Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 9144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9144 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09144/2025REG.PROV.COLL.
N. 04586/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4586 del 2025, proposto da
NO AG, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Silvio Murroni e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LE TI MU, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, 6 marzo 2025, n. 211, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il consigliere LU EM CC e udito per parte appellante l’avvocato Roberto Farinacci, in sostituzione dell’avvocato Massimiliano Cappa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto il silenzio serbato dalla Regione sull’istanza-diffida presentata dall’appellante, diretta a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza in relazione ad opere edilizie ritenute abusive.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere sintetizzati come segue:
- l’appellante è proprietario di fabbricati e terreni agricoli siti all’interno dell’oasi Mercuri, nel Comune di Calasetta;
- con istanza-diffida del 26 settembre 2023, egli ha chiesto alla Regione autonoma della Sardegna di accertare e sanzionare la realizzazione di presunti abusi edilizi realizzati sul fondo contiguo a quello di sua proprietà (foglio 21, mappale 126), in area a destinazione agricola e plurivincolata;
- in particolare, l’appellante rappresentava che l’edificio realizzato dai confinanti, originariamente assentito come fabbricato agricolo di modeste dimensioni, sarebbe stato oggetto di ripetuti ampliamenti nel tempo, sino a divenire un manufatto residenziale a due piani di notevole impatto visivo e paesaggistico; ha diffidato, quindi, l’Amministrazione ad adottare i provvedimenti repressivi e demolitori previsti dagli artt. 27, 30 e 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia);
- non avendo ricevuto riscontro, egli ha adito il T.a.r. Sardegna, con ricorso notificato il 25 ottobre 2024, per far accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento.
3. La sentenza appellata ha respinto il ricorso e condannato il privato alle spese di lite.
3.1. Nello specifico, il giudice di prime cure:
- ha dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum della Roma Sisteni & Comvinioni s.r.l., per mancata notifica dell’atto di intervento alle altre parti del giudizio;
- ha riscontrato l’esistenza di una pluralità di titoli edilizi e paesaggistici riferiti alle opere oggetto di segnalazione;
- ha conseguentemente riqualificato l’istanza dell’odierno appellante come sollecitazione all’esercizio del potere di autotutela, in relazione alla quale non è configurabile un obbligo di provvedere;
- ha, in ogni caso, rilevato che, a seguito dell’istanza, l’Amministrazione aveva avviato le necessarie verifiche istruttorie sui fatti segnalati, il che esclude la configurabilità di una situazione di inerzia.
4. L’appellante chiede la riforma della predetta sentenza, articolando i seguenti motivi:
I. « Error in iudicando de iure in procedendo, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dei principi di terzietà e di imparzialità del giudice e/o violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 111 Cost. e/o e/o eccesso di potere del TAR Sardegna e/o manifesta illogicità e irrazionalità e/o vizio dell’attività svolta dal TAR Sardegna »;
II. « Error in iudicando de iure in procedendo, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dei principi di terzietà e di imparzialità del giudice e/o violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 111 Cost. e/o e/o eccesso di potere del TAR Sardegna e/o manifesta illogicità e irrazionalità e/o vizio dell’attività svolta dal TAR Sardegna» ;
III. « Error in iudicando de iure in procedendo, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dei principi di terzietà e di imparzialità del giudice e/o violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 111 Cost. e/o e/o eccesso di potere del TAR Sardegna e/o manifesta illogicità e irrazionalità e/o vizio dell’attività svolta dal TAR Sardegna» ;
IV. « Error in iudicando de iure in procedendo con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 Testo unico edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e/o violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e/o violazione e/o falsa applicazione art. 145 e/o 146 d.lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. e/o violazione e/o falsa applicazione art. 16 L.R. 23/1985 »;
V. « Error in iudicando de iure in procedendo - Eccesso di potere per travisamento. Eccesso di potere per motivazione apparente. Ingiustizia manifesta con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e/o manifesta illogicità e irrazionalità e/o vizio dell’attività svolta dal TAR Sardegna» ;
VI. « Error in iudicando de iure in procedendo e conseguenziale violazione del principio sull’economia processuale ».
5. Si è costituita la Regione autonoma della Sardegna, eccependo l’inammissibilità del ricorso di primo grado e dell’appello per mancata notifica degli atti anche al Comune di Calasetta, primariamente competente all’accertamento degli asseriti abusi edilizi.
