Art. 2.
I marittimi in possesso del grado di motorista, navale di prima oppure di seconda classe, previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320 , i quali, nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1045, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili nazionali, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione ed al comando di guardia di motori a combustione interna di potenza superiore, rispettivamente, a 400 ed a 200 cavalli-asse, possono prendere imbarco con le stesse funzioni su unita' adibite al trasporto di merci o alla pesca od al rimorchio, munite di motori di tipo analogo e di potenza non superiore a quella dei motori al cui servizio furono adibiti nel periodo suddetto.
I marittimi in possesso del grado di motorista, navale di prima oppure di seconda classe, previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320 , i quali, nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1045, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili nazionali, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione ed al comando di guardia di motori a combustione interna di potenza superiore, rispettivamente, a 400 ed a 200 cavalli-asse, possono prendere imbarco con le stesse funzioni su unita' adibite al trasporto di merci o alla pesca od al rimorchio, munite di motori di tipo analogo e di potenza non superiore a quella dei motori al cui servizio furono adibiti nel periodo suddetto.