompagnata da condotte contrarie alla serenità e stabilità della vita di coppia, che avevano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente impossibilità di prosecuzione del rapporto matrimoniale;
che in data 16/04/2020 depositava ricorso per separazione giudiziale;
che il Tribunale di Lagonegro con sentenza n.
519/2023 pronunciava la separazione personale dei coniugi ponendo a carico del CP_1
l'assegno mensile di euro 400,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre al pagamento del Per_1
50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche previamente concordate;
che il coniuge nulla aveva corrisposto per contribuire al mantenimento della figlia e che, per tali condotte, era pendente giudizio penale dinanzi al
Tribunale di Lagonegro.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 30 marzo 1989 a Salvitelle tra Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio di detto comune - atto n 1 P 2 Serie A Anno 1989, con ordine di annotazione dell'emittenda sentenza all'ufficiale di stato civile del comune di Salvitelle (SA), alle seguenti condizioni: 1) Confermare il provvedimento con cui è stato posto a carico del Sig. CP_1
l'assegno di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, che dovrà essere corrisposta entro il Per_1
5 di ciascun mese in favore della sig.ra e rivalutato annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT FOI a far data da novembre 2024. 2) Confermare lo stesso provvedimento con il quale ha posto a carico del Sig. il pagamento del Controparte_1
50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SS.NN., scolastiche e ludiche della figlia previamente concordate. Il tutto con la condanna del resistente alle spese e Per_1
competenze del presente procedimento, oltre maggiorazioni ed oneri fiscali come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratori antistatario.” Instaurato il contraddittorio tra le parti, con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, con memoria difensiva, depositata il 07/03/2025, si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...]
contestando ed impugnando le avverse deduzioni. In particolare, precisava di non avere mai violato l'obbligo di fedeltà coniugale e che il legame tra i coniugi si era affievolito a causa della decisione della ricorrente di trasferirsi al nord per lavorare come badante, abbandonando la casa coniugale e il marito. Evidenziava, quanto alla richiesta relativa all'assegno mensile, di avere cessato l'attività commerciale gestita in Salvitelle perché improduttiva, di avere trovato un lavoro precario part time a tempo determinato, di non avere alcuna disponibilità economica, sebbene consapevole della necessità di supportare i propri figli, di avere una situazione patrimoniale deficitaria tanto da non potere sostenere l'impegno economico richiesto.
Per tutto quanto esposto, concludeva chiedendo al Tribunale adito: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito così provvedere: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in lite con addebito alla ricorrente;
2) porre a carico del , a CP_1
titolo di mantenimento della figlia la somma di euro 150,00 mensile al massimo;
Per_1
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Le parti depositavano memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. contestando tutto quanto ex adverso dedotto, insistendo nelle proprie domande e istanze istruttorie, concludendo come nei rispettivi atti.
In particolare, parte ricorrente con memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. depositata in data
19/03/2025 dopo avere appreso, dalla documentazione depositata in atti, della cessazione dell'attività commerciale esercitata dal in un immobile di proprietà della stessa, CP_1
rifiutando la restituzione delle chiavi, impedendole, di conseguenza, di locarlo al fine di garantire una ulteriore fonte di reddito per far fronte alle esigenze economiche della figlia, modificava in parte le proprie conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio chiedendo: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 30 marzo 1989 a Salvitelle tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto comune - atto n 1 P 2
Serie A Anno 1989, con ordine di annotazione dell'emittenda sentenza dell'ufficiale di stato civile del comune di Salvitelle (SA), con addebito al Sig. e alle seguenti Controparte_1
condizioni: 1) Confermare il provvedimento con cui è stato posto a carico del Sig. CP_1
l'assegno di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo di mantenimento della figlia
[...]
, maggiorenne e non autosufficiente, che dovrà essere corrisposta entro il 5 di Per_1
ciascun mese in favore di e rivalutato annualmente secondo gli indici Parte_1 ISTAT FOI a far data da novembre 2024. 2) Confermare il provvedimento con cui è stato posto a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
mediche non coperte dal SS.NN., scolastiche e ludiche della figlia previamente Per_1
concordate. II. Ordinare la restituzione delle chiavi del magazzino ove prima insisteva
l'attività commerciale del sig. e di proprietà della ex coniuge al fine di permettere CP_1 alla Sig.ra di locare l'immobile e garantire un'ulteriore entrata per Parte_1 la figlia economicamente non ancora autosufficiente.” Il tutto con la condanna Per_1
del resistente alle spese e competenze del presente procedimento, oltre maggiorazioni ed oneri fiscali come per legge, con attribuzione.”
