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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8909 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 69993 dell'anno 2022, vertente tra
- ( ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
23/04/1970, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Scaringella, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( , nato in [...] il CP_1 C.F._2 21/04/1966, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Titone, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 12.02.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Frascati in data 14.07.1996
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Frascati anno 1996, atto n. 163, p. 2, s. A, Ufficio 1), e dalla loro unione nascevano due figlie (22/03/2001) Per_1 Per_ ed (23/07/2005); l'unione familiare entrava progressivamente in una crisi irreversibile;
con accordo di separazione raggiunto per il tramite di convenzione di negoziazione assistita, sottoscritto in data 4 agosto 2021 (nulla osta del 04.10.2021), i coniugi prevedevano che ciascuno provvedesse autonomamente al proprio Per_ mantenimento, l'affido condiviso dell'allora figlia minorenne , con suo collocamento presso la madre alla quale veniva assegnata la casa familiare in Morlupo
(RM), Via Aldo Moro 211, e infine un contributo paterno per il mantenimento di entrambe le figlie di complessivi € 600 mensili (€ 300 ciascuna), ripartendosi a metà le spese straordinarie.
Parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermandosi in toto le statuizioni separative.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di divorzio, CP_1 contestava quanto dedotto ex adverso, evidenziando che, dalla data della separazione, Per_ aveva perso ogni contatto con entrambe le figlie ed e si trovava in una Per_1 situazione economica tale da non riuscire a far fronte agli obblighi di mantenimento assunti nell'accordo di negoziazione assistita, potendo contare solo sul proprio stipendio di cameriere di € 1.400 mensili. Chiedeva quindi fossero confermate le statuizioni Per_ separative riguardanti la figlia minore , rideterminandosi il contributo paterno per il mantenimento di entrambe le figlie nella somma di complessivi € 300 mensili (€ 150 a figlia), oltre alla quota del 20% delle spese straordinarie.
In data 16 maggio 2023 il Presidente f.f., letti gli atti e la documentazione depositata, confermava i provvedimenti della separazione.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art.183 cpc, il Giudice istruttore riteneva la causa istruita e matura per la decisione e la riservava al Collegio, con termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, nonché sulla domanda Per_ relativa all'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni ed . Per_1
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 4 agosto 2021 (nulla osta del 04.10.2021).
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Per_ Contributo al mantenimento delle figlie ed Per_1 Per_ Le parti sono genitori di (24 anni) ed (19 anni), entrambe conviventi con la Per_1 madre.
Il racconto della storia familiare ha una narrazione del tutto diversa: da parte della signora viene evidenziato un reiterato comportamento di disinteresse del padre, sia dal punto di vista materiale sia spirituale nella vita delle figlie;
da parte del signore viene sottolineata l'opera di sistematico allontanamento dalla figura paterna messa in atto dalla moglie nei suoi confronti e ai danni delle figlie e la sua difficoltà di far fronte, stante la propria situazione lavorativa, agli impegni assunti in sede di separazione. Premesso l'irrilevanza della storia delle relazioni familiari, stante la maggiore età di entrambe le figlie, con l'ordinanza presidenziale venivano confermate le statuizioni separative, che prevedevano a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie di complessivi € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La figlia dopo aver conseguito la laurea triennale presso SSML Gregorio VII di Per_1
Roma, è iscritta al secondo anno del corso di laurea magistrale presso la stessa università.
La ragazza -come riferito dalla madre nelle note scritte di precisazione delle conclusioni- nel corso degli anni ha svolto lavori saltuari/occasionali presso la Scuola di Inglese English by Porto di Terra, con retribuzione complessiva di € 1.000. Oltre a ciò, la ragazza ha svolto, dal 16 settembre al 16 dicembre 2024, un tirocinio retribuito di € 584 netti mensili a Barcellona (Spagna). Per_ Con riguardo invece alla figlia , la ragazza, conseguito il diploma, frequenta il primo anno presso l'Università LUISS Guido Carli, non svolgendo attività lavorativa, né saltuaria, né continuativa. Con riguardo alla situazione delle parti, si evidenzia quanto segue.
