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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1443/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Giuseppe Barbato giusto mandato in atti;
ricorrente
E
Controparte_1
( ) in persona del
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Cantore, giusta Controparte_2 procura generale conferita per rogito Notar di Napoli del 18/06/2024, nn° Per_1 racc./rep. 17705/8545 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 06/10/2022 , nel contestare l'esito della Parte_1 domanda inoltrata all' il 04/05/2020 per il riconoscimento di malattia CP_3 professionale, adiva a questo Tribunale (in funzione del giudice del lavoro) al fine di sentire: s) “dichiarare di natura professionale il danno subito dal ricorrente a seguito dell'infortunio di cui in premessa, valutandolo nella misura del 30% o quella maggiore
o minore che dovesse risultare dalla C.T.U. che sin d'ora si chiede, con riserva di nominare CTP, nonché di depositare note all'esito della TU”; b) “Condannare
l' in persona del L.R.P.T. dom.to per la carica in Roma alla via IV Novembre, CP_3 nonché in p. del L.R.P.T. la sede di Battipaglia sita alla Via Paolo Baratta CP_3 CP_3
15/19 Palazzo Jemma al pagamento della relativa rendita risultante dalla C.T.U. e comunque non inferiore al minimo indennizzabile, dalla data dell'evento o a quella che dovesse risultare dalla TU al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Il tutto con vittorie di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_3 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta TU (dott. , dopo vari rinvii, all'odierna udienza la causa è stata Persona_2 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . Il termine prescrizionale, CP_3 infatti, deve essere correlato non tanto all'insorgenza dei sintomi, ma dal momento in cui assumono rilevanza ed è possibile per il soggetto poter mettere in relazione la patologia con l'attività lavorativa. L'assicurato non ha necessità di comunicare i primi sintomi, allorquando è probabile vista l'entità l'insussistenza di benefici previdenziali correlati, agendo solo eventualmente con l'aggravarsi dei sintomi.
2.2 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 13/02/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Cardiopatia aritmica cronica al momento stabilizzata in flutter atriale atipico cronico, abbisognevole di supporto farmacologico”.
Il TU ha aggiunto che “Allo stato il grado di menomazione dell'integrità psico fisica assunto ai sensi degli art. 13 DLGS 38/2000 complessivo è pari al 18 % ( diciotto percento) a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa.”
È il caso di rilevare che il TU affronta in maniera estensiva ed esaustiva il nodo fondamentale dell'oggetto dell'odierno decidere, avvero la correlazione eziologica fra attività lavorativa e malattia, tanto nel corpo della consulenza tecnica tanto in risposta al consulente tecnico d'ufficio.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento parizale (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_2 quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal TU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave). In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal TU ovvero dalla domanda) di un danno biologico derivante da attività lavorativa nella misura del 18% con accoglimento parziale della domanda.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza. Per lo stesso motivo si pongono a carico
Pag. 2 di 3 dell' le spese di TU, così come liquidate in dispositivo. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento delle provvidenze economiche per Parte_2 postumi conseguenti all'infortunio occorso sul lavoro in data maggio 2020, postumi che ne hanno determinato l'invalidità nella misura del 6%;
2) condanna l' al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori ex art. 16, CP_3
comma 6, della legge 412/1991;
3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite in ragione di metà, in tale proporzione liquidate in complessivi € 1.400,00= per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e
Cpa come per legge (con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Barbato);
4) Pone le spese di TU a carico di parte soccombente , spese liquidate in Euro CP_3
300,00, oltre cassa, IVA ed accessori, in favore del dott. ; Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1443/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Giuseppe Barbato giusto mandato in atti;
ricorrente
E
Controparte_1
( ) in persona del
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Cantore, giusta Controparte_2 procura generale conferita per rogito Notar di Napoli del 18/06/2024, nn° Per_1 racc./rep. 17705/8545 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 06/10/2022 , nel contestare l'esito della Parte_1 domanda inoltrata all' il 04/05/2020 per il riconoscimento di malattia CP_3 professionale, adiva a questo Tribunale (in funzione del giudice del lavoro) al fine di sentire: s) “dichiarare di natura professionale il danno subito dal ricorrente a seguito dell'infortunio di cui in premessa, valutandolo nella misura del 30% o quella maggiore
o minore che dovesse risultare dalla C.T.U. che sin d'ora si chiede, con riserva di nominare CTP, nonché di depositare note all'esito della TU”; b) “Condannare
l' in persona del L.R.P.T. dom.to per la carica in Roma alla via IV Novembre, CP_3 nonché in p. del L.R.P.T. la sede di Battipaglia sita alla Via Paolo Baratta CP_3 CP_3
15/19 Palazzo Jemma al pagamento della relativa rendita risultante dalla C.T.U. e comunque non inferiore al minimo indennizzabile, dalla data dell'evento o a quella che dovesse risultare dalla TU al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Il tutto con vittorie di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_3 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta TU (dott. , dopo vari rinvii, all'odierna udienza la causa è stata Persona_2 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . Il termine prescrizionale, CP_3 infatti, deve essere correlato non tanto all'insorgenza dei sintomi, ma dal momento in cui assumono rilevanza ed è possibile per il soggetto poter mettere in relazione la patologia con l'attività lavorativa. L'assicurato non ha necessità di comunicare i primi sintomi, allorquando è probabile vista l'entità l'insussistenza di benefici previdenziali correlati, agendo solo eventualmente con l'aggravarsi dei sintomi.
2.2 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 13/02/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Cardiopatia aritmica cronica al momento stabilizzata in flutter atriale atipico cronico, abbisognevole di supporto farmacologico”.
Il TU ha aggiunto che “Allo stato il grado di menomazione dell'integrità psico fisica assunto ai sensi degli art. 13 DLGS 38/2000 complessivo è pari al 18 % ( diciotto percento) a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa.”
È il caso di rilevare che il TU affronta in maniera estensiva ed esaustiva il nodo fondamentale dell'oggetto dell'odierno decidere, avvero la correlazione eziologica fra attività lavorativa e malattia, tanto nel corpo della consulenza tecnica tanto in risposta al consulente tecnico d'ufficio.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento parizale (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_2 quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal TU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave). In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal TU ovvero dalla domanda) di un danno biologico derivante da attività lavorativa nella misura del 18% con accoglimento parziale della domanda.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza. Per lo stesso motivo si pongono a carico
Pag. 2 di 3 dell' le spese di TU, così come liquidate in dispositivo. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento delle provvidenze economiche per Parte_2 postumi conseguenti all'infortunio occorso sul lavoro in data maggio 2020, postumi che ne hanno determinato l'invalidità nella misura del 6%;
2) condanna l' al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori ex art. 16, CP_3
comma 6, della legge 412/1991;
3) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite in ragione di metà, in tale proporzione liquidate in complessivi € 1.400,00= per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e
Cpa come per legge (con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Barbato);
4) Pone le spese di TU a carico di parte soccombente , spese liquidate in Euro CP_3
300,00, oltre cassa, IVA ed accessori, in favore del dott. ; Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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