Con memoria depositata in data 24/03/2025, parte resistente constava le avverse conclusioni impugnando, in particolare, la richiesta con cui controparte chiedeva ordinarsi la restituzione delle chiavi del magazzino trattandosi di domanda oggetto di altro processo, conclusosi con sentenza di rigetto passata giudicato.
All'udienza di comparizione del 08/04/2025, venivano sentiti entrambi i coniugi ed esperito, inutilmente, il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza depositata in data 09/04/2025, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Tribunale riduceva, provvisoriamente, ad € 250,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto da a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
, maggiorenne e non autosufficiente, respingeva le istanze istruttorie articolate da Per_1
entrambe le parti.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, nonché per discussione e decisione, all'udienza cartolare del 21/10/2025, con termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il proprio parere.
In via preliminare, deve rilevarsi che la partecipazione del P.M. - il quale nel caso di specie non ha formulato alcuna osservazione sulla domanda proposta - è stata garantita mediante la trasmissione degli atti del procedimento, essendo irrilevante, ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile, che questi non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste (Cass. civ. n. 12456/1999).
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Lagonegro in data 23/11/2023. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulla domanda di mantenimento della figlia , maggiorenne economicamente Per_1
non autosufficiente.
Parte ricorrente ha chiesto di confermare l'obbligo di parte resistente di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne non autosufficiente, mediante Per_1
corresponsione entro il 5 di ciascun mese di un assegno di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI, secondo quanto stabilito in sede di separazione personale.
Preliminarmente, occorre rilevare che il non ha contestato la mancanza di CP_1
autosufficienza economica della figlia , attualmente studentessa universitaria fuori Per_1
sede a Torino, dichiarando la propria disponibilità a contribuire al mantenimento della stessa nei limiti di un importo massimo mensile di € 150,00, atteso il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Posto che il mantenimento dei figli maggiorenni, se non economicamente autosufficienti, è un obbligo condiviso tra entrambi i genitori, regolato dall'art. 337-septies c.c., occorre in questa sede stabilire la misura del contributo paterno al mantenimento della figlia , Per_1 secondo i criteri di cui all'art. 337-ter c.c. (norma applicabile anche in materia di divorzio).
Orbene tenuto conto dell'età della ragazza, degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, studentessa universitaria fuori sede domiciliata in Torino, le spese per il trasporto urbano e quelle alimentari, nonché delle risorse economiche del resistente, il quale, così come dichiarato all'udienza del 08/04/2025 e come confermato dalla documentazione in atti, risulta attualmente impiegato quale dipendente part-time al 40% presso la società
[...] on mansione di “addetto ai distributori di Parte_2 carburanti”, percependo una retribuzione netta mensile di circa € 700,00, il Tribunale ritiene equo porre a carico di un assegno mensile di € 250,00 quale contributo Controparte_1
al mantenimento di , confermando quanto già provvisoriamente disposto con Per_1
ordinanza del 09/04/2025. Il suddetto assegno dovrà essere versato da a Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere rivalutata Parte_1
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, confermato l'obbligo del di partecipare, nella misura del 50%, alle CP_1
spese straordinarie mediche, non coperte da SSN, scolastiche e ludiche ove necessarie per
, purchè previamente concordate. Per_1
Sull'ulteriore domanda di parte ricorrente.
Quanto all'ulteriore domanda proposta dalla difesa del ricorrente nella prima memoria 473- bis.17 (restituzione delle chiavi del magazzino ove prima insisteva l'attività commerciale del sig. e di proprietà della ex coniuge), ne va dichiarata l'inammissibilità, essendo CP_1
essa soggetta al rito ordinario diversamente da quella concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez.
I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009).
È noto, infatti, che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte a cui il Collegio ritiene di aderire, “l'art. 40 c.p.c., consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome
e distinte dalla domanda di divorzio” (cfr. Cassazione, Sez. 1 sentenza n. 1084 del 19.01.2005
e sentenza n. 6660 del 15.05.2001).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio di parte resistente e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in Salvitelle in data 30/03/1989 (atto N. 1 P. 2 S. A. anno 1989);
- conferma l'obbligo, a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile complessiva di
[...]