La signora è lavoratrice dipendente presso la CASSA Parte_1
NAZ.PRE.ASS.D.COMM.STI CNPADC, percependo un reddito annuo (come si evince dall'ultimo CUD depositato anno 2023) di € 34.795,65 ed è proprietaria della casa familiare ove risiede unitamente alle figlie, delle cui esigenze si è fatta carico.
Di contro il sig. -come risulta dalla documentazione versata in atti- lavora come CP_1 cameriere presso il ristorante “Rinaldi” al Quirinale, percependo uno stipendio mensile netto di circa € 1.400/1.500, ha dichiarato di sostenere un canone di locazione dell'immobile ove vive di € 600 mensili oltre oneri condominiali. Con riguardo invece alla raggiunta autosufficienza economica della figlia così Per_1 come dedotta dal padre nelle note scritte per l'udienza del 20.03.2024, è emerso che la ragazza, ad oggi ventiquattrenne, ha sì svolto occasionalmente e per periodi limitati dei lavori saltuari/occasionali come traduttrice e insegnante, riuscendo a guadagnare piccole somme, non sufficienti a consentirle di raggiungere una sua autonomia e provvedere da sola al suo sostentamento. Peraltro, la ragazza sta terminando il percorso di studi.
In considerazione di quanto sopra, dato atto delle esigenze di vita delle figlie ed Per_1 Per_
, di 24 e 19 anni, nonché delle spese connesse all'età, avuto riguardo alla assenza di frequentazione con il padre, il Tribunale, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di € 600 mensili (€ 300 per ciascuna figlia), a far data dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del
17.12.2014. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di giudizio Le ragioni della decisione e la materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 69993/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), nata in [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
( , nato in [...] il [...], che hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio in Frascati in data 14.07.1996;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Frascati (anno 1996, atto n. 163, p. 2, s. A, Ufficio 1);
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento delle CP_1 Parte_1 Per_ figlie ed , maggiorenni non economicamente autosufficienti, presso il di lei Per_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600 (€ 300 ciascuna), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che il padre si faccia carico delle spese straordinarie nella misura del 50%;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 69993 dell'anno 2022, vertente tra
- ( ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
23/04/1970, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Scaringella, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( , nato in [...] il CP_1 C.F._2 21/04/1966, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Titone, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 12.02.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Frascati in data 14.07.1996
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Frascati anno 1996, atto n. 163, p. 2, s. A, Ufficio 1), e dalla loro unione nascevano due figlie (22/03/2001) Per_1 Per_ ed (23/07/2005); l'unione familiare entrava progressivamente in una crisi irreversibile;
con accordo di separazione raggiunto per il tramite di convenzione di negoziazione assistita, sottoscritto in data 4 agosto 2021 (nulla osta del 04.10.2021), i coniugi prevedevano che ciascuno provvedesse autonomamente al proprio Per_ mantenimento, l'affido condiviso dell'allora figlia minorenne , con suo collocamento presso la madre alla quale veniva assegnata la casa familiare in Morlupo
(RM), Via Aldo Moro 211, e infine un contributo paterno per il mantenimento di entrambe le figlie di complessivi € 600 mensili (€ 300 ciascuna), ripartendosi a metà le spese straordinarie.
Parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermandosi in toto le statuizioni separative.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di divorzio, CP_1 contestava quanto dedotto ex adverso, evidenziando che, dalla data della separazione, Per_ aveva perso ogni contatto con entrambe le figlie ed e si trovava in una Per_1 situazione economica tale da non riuscire a far fronte agli obblighi di mantenimento assunti nell'accordo di negoziazione assistita, potendo contare solo sul proprio stipendio di cameriere di € 1.400 mensili. Chiedeva quindi fossero confermate le statuizioni Per_ separative riguardanti la figlia minore , rideterminandosi il contributo paterno per il mantenimento di entrambe le figlie nella somma di complessivi € 300 mensili (€ 150 a figlia), oltre alla quota del 20% delle spese straordinarie.
