Decreto cautelare 6 marzo 2024
Ordinanza cautelare 5 aprile 2024
Sentenza 19 giugno 2025
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- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2024, proposto da
-OMISSIS-,-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Flavio Baracchini, 1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto Prot. -OMISSIS-, emesso il 26 febbraio 2024 e notificato a mani alla sig.ra -OMISSIS- il 28 febbraio 2024, mediante il quale il Questore della Provincia di Milano, avvalendosi dei poteri previsti dall''''art. 100 T.U.L.P.S., ha sospeso per 10 giorni la licenza per la conduzione dell' esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e pure la licenza per la gestione della rivendita di generi di monopolio, presso il locale denominato -OMISSIS-”, sito ad -OMISSIS-(MI), via dei -OMISSIS-;
b) della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo emesso dalla Questura di Milano il 2 febbraio 2024 nei confronti della sig.ra -OMISSIS- e notificato il 3 febbraio 2024, unitamente a tutte le statuizioni e valutazioni ivi contenute, in quanto richiamate per relationem nel provvedimento sub a);
c) ove occorra, e per quanto di ragione, di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali, ivi inclusa la proposta di sospensione della licenza redatta ai sensi dell''''art. 100 T.U.L.P.S., in data 18 gennaio 2024 dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-(MI), non nota ai ricorrenti,
nonché
per la declaratoria del diritto al risarcimento del danno ingiusto derivante alle ricorrenti dal provvedimento di sospensione emesso dalla Questura di Milano, nella somma che verrà meglio definita nel corso del giudizio, e per la conseguente condanna dell''''Amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Alberto Di-OMISSIS- e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti -OMISSIS- (c.d. -OMISSIS-), con sede legale in -OMISSIS-
(MI), Via dei -OMISSIS-, P.IVA -OMISSIS-, in persona del Socio Accomandatario e
legale rappresentante pro tempore, e l’Impresa individuale-OMISSIS- hanno impugnato l’atto con il quale il Questore della Provincia di Milano, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 100 T.U.L.P.S., ha sospeso per 10 giorni la licenza per la conduzione dell' esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e pure la licenza per la gestione della rivendita di generi di monopolio, a cagione di una lite avvenuta nella notte del 14.1.2024 che sarebbe riconducibile al locale.
Contro il suddetto atto i ricorrenti hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990, artt. 1, 2, 3, 10, 10bis. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 R.d. n. 773/1931 (Tulps). Erronea sospensione nei confronti della rivendita di generi di monopolio (tabaccheria) intestata al sig.-OMISSIS--OMISSIS-. Illogicità, contraddittorietà manifesta, sviamento del potere, straripamento di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria, carente ed errata motivazione.
I ricorrenti lamentano che l’ambito di applicazione oggettiva del potere di sospensione ex art. 100 citato non può essere esteso in modo generalizzato agli esercizi di vicinato che non effettuano
somministrazione di alimenti o bevande, come il caso della tabaccheria, al cui titolare non è stata consegnata la comunicazione di avvio del procedimento.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990, artt. 10 e 10, 10bis. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 R.d. n. 773/1931 (Tulps). Mancata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della rivendita di generi di monopolio (tabaccheria) intestata al sig.-OMISSIS--OMISSIS-. Illogicità, contraddittorietà manifesta, sviamento del potere, straripamento di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente ed errata motivazione, disparità di trattamento.
I ricorrenti lamentano che la comunicazione di avvio del procedimento non è pervenuta al sig.-OMISSIS--OMISSIS-, titolare della tabaccheria, neppure menzionata nella comunicazione afferente al locale bar.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990, artt. 1, 2, 3, 10. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 R.D. n. 773/1931 (Tulps). Violazione e falsa applicazione all’art. 1 della legge n. 1423/1956. Insussistenza dei presupposti di applicazione della misura della sospensione. Illogicità, contraddittorietà manifesta, sviamento del potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria, carente ed errata motivazione, manifesta irragionevolezza e sproporzione.
I ricorrenti lamentano che i fatti si sono svolti nella piazza, mentre il sig.-OMISSIS--OMISSIS-, nella notte del 14.1.2024 era impegnato nelle pulizie di chiusura del locale e lo stesso ricorrente aveva tempestivamente avvertito le Forze dell’Ordine non appena si era avveduto delle voci esterne e quando una ragazza gli ha chiesto di mettersi al riparo dalla lite sorta in piazza.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nel terzo motivo.
Dall’esame della richiesta di provvedimenti di polizia nei confronti dell’attività in questione i Carabinieri di -OMISSIS-hanno rilevato che la rissa si è svolta nella piazza antistante il bar in questione ed è stata determinata dal fatto che -OMISSIS- ha chiamato due sodali per affrontare -OMISSIS- che con altri amici aveva frequentato il locale per una festa di compleanno. La ragione era quella di continuare una rissa svoltasi il giorno di natale del 2023. Lo scontro è avvenuto alle ore 2.00 della notte, dopo la chiusura del locale ed i Carabinieri sono stati chiamati dal proprietario del locale o dal figlio, i quali hanno collaborato nell’individuazione dei responsabili.
Si deve quindi escludere un nesso diretto tra i fatti e la gestione del locale, in quanto il locale era ormai chiuso e l’innesco dello scontro è avvenuto da parte di estranei al locale che sono giunti dopo l’orario di chiusura.
A ciò si aggiunge che, sebbene i Carabinieri abbiano rilevato che il locale è frequentato dai c.d. “Ultras di -OMISSIS-”, non risulta provato che tra i soggetti frequentatori del medesimo, allo stato, vi fossero persone dedite ad attività delittuose. Si ritiene quindi che l’episodio in questione non costituisca indice certo dell’utilizzo del bar per lo svolgimento di attività malavitose e si ritiene che una conclusione diversa potrebbe incidere negativamente sulla volontà dei gestori di collaborare con le forse di polizia, che, invece, nel caso di specie, è stata dimostrata.
3. In definitiva quindi la domanda di annullamento va accolta.
4. La domanda risarcitoria va respinta in considerazione dell’effetto ripristinatorio dell’accoglimento della domanda cautelare.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite alla ricorrente, che liquida in €. 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti ed i nomi delle persone citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.