5.1. Nel merito, ha argomentato per il rigetto del ricorso, domandando altresì la condanna del ricorrente per lite temeraria.
6. All’udienza in camera di consiglio del 21 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è manifestamente infondato, il che consente di assorbire la preliminare eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione.
8. Con il primo motivo, l’appellante contesta la sentenza del T.a.r. per aver riconosciuto efficacia a titoli edilizi illeciti, che sarebbero invece radicalmente improduttivi di effetti e non suscettibili di consolidamento.
8.1. Il motivo è infondato. L’appellante fonda la propria doglianza su una categoria giuridica – quella dell’atto amministrativo “illecito” – che non trova riscontro nel diritto positivo, il quale contempla unicamente le figure patologiche dell’annullabilità (art. 21- octies, l. 241/1990) e della nullità (art. 21- septies, l. 241/1990).
8.2. I vizi dedotti – concernenti la violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici – possono integrare ipotesi di annullabilità per violazione di legge dei titoli edilizi rilasciati dall’Amministrazione, ma non ne determinano la radicale nullità, configurabile soltanto nelle fattispecie tassative previste dall’art. 21- septies della legge n. 241/1990, che nella specie non ricorrono. In quanto meramente annullabili, tali provvedimenti valgono a legittimare le opere realizzate e devono essere tempestivamente impugnati dagli interessati, nei termini di legge.
8.3. Corretta appare, quindi, la riqualificazione dell’istanza del ricorrente operata dal T.a.r., secondo cui l’iniziativa, solo in apparenza diretta a sollecitare l’esercizio del potere repressivo, si configura, in realtà, come richiesta di riesame in autotutela di titoli edilizi già rilasciati e non più direttamente impugnabili per decorso del relativo termine (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2022, n. 7838).
9. Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto non provata la sussistenza degli abusi edilizi denunciati. Ritiene, in particolare, che il giudice di prime cure abbia ignorato la documentazione prodotta, dalla quale emergerebbe con evidenza l’intervenuta trasformazione del fabbricato originariamente agricolo in manufatto residenziale.
9.1. Il motivo è infondato. Il T.a.r. ha correttamente rilevato che il ricorrente non aveva specificato quali fossero i profili di abusività delle opere «a valle della documentazione dallo stesso acquisita», ossia in rapporto ai titoli edilizi rilasciati dall’Amministrazione. I profili valorizzati dal ricorrente attengono, infatti, alla legittimità dei titoli edilizi medesimi, questione che non può essere sindacata nell’ambito di un giudizio sull’inerzia dell’Amministrazione.
9.2. Ne consegue che la censura, oltre a non scalfire la motivazione della sentenza impugnata, si risolve in una mera riproposizione delle medesime doglianze già esaminate e disattese dal giudice di primo grado.
10. Con il terzo motivo, l’appellante rappresenta che la ricostruzione dei fatti operata dal T.a.r. sarebbe stata sconfessata dall’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Calasetta con riferimento ad altro manufatto del controinteressato e dal riscontro fornito dalla locale Soprintendenza alle proprie istanze di accesso.
10.1. Il motivo è infondato. Gli atti richiamati dall’appellante non incidono sulla legittimità della sentenza impugnata, né risultano idonei a modificare il quadro fattuale e giuridico già esaminato dal T.a.r. In primo luogo, trattasi di atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado, che non possono costituire parametro di legittimità dell’azione amministrativa oggetto di contestazione nel presente giudizio, né della sentenza che su di essa si è pronunciata.
