Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Decreto presidenziale 10 luglio 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2025, proposto da
AN Vetri S.n.c. di AN CA e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , e CA AN, nella qualità di procuratore generale della sig.ra NN CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Edlmann, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Borgo San Lorenzo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Stolzi, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, n. 183;
nei confronti
della Glorei Verniciatura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
della Immobiliare Remed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Grignolio, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Prato, viale della Repubblica 239;
per l'annullamento
- della ordinanza di demolizione n. 35 del 10.04.2025 a firma del Dirigente del Servizio Tecnico comunale, notificata il successivo 11/04/2025;
- in parte qua , della nota prot. 25953 del 13/11/2024, con cui è stato dato avvio al provvedimento sanzionatorio;
- degli atti a queste presupposti, conseguenti e connessi, se lesivi, ancorché incogniti, tra cui la relazione sullo stato dei luoghi redatta dall’Ufficio Edilizia Privata in data 03/03/2025, prot. 6925/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgo San Lorenzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. UI IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 18 gennaio 2023, la Glorei Verniciatura srl, in qualità di conduttrice di un immobile ad uso industriale in comproprietà della AN Vetri snc di AN CA & C. e di EC VA, presentava al Comune di Borgo San Lorenzo una comunicazione di inizio lavori per l’installazione di un cd. “ copri-scopri ”, cioè di una struttura aperta con un telone da collocare sull’area scoperta adiacente al manufatto medesimo per l’agevole esecuzione delle operazioni di carico e scarico merce, qualificando il predetto intervento come “ installazione di serre e manufatti aziendali con strutture in metallo leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni (art. 70 comma 1 e art. 136, comma 2, lett. f) l.r.65/2014 ”.
In data 25 ottobre 2024, la Remed srl, proprietaria di un fabbricato confinante, segnalava al Comune di Borgo San Lorenzo la installazione di una tendostruttura in pvc e acciaio in aderenza al capannone industriale sito in via delle Fornaci, 36.
In data 13 novembre 2024, il Comune di Borgo san Lorenzo comunicava agli interessati l’avvio del procedimento di accertamento di abusi edilizi.
In data 6 dicembre 2024, personale dell’UTC del Comune di Borgo San Lorenzo effettuava un sopralluogo, all’esito del quale riscontrava l’esecuzione sine titulo di una tendostruttura di dimensioni 13,50 x 18,00 mt., pari ad una superficie di 243 mq., e con altezza di mt. 7,50, “ costituita da telai in acciaio con travature reticolari, vincolati a coppie con traversi in metallo, poggiati su ruote alloggiate in binari, priva di meccanizzazione per la movimentazione degli stessi ”.
Pertanto, con ordinanza n. 35 del 10 aprile 2025, il Comune resistente, ritenuto il carattere di nuova costruzione ascrivibile al manufatto così edificato e riscontrata la violazione delle distanze legali tra proprietà finitime, ingiungeva alla società conduttrice e ai comproprietari la demolizione dello stesso, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
2. Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e dell’art. 196 L.R.T. 10.11.2014 n. 65: violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dei principi in tema di sanzioni amministrative, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 L. 24.11.1981 n. 689. Travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria: eccesso di potere. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente assume l’illegittimità dell’ingiunzione impugnata per le ulteriori conseguenze sanzionatorie derivanti dalla sua mancata esecuzione a danno della proprietà.
In sostanza, ad avviso della ricorrente, il proprietario incolpevole non potrebbe essere ritenuto responsabile del perpetrato abuso e, pertanto, egli non dovrebbe subire le ulteriori conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata ottemperanza dell’ordine demolitorio, consistenti, in particolare, nell’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale e nella irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
- “ 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e dell’art. 196 L.R.T. 10.11.2014 n. 65; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1571 e 1587 del Codice Civile violazione di legge. Travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità: eccesso di potere. ”.
Con il secondo motivo, la ricorrente assume di non essere comunque in grado di ottemperare in tempi brevi alla demolizione dell’opera oggetto dell’ingiunzione comunale, atteso che la conduttrice ha la detenzione qualificata dell’immobile, che richiederebbe l’attivazione di una apposita azione giudiziale al fine di recuperare il pieno possesso dell’area per eseguire la demolizione del manufatto abusivo.
- “ 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 per difetto di motivazione. ”.
Con il terzo mezzo, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata perché essa conseguirebbe all’applicazione di un regime di automatismi sanzionatori nei confronti dei vari soggetti coinvolti, senza operare le necessarie distinzioni tra gli stessi in termini di responsabilità.
- “ 4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e degli artt. 134 e 196 della L.R.T. 10.11.2014 n. 65: violazione di legge. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria. ”.
Con l’ultimo motivo di gravame, parte ricorrente assume che il manufatto in esame avrebbe quelle caratteristiche di precarietà tali da ritenere che esso non avrebbe richiesto il previo rilascio del permesso di costruire per la sua realizzazione.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Borgo San Lorenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. La Immobiliare Remed srl ha dispiegato rituale atto di intervento ad opponendum , concludendo per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
7. Anzitutto è infondato il quarto motivo di ricorso, che va esaminato per primo per ragioni logiche.
7.1 In detta prospettiva, deve premettersi che l’art. 134, comma 1, lett. b), della legge regionale della Toscana del 10 novembre 2014, n. 65, sottopone al previo rilascio del permesso di costruire “ l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e-bis) ”.
Nel caso di specie, si tratta della realizzazione di un capannone ad uso industriale funzionalmente destinato a soddisfare esigenze durevoli funzionalmente connesse all’esercizio dell’attività produttiva della società conduttrice dell’immobile principale e, per ciò solo, la sua edificazione, in quanto idonea a creare superfici e volumi utili, avrebbe richiesto il previo rilascio del permesso di costruire.
Su tale aspetto, in giurisprudenza è stato affermato che: “ La precarietà dell’opera, che esonera dall'obbligo di munirsi del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene (che prescinde dalla destinazione soggettivamente data al manufatto).
Dunque, alla luce del dato normativo, allo scopo di valutare il carattere precario di un’opera edilizia deve seguirsi il criterio funzionale, in virtù del quale è precario il manufatto che è destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee (Cons. Stato, sez. V, marzo 2013 n. 1776). Altrimenti, l’opera non può dirsi precaria, non essendo sufficiente a tal fine che di tratti di un manufatto smontabile o non infisso stabilmente al suolo (Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10847). Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza l’irrilevanza edilizia di tali opere deve essere valutata con esclusivo riguardo alla temporaneità dell’esigenza che esse sono destinate a soddisfare e non anche all’amovibilità delle stesse (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2019, n. 667).
Ne consegue l'obbligo di valutare l'opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale: rientrano, pertanto, nella nozione giuridica di costruzione tutti quei manufatti che comportano la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, in quanto preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, a prescindere dal materiale impiegato. ” (Consiglio di Stato, VII Sezione, sentenza del 10 novembre 2025, n. 8716; e in senso conforme: Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 16 dicembre 2025, n. 9949; Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 29 settembre 2025, n. 7589).
8. Del pari infondati sono i primi tre mezzi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, atteso che essi si fondano tutti sulla asserita qualità di proprietari incolpevoli dei ricorrenti.
8.1 In detta prospettiva, si osserva che l’ordine di demolizione, per giurisprudenza pacifica da cui il Collegio non intende discostarsi, costituisce una misura di natura reale avente natura ripristinatoria dell’ordine giuridico violato, che per la sua valida adozione prescinde dall’accertamento della responsabilità del proprietario, perché essa non partecipa dei caratteri delle sanzioni in senso stretto (Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 19 agosto 2024 n. 7168; conformi ex aliis : Consiglio di Stato, sezione VII, sentenze 27 novembre 2023, n. 10115 e 9 gennaio 2023, n. 237; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 23 dicembre 2020, n. 8283 e 23 ottobre 2020, n. 6446).
Partecipano, invece, della natura giuridica dei provvedimenti sanzionatori in senso stretto la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis , del d.P.R. n. 380/2001 e l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale prevista dal comma 5 della medesima disposizione, entrambe costituenti l’apparato sanzionatorio dell’illecito omissivo propter rem rappresentato dalla mancata ottemperanza all’ordine demolitorio.
Per tale motivo, l’irrogazione delle predette sanzioni non può prescindere dall’accertamento dell’imputabilità soggettiva dell’illecito omissivo e, pertanto, in detta fase, le predette sanzioni non potrebbero essere validamente irrogate al proprietario che non abbia ottemperato all’ordine demolitorio per non avere la materiale disponibilità dell’immobile e che dimostri, al contempo, di avere assunto serie iniziative volte al recupero del corpus possessionis ( cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 11 ottobre 2023, n. 16).
Pertanto, nel caso di specie, il Comune di Borgo San Lorenzo ha legittimamente ordinato ai ricorrenti il rispristino dello stato dei luoghi, in qualità di comproprietari dell’area oggetto dell’intervento abusivamente realizzato, senza che, in tale fase, rilevi la questione dell’esigibilità dell’adempimento all’ordine demolitorio che, se del caso, potrà essere fatta valere nella fase successiva all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine stesso, per la quale varranno le considerazioni svolte.
In altri termini e in linea generale, sotto il profilo pubblicistico, costituisce onere del proprietario vigilare sull’area oggetto del suo diritto dominicale e, quindi, attivarsi, mediante tutti gli strumenti apprestati dall’ordinamento giuridico, per la riacquisizione del relativo possesso, al precipuo scopo di ripristinare l’assetto urbanistico-edilizio da terzi violato.
Soltanto nel caso in cui egli dimostri di essersi, in tal senso, concretamente impegnato, il proprietario stesso – ab initio legittimamente ingiunto, ex artt. 27 e ss. D.P.R. n. 380/2001, in coerenza con la natura reale della sanzione demolitoria - onde scongiurare le conseguenze acquisitive e l’irrogazione delle sanzioni, di natura pecuniaria, che, altrimenti, ne conseguirebbero, potrà invocare l’assenza di colpa del mancato ripristino.
9. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
10. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IA CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
UI IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI IE | TO IA CC |
IL SEGRETARIO