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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OS CH, Presidente GRASSO PASQUALE, Relatore GIBELLI PAOLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001DI0000024370001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1152/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate l'avviso di liquidazione meglio indicato in epigrafe, relativo alla imposta di registro dovuta in relazione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova.
Evidenziava la ricorrente
- di essere divenuta titolare, in forza di cessione di credito (ai sensi della legge n.130/1999 sulle cartolarizzazioni), dei crediti insoluti spettanti a Banca Banca_1 Spa con riferimento a rapporti di conto corrente intrattenuti con la “Società_1 di Nominativo_1 e C. s.a.s,”;
- di avere presentato ricorso monitorio, dinnanzi al Tribunale di Genova, contro il signor Nominativo_2 (nella sua qualità di fideiussore della società) chiedendo di condannarlo al pagamento della somma di € 8.300.000,00, dovuti dalla menzionata società;
- che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto alla registrazione del provvedimento, determinando l'imposta di registro nell'importo di € 290.700,00 (€ 249.000 per applicazione dell'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 8 lett. b) della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/86, per la condanna;
€ 200,00 per imposta fissa per la cessione di credito in campo IVA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 40 D.P.R. 131/86; € 41.500,00 per applicazione dell'aliquota dello 0,50% per l'enunciazione della garanzia ai sensi degli artt. 22 D.P.R. 131/86 e 6 Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/86). Premesso quanto sopra, la ricorrente sosteneva invece che l'imposta di registro doveva essere di soli euro 200,00 in applicazione del principio di alternatività con l'Iva di cui all'art.40 dpr n.131/86.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando in fatto e in diritto le domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato che
- la questione sottoposta a giudizio ha carattere di serialità ed è stata oggetto di plurime decisioni di questa Corte, con soluzioni non sempre univoche;
- si tratta dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa o proporzionale ai decreti ingiuntivi portanti crediti oggetto di contratto di factoring (nella specie, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo aventi ad oggetto crediti a lei ceduti da altra società in forza di un contratto di factoring);
- al riguardo, va ricordato che la disciplina dell'imposta di registro, all'art. 37 del d.p.r. n. 131 del 1986, prevede che “gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili …”;
per quanto riguarda la misura della tassazione, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi che recano la condanna al pagamento di somme o valori, oppure ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, sono ordinariamente soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), Parte I della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986;
qualora i predetti atti dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, gli stessi, ai sensi dall'art. 40 del d.p.r. cit., sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, anziché a quella proporzionale sopraindicata secondo quanto previsto dalla Nota II dell'art. 8 cit., la quale sancisce che “gli atti di cui al comma 1, lettera b) … non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico”;
tale previsione risponde al principio di alternatività tra IVA e Imposta di Registro sancito dal richiamato art.40, la cui ratio è quella di evitare che siano assoggettate all'imposta proporzionale di registro operazioni già colpite dall'IVA, disponendo in tal caso la prevalenza di quest'ultima rispetto all'imposta di registro;
il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro si applica anche alle operazioni di finanziamento le quali, ex art. 3, comma 2, n. 3 del d.p.r. n. 633 del 1972, sono qualificabili come prestazioni di servizi, annoverando tra esse il legislatore “i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni …”; in quanto tali rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, anche se sono soggette al particolare regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1) dello stesso d.p.r. n.633 del 1972; ciò premesso, ritenuto che
- in applicazione dei principi e norme sopra richiamati, i decreti ingiuntivi emessi a fronte del pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento, (soggette a IVA in regime di esenzione) devono essere registrati a tassa fissa (e non con aliquota proporzionale), in base al combinato disposto dell'art. 40 del d.p.r. n. 131 del 1986 e della nota II dell'art. 8 della Parte I della Tariffa (Cass. n. 3316 del 2004);
- in particolare, risulta al riguardo decisiva la natura del creditore (ovvero della banca o società finanziaria), in quanto se quest'ultimo ha la qualità di soggetto IVA e se l'adempimento reclamato è riconducibile nell'ambito di una fattispecie che potenzialmente implichi l'insorgenza dell'obbligo di pagare l'IVA, come appunto si verifica per chi conceda un prestito (ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.p.r. n. 633 del 1972), il provvedimento giudiziale in oggetto assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA;
- nel caso in esame non è contestato il fatto che il credito acquistato dalla odierna ricorrente aveva ad oggetto fideiussione relativa a credito derivante da rapporto di natura commerciale, dunque assoggettato a Iva;
- conseguentemente, il rapporto tra la odierna ricorrente e l'originario titolare del rapporto (Banca Banca_1 Spa) deve qualificarsi come di finanziamento e non come una mera cessione di crediti assumendo all'uopo rilievo la natura della società odierna ricorrente e il fatto che il credito riportato nel decreto ingiuntivo trae origine da rapporto di conto corrente che rientra tra le operazioni soggette alla disciplina IVA, di talchè deve ribadirsi il principio secondo cui in tema di imposta di registro la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA fruisce, in base al principio dell'alternatività sancito dall'art. 40 ciel d.p.r. n. 131 del 1986, dell'applicazione dell'imposta in misura fissa;
- quanto sopra risulta confermato in ormai costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr, tra le molte, Cass.n.10296/22);
- neppure rileva, in senso contrario, il fatto che nel caso in esame il pagamento sia stato disposto nei confronti non del debitore principale ma di fideiussore (in questo senso cfr. Cass.n.36828/21);
- merita pertanto, in conclusione, accoglimento il ricorso;
- la natura della controversia e i motivi della decisione, unitamente alla considerazione della presenza di precedenti non univoci di questa Corte, rendono equo e opportuno procedere alla compensazione delle spese di lite;
p.q.m.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- spese compensate. Genova, 16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Pasquale Grasso dott. Richard Goso
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OS CH, Presidente GRASSO PASQUALE, Relatore GIBELLI PAOLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001DI0000024370001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1152/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate l'avviso di liquidazione meglio indicato in epigrafe, relativo alla imposta di registro dovuta in relazione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova.
Evidenziava la ricorrente
- di essere divenuta titolare, in forza di cessione di credito (ai sensi della legge n.130/1999 sulle cartolarizzazioni), dei crediti insoluti spettanti a Banca Banca_1 Spa con riferimento a rapporti di conto corrente intrattenuti con la “Società_1 di Nominativo_1 e C. s.a.s,”;
- di avere presentato ricorso monitorio, dinnanzi al Tribunale di Genova, contro il signor Nominativo_2 (nella sua qualità di fideiussore della società) chiedendo di condannarlo al pagamento della somma di € 8.300.000,00, dovuti dalla menzionata società;
- che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto alla registrazione del provvedimento, determinando l'imposta di registro nell'importo di € 290.700,00 (€ 249.000 per applicazione dell'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 8 lett. b) della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/86, per la condanna;
€ 200,00 per imposta fissa per la cessione di credito in campo IVA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 40 D.P.R. 131/86; € 41.500,00 per applicazione dell'aliquota dello 0,50% per l'enunciazione della garanzia ai sensi degli artt. 22 D.P.R. 131/86 e 6 Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/86). Premesso quanto sopra, la ricorrente sosteneva invece che l'imposta di registro doveva essere di soli euro 200,00 in applicazione del principio di alternatività con l'Iva di cui all'art.40 dpr n.131/86.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando in fatto e in diritto le domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato che
- la questione sottoposta a giudizio ha carattere di serialità ed è stata oggetto di plurime decisioni di questa Corte, con soluzioni non sempre univoche;
- si tratta dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa o proporzionale ai decreti ingiuntivi portanti crediti oggetto di contratto di factoring (nella specie, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo aventi ad oggetto crediti a lei ceduti da altra società in forza di un contratto di factoring);
- al riguardo, va ricordato che la disciplina dell'imposta di registro, all'art. 37 del d.p.r. n. 131 del 1986, prevede che “gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili …”;
per quanto riguarda la misura della tassazione, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi che recano la condanna al pagamento di somme o valori, oppure ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, sono ordinariamente soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), Parte I della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986;
qualora i predetti atti dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, gli stessi, ai sensi dall'art. 40 del d.p.r. cit., sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, anziché a quella proporzionale sopraindicata secondo quanto previsto dalla Nota II dell'art. 8 cit., la quale sancisce che “gli atti di cui al comma 1, lettera b) … non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico”;
tale previsione risponde al principio di alternatività tra IVA e Imposta di Registro sancito dal richiamato art.40, la cui ratio è quella di evitare che siano assoggettate all'imposta proporzionale di registro operazioni già colpite dall'IVA, disponendo in tal caso la prevalenza di quest'ultima rispetto all'imposta di registro;
il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro si applica anche alle operazioni di finanziamento le quali, ex art. 3, comma 2, n. 3 del d.p.r. n. 633 del 1972, sono qualificabili come prestazioni di servizi, annoverando tra esse il legislatore “i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni …”; in quanto tali rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, anche se sono soggette al particolare regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1) dello stesso d.p.r. n.633 del 1972; ciò premesso, ritenuto che
- in applicazione dei principi e norme sopra richiamati, i decreti ingiuntivi emessi a fronte del pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento, (soggette a IVA in regime di esenzione) devono essere registrati a tassa fissa (e non con aliquota proporzionale), in base al combinato disposto dell'art. 40 del d.p.r. n. 131 del 1986 e della nota II dell'art. 8 della Parte I della Tariffa (Cass. n. 3316 del 2004);
- in particolare, risulta al riguardo decisiva la natura del creditore (ovvero della banca o società finanziaria), in quanto se quest'ultimo ha la qualità di soggetto IVA e se l'adempimento reclamato è riconducibile nell'ambito di una fattispecie che potenzialmente implichi l'insorgenza dell'obbligo di pagare l'IVA, come appunto si verifica per chi conceda un prestito (ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.p.r. n. 633 del 1972), il provvedimento giudiziale in oggetto assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA;
- nel caso in esame non è contestato il fatto che il credito acquistato dalla odierna ricorrente aveva ad oggetto fideiussione relativa a credito derivante da rapporto di natura commerciale, dunque assoggettato a Iva;
- conseguentemente, il rapporto tra la odierna ricorrente e l'originario titolare del rapporto (Banca Banca_1 Spa) deve qualificarsi come di finanziamento e non come una mera cessione di crediti assumendo all'uopo rilievo la natura della società odierna ricorrente e il fatto che il credito riportato nel decreto ingiuntivo trae origine da rapporto di conto corrente che rientra tra le operazioni soggette alla disciplina IVA, di talchè deve ribadirsi il principio secondo cui in tema di imposta di registro la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA fruisce, in base al principio dell'alternatività sancito dall'art. 40 ciel d.p.r. n. 131 del 1986, dell'applicazione dell'imposta in misura fissa;
- quanto sopra risulta confermato in ormai costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr, tra le molte, Cass.n.10296/22);
- neppure rileva, in senso contrario, il fatto che nel caso in esame il pagamento sia stato disposto nei confronti non del debitore principale ma di fideiussore (in questo senso cfr. Cass.n.36828/21);
- merita pertanto, in conclusione, accoglimento il ricorso;
- la natura della controversia e i motivi della decisione, unitamente alla considerazione della presenza di precedenti non univoci di questa Corte, rendono equo e opportuno procedere alla compensazione delle spese di lite;
p.q.m.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- spese compensate. Genova, 16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Pasquale Grasso dott. Richard Goso