Decreto presidenziale 23 aprile 2021
Sentenza 2 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto presidenziale 23/04/2021, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/04/2021
N. 00219/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00231/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DA LI, Artigiana Edili Snc di BR ON & C., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Acerboni, Gavino Spiga, Adriana Romagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;
contro
il Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Chioggia, corso del Popolo 1193;
Regione del Veneto, Commissione di Salvaguardia per la Citta' di Venezia e La Sua Laguna non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ecohouse Garda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro termpore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Coronin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del permesso di costruire n. 350 del 18 dicembre 2009 richiesto con istanza prot. 38950/1 del 14/07/2008, nonché del permesso di costruire in variante al permesso medesimo, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Quanto ai motivi aggiunti depositati il 13.6.18:
Il permesso di costruire in variante 222/12 e del parere della Commissione di Salvaguardia ivi richiamato del 9.7.2012 prot. 315692; del parere della Commissione di Salvaguardia del 13 giugno 2013 prot. 252582;nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Quanto ai motivi aggiunti depositati il 14.11.18:
del certificato di collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione del “Complesso Residenziale; della DGR 44/2007 nella parte in cui ha avocato ed approvato il P.I.R.U.E.A. denominato “Adria Docks” con gli allegati di cui è composto; della Valutazione Tecnica Regionale n. 17 del 10.01.2007 nella parte in cui concorda con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’art. 27 L. 11/2004; del parere del Comitato tecnico istituito ai sensi dell’art. 27 L.R. 11/2004 (argomento n. 17 del 10.01.2007); di ogni atto connesso presupposto e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l' istanza di discussione da remoto, presentata dai ricorrenti in vista della pubblica udienza 29 aprile 2021, in cui è calendarizzata la trattazione del ricorso 231/2018;
Visti gli atti di opposizione depositati dal Comune di Chioggia e dalla ECOHOUSE GARDA S.R.L.;
Considerato che l'istanza di discussione da remoto è stata depositata dalla parte ricorrente in data 22 aprile u.s,, cioè dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dagli artt. 4 del DL 28/20 e 25 del DL 137/20 (venti giorni liberi antecedenti l' udienza del 29 aprile p.v.);
Ritenuto pertanto che gli istanti sono decaduti dalla facoltà di discutere la causa da remoto.
P.Q.M.
Respinge l' istanza di discussione da remoto nella pubblica udienza del 29 aprile 2021
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 23 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO