Art. 12.
Agli inscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Oviglio - Gentile -
Carnazza.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Agli inscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Oviglio - Gentile -
Carnazza.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.