TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1913 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 18.02.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.04.1969, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Natascia Sarra, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via Gennaro Musella n.9 è elettivamente domiciliata;
e
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.06.1968, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Manti e dall'avv. Caterina Neri, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via
Sant'Anna II Tronco C.da Falcone, al civico 2/c, è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 09.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto a Reggio Calabria (RC) il 18/08/1990;
-considerato che con decreto di anticipazione del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine perentorio sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria (RC) il 18/08/1990; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(06/06/1991) e (01/09/1992) entrambi maggiorenni
[...] Persona_2
ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 06.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 09.07.2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
-pronuncia l'omologa della separazione tra e , Parte_1 Controparte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (RC) n. 448, Parte II, Serie A Uff.1 – anno 1990, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) tenuto conto delle rispettive condizioni personali e professionali e dei rispettivi redditi, la sig.ra rinuncia a un contributo mensile per il proprio Pt_1
mantenimento personale, tuttavia il sig. corrisponderà alla stessa un CP_1
contributo per spese straordinarie di € 400,00 in corrispondenza sia del percepimento della 13^ che della 14^ mensilità dello stipendio;
3) la sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale provvedendo a Pt_1
tutte le spese di uso e manutenzione della stessa mentre il sig. continuerà a CP_1
provvedere al pagamento delle rate relative all'impianto fotovoltaico per un triennio;
4) i coniugi concordano che i cani di loro proprietà continueranno ad essere collocati presso la casa coniugale: la sig.ra provvederà alla cura e al Pt_1
mantenimento degli stessi e il sig. contribuirà mensilmente corrispondendo CP_1
l'importo 50,00. Le spese straordinarie, invece, saranno divise al cinquanta per cento tra i coniugi;
5) i coniugi si danno reciprocamente atto d'aver prima d'ora concordato e regolato la divisione dei beni mobili di proprietà comune presenti nella casa coniugale;
6) la sig.ra continuerà a utilizzare l'autovettura Smart targata BW692HN Pt_1
intestata al sig. il quale acconsente sin da ora al passaggio di proprietà in CP_1
capo alla stessa entro il mese di luglio del corrente anno, con ripartizione delle relative spese al cinquanta per cento;
7) le spese di manutenzione ordinaria dell'autovettura di cui al punto che precede
(tagliando, revisione, riparazioni dovute a guasti, sostituzione di pneumatici) saranno a carico della sig.ra mentre il sig. provvederà al Pt_1 CP_1
pagamento della tassa automobilistica e del premio di assicurazione fino al passaggio di proprietà della vettura;
8) considerato che i coniugi hanno contratto congiuntamente un finanziamento per esigenze personali del sig. costui si impegna a provvedere in via esclusiva CP_1 alla regolare estinzione del finanziamento denominato “Xme prestito facile monorata
588887436” tenendo indenne la sig.ra da qualsivoglia responsabilità per Pt_1
mancato o ritardato inadempimento delle obbligazioni in parola e con rinuncia a qualsivoglia rimborso delle somme spese per tali causali;
9) i coniugi convengono che le superiori condizioni saranno per essi Immediatamente valide ed efficaci sin dal giorno dell'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.02.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1913 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 18.02.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.04.1969, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Natascia Sarra, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via Gennaro Musella n.9 è elettivamente domiciliata;
e
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.06.1968, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Manti e dall'avv. Caterina Neri, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via
Sant'Anna II Tronco C.da Falcone, al civico 2/c, è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 09.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto a Reggio Calabria (RC) il 18/08/1990;
-considerato che con decreto di anticipazione del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine perentorio sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria (RC) il 18/08/1990; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(06/06/1991) e (01/09/1992) entrambi maggiorenni
[...] Persona_2
ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 06.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 09.07.2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
-pronuncia l'omologa della separazione tra e , Parte_1 Controparte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (RC) n. 448, Parte II, Serie A Uff.1 – anno 1990, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) tenuto conto delle rispettive condizioni personali e professionali e dei rispettivi redditi, la sig.ra rinuncia a un contributo mensile per il proprio Pt_1
mantenimento personale, tuttavia il sig. corrisponderà alla stessa un CP_1
contributo per spese straordinarie di € 400,00 in corrispondenza sia del percepimento della 13^ che della 14^ mensilità dello stipendio;
3) la sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale provvedendo a Pt_1
tutte le spese di uso e manutenzione della stessa mentre il sig. continuerà a CP_1
provvedere al pagamento delle rate relative all'impianto fotovoltaico per un triennio;
4) i coniugi concordano che i cani di loro proprietà continueranno ad essere collocati presso la casa coniugale: la sig.ra provvederà alla cura e al Pt_1
mantenimento degli stessi e il sig. contribuirà mensilmente corrispondendo CP_1
l'importo 50,00. Le spese straordinarie, invece, saranno divise al cinquanta per cento tra i coniugi;
5) i coniugi si danno reciprocamente atto d'aver prima d'ora concordato e regolato la divisione dei beni mobili di proprietà comune presenti nella casa coniugale;
6) la sig.ra continuerà a utilizzare l'autovettura Smart targata BW692HN Pt_1
intestata al sig. il quale acconsente sin da ora al passaggio di proprietà in CP_1
capo alla stessa entro il mese di luglio del corrente anno, con ripartizione delle relative spese al cinquanta per cento;
7) le spese di manutenzione ordinaria dell'autovettura di cui al punto che precede
(tagliando, revisione, riparazioni dovute a guasti, sostituzione di pneumatici) saranno a carico della sig.ra mentre il sig. provvederà al Pt_1 CP_1
pagamento della tassa automobilistica e del premio di assicurazione fino al passaggio di proprietà della vettura;
8) considerato che i coniugi hanno contratto congiuntamente un finanziamento per esigenze personali del sig. costui si impegna a provvedere in via esclusiva CP_1 alla regolare estinzione del finanziamento denominato “Xme prestito facile monorata
588887436” tenendo indenne la sig.ra da qualsivoglia responsabilità per Pt_1
mancato o ritardato inadempimento delle obbligazioni in parola e con rinuncia a qualsivoglia rimborso delle somme spese per tali causali;
9) i coniugi convengono che le superiori condizioni saranno per essi Immediatamente valide ed efficaci sin dal giorno dell'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.02.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna