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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1837 dell'anno 2025 V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 30.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
CO (BR) il 19.05.1971 e (cod. fisc.: Parte_2
nata a [...] il [...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca
Stillittano, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Caulonia 5, scala A, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato in data 09/07/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Otranto
(LE) il 03/02/1996;
-considerato che con decreto del 28.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Otranto (LE) il 03/02/1996; b) dal matrimonio sono nate le figlie (15.12.1998) e (27.7.2000), entrambe Persona_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) con decreto di omologa n. 169 del 2015 (dep. il 07.07.2015) il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 09.06.2015;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 09.06.2015 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-rilevato che le parti, nel ricorso introduttivo, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 28.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato in data 09/07/2025 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Otranto (LE) il 03/02/1996 tra e Parte_1 [...]
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti Pt_2
di matrimonio del Comune di Otranto (LE), Atto N. 4 parte 2 serie A - anno 1996, senza ulteriori condizioni.
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Otranto (LE), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, il 07.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna