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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/07/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di VE, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Bordon Gianluca Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1431 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
13.12.1946 (c.f. ), nato a C.F._2 Parte_3
Dolo (VE) il 16.03.1972 (C.F. anche per conto C.F._3 del figlio minore , nato a [...] il [...] Persona_1
(c.f. ) e , nata in C.F._4 Parte_4
Romania il 29.08.1998 (C.F. , tutti rappresentati C.F._5
e difesi dagli avvocati Enrico Cornelio (c.f. – C.F._6
P.E.C. , Claudia Cornelio (c.f. Email_1
– P.E.C. C.F._7
, Carlo Enrico Cornelio (c.f. Email_2
– P.E.C. e C.F._8 Email_3
Livia Cornelio (c.f. – P.E.C. C.F._9
Email_4
Appellanti in via principale
1 contro
l Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore (c.f. ), rappresentata e difesa ALAvvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato, sede di VE (c.f. – C.F._10
P.E.C. Email_5 appellata e appellante in via incidentale oggetto: appello avverso la sentenza n. 1096/2024 del Tribunale di
VE, depositata il 16/04/2024, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per , , Parte_1 Parte_5 Parte_3
anche per conto del figlio minore
[...] Persona_1
e Parte_4 in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello sopra riportati, procedersi alla liquidazione del danno parentale subito dagli appellanti secondo i criteri e le quantificazioni indicate in narrativa.
Condannarsi inoltre parte convenuta al rimborso delle spese funerarie sopportate dalla vedova, con interessi ALesborso al saldo.
Riparametrarsi la condanna alle spese di soccombenza tenendo conto della auspicata riforma della sentenza.
Riformarsi la sentenza in punto condanna alle spese a carico di controparte nella parte in cui non ha applicato l'aumento percentuale ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 5/14.
Vittoria di spese di primo grado, riliquidate come da 5° e 6° motivo, e del presente grado di giudizio con, per quest'ultimo, l'aumento del compenso per l'attività prestata ALavvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
2 10.03.2014, n° 55 introdotto ALart. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per testi già richiesta e qui di seguito per comodità si trascrive
Istanze istruttorie:
Sulle mansioni svolte da presso il Porto di VE e Parte_6 sull'ambiente di lavoro, pur ritenendo sufficienti la dichiarazione APV ns. doc. 4 e i verbali testimoniali di altre cause qui prodotti (ns. docc.
7, 8 e 9) per scrupolo indichiamo i seguenti capitoli di prova:
1) Dal '73 all'82 ha lavorato con la qualifica di “operaio straordinario di
III categoria” come conduttore di gru;
2) AL81 al '90 è stato inquadrato al IV livello professionale, in qualità di “gruista provetto”;
3) dal '90 al '94 è stato inquadrato al V livello professionale, in qualità di “operatore polivalente di gru”;
4) AL1 maggio 1983 al 31 luglio 1987 ha svolto le medesime mansioni di “conduttore di gru” in nome e per contro della Compagnia Lavoratori
Portuali di VE, sempre all'interno degli stabilimenti del
Provveditorato al Porto di VE.
5) Sempre in base alla dichiarazione ALAutorità Portuale di VE, risulta che l'attività svolta dal signor consisteva nella Pt_1 conduzione dei vari mezzi di sollevamento (gru, portainer, transtainer, carri ponte, ecc.).
6) Tale attività veniva svolta sia durante lo sbarco ed imbarco della merce dalla nave, sia per il ricarico o stoccaggio nei piazzali o magazzini.
7) All'occorrenza tali attività potevano comportare la conduzione di automezzi semoventi (autogru, pale meccaniche, carrelli elevatori, ecc,), e il pronto intervento per la riparazione e manutenzione dei mezzi meccanici stessi.
3 8) In tale posizione è sempre stato addetto allo scarico delle navi da cui veniva scaricato amianto in polvere trasportato in sacchi di juta, determinando nell'ambiente circostante al suo posto di lavoro la presenza di un enorme quantità di polvere di amianto.
9) Lo svolgimento di attività portuali ha comportato in particolare lo spostamento di amianto che, tra il 1963 e quantomeno fino al 1985, veniva sbarcato dalle navi contenuto in sacchi di juta e movimentato nell'ambito del porto e determinava negli addetti operatori tra cui il signor la costante inalazione di polveri di amianto. Pt_1
10) Nessuno dei lavoratori portuali era informato della pericolosità della lavorazione, né era posto in essere alcuno strumento per diminuirne il rischio (sarebbe bastato imporre agli armatori di non scaricare amianto se non contenuto in contenitori sigillati per evitare qualsiasi rischio nei lavoratori addetti).
11) C'è di più: i lavoratori non erano stati nemmeno informati dei rischi connessi alla sinergia “abitudine al fumo - amianto” ai fini del rischio di tumori polmonari.
Sui rapporti parentali, chiediamo la prova per testi sui capitoli:
12) Non aveva nemmeno altro reddito.
13) La signora è sempre stata una moglie fedele che è sempre Pt_2 stata acconto al marito e lo ha assistito fino al suo ultimo giorno di vita.
14) I due coniugi condividevano l'uso della pensione del marito per mantenersi e quindi la signora aveva un utile dalla pensione Pt_2 del marito di € 2.272,68/2 = pari ad € 1.136,34.
15) A seguito della morte del marito non ha più percepito tale beneficio.
Si indicano come testimoni: , Testimone_1 Testimone_2
, con riserva di altri indicarne.
[...]
Chiedendo altresì il rigetto dell'appello incidentale avversario, stante l'infondatezza dei motivi che lo sostengono.
Per l'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
[...]
CP_1
4 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di VE:
- in via principale, nel merito, riformare, accogliendo tutti i motivi della presente impugnazione incidentale, la sentenza appellata nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria relativa al danno parentale asseritamente patito ALattrice e, comunque, Parte_4 rideterminare il danno parentale patito dalla sig. in Parte_2 base alle Tabelle del Tribunale di IL;
- sempre in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , , - anche per Parte_2 Parte_1 Parte_3 conto del figlio minore - e hanno Persona_1 Parte_4 impugnato la sentenza n. 1096/2024 del Tribunale di VE che ha parzialmente accolto la domanda degli attori volta ad ottenere il risarcimento, per danni patrimoniali (per “ … Parte_2 essenzialmente costituito dalla perdita di assistenza economica” e per
“tutti gli altri attori … le spese funerarie”, pag. 2 della sentenza) e non patrimoniali (“essenzialmente costituito dalla perdita del rapporto parentale, nelle componenti descrittive del pregiudizio esistenziale da rottura del vincolo familiare e del pregiudizio morale”, pag. 1 della sentenza), oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, IV co., c.c., patiti a seguito del decesso (avvenuto in data 07/01/2021) del loro congiunto per mesotelioma pleurico, determinato Parte_6 ALesposizione all'inalazione di polveri di amianto avvenuta durante la prestazione dell'attività lavorativa, quale dipendente con mansioni di operaio, gruista e di carico/scarico di merci, presso il Provveditorato al
Porto di VE (oggi Controparte_1
, convenuta legittimata passivamente per le residuali
[...] vertenze della ormai soppressa Autorità Portuale di VE e quindi del Provveditorato al Porto medesimo).
5 2. Gli attori deducevano la responsabilità dell'Autorità Portuale, quale datore di lavoro, per la malattia professionale che aveva portato alla morte del , come accertato dal G.d.L del Tribunale di VE Pt_1 con sentenza n. 467/2022 (vd. doc. 5 attoreo, nonché CTU del dott.
, doc. 6 attoreo ed altresì i docc.
7-9 di parte attrice), il cui Per_2 nesso eziologico non veniva contestato espressamente dalla convenuta, che aveva prestato acquiescenza alla suindicata decisione del Giudice del Lavoro e che, nel costituirsi nella fase a quo, aveva censurato semmai la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale, lamentando l'assenza di prova del danno parentale (la cui determinazione nel quantum veniva altresì contestata), ed aveva inoltre chiesto il rigetto della pretesa di danno patrimoniale poiché anch'esso non provato. In subordine, la convenuta eccepiva la necessità di scomputare la rendita indennitaria eventualmente corrisposta agli eredi da parte dell'AI ex D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 nonché dal Fondo Vittime Amianto.
3. In assenza di contestazione sull'an debeatur, il Tribunale istruiva la causa a mezzo di prove documentali (rigettata la richiesta di escussione testimoniale formulata da parte attrice), e liquidava – applicando le tabelle del Tribunale di Roma – per “danno non patrimoniale patito dagli attori nei seguenti importi: - € 340.684,50 a favore della coniuge superstite (pari al valore base indicato dalle tabelle Parte_2 romane -tenuto conto del rapporto di convivenza e della presenza di altri familiari non conviventi ma vicini alla stessa); - € 63.878,34 a favore del figlio (pari al valore base indicato dalle Parte_3 tabelle romane - € 255.513,38- decurtato del 50% -€ 127.756,69- tenuto conto del rapporto di non convivenza con il padre e della presenza di altri familiari conviventi con lui, e ulteriormente decurtato del 50% in ragione dell'assenza di alcuna prova, e soprattutto allegazione, del danno dinamico-relazionale); -€ 63.878,34 a favore della figlia (pari al valore base indicato dalle tabelle Parte_1
6 romane - € 255.513,38- decurtato del 50% -€ 127.756,69- tenuto conto del rapporto di non convivenza con il padre e della presenza di altri familiari presumibilmente conviventi con lei, e ulteriormente decurtato del 50% in ragione dell'assenza di alcuna prova, e soprattutto allegazione, del danno dinamico-relazionale); -€ 34.068,45
a favore del TE (pari al valore base indicato dalle Persona_1 tabelle romane -€ 136.273,80- decurtato del 50% -€ 68.136,90- tenuto conto del rapporto di non convivenza con il nonno e della presenza di altri familiari conviventi con lui, e ulteriormente decurtato del 50% in ragione dell'assenza di alcuna prova, e soprattutto allegazione, del danno dinamico-relazionale); - € 32.648,93 a favore della TE “di fatto” (pari al valore base indicato Parte_4 dalle tabelle romane -€ 130.595,73- decurtato del 50% -€ 65.297,86- tenuto conto del rapporto di non convivenza con il “nonno” e della presenza di altri familiari conviventi con lei, e ulteriormente decurtato del 50% in ragione dell'assenza di alcuna prova, e soprattutto allegazione, del danno dinamico-relazionale)” (pag. 5 delle sentenza).
4. Il Giudice di primo grado affermava: “gli attori non hanno allegato
(e nemmeno chiesto di provare) in maniera circostanziata e precisa né le caratteristiche del rapporto parentale intrattenuto con Pt_6
né il danno non patrimoniale patito (sia in termini di sofferenza
[...] soggettiva che di alterazione delle abitudini di vita)”. Inoltre precisava che gli attori avevano genericamente allegato di aver avuto con “il de cuius “un intenso rapporto affettivo e di frequentazione quotidiana”, giacché “la famiglia era molto unita, anche nel quotidiano” e Pt_1 che “solo l'attrice , quale vedova del , pur non Parte_2 Pt_1 avendo in alcun modo descritto il mutamento delle sue abitudini di vita in conseguenza del decesso del marito” avrebbe “aggiunto di essere sempre stata accanto a lui assistendolo fino all'ultimo giorno;
al contrario, i figli e si sono limitati ad allegare Pt_3 Parte_1 di aver “sofferto moltissimo” per la perdita del rapporto col padre con
7 cui non convivevano più da tempo, ma non hanno descritto -né chiesto di provare- le caratteristiche del loro rapporto e, di conseguenza, nemmeno lo sconvolgimento delle loro abitudini di vita in seguito al decesso del di loro padre;
nemmeno il TE minore … ha Per_1 descritto il rapporto con il nonno, la sua intensità e il cambiamento delle sue abitudini conseguenti alla sua morte;
infine, l'attrice
[...]
, figlia di primo letto della compagna dell'attore Parte_4 Parte_7
si è limitata a riferire di aver ricevuto le attenzioni del de
[...] cuius come fosse una TE di sangue (allegando, a tal fine, alcune fotografie che la ritraevano insieme al de cuius in occasioni di convivialità), senza tuttavia aggiungere alcunché in punto di sconvolgimento delle abitudini di vita in seguito alla morte. In altri termini, salvo che per la coniuge superstite convivente col marito … nessuno degli attori ha assolto all'onere di allegare l'effettività, la consistenza e l'intensità della relazione affettiva con il de cuius e, pertanto, all'onere di provare la componente esteriore del danno da perdita del rapporto parentale, vale a dire quella afferente al danno dinamico-relazionale, della quale il giudice deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare. Non potendosi presumere
… un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita derivante dalla morte del congiunto, è ragionevole presumere unicamente in capo agli attori diversi dalla un danno da sofferenza morale soggettiva Pt_2 per la perdita del rapporto parentale” (pagg.
3-4 della sentenza).
5. Il Tribunale rigettava la pretesa risarcitoria del danno patrimoniale
(“lucro cessante”) azionata dalla (non più in discussione nel Pt_2 presente grado) ed inoltre aggiungeva che “dal quantum risarcitorio riconosciuto a favore dell'attrice andrà scomputata, Parte_2 in sede esecutiva, la somma capitalizzata da questa verosimilmente percepita ex art. 66 n. 4) D.P.R. 30.6.1965 n. 1124”, ossia l'erogazione
8 della rendita e dell'“assegno una volta tanto in caso di morte” versato ai superstiti da parte dell'AI (pag. 6 della sentenza).
