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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2984/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. presentato
da
e , rappresentati e difesi dalle avv. CHIARUTTINI MARIA Parte_1 Parte_2
OTTAVIA e KLINGER ANNA PAOLA, presso le stesse elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“insistono per l'accoglimento di tutte le conclusioni già indicate in ricorso.”
Per il Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 07.07.2025 i ricorrenti esponevano che con sentenza n. 3360/2024
pubblicata il 29.09.2024, il Tribunale di Venezia aveva disposto in favore della signora Pt_1
l'assegnazione della casa familiare, unitamente ai mobili, arredi, corredi e pertinenze, costituita
Pag. 1 di 3 dall'immobile sito in fissata a Marcon (VE) via Praello 113, così identificata: Comune di Marcon (E936)
(VE), Catasto fabbricati, foglio 17 part. 472 sub. 4, cat. C/2,Cl. 5, 85mq, Comune di Marcon (E936) (VE),
foglio 17, part. 472, sub. 5, cat. A/3, Cl. 4, 11,0 vani;
che la figlia , maggiorenne, non era Persona_1
economicamente autosufficiente e che, quando faceva rientro a Marcon, viveva presso la madre;
che la suddetta casa, salvo occasionali rientri della figlia, era diventata troppo onerosa da mantenere;
che gli stessi avevano quindi deciso concordemente di porre in vendita l'immobile ed avevano ricevuto un'offerta molto vantaggiosa che avevano deciso di accettare;
che tale offerta prevedeva, in particolare, che la signora potesse rimanere nell'immobile fino al 15 novembre 2025, ma la stipula del contratto Pt_1
definitivo di trasferimento della proprietà e pagamento del prezzo in data 28 luglio p.v. avanti il Notaio
di Marcon;
che il ricavato della vendita verrà ripartito al 50% tra i proprietari anche al fine di Per_2
definire ogni rapporto economico tra i ricorrenti ormai divorziati, ad eccezione del concorso nel mantenimento della figlia.
Ciò premesso, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa familiare a favore della . Pt_1
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 17.07.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.07.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese di lite devono ritenersi compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
- a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 3360/2024 pubblicata il 29.09.2024 del
Tribunale di Venezia ratifica gli accordi tra le parti così disponendo:
Pag. 2 di 3 1) revoca dell'assegnazione della casa familiare sopra citata in favore della IG.ra , Parte_1
ordinando altresì conseguentemente alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere della trascrizione meglio indicate in narrativa, sollevando il Conservatore da ogni responsabilità.
2) Immutate le altre condizioni di divorzio.
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 24.7.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. presentato
da
e , rappresentati e difesi dalle avv. CHIARUTTINI MARIA Parte_1 Parte_2
OTTAVIA e KLINGER ANNA PAOLA, presso le stesse elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“insistono per l'accoglimento di tutte le conclusioni già indicate in ricorso.”
Per il Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 07.07.2025 i ricorrenti esponevano che con sentenza n. 3360/2024
pubblicata il 29.09.2024, il Tribunale di Venezia aveva disposto in favore della signora Pt_1
l'assegnazione della casa familiare, unitamente ai mobili, arredi, corredi e pertinenze, costituita
Pag. 1 di 3 dall'immobile sito in fissata a Marcon (VE) via Praello 113, così identificata: Comune di Marcon (E936)
(VE), Catasto fabbricati, foglio 17 part. 472 sub. 4, cat. C/2,Cl. 5, 85mq, Comune di Marcon (E936) (VE),
foglio 17, part. 472, sub. 5, cat. A/3, Cl. 4, 11,0 vani;
che la figlia , maggiorenne, non era Persona_1
economicamente autosufficiente e che, quando faceva rientro a Marcon, viveva presso la madre;
che la suddetta casa, salvo occasionali rientri della figlia, era diventata troppo onerosa da mantenere;
che gli stessi avevano quindi deciso concordemente di porre in vendita l'immobile ed avevano ricevuto un'offerta molto vantaggiosa che avevano deciso di accettare;
che tale offerta prevedeva, in particolare, che la signora potesse rimanere nell'immobile fino al 15 novembre 2025, ma la stipula del contratto Pt_1
definitivo di trasferimento della proprietà e pagamento del prezzo in data 28 luglio p.v. avanti il Notaio
di Marcon;
che il ricavato della vendita verrà ripartito al 50% tra i proprietari anche al fine di Per_2
definire ogni rapporto economico tra i ricorrenti ormai divorziati, ad eccezione del concorso nel mantenimento della figlia.
Ciò premesso, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa familiare a favore della . Pt_1
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 17.07.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.07.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese di lite devono ritenersi compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
- a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 3360/2024 pubblicata il 29.09.2024 del
Tribunale di Venezia ratifica gli accordi tra le parti così disponendo:
Pag. 2 di 3 1) revoca dell'assegnazione della casa familiare sopra citata in favore della IG.ra , Parte_1
ordinando altresì conseguentemente alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere della trascrizione meglio indicate in narrativa, sollevando il Conservatore da ogni responsabilità.
2) Immutate le altre condizioni di divorzio.
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 24.7.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 3 di 3