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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1070/2023
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 30/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
(c.f. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 P.IVA_1
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MORETTI MARCO CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 4676 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1.Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro la
[...]
(c.f. ) conveniva in giudizio l' proponendo Parte_1 P.IVA_1 CP_1 azione avverso il diniego di sgravio e le cartelle-ruoli sottesi ivi indicati, di cui alla richiesta inviata all'ente come da pec in atti, istanza riscontrata dall'Amministrazione resistente con provvedimento di diniego.
1.1 Il ricorrente, premettendo l'impugnabilità del provvedimento di diniego di sgravio, affermava di essere venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento a seguito della verifica della propria posizione debitoria finalizzata ad accertare l'esistenza di eventuali carichi pendenti, così da poter avviare la procedura di autocompensazione dei crediti di natura tributaria e previdenziale prevista dall'art. 31 del D.L. n. 78/2010, preclusa in presenza di debiti iscritti a ruolo.
1.2 Assumeva che i crediti di cui alle cartelle di pagamento, mai CP_1 validamente notificate, erano estinti per intervenuta prescrizione e decadenza.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione all'estratto di ruolo.
2.1 Il Giudice di prime cure, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 26283 del 2022), escludeva la sussistenza dell'interesse ad agire concreto ed attuale del ricorrente, tenuto conto che quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare l'interesse a non perdere il beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione individuato nell'autocompensazione, laddove lo stesso non aveva indicato né dimostrato quali fossero i crediti vantati e nei confronti di quali enti, ai fini dell'operatività dell'istituto dell'autocompensazione.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
(dovendosi intendere quale mero errore materiale quello contenuto nell'atto di gravame in cui la società appellante viene indicata quale Controparte_2 tenuto conto che nell'appello viene indicata quale sentenza impugnata quella resa nei confronti della prima società, che nelle note di trattazione scritta depositate il 10.9.2025 dal difensore della società appellante questa viene
2 correttamente indicata quale e che la nota di Parte_2 iscrizione a ruolo è stata correttamente redatta dal medesimo difensore indicando sempre quale parte appellante la - c.f. n. Parte_1
) – rassegnando le seguenti conclusioni: “Riformare la sentenza e P.IVA_1 dichiarare la nullità dei provvedimenti contenuti nelle pretese allegate al presente ricorso in appello, per tutti i motivi ivi racchiusi”
4. L' si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*******
6. Con articolato motivo di gravame l'appellante ha denunciato l'omessa pronuncia e motivazione sui punti decisivi della controversia.
6.1 Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla dedotta nullità delle cartelle per inesistenza delle notificazioni e, ex art. 615 c.p.c., sulla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle opposte. Inoltre l'atto impugnato non è l'estratto di ruolo ma il diniego di sgravio, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 3 bis della legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021.
7. L'appello non può trovare accoglimento.
7.1 L'appellante ha dedotto di avere appreso dell'esistenza di pendenze erariali verificando la propria posizione presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di avviare la procedura di autocompensazione dei propri crediti.
7.2 Tra i documenti di causa si rinviene la proiezione debitoria della
[...] rilasciata dall' e datata 9.6.2021, contenente l'elenco Parte_1 CP_3 delle cartelle non ancora pagate, tra cui quelle indicate nel ricorso introduttivo, per la quale si assume la mancanza di valida notifica e la relativa proposizione della domanda di sgravio, respinta dall'Amministrazione.
3 7.3 Osserva la Corte che la società, pur dichiarando di impugnare il diniego di sgravio, ha posto a fondamento dell'azione promossa questioni (quali la notifica del titolo opposto) che, in realtà, integrano un'impugnazione diretta delle cartelle.
7.4 Nessuna doglianza viene proposta in merito all'asserita impugnazione del diniego di sgravio, considerando che con tale azione non possono essere eccepiti vizi dell'atto impositivo medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa.
7.5 L'appellante, quindi, non aveva alcun interesse concreto ed attuale ad impugnare la mancata adozione del provvedimento di sgravio richiesto;
né lo stesso ha dedotto di aver ricevuto una qualche richiesta di pagamento, non avendo quindi alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnare giudizialmente la cartella di pagamento ed il relativo ruolo, essendo questo un mero atto interno dell'agente della riscossione privo di rilevanza impositiva esterna.
7.6. A ciò si aggiunga che le somme in relazione alle quali l'odierna parte appellante lamenta il diniego di sgravio attengono sempre alla medesima pretesa creditoria oggetto delle cartelle di pagamento di cui alla proiezione debitoria/estratto di ruolo del 9.6.2021, non avendo la società prospettato la sussistenza di altri atti impositivi con cui l'amministrazione ha preteso il pagamento degli importi direttamente lesivi della sfera patrimoniale della società stessa.
7.7. La dichiarata opposizione al diniego di sgravio non può, pertanto, costituire utile strumento per reintrodurre la proposizione delle eccezioni di merito ormai precluse per mancata opposizione degli atti impositivi.
7.8 Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l'azione promossa si risolve in un accertamento negativo del credito, che nel caso di specie non può essere esperita in base alla normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. n.146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n.215/2021, che, novellando l'art.12 del
D.P.R. n.602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita testualmente:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta 4 impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”
7.9 Al riguardo la Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 26283/2022), nell'affermare che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo
e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, hanno ribadito che:
- “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del
d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali
è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”;
- “è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,
e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere
5 l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass.
n. 31240/19)”;
- “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, … c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze” di chi “impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento…”: in tale ipotesi in debitore può, tra l'altro, “impugnare
l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
7.10 Le argomentazioni della Suprema Corte, che qui debbono intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., appaiono pienamente condivisibili e, applicate alla fattispecie in esame, assorbono ogni altra questione proposta.
7.11 Deve, quindi, escludersi l'interesse ad agire in capo all'appellante non risultando ricorrere alcuna delle specifiche ipotesi normativamente previste;
né
è stato indicato o provato – come già evidenziato dal Tribunale - quali fossero i crediti tributari da portare in compensazione con i debiti previdenziali.
6 8. Per quanto sin qui esposto, l'appello non merita accoglimento e va pienamente confermata la gravata sentenza.
9. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
10. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
- Dà, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 30/09/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano
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