Sentenza 30 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/09/2021, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2021
N. 00757/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Modafferi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Reggio Calabria, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del verbale di ammonimento emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Reggio Calabria in data 02/08/2019 e notificato in data 03/08/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 15 luglio 2021 il dott. Antonino Scianna, con causa passata in decisione senza discussione orale, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento datato 2 agosto 2019 ed emesso ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. n. 93/2013, convertito con modifiche nella legge n. 119/2013, il Questore di Reggio Calabria ha ammonito -OMISSIS-, a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da qualsivoglia condotta che, attraverso atteggiamenti persecutori e vessatori, anche sotto forma di minaccia o molestia, comporti alla persona offesa un disagio psico-fisico, nonché ragionevole timore per la sua incolumità.
Il gravato provvedimento è stato adottato in ragione della circostanza che il signor -OMISSIS- avrebbe, sottoposto la sua ex moglie, -OMISSIS-, ed anche il figlio allora minore, -OMISSIS-, a violenze fisiche tali da cagionare loro fondato timore per la propria incolumità.
2. Contro il provvedimento di ammonimento è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, affidato ad articolate censure con cui si denunzia la violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990, dell’art. 3 comma 1 del D.L. 93/2013, degli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione e degli artt. 5 e 6 del trattato CEDU. Il gravato provvedimento sarebbe inoltre afflitto da eccesso di potere per difetto dei presupposti, per travisamento dei fatti, per ingiustizia manifesta, per carenza di motivazione e di istruttoria.
Sostiene in sintesi la difesa del ricorrente che il gravato provvedimento sarebbe stato adottato dalla Questura di Reggio Calabria senza l’attivazione del necessario contraddittorio procedimentale e sulla base delle sole dichiarazioni della signora -OMISSIS- e del figlio minore della coppia, rese però all’esito di un litigio che andrebbe ad inquadrarsi in una situazione di fisiologica tensione legata alla separazione dei coniugi. Mancherebbero dunque elementi concreti che possano essere considerati indice della personalità aggressiva del ricorrente, per altro costretto dalla ex moglie ad abbandonare la casa coniugale.
3. In data 14 febbraio 2020 si è costituita l’amministrazione intimata. In vista della discussione le parti si sono scambiate le memorie di rito, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza del 15 luglio 2021 svoltasi senza discussione orale, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176.
4. Va preliminarmente osservato come il gravato provvedimento sia stato emesso come detto ai sensi dell’art 3 del Decreto Legge del 14/08/2013 n. 93, convertito con modificazioni in Legge 15 ottobre 2013, n. 119. La norma in discorso, rubricata “Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica”, cosi dispone:
“1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonchè 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto…”.
4.1. Il richiamato art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2009 n. 38, ha introdotto il potere di ammonimento del Questore. La norma stabilisce che “ fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni ”.
4.2. Va osservato poi che i suddetti provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell'ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile la esistenza di condotte di violenza domestica. Pertanto il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione ( ex multis , T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 gennaio 2016, n. 3).
5. Tanto premesso in generale sull’istituto dell’ammonimento, nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, il Collegio reputa che il gravato provvedimento resista alle censure dedotte stante la particolare gravità dell’episodio dell’1 agosto 2019, allorquando dopo un violento litigio con il ricorrente, la signora -OMISSIS- ed il figlio allora minore della coppia furono costretti a ricorrere alle cure mediche in ragione delle percosse subite.
6. Quanto alla pretesa violazione delle garanzie partecipative del ricorrente dalla quale sarebbe altresì derivata la carenza di istruttoria e di motivazione, questo Collegio ha già avuto modo di precisare che in base a quanto previsto dall’art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, convertito nella legge n. 38 del 2009, “ …il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, può decidere se emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto, con l’avviso di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Ciò si spiega perché l’eventuale anche lieve differimento dell’emanazione del provvedimento può avere gravi e a volte anche irreversibili conseguenze per chi abbia segnalato i fatti all’autorità di pubblica sicurezza. (Consiglio di stato, sez. III, sentenza n. 7971 del 14 dicembre 2020) ” (cfr. TAR Reggio Calabria, 8 febbraio 2021 n. 115).
Nella vicenda all’esame il Questore ha espressamente dato atto che “ la sussistenza di ragioni di gravità del presente procedimento amministrativo rende opportuno adottare il provvedimento nei confronti di, in deroga procedurale rispetto a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990 e che le citate garanzie partecipative non avrebbero comunque reso diverso il contenuto del presente provvedimento ”.