In data 16 maggio 2023 il Presidente f.f., letti gli atti e la documentazione depositata, confermava i provvedimenti della separazione.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art.183 cpc, il Giudice istruttore riteneva la causa istruita e matura per la decisione e la riservava al Collegio, con termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, nonché sulla domanda Per_ relativa all'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni ed . Per_1
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 4 agosto 2021 (nulla osta del 04.10.2021).
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Per_ Contributo al mantenimento delle figlie ed Per_1 Per_ Le parti sono genitori di (24 anni) ed (19 anni), entrambe conviventi con la Per_1 madre.
Il racconto della storia familiare ha una narrazione del tutto diversa: da parte della signora viene evidenziato un reiterato comportamento di disinteresse del padre, sia dal punto di vista materiale sia spirituale nella vita delle figlie;
da parte del signore viene sottolineata l'opera di sistematico allontanamento dalla figura paterna messa in atto dalla moglie nei suoi confronti e ai danni delle figlie e la sua difficoltà di far fronte, stante la propria situazione lavorativa, agli impegni assunti in sede di separazione. Premesso l'irrilevanza della storia delle relazioni familiari, stante la maggiore età di entrambe le figlie, con l'ordinanza presidenziale venivano confermate le statuizioni separative, che prevedevano a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie di complessivi € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La figlia dopo aver conseguito la laurea triennale presso SSML Gregorio VII di Per_1
Roma, è iscritta al secondo anno del corso di laurea magistrale presso la stessa università.
La ragazza -come riferito dalla madre nelle note scritte di precisazione delle conclusioni- nel corso degli anni ha svolto lavori saltuari/occasionali presso la Scuola di Inglese English by Porto di Terra, con retribuzione complessiva di € 1.000. Oltre a ciò, la ragazza ha svolto, dal 16 settembre al 16 dicembre 2024, un tirocinio retribuito di € 584 netti mensili a Barcellona (Spagna). Per_ Con riguardo invece alla figlia , la ragazza, conseguito il diploma, frequenta il primo anno presso l'Università LUISS Guido Carli, non svolgendo attività lavorativa, né saltuaria, né continuativa. Con riguardo alla situazione delle parti, si evidenzia quanto segue.
La signora è lavoratrice dipendente presso la CASSA Parte_1
NAZ.PRE.ASS.D.COMM.STI CNPADC, percependo un reddito annuo (come si evince dall'ultimo CUD depositato anno 2023) di € 34.795,65 ed è proprietaria della casa familiare ove risiede unitamente alle figlie, delle cui esigenze si è fatta carico.
Di contro il sig. -come risulta dalla documentazione versata in atti- lavora come CP_1 cameriere presso il ristorante “Rinaldi” al Quirinale, percependo uno stipendio mensile netto di circa € 1.400/1.500, ha dichiarato di sostenere un canone di locazione dell'immobile ove vive di € 600 mensili oltre oneri condominiali. Con riguardo invece alla raggiunta autosufficienza economica della figlia così Per_1 come dedotta dal padre nelle note scritte per l'udienza del 20.03.2024, è emerso che la ragazza, ad oggi ventiquattrenne, ha sì svolto occasionalmente e per periodi limitati dei lavori saltuari/occasionali come traduttrice e insegnante, riuscendo a guadagnare piccole somme, non sufficienti a consentirle di raggiungere una sua autonomia e provvedere da sola al suo sostentamento. Peraltro, la ragazza sta terminando il percorso di studi.
In considerazione di quanto sopra, dato atto delle esigenze di vita delle figlie ed Per_1 Per_
, di 24 e 19 anni, nonché delle spese connesse all'età, avuto riguardo alla assenza di frequentazione con il padre, il Tribunale, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di € 600 mensili (€ 300 per ciascuna figlia), a far data dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del
17.12.2014. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di giudizio Le ragioni della decisione e la materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 69993/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), nata in [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
( , nato in [...] il [...], che hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio in Frascati in data 14.07.1996;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Frascati (anno 1996, atto n. 163, p. 2, s. A, Ufficio 1);
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento delle CP_1 Parte_1 Per_ figlie ed , maggiorenni non economicamente autosufficienti, presso il di lei Per_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600 (€ 300 ciascuna), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che il padre si faccia carico delle spese straordinarie nella misura del 50%;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi