Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 17/02/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2026, proposto da SC AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale - ed il Formez PA, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento con cui la ricorrente è stata considerata non idonea alla prova scritta del Concorso pubblico indetto dalla Regione Siciliana “… per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 63 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario economico finanziario (Codice ECOFI), posizione economica D1, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale ”;
- per quanto di ragione, degli avvisi pubblicati su INPA in data 28/11/2025 e 18/12/2025, con cui l’Amministrazione ha comunicato ai candidati gli esiti della prova scritta del menzionato concorso;
- del bando di concorso pubblicato il 4 luglio 2025;
- nonché di ogni altro atto connesso, anteriore o conseguente del procedimento, anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il dott. AN NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso per esami finalizzato al reclutamento di n. 63 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), profilo professionale funzionario economico finanziario, indetto con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana n. 2869, in data 1 luglio 2025.
Il bando prevedeva una sola prova selettiva scritta e che, sulla scorta dei punteggi conseguiti in esito al suo espletamento, la commissione esaminatrice avrebbe redatto la graduatoria dei candidati.
La ricorrente ha partecipato alla citata prova scritta riportando il punteggio complessivo di 20,75/30, che è però risultato insufficiente per la sua ammissione alle successive fasi della selezione, atteso che, a mente dell’art. 6 del bando, “… la prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30… ”.
2. Per chiedere l’annullamento del provvedimento di non idoneità alla prova scritta, reso noto il 28 novembre 2025 e, per quanto di ragione, del bando e degli avvisi pubblicati su INPA, con cui l’Amministrazione ha comunicato gli esiti della predetta prova è insorta la ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 16 gennaio 2026 e depositato il 22 gennaio successivo.
3. L’impugnazione è affidata ad un’unica censura, con la quale si denunzia violazione di legge e del principio di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione del principio della par condicio avendo l’Amministrazione asseritamente somministrato alla ricorrente un quesito ambiguo.
3.1. Espone in sintesi la ricorrente che l’art. 6 del bando prevedeva che la prova scritta si svolgesse con la somministrazione ai candidati di una batteria di 60 quesiti a risposta multipla, da risolvere in settanta minuti. Il bando indicava i punteggi da attribuire a ciascuna risposta, prevedendo: 0 punti per la mancata risposta; + 0,50 punti per ogni risposta esatta; - 0,15 punti per ogni risposta errata.
Tanto premesso, la ricorrente sostiene che tra i quesiti a lei somministrati nel corso della prova scritta (sostenuta il 13 novembre 2025) ne era presente uno, contraddistinto dal n. 24, che sarebbe stato formulato in modo errato, poco chiaro ed ambiguo. Pertanto il voto negativo (- 0,15 punti) attribuito alla ricorrente in conseguenza della risposta data al quesito in questione sarebbe da considerare illegittimo. D’altro canto, precisa la ricorrente che, ove fosse stata riconosciuta la esattezza della risposta da lei fornita al quesito in discorso, avrebbe superato la soglia di sbarramento e sarebbe stata inserita nella graduatoria finale.
Segnatamente, al citato quesito n. 24 (" La legge 196/2009 all’art. 17, comma 7, per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego: ") la ricorrente ha risposto indicando la soluzione c): “ richiede una relazione tecnica contenente i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione”. Tale soluzione è stata considerata errata dall’Amministrazione, che ha invece considerato corretta la risposta a): “ richiede una relazione tecnica contenente un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento”.
Ciò posto, secondo la ricorrente il quesito sarebbe fuorviante, atteso che le citate risposte sarebbero entrambe corrette perché conformi al dato normativo.
3. In data 26 gennaio 2026 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che hanno depositato documentazione.
In data 6 febbraio 2026, la resistente Amministrazione ha documentato di aver provveduto ad una nuova correzione della prova scritta della ricorrente assegnandole il punteggio di 21,40/30, ed ammettendola perciò alle successive fasi della selezione.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026, nel corso della quale il Collegio, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, ha evidenziato alle parti la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
5. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (art. 60, 49 e 74 c.p.a.).
6. Dalla lettura della documentazione versata in atti il 6 febbraio 2026 dalla resistente Amministrazione (cfr. allegati 5 e 6) emerge che, con verbale n. 9 del 27 gennaio 2026, la Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa ha riconosciuto che al citato quesito n. 24 erano state fornite due opzioni di risposta ugualmente corrette, provvedendo a rimuovere le penalità irrogate ai candidati che avessero selezionato una delle due opzioni citate. Di conseguenza il compito della ricorrente è stato nuovamente corretto in autotutela, ed alla stessa è stato assegnato il punteggio di punti 21,40/30 considerando perciò superata la prova (cfr. allegato 4 al deposito documentale del 6 febbraio 2026).
7. Tanto premesso, non resta al Collegio che prendere atto dell’integrale soddisfacimento della pretesa vantata dalla ricorrente alla quale, in esito alla nuova correzione, è stato attribuito il punteggio aggiuntivo rivendicato con il mezzo di tutela all’esame ammettendola alle successive fasi della procedura concorsuale, e così dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo.
8. Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti tenuto conto del tempestivo riconoscimento delle ragioni della ricorrente operato dalla resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BR, Presidente
AN NA, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NA | RI BR |
IL SEGRETARIO