€ 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia , annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie, ove documentate e concordate, fintanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
- rigetta la domanda di restituzione proposta dalla ricorrente;
- compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Salvitelle per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro, nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice rel./est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 42/2025 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta mandato in atti, dall'avv. Marco Mea (C.F.: , presso lo studio C.F._2
del quale elettivamente domicilia in Teggiano (SA) alla Via Provinciale del Corticato n. 194
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. AE NT (C.F. ), presso lo studio C.F._4
del quale elettivamente domicilia in Auletta (SA) alla Via Principi di Piemonte n. 151
PARTE RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: per la parti come da atti di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025; il P.M. non formulava osservazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
17/01/2025, esponeva: di avere contratto matrimonio concordatario Parte_1
con il 30 marzo 1989 a Salvitelle, annotato nel registro dello stato civile Controparte_1
con atto N.1, P. 2, S. A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale;
che i coniugi, concordemente, fissavano il loro domicilio in Salvitelle (SA); che dall'unione coniugale erano nati tre figli, NT AE, nato il [...], , Controparte_2
nato il [...], nata il [...]; che la convivenza coniugale, Controparte_3 con il tempo, era diventata intollerabile a causa della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte del coniuge, accompagnata da condotte contrarie alla serenità e stabilità della vita di coppia, che avevano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente impossibilità di prosecuzione del rapporto matrimoniale;
che in data 16/04/2020 depositava ricorso per separazione giudiziale;
che il Tribunale di Lagonegro con sentenza n.
519/2023 pronunciava la separazione personale dei coniugi ponendo a carico del CP_1
l'assegno mensile di euro 400,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre al pagamento del Per_1
50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche previamente concordate;
che il coniuge nulla aveva corrisposto per contribuire al mantenimento della figlia e che, per tali condotte, era pendente giudizio penale dinanzi al
Tribunale di Lagonegro.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 30 marzo 1989 a Salvitelle tra Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio di detto comune - atto n 1 P 2 Serie A Anno 1989, con ordine di annotazione dell'emittenda sentenza all'ufficiale di stato civile del comune di Salvitelle (SA), alle seguenti condizioni: 1) Confermare il provvedimento con cui è stato posto a carico del Sig. CP_1
l'assegno di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, che dovrà essere corrisposta entro il Per_1
5 di ciascun mese in favore della sig.ra e rivalutato annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT FOI a far data da novembre 2024. 2) Confermare lo stesso provvedimento con il quale ha posto a carico del Sig. il pagamento del Controparte_1
50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SS.NN., scolastiche e ludiche della figlia previamente concordate. Il tutto con la condanna del resistente alle spese e Per_1
competenze del presente procedimento, oltre maggiorazioni ed oneri fiscali come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratori antistatario.” Instaurato il contraddittorio tra le parti, con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, con memoria difensiva, depositata il 07/03/2025, si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...]
contestando ed impugnando le avverse deduzioni. In particolare, precisava di non avere mai violato l'obbligo di fedeltà coniugale e che il legame tra i coniugi si era affievolito a causa della decisione della ricorrente di trasferirsi al nord per lavorare come badante, abbandonando la casa coniugale e il marito. Evidenziava, quanto alla richiesta relativa all'assegno mensile, di avere cessato l'attività commerciale gestita in Salvitelle perché improduttiva, di avere trovato un lavoro precario part time a tempo determinato, di non avere alcuna disponibilità economica, sebbene consapevole della necessità di supportare i propri figli, di avere una situazione patrimoniale deficitaria tanto da non potere sostenere l'impegno economico richiesto.
Per tutto quanto esposto, concludeva chiedendo al Tribunale adito: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito così provvedere: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in lite con addebito alla ricorrente;
2) porre a carico del , a CP_1
titolo di mantenimento della figlia la somma di euro 150,00 mensile al massimo;
Per_1
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Le parti depositavano memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. contestando tutto quanto ex adverso dedotto, insistendo nelle proprie domande e istanze istruttorie, concludendo come nei rispettivi atti.
In particolare, parte ricorrente con memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. depositata in data
19/03/2025 dopo avere appreso, dalla documentazione depositata in atti, della cessazione dell'attività commerciale esercitata dal in un immobile di proprietà della stessa, CP_1
rifiutando la restituzione delle chiavi, impedendole, di conseguenza, di locarlo al fine di garantire una ulteriore fonte di reddito per far fronte alle esigenze economiche della figlia, modificava in parte le proprie conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio chiedendo: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 30 marzo 1989 a Salvitelle tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto comune - atto n 1 P 2
Serie A Anno 1989, con ordine di annotazione dell'emittenda sentenza dell'ufficiale di stato civile del comune di Salvitelle (SA), con addebito al Sig. e alle seguenti Controparte_1
condizioni: 1) Confermare il provvedimento con cui è stato posto a carico del Sig. CP_1
l'assegno di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo di mantenimento della figlia
[...]
, maggiorenne e non autosufficiente, che dovrà essere corrisposta entro il 5 di Per_1
ciascun mese in favore di e rivalutato annualmente secondo gli indici Parte_1 ISTAT FOI a far data da novembre 2024. 2) Confermare il provvedimento con cui è stato posto a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
mediche non coperte dal SS.NN., scolastiche e ludiche della figlia previamente Per_1
concordate. II. Ordinare la restituzione delle chiavi del magazzino ove prima insisteva
l'attività commerciale del sig. e di proprietà della ex coniuge al fine di permettere CP_1 alla Sig.ra di locare l'immobile e garantire un'ulteriore entrata per Parte_1 la figlia economicamente non ancora autosufficiente.” Il tutto con la condanna Per_1
del resistente alle spese e competenze del presente procedimento, oltre maggiorazioni ed oneri fiscali come per legge, con attribuzione.”