10.2. In ogni caso, l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Calasetta riguarda uno specifico manufatto accessorio – la cui riconducibilità al medesimo controinteressato non è in realtà desumibile dal documento, depositato in forma oscurata – di cui il Comune ha accertato la realizzazione sine titulo ; l’atto non consente, pertanto, di estendere il giudizio di abusività a tutte le opere oggetto della segnalazione . Quanto al riscontro fornito dalla Soprintendenza, l’Ente si è limitato a dare atto del mancato reperimento di propri pareri o provvedimenti relativi ai mappali interessati dagli interventi ritenuti abusivi. Tale rilievo – oltre ad attenere comunque alla legittimità dei titoli edilizi, profilo non sindacabile in questa sede – non consente di individuare specifici profili di illegittimità, non avendo il ricorrente precisato in relazione a quali opere (e nel contesto di quali procedimenti) tale Amministrazione avrebbe dovuto esprimersi.
11. Con il quarto motivo, l’appellante invoca l’applicazione del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi illegittimi, spettante alla Regione ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 380/2001. Ritiene, infatti, che, in presenza di sanatorie emesse in violazione della normativa urbanistica e paesaggistica, l’esercizio di tale potere non sia soggetto a discrezionalità né a limiti temporali, sicché l’inerzia dell’Amministrazione violerebbe gli obblighi di tutela del paesaggio e della legalità urbanistica.
11.1. Il motivo è inammissibile. Infatti, né l’originaria istanza-diffida presentata alla Regione, né il ricorso di primo grado fanno alcun riferimento all’art. 39 del T.U. dell’edilizia, limitandosi a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione previsti dagli artt. 27, 30 e 31 del medesimo Testo unico. La censura in esame integra, quindi, un inammissibile ampliamento del thema decidendum .
11.2. Il motivo risulta, in ogni caso, anche infondato nel merito. Per consolidata giurisprudenza (C.G.A., 26 maggio 2020, n. 325; Cons. Stato, sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1536), il potere di annullamento regionale del permesso di costruire costituisce una speciale ipotesi di autotutela e, in quanto tale, non è coercibile dal privato. Ne deriva che non è possibile ovviare alla mancata impugnazione dei titoli edilizi nel termine decadenziale di legge mediante la presentazione di un’istanza ex art. 39 T.U. edilizia, poiché su di essa l’Amministrazione regionale non ha alcun obbligo giuridico di provvedere (Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8967).
12. Con il quinto motivo, l’appellante contesta la qualificazione dei poteri di vigilanza e repressione spettanti alla Regione come poteri di carattere discrezionale. Secondo la sua prospettazione, tali poteri si configurerebbero come rigidamente vincolati, avendo riguardo alla rimozione di abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
12.1. Il motivo è infondato. Una volta accertato che le opere contestate risultano assistite da permessi di costruire in sanatoria, l’eventuale intervento su di essi ricade nel paradigma dell’autotutela. Tale potere ha sempre natura discrezionale, anche quando abbia ad oggetto titoli edilizi asseritamente illegittimi, « non potendosi postulare, in via generale e indifferenziata, un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione di tali atti » (Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8). Il relativo esercizio è, pertanto, rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione e non può essere sollecitato mediante il ricorso avverso il silenzio ( ex multis Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2022, n. 1687).
13. Con il sesto motivo, infine, l’appellante stigmatizza l’agire del T.a.r., la cui decisione contribuirebbe ad alimentare la proliferazione di giudizi e a perpetuare la situazione di abusivismo edilizio denunciata nell’istanza.
13.1. Il motivo reca una generica contestazione dell’operato del giudice di primo grado, ma non introduce nuove questioni di fatto o di diritto idonee a incrinare la correttezza della sentenza impugnata. In quanto privo di autonoma consistenza giuridica e carente di specificità, esso risulta dunque inammissibile.
14. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
14.1. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, non ritenendosi allo stato sussistenti anche i presupposti per la richiesta condanna dell’appellante per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alla Regione Sardegna le spese del grado, che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DA FO, Presidente
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
LU EM CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU EM CC | DA FO |
IL SEGRETARIO