Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 744
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica del ricorso al concessionario e ai consorzi convenuti

    Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992, poiché la parte ricorrente non ha dato prova dell'avvenuta notifica del ricorso al concessionario Area Srl, né al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e neppure al Consorzio di Bonifica della Calabria, in ricorso indicati quali parti opposte, che tra l'altro non sono costituite in giudizio. In atti, infatti, vi è l'originale del ricorso ma non risultano depositate le ricevute di avvenuta notifica del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancato deposito telematico degli atti processuali

    Il ricorso è inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 bis, co. 3, del D. Lgs. n. 546/1992, che prevede l'obbligo generalizzato per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali. Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, inoltre, è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea anche per i soggetti privi di assistenza tecnica; ne deriva che anche nelle controversie fino ad euro 3.000 (per le quali la parte può stare in giudizio senza difensore), le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 744
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 744
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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