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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04859/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4859 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del prot. n. -OMISSIS- emesso dall’I.C.S. “-OMISSIS-”, con sede in Napoli, alla Via di-OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t. comunicato in pari data;
b) tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\12\2024:
a) del prot. n.-OMISSIS-, emesso dall'Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS-" in persona del Dirigente Scolastico p.t.;
b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Si premette che con ordinanza, n. 56 del 10.01.2025, la Sezione così regolava la fase cautelare del giudizio, relativamente ai motivi aggiunti in epigrafe, e riassumeva, al contempo, la fase introduttiva del medesimo giudizio:
“Premesso che parte ricorrente, ha gravato, con il ricorso introduttivo, la nota del d.s. dell’Istituto Scolastico in epigrafe, relativa all’a.s. 2023/2024, e che con ordinanza cautelare, n. 469 del 7.03.2024, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ivi avanzata, fissando per il merito l’udienza pubblica del 18.12.2024, all’esito della quale vi è stato il rinvio all’udienza pubblica dell’11.06.2025, stante la proposizione, in data 10.12.2024, di motivi aggiunti, diretti all’annullamento dell’ulteriore nota del d.s. dell’Istituto Scolastico in epigrafe, relativa al corrente a.s. 2024/2025;
Rilevato che all’odierna udienza in camera di consiglio è venuta, quindi, in decisione la domanda cautelare avanzata, da parte ricorrente, nei motivi aggiunti, di cui sopra;
Rilevato, a tale riguardo, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore è affetto da “-OMISSIS-”, e per tale patologia è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della l. 104/92”, come risulta dalla certificazione INPS in atti;
egli frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe 3 sez. E della Scuola Secondaria di I grado presso l’I.C.S. “-OMISSIS-” con sede in Napoli, per 30 ore settimanali, come si desume dalla stessa nota impugnata;
egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per l’intero tempo scuola di 30 ore settimanali;
l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 30 ore settimanali, gli ha assegnato 18 ore di sostegno, giusta la nota del d.s., gravata nei motivi aggiunti;
Rilevato che nel verbale del G.L.O. del 25.06.2024 sono state richieste, per l’anno scolastico successivo, 2024/2025, 30 ore di sostegno scolastico settimanale;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio ed in assenza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale gravato, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 18 ore, a fronte di un orario di frequenza di 30 ore, nonostante lo stato di disabilità del minore e l’indicazione di 30 ore di sostegno scolastico settimanale, in sede di verifica finale a.s. 2023-2024 e di proposta della dotazione di sostegno per l’a.s. successivo;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, in misura pari all’intero tempo-scuola (30 ore settimanali);
Considerato che a tali principi l’Istituto Scolastico resistente s’ispirerà, anche nella redazione del P.E.I. per il corrente a.s. 2024/2025, e che occorre rinviare, per il merito, alla stessa udienza pubblica dell’11 giugno 2025, come sopra già fissata, in relazione all’atto introduttivo del giudizio;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti, per la presente fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) a) accoglie l’istanza cautelare, avanzata nei motivi aggiunti in epigrafe, ai fini del riesame; b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, relativamente ai motivi aggiunti, l’udienza pubblica dell’11.06.2025, già fissata per il merito del ricorso introduttivo; c) compensa, tra le parti, le spese della presente fase cautelare”.
Si rileva, altresì, che dopo la pronuncia di detta ordinanza cautelare, in assenza di scritti difensivi di controparte, parte ricorrente depositava in data 9.06.2025 memoria conclusiva, del seguente tenore: “In relazione al ricorso principale, si rappresenta che non vi è più interesse all’azione di annullamento essendo ormai decorso l’anno scolastico 2023/2024. In relazione al ricorso per motivi aggiunti si rappresenta che, solo a seguito della notifica dell’ordinanza cautelare n. 56/25 depositata in data 10.01.2025, la P.A. ha provveduto ad assegnare al minore un numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia. Alla luce di quanto suesposto, si chiede dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
All’udienza pubblica dell’111.06.2024, ricorso e motivi aggiunti erano trattenuti in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso ed i motivi aggiunti – giusta quanto dichiarato, da parte ricorrente, nella propria memoria conclusiva, ed in assenza di repliche da controparte – vanno dichiarati improcedibili, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Tanto, in aderenza a pacifica giurisprudenza, secondo la quale: “In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra l'altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 5/10/2023, n. 5416).
La suddetta declaratoria in rito assorbe, evidentemente, anche la domanda, di parte ricorrente, di accertamento del diritto del minore al sostegno scolastico “integrale” anche per gli anni successivi, circa la quale s’osserva, peraltro, che la stessa non avrebbe potuto comunque essere accolta, giacché, in ogni caso, il Tribunale non si sarebbe potuto pronunciare – come da costante giurisprudenza anche della Sezione – circa poteri amministrativi, non ancora esercitati.
Le spese di lite, per la soccombenza virtuale dell’Amministrazione Scolastica, testimoniata dalle ragioni a fondamento delle ordinanze cautelari, pronunziate dalla Sezione con riferimento agli aa. ss. 2023/2024 e 2024/2025, che s’abbiano, qui, per integralmente richiamate, in quanto condivise dal Collegio, vanno poste a suo carico, e sono liquidate – per la fase di merito – come in dispositivo, con attribuzione al difensore della ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, li dichiara improcedibili, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida, per la fase di merito, in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore della medesima ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.