Articolo 1 della Legge 3 giugno 1949, n. 331
Articolo 2
Versione
1 luglio 1949
Art. 1.
I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze civili e penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio delle esecuzioni e delle notificazioni, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente.
Essi rispondono della regolarita' della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.
Ad essi spetta l'indennita' di trasferta o di accesso in tutte le notificazioni eseguite a spese di parte.
E' di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che implica la redazione di processo verbale, compreso il protesto cambiario.
I commessi sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine di servizio stabilito dal capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente.
E' incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione od attivita' che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che non creda di consentire per ragioni di opportunita'.
Entrata in vigore il 1 luglio 1949