6. Il Giudice a quo rigettava anche la richiesta di refusione delle spese funebri “atteso che esse sarebbero state comunque dagli stessi sostenute al momento della morte del ” (pag. 5 della sentenza), Pt_1
e invece riconosceva agli attori “in considerazione del lasso di tempo trascorso ALillecito … un'ulteriore somma a titolo di lucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte della convenuta responsabile … potendo ragionevolmente presumersi che i creditori, ove avessero avuto la tempestiva disponibilità della somma, l'avrebbero impiegata in modo fruttifero”, facendo ricorso in via equitativa “al criterio … degli interessi legali al saggio variabile in ragione di anno (determinato ex art. 1284 c.c.) da calcolarsi sull'importo già riconosciuto, dapprima "devalutato" fino alla data dell'illecito (7.01.2021) e poi "rivalutato" annualmente con l'aggiunta degli interessi, ovvero sul capitale "medio" rivalutato. Su tali somme, corrispondenti all'intero danno risarcibile liquidato ai creditori/danneggiati, sono altresì dovuti dalla convenuta gli interessi al tasso legale sino al saldo, con decorrenza dalla data della presente pronuncia coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta” (pagg.
6-7 della sentenza).
Le spese di lite del grado venivano compensate per metà (“in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte dagli attori”) e poste per la residua metà a carico della Autorità convenuta.
7. Avverso questa sentenza gli appellanti principali hanno proposto impugnazione affidata a sei motivi, con cui denunciano: i) la “Violazione dell'art. 1226 c.c. nella costante applicazione giurisprudenziale con utilizzo delle tabelle romane in luogo di quelle milanesi richieste da parte attrice e comunque utilizzo non corretto delle prime”, per avere il Tribunale immotivatamente ed erroneamente applicato, nel liquidare il danno parentale, le tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle
9 del Tribunale di IL aggiornate al 2024, limitatamente alle parti e (figli del de cuius), Parte_1 Parte_3 Persona_1
(TE) e (figlia di primo letto della compagna del Parte_4 figlio del de cuius); ii) la “Ingiustificata detrazione ALimporto liquidato quale danno parentale a favore del coniuge superstite Pt_2
dell'eventuale indennità capitalizzata percepita ex art. 66 n.
[...]
4 Dpr 30.6.1965 n. 1124”, per avere il Tribunale erroneamente scomputato dalla voce di danno parentale l'indennità liquidata ALAI
(è invece prestata acquiescenza “in punto rigetto del danno patrimoniale rivendicato dalla vedova” -pag. 23 atto d'appello); iii) la
“Ingiustificata non ammissione delle prove richieste, pur considerando che nella famiglia nucleare il danno da perdita parentale è presunto secondo giurisprudenza costante”, per non avere il primo Giudice ammesso le prove per testi, atteso che le circostanze capitolate per la prova orale avrebbero dimostrato “non solo la sofferenza per il lutto, da considerarsi presunta nel caso di stretti congiunti, ma anche
l'alterazione del piano di vita che si sarebbe sviluppato nel corso degli anni a venire” (pag. 24 atto d'appello) in particolare per la posizione della vedova;
iv) il “Mancato riconoscimento del danno patrimoniale per spese funebri”, quale spesa configurante una componente del danno da risarcire;
v) la “Ingiustificata compensazione per metà delle spese di soccombenza”, tenuto conto del sostanziale accoglimento delle domande attoree;
vi) la “Errata liquidazione delle spese non conforme a nota di spese depositata”, per non avere in particolare il
Tribunale applicato la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D.M. 5/2014.
8. L'Autorità di Sistema Portuale del , nel Controparte_1 costituirsi ritualmente, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e ha proposto appello incidentale denunciando: a) la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1226 e 2697 c.c. con riferimento alla liquidazione del danno da perdita parentale in favore della appellante . In particolare, sull'inammissibilità e/o Parte_4
10 infondatezza della domanda risarcitoria per evidente carenza delle allegazioni e, in ogni caso, per mancato assolvimento dell'onere della prova”; deduce che erroneamente il Giudice a quo ha accolto la domanda risarcitoria della sig.ra , attesa la carenza di Pt_4
“allegazione in ordine al rapporto parentale sussistente con il deceduto” ovvero di prova “rispetto alla assimilabilità della relazione parentale di fatto rispetto alla corrispondente relazione parentale di diritto” (pagg.
6-7 comparsa di risposta); b) la “Violazione degli artt. 2043, 2059,
1226 e 2697 c.c. con riferimento alla quantificazione del danno da perdita parentale in favore della appellante ”, per avere il Pt_2
Giudice di primo grado liquidato il danno parentale a detta parte applicando erroneamente le tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle di IL;
c) la “Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha chiaramente disposto la decurtazione dal risarcimento, oltre che della capitalizzazione della rendita, anche quanto già erogato all'attrice al medesimo titolo da parte di INAIL”, per avere il Tribunale “omesso di chiarire espressamente se la decurtazione debba essere operata … tenendosi conto non solo del calcolo capitalizzato della rendita, ma altresì di quanto al medesimo titolo già erogato da INAIL” (pag. 8 della comparsa di risposta).
9. La causa è stata rimessa alla decisione del collegio, con concessione dei termini di rito ex art. 352 c.p.c., all'udienza dell'11/06/2025 in trattazione ex art.127 ter c.p.c. – previa sostituzione del Consigliere relatore e conseguente riassegnazione del fascicolo con provvedimenti organizzativi del 27 e 28 marzo 2025 - sulle conclusioni come sopra rassegnate.
10. Ritiene questa Corte che sia l'appello principale sia l'appello incidentale siano fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
11. Il primo motivo di appello principale (pagg. 17 – 21) può essere esaminato congiuntamente ai motivi primo e secondo di appello incidentale (pagg. 6 – 8 comparsa di risposta relativamente alle
11 posizioni delle sole originarie attrici e Parte_2 Parte_4
) poiché tutte dette censure concernono l'applicazione dei criteri
[...]
e delle modalità di calcolo per la liquidazione del danno da perdita parentale, anche per avere il Tribunale utilizzato le tabelle del Tribunale di Roma invece che quelle del Tribunale di IL.
11.1. Quanto a quest'ultimo profilo di censura, la Cassazione ha avuto modo reiteratamente di affermare che le tabelle del Tribunale di IL costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno in esame, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile", così garantendo uniformità di trattamento e conformità di valutazione in applicazione dell'art. 3 della Cost e dell'art. 1226 c.c.: “il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226
c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare")” (vd. Cass.
19506/2024).
Nel caso di specie l'adozione del criterio delle tabelle di IL (a punti variabili come quello delle tabelle di Roma cfr. Cass.6981/2025) è sostanzialmente richiesta da tutte le parti, dato che gli appellanti principali la invocano per la liquidazione del danno ad essi spettante, ad eccezione che per la (coniuge del de cuius), mentre Pt_2
l'appellante incidentale la invoca proprio per la liquidazione del danno alla . Pt_2
Occorre al riguardo precisare che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 16/04/2024, mentre l'ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi risale al 05/06/2024 e che, nell'ipotesi in cui tra il primo e il secondo grado intervenga una variazione dei criteri di liquidazione, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere liquidato secondo
12 le tabelle in vigore al momento della pronuncia (cfr. Cass. 19506/2024
e Cass. 33770/2019).
Orbene, ritiene il Collegio che possano assumersi come parametro di riferimento per la liquidazione del danno da perdita parentale le tabelle del Tribunale di IL più aggiornate (2024), che, mediante il sistema
"a punto variabile" di cui si è detto, prevedono l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (tra le altre Cass. 37009/2022), sicché consentono di modulare adeguatamente, in considerazione delle specificità del caso concreto, la quantificazione.
11.2. Inoltre va richiamato il consolidato orientamento di legittimità, al quale non si è attenuto il Tribunale, secondo cui il pregiudizio sofferto dai prossimi congiunti della vittima può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici, atteso che l'esistenza stessa del rapporto parentale porta a presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la parte che ne contesta l'esistenza, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo. Infatti la sussistenza di detto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria volta a dimostrare situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.
E' stato precisato dalla Cassazione che “in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che
13 vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio” (così da ultimo Cass. 27142/2024).
In questo contesto, sono circostanze di fatto indefettibilmente rilevanti l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, e, una volta estrapolato il valore medio del punto, la quantificazione avviene mediante il computo dei relativi punteggi, salva la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 26300/2021; Cass.
26440/2022).
11.3. Facendo applicazione di detti principi, nel caso di specie può ritenersi accertato, in via presuntiva, che la morte di , Parte_6 avvenuta il 7-1-2021 (tra l'altro dipendente da patologia contratta nell'espletamento di mansioni lavorative non adeguatamente
“protette” dalla datrice di lavoro - come statuito dal Giudice del Lavoro di VE e non in discussione nel presente giudizio – cfr. doc. 5 e 6 degli appellanti principali), sia un'offesa di gravità così elevata da aver causato agli originari attori la sofferenza morale per l'appunto derivante dalla perdita parentale e dalla definitiva recisione del legame affettivo con il congiunto. La prova contraria volta a vincere la presunzione iuris tantum di cui si è detto e a dimostrare situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare nel caso in esame è del tutto mancata, poiché l'Autorità Portuale si è solo limitata a dedurre che non era stata sufficientemente allegata e dimostrata dai congiunti l'effettività del legame affettivo con il defunto.
11.4. La quantificazione di tale danno non può che avvenire in via equitativa, avuto riguardo alle circostanze di fatto suindicate (età della vittima, età del superstite, grado di parentela ed eventuale convivenza).
Circa l'intensità della relazione affettiva (parametro E delle tabelle di
IL- punteggio fino al massimo di 30), deve procedersi a modulare il grado di essa in base alle circostanze del caso concreto, tenuto conto
14 delle allegazioni dei danneggiati e della documentazione prodotta (cfr. docc.
1-2 e 20-27), considerando, al contempo, che non è stata provata, e neppure allegata con idonea specificità, una spiccata o particolare situazione di legame sentimentale o emotivo. Dunque va riconosciuta l'intensità più elevata della relazione con la moglie convivente, che ha condiviso con il de cuius una lunga vita matrimoniale ed ha anche allegato di averlo assistito durante il periodo della malattia, sicché per il parametro E alla stessa possono attribuirsi
15 punti.
Ai figli va riconosciuto, per il medesimo paramento, un punteggio inferiore (10), e al TE di sangue e alla TE” di Persona_1 fatto” uno ancor più inferiore (5), dovendo Parte_4 presumersi, in assenza di contrarie allegazioni e prove, una connotazione più attenuata, rispetto a quello della moglie, del legame affettivo di detti soggetti. Al riguardo osserva il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le fotografie prodotte, benché prive di data certa, forniscono in ogni caso riscontro di più episodi di incontro, protratti nel tempo, e di momenti di convivialità e di condivisione, ed inoltre i congiunti abitavano in località vicine, come dedotto nell'appello principale e come risulta dai certificati anagrafici in atti. Da questi elementi è dato desumere consuetudini di vita e di abitudini e, in definitiva, una certa continuità e stabilità delle relazioni affettive, che, secondo dati di comune esperienza, assumono maggiore valenza per i figli rispetto ai nipoti.
In particolare, poi, quanto al danno subito dalla TE “di fatto”
[...]
(cfr. anche primo motivo di appello incidentale Parte_4 dell'Autorità Portuale che deduce la mancanza di prova del rapporto parentale con il de cuius), occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di legittimità sul punto (da ultimo Cass. n.
5984/2025), ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale non è necessario il vincolo di sangue, ma è
15 sufficiente una stabile relazione affettiva, di consuetudine di vita e di abitudini, analoga a quella che lega soggetti consanguinei.
Nella specie, può ritenersi dimostrato anche il legame affettivo con la suddetta TE “di fatto”, figlia di primo letto della moglie di Parte_3
, figlio del de cuius. E' allegato agli atti (doc. 2) il certificato di
[...] situazione storica di famiglia di , da cui risulta che, dal Parte_3 marzo 2003, faceva parte del nucleo familiare, ossia Parte_4 da periodo precedente alla nascita di , TE di sangue Persona_1 del de cuius. Dalle fotografie prodotte, come anticipato, si desume una frequentazione tra il defunto e fin dalla tenera età Parte_4 della stessa connotata da atteggiamenti affettuosi (cfr.doc. 20 e doc.
22, foto di un compleanno della bambina) e una modalità di approccio comportamentale con la bambina che non si differenzia da quello con il TE di sangue (doc. 23, che raffigura entrambi i nipoti in Per_1 occasione del compleanno del nonno).