Tale valutazione non appare al Collegio manifestamente irragionevole: in effetti la semplice lettura della documentazione versata in atti non può che portare a condividere i rilievi del Questore di Reggio Calabria in ordine all’irrilevanza dell’eventuale apporto partecipativo dell’interessato.
A tale conclusione è agevole pervenire in considerazione di quanto emerge dall’annotazione di Polizia Giudiziaria (allegato 004 della costituzione delle resistenti amministrazioni in data 14.02.2020) sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, non contestata dal ricorrente e versata in atti dalla difesa erariale in uno con i referti del Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano (allegato 003 della costituzione delle resistenti amministrazioni in data 14.02.2020), alle cui cure la moglie ed il figlio del ricorrente furono, come detto, costretti a ricorrere (con una prognosi di cinque giorni ciascuno) dopo il violento litigio dell’1 agosto 2019.
7. Il Collegio reputa infondate anche le altre censure con le quali vengono prospettati diversi profili di eccesso di potere e violazione del diritto di contraddire e difendersi dell’odierno ricorrente evidenziando per altro, da ultimo, l’intervenuta archiviazione su richiesta della stessa Procura della Repubblica del procedimento penale avviato nei confronti del -OMISSIS-.
La costante giurisprudenza amministrativa precisa che l'istituto dell'ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali. Il provvedimento di ammonimento assolve quindi ad una funzione cautelare e preventiva, in quanto preordinato ad impedire che gli atti persecutori si ripetano e cagionino esiti irreparabili ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599)
Analoghe considerazioni valgono per la “ misura di prevenzione per condotte di violenza domestica ”, prevista dal citato art. 3 del decreto legge n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013, disposta con il provvedimento all'esame di questo Tribunale.
Anche con riferimento a tale misura la giurisprudenza ( ex multis , T.R.G.A. Trento, 19 luglio 2016, n. 304; TAR Reggio Calabria, 30 settembre 2020, n. 580) ha più volte ribadito che la stessa è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire, quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in manifestazioni più eclatanti. Pertanto, posto che il provvedimento di ammonimento in discorso mira non a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) del codice penale, quanto piuttosto a prevenire la commissione di tali reati, ai fini dell'adozione di esso non occorre la piena prova della consumazione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento ed all'identificazione del suo autore.
7.1. Tanto premesso, è vero come rileva la difesa del ricorrente che la Procura della Repubblica, nel richiedere l’archiviazione del procedimento penale avviato contro di lui, ha evidenziato che le indagini effettuate non hanno consentito di far emergere elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria. Ma questa considerazione è evidentemente riferita solo ad uno dei tre capi di imputazione mossi contro il -OMISSIS-, ossia quello relativo al reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 del codice penale.
Per gli altri due capi di imputazione, tentata violenza sessuale e lesioni personali aggravate, il procedimento penale è stato archiviato perché la signora -OMISSIS- non ha inteso presentare querela nei confronti dell’ex marito.
Circostanza questa che, se esclude la procedibilità dell’azione penale, non può valere a minare i presupposti del provvedimento amministrativo impugnato in questa sede, che appare la logica (e minima) conseguenza del comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti della moglie e del figlio in data 1 agosto 2019.
8. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere respinto.
9. Le spese processuali possono essere compensate, confermandosi in via definitiva l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, già provvisoriamente disposta con delibera n. 14 del 03.03.2020 della competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato di questo Tribunale.
10. Da ultimo, occorre provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, avvocato Angela Modafferi che, a seguito della ridetta ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, ne ha fatto richiesta con istanza depositata il 12 giugno 2021.
A tal fine, esaminata la documentazione in atti da cui si evince l’attività processuale concretamente svolta dal difensore istante, e tenuto conto dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense fissati nel D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal D.M. n. 37 dell’8 marzo 2018, in ragione della non particolare complessità del caso, del valore indeterminabile della causa e del numero delle parti, il Collegio ritiene di liquidare in suo favore il compenso per l’attività difensiva svolta nella seguente misura: a) studio: € 978,00; b) introduttiva: € 675,00; c) decisionale: € 1.653,00. Nulla è dovuto per la fase istruttoria e per quella cautelare che non si sono svolte. L’importo così risultante, pari ad € 3.306,00, va incrementato del 30% in ragione della assistenza prestata nei confronti di più soggetti. Il compenso così risultante pari ad € 4.297,80, va poi ridotto della metà ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002 sicchè in conclusione esso ammonterà ad euro 2.148,90 a cui devono essere aggiunti gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida all’avvocato Angela Modafferi la somma complessiva di € 2.148,90 (euro duemilacentoquarantotto/90), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Antonino Scianna, Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.