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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 744/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6496/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Della Calabria
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 19906833 TRIB CONSORTILI 2020
- INGIUNZIONE n. 19847523 TRIB CONSORTILI 2018
- INGIUNZIONE n. 19847523 TRIB CONSORTILI 2019
- INGIUNZIONE n. 16821349 TRIB CONSORTILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10238835 TRIB CONSORTILI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22668388 TRIB CONSORTILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6496/2024, redatto in forma cartacea e pervenuto a mezzo posta presso la Corte il 4/10/2024, la sig.ra Ricorrente_1, domiciliata in Bisignano (CS), ha impugnato n. 3 ingiunzioni di pagamento relative a contributo consortile anni 2017, 2018/2019 e 2020, nonché una richiesta di pagamento relativa al contributo consortile anno 2016 ed un preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto il contributo consortile anno 2020, tutti notificati da Area Srl, per il Consorzio di
Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino.
In particolare, la ricorrente ha contestato la legittimità degli atti impugnati per assenza del benefico consortile e per vizio di motivazione, chiedendone l'annullamento.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 bis, co. 3, del D. Lgs. n. 546/1992, che prevede l'obbligo generalizzato per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, inoltre, è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea anche per i soggetti privi di assistenza tecnica;
ne deriva che anche nelle controversie fino ad euro 3.000 (per le quali la parte può stare in giudizio senza difensore), le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi.
Il ricorso è inammissibile, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992, poiché la parte ricorrente non ha dato prova dell'avvenuta notifica del ricorso al concessionario Area Srl, né al
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e neppure al Consorzio di Bonifica della
Calabria, in ricorso indicati quali parti opposte, che -tra l'altro- non sono costituite in giudizio.
In atti, infatti, vi è l'originale del ricorso ma non risultano depositate le ricevute di avvenuta notifica del ricorso.
Orbene, in base all'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992 (applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis), il ricorrente, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di inammissibilità, deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita (ora Corte di Giustizia Tributaria), o trasmettere a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
analoga prova deve essere data allorquando il ricorso venga notificato a mezzo pec: in quest'ultimo caso le ricevute pec di avvenuta notifica del ricorso debbono essere depositate nel fascicolo telematico del giudice.
Tanto è richiesto dalla legge per permettere al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione e, nel contempo, per controllare la regolare instaurazione del contraddittorio.
L'accertata inammissibilità assorbe e supera ogni ulteriore motivo.
Delibati in modo sommario i motivi di merito, si ritiene sussistano i presupposti per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese di giudizio. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6496/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Della Calabria
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 19906833 TRIB CONSORTILI 2020
- INGIUNZIONE n. 19847523 TRIB CONSORTILI 2018
- INGIUNZIONE n. 19847523 TRIB CONSORTILI 2019
- INGIUNZIONE n. 16821349 TRIB CONSORTILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10238835 TRIB CONSORTILI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22668388 TRIB CONSORTILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6496/2024, redatto in forma cartacea e pervenuto a mezzo posta presso la Corte il 4/10/2024, la sig.ra Ricorrente_1, domiciliata in Bisignano (CS), ha impugnato n. 3 ingiunzioni di pagamento relative a contributo consortile anni 2017, 2018/2019 e 2020, nonché una richiesta di pagamento relativa al contributo consortile anno 2016 ed un preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto il contributo consortile anno 2020, tutti notificati da Area Srl, per il Consorzio di
Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino.
In particolare, la ricorrente ha contestato la legittimità degli atti impugnati per assenza del benefico consortile e per vizio di motivazione, chiedendone l'annullamento.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 bis, co. 3, del D. Lgs. n. 546/1992, che prevede l'obbligo generalizzato per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, inoltre, è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea anche per i soggetti privi di assistenza tecnica;
ne deriva che anche nelle controversie fino ad euro 3.000 (per le quali la parte può stare in giudizio senza difensore), le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi.
Il ricorso è inammissibile, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992, poiché la parte ricorrente non ha dato prova dell'avvenuta notifica del ricorso al concessionario Area Srl, né al
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e neppure al Consorzio di Bonifica della
Calabria, in ricorso indicati quali parti opposte, che -tra l'altro- non sono costituite in giudizio.
In atti, infatti, vi è l'originale del ricorso ma non risultano depositate le ricevute di avvenuta notifica del ricorso.
Orbene, in base all'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992 (applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis), il ricorrente, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di inammissibilità, deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita (ora Corte di Giustizia Tributaria), o trasmettere a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
analoga prova deve essere data allorquando il ricorso venga notificato a mezzo pec: in quest'ultimo caso le ricevute pec di avvenuta notifica del ricorso debbono essere depositate nel fascicolo telematico del giudice.
Tanto è richiesto dalla legge per permettere al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione e, nel contempo, per controllare la regolare instaurazione del contraddittorio.
L'accertata inammissibilità assorbe e supera ogni ulteriore motivo.
Delibati in modo sommario i motivi di merito, si ritiene sussistano i presupposti per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese di giudizio. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.