12. Dalle considerazioni suesposte conseguono il rigetto del primo motivo di appello incidentale e l'accoglimento del primo motivo di appello principale e del secondo motivo di appello incidentale, sicché deve essere nuovamente liquidato il danno secondo le tabelle del
Tribunale di IL del 2024, quantificato per ciascuna parte appellante principale come segue:
• per (74 anni al momento del decesso, coniuge Parte_2 convivente del de cuius che aveva 74 anni al momento della morte) il valore del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per 12 punti in base all'età del congiunto;
per 12 punti in base all'età della vittima;
per 16 punti per la convivenza con la vittima;
per 12 punti per la presenza di altri familiari;
per
15 punti per la qualità/intensità della relazione, ed è pari a complessivi € 262.037,00;
• per (figlia non convivente, di 45 anni al Parte_1 momento del decesso del de cuius) il valore del punto base di €
16 3.911,00 deve essere moltiplicato per 20 punti in base all'età del congiunto;
per 12 punti in base all'età della vittima;
per 12 punti per la presenza di altri familiari;
per 10 punti per la qualità/intensità della relazione, ed è pari a complessivi €
211.194,00;
• per (figlio non convivente, di 48 anni al Parte_3 momento del decesso) il valore del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per 20 punti in base all'età del congiunto;
per 12 punti in base all'età della vittima;
per 12 punti per la presenza di altri familiari;
10 punti per la qualità/intensità della relazione, ed è pari a complessivi € 211.194,00;
• per (TE non convivente, di 12 anni al Persona_1 momento del decesso) il valore del punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per 20 punti in base all'età del congiunto;
per 8 punti in base all'età della vittima;
per 5 punti per la qualità/intensità della relazione, ed è pari a complessivi €
56.034,00;
• per (TE “di fatto” non convivente, di 22 Parte_4 anni al momento del decesso) il valore del punto base di €
1.698,20 deve essere moltiplicato per 18 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
5 punti per la qualità/intensità della relazione, ed è pari a complessivi €
52.644,00.
13. Occorre rilevare che, utilizzando i parametri di cui alle tabelle del
Tribunale di IL in vigore al 2024, il danno da perdita del rapporto parentale risulta più elevato nel quantum risarcitorio rispetto alle somme liquidate dal Giudice di primo grado per gli appellanti principali
, , e Parte_3 Parte_1 Persona_1 Parte_4
, mentre risulta di importo minore per , poiché
[...] Parte_2
è stata accertata come dovuta alla stessa la somma, liquidata all'attualità, di € 262.037,00 (in luogo dell'importo liquidato in primo
17 grado di € 340.684,50). Per quanto occorra va aggiunto che l
[...]
non ha formulato Controparte_1 espressa domanda di restituzione delle somme già eventualmente versate in corso del giudizio, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, sicché nulla va disposto al riguardo.
Sugli importi come sopra liquidati all'attualità, da cui detrarre quanto eventualmente già versato ALAutorità Portuale in forza della sentenza di primo grado per le rispettive voci di danno, sono dovuti gli interessi al tasso legale, previa devalutazione delle somme suddette al giorno della morte di e successiva rivalutazione di anno in Parte_6 anno sino alla data della presente sentenza (Cass. S.U. 1712/1995), quale lucro cessante per il ritardato pagamento, nonché gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
14. Resta assorbito il terzo motivo di appello principale (pag. 24 atto d'appello), concernente la riproposizione delle prove testimoniali non ammesse dal Tribunale, atteso che la censura non riveste più, nel presente grado, la rilevanza invocata, in disparte il rilievo dell'assenza di critica compiuta e pertinente al provvedimento del Giudice a quo di rigetto delle istanze istruttorie.
15. E' fondato il secondo motivo di appello principale (pagg. 21 – 23), con cui la censura la statuizione relativa allo scomputo delle Pt_2 somme eventualmente percepite AL AI (rendita e assegno una tantum in caso di morte ai superstiti versato ALAI ex art. 66 n. 4
D.P.R. 30.6.1965 n. 1124) dalla somma alla stessa riconosciuta a titolo di danno parentale.
Secondo il costante orientamento della Cassazione le suddette provvidenze assumono il diverso scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non un danno non patrimoniale (Cass. 26647/2019).
Pertanto esse non possono essere decurtate dal risarcimento del danno parentale, in quanto, per l'appunto, attengono ad una voce eterogenea
18 rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto in primo grado “come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato, che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste” ( da ultimo Cass. 13594/2024).
Dalle considerazioni suesposte conseguono l'accoglimento del secondo motivo di appello principale e, altresì, il rigetto del terzo motivo di appello incidentale (pag. 8 comparsa di risposta), con il quale l'Autorità
Portuale ha chiesto “di riformare il relativo capo di sentenza chiarendo che dal risarcimento eventualmente liquidato alla sig.ra dovrà Pt_2 essere decurtata la rendita capitalizzata riconosciuta da INAIL e, comunque, quanto dal medesimo Istituto già erogato al medesimo titolo”. Detta ultima censura presuppone la conferma della statuizione impugnata sulla decurtazione di cui si è detto, che, invece, non deve effettuarsi.
16. Con il quarto motivo d'appello principale (pagg. 24 – 26) la censura il mancato riconoscimento del danno patrimoniale Pt_2 per le spese funebri.
La doglianza è fondata.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria delle spese funerarie – costituenti voce di danno ineliminabile - sostenute dai congiunti del de cuius, sulla base soltanto della considerazione che tali spese sarebbero state comunque “affrontate nel corso della vita” e all'evidenza detta ratio decidendi non ha alcun fondamento giuridico (vd. Cass. n.
11684/2014; Cass. n. 2117/1996). L'Autorità Portuale non ha svolto alcuna replica sul punto, nemmeno in ordine all'effettivo esborso del quantum debeatur (€ 3.000,00 + € 608,19) richiesto e provato per tabulas in primo grado (docc. 29-30 appellanti principali). L'Autorità
Portuale va pertanto condannata al pagamento in favore della Pt_2 delle somme suddette, oltre interessi legali dalle date degli esborsi al saldo.
19 17. I motivi quinto e sesto dell'appello principale, concernenti le spese di lite, restano assorbiti, atteso che la sentenza impugnata è riformata e deve pertanto procedersi a nuova liquidazione delle spese processuali, anche di primo grado.
18. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, considerata prevalente quella dell' del Controparte_1 [...]
in base al principio di causalità e all'esito Controparte_1 complessivo della lite, e sono liquidate come in dispositivo. Lo scaglione di riferimento va individuato tenendo conto del valore della pretesa risarcitoria accolta più elevata (della € 262.037,00 – cfr. Cass. Pt_2
10367/2024 e Cass.15946/2024), e la liquidazione è effettuata con la tariffa media, in relazione a tre fasi per entrambi i gradi, in cui è mancata la fase istruttoria, avuto riguardo alla tipologia della causa, alla difficoltà e valore economico dell'affare e all'importanza dell'attività prestata. I compensi dovuti per il giudizio nella fase a quo sono così ricalcolati: fase di studio della controversia € 3.544,00; fase introduttiva del giudizio € 2.338,00; fase decisionale € 6.164,00 (nulla per la fase istruttoria che, si ripete, non si è svolta in primo grado); oltre spese generali (15%) ed accessori di legge.
Ritiene la Corte che vada accolta la richiesta di maggiorazione ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, attesa l'assistenza di più soggetti (cinque) aventi la stessa posizione processuale, con la precisazione che il compenso andrà di seguito ridotto del 30% (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo), tenuto conto che la prestazione professionale svolta non ha determinato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (Cass. 15946/2024 citata). Le spese di lite di primo grado a favore degli appellanti principali sono pertanto rideterminate nell'importo complessivo di € 18.550,84 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Per il grado d'appello la liquidazione del compenso è effettuata con gli stessi criteri suindicati, con l'aggiunta dell'ulteriore maggiorazione ex
20 art. 4, co. 1 bis, nella percentuale del 10% ritenuta congrua, per la presenza di alcuni link ipertestuali contenuti negli atti difensivi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di VE, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello principale nei sensi di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza n.1096/2024 del Tribunale di VE,
(1a) condanna l' Controparte_1
a pagare, a titolo di danno non patrimoniale, a
[...] Parte_3
e la somma di € 211.194,00 ciascuno;
a
[...] Parte_1
la somma di € 56.034,00; a la Persona_1 Parte_4 somma di € 52.644,00, oltre interessi al tasso legale come specificato in parte motiva, somme tutte da cui detrarre quanto eventualmente già versato in forza della sentenza di primo grado per le rispettive voci di danno;
(1b) condanna l' Controparte_1
a rifondere a le spese
[...] Parte_2 funebri per complessivi € 3.608,19, oltre interessi al tasso di legge dalle date degli esborsi al saldo;
2. accoglie l'appello incidentale nei sensi di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza n.1096/2024 del Tribunale di VE, condanna l' del Controparte_1 Controparte_1
a pagare, a titolo di danno non patrimoniale, a
[...] Pt_2
la somma di € 262.037,00, oltre interessi al tasso legale come
[...] specificato in parte motiva, detratto quanto eventualmente già versato in forza della sentenza di primo grado;
3. condanna l' Controparte_1
alla rifusione in favore degli appellanti principali delle
[...] spese di lite di primo grado, liquidate in € 18.550,84 per compensi, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge, importi dai quali
21 detrarsi quanto eventualmente già corrisposto in forza della sentenza di primo grado;
4. condanna l' Controparte_1
alla rifusione in favore degli appellanti principali delle
[...] spese di lite del secondo grado, liquidate in €22.924,79 per compensi, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge.
VE, così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
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