Articolo 12 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395
Articolo 11
Versione
20 luglio 1923
Art. 12.


Agli inscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Oviglio - Gentile -
Carnazza.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Entrata in vigore il 20 luglio 1923
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