Con memoria depositata in data 24/03/2025, parte resistente constava le avverse conclusioni impugnando, in particolare, la richiesta con cui controparte chiedeva ordinarsi la restituzione delle chiavi del magazzino trattandosi di domanda oggetto di altro processo, conclusosi con sentenza di rigetto passata giudicato.
All'udienza di comparizione del 08/04/2025, venivano sentiti entrambi i coniugi ed esperito, inutilmente, il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza depositata in data 09/04/2025, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Tribunale riduceva, provvisoriamente, ad € 250,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto da a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
, maggiorenne e non autosufficiente, respingeva le istanze istruttorie articolate da Per_1
entrambe le parti.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, nonché per discussione e decisione, all'udienza cartolare del 21/10/2025, con termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il proprio parere.
In via preliminare, deve rilevarsi che la partecipazione del P.M. - il quale nel caso di specie non ha formulato alcuna osservazione sulla domanda proposta - è stata garantita mediante la trasmissione degli atti del procedimento, essendo irrilevante, ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile, che questi non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste (Cass. civ. n. 12456/1999).
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Lagonegro in data 23/11/2023. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulla domanda di mantenimento della figlia , maggiorenne economicamente Per_1
non autosufficiente.
Parte ricorrente ha chiesto di confermare l'obbligo di parte resistente di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne non autosufficiente, mediante Per_1
corresponsione entro il 5 di ciascun mese di un assegno di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI, secondo quanto stabilito in sede di separazione personale.
Preliminarmente, occorre rilevare che il non ha contestato la mancanza di CP_1
autosufficienza economica della figlia , attualmente studentessa universitaria fuori Per_1
sede a Torino, dichiarando la propria disponibilità a contribuire al mantenimento della stessa nei limiti di un importo massimo mensile di € 150,00, atteso il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Posto che il mantenimento dei figli maggiorenni, se non economicamente autosufficienti, è un obbligo condiviso tra entrambi i genitori, regolato dall'art. 337-septies c.c., occorre in questa sede stabilire la misura del contributo paterno al mantenimento della figlia , Per_1 secondo i criteri di cui all'art. 337-ter c.c. (norma applicabile anche in materia di divorzio).
Orbene tenuto conto dell'età della ragazza, degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, studentessa universitaria fuori sede domiciliata in Torino, le spese per il trasporto urbano e quelle alimentari, nonché delle risorse economiche del resistente, il quale, così come dichiarato all'udienza del 08/04/2025 e come confermato dalla documentazione in atti, risulta attualmente impiegato quale dipendente part-time al 40% presso la società
[...] on mansione di “addetto ai distributori di Parte_2 carburanti”, percependo una retribuzione netta mensile di circa € 700,00, il Tribunale ritiene equo porre a carico di un assegno mensile di € 250,00 quale contributo Controparte_1
al mantenimento di , confermando quanto già provvisoriamente disposto con Per_1
ordinanza del 09/04/2025. Il suddetto assegno dovrà essere versato da a Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere rivalutata Parte_1
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, confermato l'obbligo del di partecipare, nella misura del 50%, alle CP_1
spese straordinarie mediche, non coperte da SSN, scolastiche e ludiche ove necessarie per
, purchè previamente concordate. Per_1
Sull'ulteriore domanda di parte ricorrente.
Quanto all'ulteriore domanda proposta dalla difesa del ricorrente nella prima memoria 473- bis.17 (restituzione delle chiavi del magazzino ove prima insisteva l'attività commerciale del sig. e di proprietà della ex coniuge), ne va dichiarata l'inammissibilità, essendo CP_1
essa soggetta al rito ordinario diversamente da quella concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez.
I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009).
È noto, infatti, che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte a cui il Collegio ritiene di aderire, “l'art. 40 c.p.c., consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome
e distinte dalla domanda di divorzio” (cfr. Cassazione, Sez. 1 sentenza n. 1084 del 19.01.2005
e sentenza n. 6660 del 15.05.2001).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio di parte resistente e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in Salvitelle in data 30/03/1989 (atto N. 1 P. 2 S. A. anno 1989);
- conferma l'obbligo, a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile complessiva di
[...]
€ 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia , annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie, ove documentate e concordate, fintanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
- rigetta la domanda di restituzione proposta dalla ricorrente;
- compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Salvitelle per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro, nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice rel./est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco