Art. 2.
L'ammortamento del mutuo, decorrente dal 1 gennaio successivo alla sua erogazione, avverra' in trenta annualita' costanti posticipate, comprensive dell'interesse del 5,80 per cento.
L'ammortamento del mutuo, decorrente dal 1 gennaio successivo alla sua erogazione, avverra' in trenta annualita' costanti posticipate, comprensive dell'interesse del 5,80 per cento.