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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Serafina Aceto Giudice Presidente rel. - est.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9235/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
PUBBLICO presso la PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO, con sede in Parte_1
Torino al Corso Vittorio Emanuele II, n. 130
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA Controparte_1 C.F._1
VALLERO e PIETRO EO FOIS elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO,
VIA PALMIERI 49, presso il difensore avv. ELENA VALLERO e PIETRO EO FOIS
RESISTENTE
e con
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. l'avv. PIETRO Controparte_2 C.F._2
EO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA Controparte_3 C.F._3
pagina 1 di 8 VALLERO
INTERVENUTI
Collegio del 4 luglio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (Pubblico Ministero): come da ricorso introduttivo.
Per parte resistente: come da note di precisazione delle conclusioni definitive dell'11/02/2025: “In via principale: Previa occorrendo, ammissione di CTU medico legale sulla persona della interdicenda.
Rigettarsi la domanda ex adverso proposta di interdizione o inabilitazione, rimettendo gli atti al
Giudice tutelare per i provvedimenti del caso, ivi compresa la revoca dell'Amministratore di sostegno e la sua sostituzione con altro soggetto. Nella denegata ipotesi di pronuncia di interdizione e/o inabilitazione, alla luce di quanto è emerso in causa, nominarsi quale tutore, anche provvisorio, la propria figlia , escludendo in ogni caso l'attribuzione dell'incarico all'Avv. Controparte_3
Marco Raiteri in ragione della evidente ed insanabile situazione di conflittualità”.
Per parti intervenute:
per , come da conclusioni definitive precisate con note scritte del Controparte_2
10/02/2025 e da comparsa conclusionale del 11/02/2025: “Accertare, applicare e concedere alla signora quelle misure ritenute più idonee per garantirle una giusta ed Controparte_1 adeguata tutela e respingendo tutte le domande contro di lei richieste. Nel caso di denegata pronuncia di interdizione e/o inabilitazione della resistente, non ci si oppone alla nomina della propria sorella
quale tutore e curatore anche provvisorio della madre. Si chiede Controparte_3 vibratoriamente di revocare l'attuale ADS nella persona dell'avv. Marco Raiteri”.
Per , come da conclusioni definitive precisate con note scritte del Controparte_3
11/02/2025, richiamate con deposito di note scritte del 31/03/2025: “applicarsi alla RA CP_1
la misura più idonea a garantirne una adeguata tutela e per l'effetto confermarsi la vigente
[...]
Cont amministrazione di sostegno, dandosi atto della situazione di conflitto con l'attuale In ipotesi di pronuncia di interdizione o di inabilitazione della RA , nominarsi la esponente Controparte_1 quale tutore o curatore, anche provvisorio, della stessa”.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 27.05.2024 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Torino adiva questo Tribunale per proporre domanda di interdizione o, in subordine di inabilitazione, della signora
, nata a [...] il [...], residente in [...]
35, in quanto la stessa “versa in condizioni psichiche tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi, o quanto meno di attendere con sufficiente discernimento e consapevolezza all'amministrazione delle proprie sostanze, in quanto affetta da decadimento cognitivo di grado moderato, cirrosi epatica HCV-relata e in completa assenza di coscienza di malattia”.
Dagli atti depositati si evince che, a seguito del decesso dell'unico figlio maschio con il quale conviveva in Torino, alla sig.ra veniva attivata la procedura di Controparte_1
Amministrazione di sostegno, rubricata al n. 24285/2020 nominando all'uopo il Giudice Tutelare dott.ssa Giulia Marzia LOCATI quale Amministratore di sostegno l'avv. MARCO RAITERI con studio in TORINO alla VIA SAN QUINTINO, 43, con il quale ha instaurato un rapporto definibile quantomeno conflittuale alla luce degli atti del giudizio e dalle risultanze istruttorie.
Successivamente alla costituzione in giudizio della resistente, si costituivano in giudizio le signore e in qualità di figlie della resistente, al Controparte_2 Controparte_3 fine di vedere applicata nei confronti della di loro madre la misura protettiva che, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale riterrà più adeguata a garantirne la migliore tutela.
Dai successivi atti del giudizio risulta che con l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno, la sig.ra veniva ricoverata presso la RSA “PRESIDIO Controparte_1
VALLETTA”, sita in Torino alla Via Farinelli n. 25, ed appena qualche mese dopo veniva trasferita nell'attuale struttura denominata “PICCOLA MOLE”, situata in Torino.
In data 12.01.2024 veniva conferito incarico peritale a svolgere una consulenza tecnica d'ufficio al dott.
al fine di determinare se la signora sia capace di Persona_1 Controparte_1 intendere e di volere o se vi siano gli estremi per l'interdizione, se sia ancora in grado di soggiornare o meno presso la propria abitazione piuttosto che in idonea RSA, rendendosi conto delle conseguenze delle scelte compiute, e ancora se si renda necessario adottare terapie farmacologiche a suo sostegno, anche contro la sua volontà, delegando all'ADS il potere di esprimere in autonomia consenso informato, le cui conclusioni sono state depositate il 02.05.2024. La predetta relazione del dott. Per_1
veniva allegata dal ricorrente PM negli atti del giudizio.
[...]
pagina 3 di 8 In data 30.07.2024, la resistente sig.ra veniva altresì sottoposta ad una Controparte_1 consulenza medica psichiatrica di parte effettuata dal dott. La relazione risulta depositata Persona_2 in atti il giorno 04.09.2025.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza avanti alla GOP delegata per l'incombente e successivi connessi al giorno 29.06.2024, successivamente fissata in modalità da remoto in data 17.09.2024. fissando contestualmente udienza dinanzi sé per la precisazione delle conclusioni in data 29.10.2024.
All'udienza del 17.09.2024, il GOP procedeva all'esame della persona interdicenda, la quale dichiarava di volere essere sentita di persona, essendo in grado di raggiungere il Tribunale. Pertanto, il Giudice rinviava avanti a sé per gli incombenti all'udienza del 01.10.2024.
All'udienza del 01.10.2024 il Giudice delegato, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, procedeva all'esame dell'interdicenda e a sentire le altre parti di causa con i rispettivi difensori.
All'esito, il Giudice delegato rinviava all'udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale della causa e remissione della causa al collegio per la decisione al 29.10.2024.
All'udienza del 29.10.2024 dinanzi a questo Giudice era presente anche l'avv. MARCO RAITERI, al quale viene rappresentato che sussiste un conflitto di interesse con la parte CP_1
e che non può essere parte in senso tecnico nel presente procedimento. In ogni caso il
[...]
Giudice domanda se alla luce delle dichiarazioni rese dalla signora nel Controparte_1 corso di questa udienza e nel corso dell'esame da parte del GOP ritiene che vi siano ancora i Contr presupposti per continuare l'incarico di tenendo ben presente che la materia è di competenza del
Giudice Tutelare. L'Avv. RAITERI rappresenta che si è posto questo interrogativo diverse volte giungendo alla conclusione che trattasi di incarico conferito dal Giudice Tutelare e che in ogni caso si rimette alla decisone del Giudice Tutelare. La signora personalmente sosteneva che CP_1
“vuole essere curata in ospedale alla schiena ed all'orecchio e dovrebbe fare con urgenza dei controlli al cuore. Dice che l'ADS gli ha portato male e non l'ha fatta curare come doveva. Se ci sono dei debiti
è lui che deve pagare. L'ha tenuta in carcere. Voglio andare a casa mia e non lo voglio già da adesso.
Mi ha tenuto in galera invece di andare in ospedale e farsi curare”. Le difese precisavano come da atti.
Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2024, questo Giudice pronunciava ordinanza del 19.12.2024 con cui mandava al PM dott. perché voglia depositare la perizia svolta Persona_3 sulla signora , a firma del dott. , entro il 20.1.2025, Controparte_1 Persona_1 fissando contestualmente udienza cartolare alli 28.1.2025 per la disamina della predetta relazione e determinazioni processuali.
pagina 4 di 8 All'udienza cartolare del 28.01.2025, letta la CTU a firma del dott. in atti, questo Persona_1
Giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, mandava gli atti al PM per quanto di competenza e assegnava alle parti termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. All'udienza cartolare del 22.5.2025, preso atto delle memorie conclusive delle parti.
***
La decisione di questo Collegio circa la domanda di interdizione proposta nei confronti della signora perviene a seguito di una attenta visione degli atti depostati in questo Controparte_1 giudizio.
Dalla documentazione fornita in atti risulta che la stessa interdicenda sia stata sottoposta ad una prima consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. in data 12.01.2024 e successivamente Persona_1 ad una consulenza medica psichiatrica di parte effettuata dal dott. in data 30.07.2024. Persona_2
Il quesito sul quale doveva svolgersi la CTU del 12.01.2024 a firma del dott. era il Persona_1 seguente: “Letti gli atti e i documenti, acquisita ogni altra documentazione ritenuta necessaria e compiuti gli accertamenti ritenuti necessari, dica il CTU se la signora sia Controparte_1 capace di intendere e di volere o vi siano gli estremi per l'interdizione, sia ancora in grado o meno di soggiornare presso la propria abitazione piuttosto che in idonea RSA, rendendosi conto delle conseguenze delle scelte abitative compiute, e ancora se si renda necessario adottare terapie farmacologiche a suo sostegno, anche contro la sua volontà, delegando all'ADS il potere di esprimere in autonomia consenso informato”.
La Relazione concludeva quindi con una diagnosi di: “Decadimento cognitivo di grado moderato.
Cirrosi epatica HCV relata. Fibrillazione atriale parossistica in portatrice di pace maker bicamerale.
Ipertensione arteriosa essenziale. Cervicoartrosi. Spondiloartrosi. Osteoporosi. Esiti di frattura con affondamento della limitante inferiore di T12. Pregresse isteroannessiectomia bilaterale per fibroma e fachiectomia bilaterale”.
“Il quadro patologico sofferto interessante le sfere fisica, psichica e mentale, ancorché disconosciuto dalla perizianda, richiede, senza dubbio alcuno, l'adozione di un regime terapeutico costante, oltre che di periodici controlli tesi a monitorizzarne l'evoluzione. In tale ottica, la completa assenza di coscienza di malattia rilevata in corso di operazioni peritali, rende necessario il supporto di terzi sia per
l'assunzione della terapia farmacologica necessaria, che per la programmazione dei controlli clinico strumentali diccui abbisogna”.
“In tale ottica, essendo, come detto, estremamente deficitaria la capacità di autoprogrammarsi e di autodeterminarsi e, soprattutto, di comprendere fino in fondo la reale portata dei propri limiti e della propria condizione di malattia, a parere del sottoscritto, stante l'assenza di un care-giver che possa pagina 5 di 8 supportarla in maniera continuativa, risulta indispensabile il suo inserimento in una struttura protetta, tanto più se si considera che permane molto elevato il rischio di manipolazione da parte di chi, sfruttandone debolezze e fragilità, potrebbe indurla ad effettuare scelte inadeguate se non addirittura contrarie alla tutela dei propri interessi sia personali che economici”.
Sulla base dello studio degli atti di causa, della documentazione sanitaria acquisita, della valutazione testistica e del colloquio clinico effettuati, considerata l'età e le patologie sofferte dalla perizianda, la
Relazione così concludeva la Relazione:
“1) a parere dello scrivente, sussistono i presupposti per l'interdizione giacché, allo stato attuale, la perizianda, in conseguenza delle proprie condizioni di salute psico-fisica, presenta un'alterazione delle facoltà mentali tale da renderla incapace, in maniera assoluta, di provvedere ai propri interessi sia economici che personali;
2) la stessa non appare assolutamente in grado di soggiornare presso la propria abitazione non potendo prescindere dalla collocazione in un ambiente protetto come quello di una RSA;
3) sono certamente necessarie cure farmacologiche costanti e periodici controlli clinico strumentali di cui la perizianda, mancando di adeguata coscienza di malattia, non ha contezza alcuna;
4) le competenze dell'Amministratore di Sostegno dovrebbero pertanto essere estese al rilascio del consenso informato rispetto alle scelte e ai trattamenti ritenuti necessari dal personale sanitario per la tutela della salute dell'amministrata”.
In data 30.07.2024 la stessa sig.ra veniva sottoposta ad una consulenza Controparte_1 medica psichiatrica di parte CTP effettuata dal dott. Persona_2
Dalla anamnesi patologia remota e prossima, la resistente “riferisce episodio di F.A trattato con terapia medica alcuni anni orsono (non ricorda con precisione la data dell'evento) Alcuni anni più tardi le fu applicato un By Pass cardiaco per regolarizzare il ritmo. Riferisce anche una cirrosi epatica HCV – relata (anche di tale patologia non ricorda con precisione la data)”.
“Il soggetto appare lucido e discretamente orientato nel tempo e nello spazio, rispetto alla propria persona nonché nei confronti della situazione d'esame di cui sembra comprendere l'importanza.
“Saltuariamente, nel corso del colloquio, emergono modesti segni e/o sintomi di deterioramento psichico.
“Non sono emersi disturbi inerenti la memoria a breve ed a lungo termine, i ricordi sono riconosciuti come tali, collegati correttamente tra loro e connessi in un corretto rapporto spazio-temporale.
“La capacità di comprensione è pronta e completa.
“Il flusso ideativo è normale, vario nel contenuto e coerente nel suo interno, non frammentario.
“Non si riconoscono idee fobiche od ossessive o francamente deliranti. pagina 6 di 8 “Le capacità di analisi, critica e giudizio sono globalmente sufficienti;
il livello intellettivo, seppure ad esame grossolano, è collocabile almeno nella fascia dei valori medi ed il patrimonio conoscitivo e culturale appare adeguato alla scolarità del soggetto.
“Non emergono importanti alterazioni a carico della volontà.
“Al fine di meglio precisare e quantificare il grado di deterioramento mentale della signora
ho ritenuto, con il suo consenso, di sottoporla ad una semplice indagine psico dinamica CP_1 quale il Mini Mental State Examination (M.M.S.E). La signora, al termine del test, ha raggiunto un punteggio grezzo pari a 25 (V.N 24-30) che, con il dovuto coefficiente correttivo (età ed anni di scolarità) pari nel caso ad 1,4), porta il punteggio complessivo a 26.4 cioè ampiamente nel range di relativa normalità”.
Per tali motivi, la Relazione nelle conclusioni diagnostiche e medico legali così definiva: “Alla luce di tutto quanto sopra riferito, ritengo che la signora sia persona che Controparte_1 manifesta iniziali segni di involuzione senile e dunque correttamente assistita da una Amministrazione di sostegno, ma certamente non è e non deve essere considerata persona incapace di intendere e volere”.
Alla luce di quanto finora esposto, ad avviso di questo Collegio, la domanda di interdizione deve essere accolta.
La consulenza tecnica di parte non è apparsa idonea a contrastare in modo convincente le risultanze della CTU, risultando basata su osservazioni meno approfondite, non supportate dalla completezza degli esami che invece ha contraddistinto il lavoro del consulente d'ufficio. Le valutazioni della CTP sono formulate in termini troppo generici e assertivi, senza preciso fondamento medico-legale strutturato, non risultando in grado di confutare analiticamente le conclusioni della CTU, non riuscendo a fornire una alternativa diagnostica sostenuta da un corredo documentale completo.
Le conclusioni della CTU sono apparse ad avviso del Collegio esaustive, coerenti con la documentazione medica prodotta e frutto di un accertamento obiettivo e completo, condotto con rigore scientifico e metodologico. Il Collegio ritiene che le stesse conclusioni a firma del dott. si Per_1 basino su elementi clinici oggettivi, scientificamente validati e che delineano un quadro di grave decadimento cognitivo di tipo degenerativo, irreversibile e progressivo, con una compromissione globale delle capacità di giudizio, di orientamento spazio-temporale, della memoria e delle funzioni esecutive.
Per tali motivi, accogliendo le conclusioni della CTU depositata in atti – che si condivide dal punto di vista metodologico e risulta provato che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale e che sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente pagina 7 di 8 e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Rigettata ogni ulteriore istanza.
Si trasmette, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza al Giudice Tutelare, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
), nata a nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._1
VIA GENOVA, 35. Dispone che, ai sensi dell'art. 145 comma secondo D.P.R. n. 115/2002, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il tutore presenti, entro un mese, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 115/2002. Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4 luglio 2025. Il Presidente est. - rel.
Dott. ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Serafina Aceto Giudice Presidente rel. - est.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9235/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
PUBBLICO presso la PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO, con sede in Parte_1
Torino al Corso Vittorio Emanuele II, n. 130
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA Controparte_1 C.F._1
VALLERO e PIETRO EO FOIS elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO,
VIA PALMIERI 49, presso il difensore avv. ELENA VALLERO e PIETRO EO FOIS
RESISTENTE
e con
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. l'avv. PIETRO Controparte_2 C.F._2
EO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA Controparte_3 C.F._3
pagina 1 di 8 VALLERO
INTERVENUTI
Collegio del 4 luglio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (Pubblico Ministero): come da ricorso introduttivo.
Per parte resistente: come da note di precisazione delle conclusioni definitive dell'11/02/2025: “In via principale: Previa occorrendo, ammissione di CTU medico legale sulla persona della interdicenda.
Rigettarsi la domanda ex adverso proposta di interdizione o inabilitazione, rimettendo gli atti al
Giudice tutelare per i provvedimenti del caso, ivi compresa la revoca dell'Amministratore di sostegno e la sua sostituzione con altro soggetto. Nella denegata ipotesi di pronuncia di interdizione e/o inabilitazione, alla luce di quanto è emerso in causa, nominarsi quale tutore, anche provvisorio, la propria figlia , escludendo in ogni caso l'attribuzione dell'incarico all'Avv. Controparte_3
Marco Raiteri in ragione della evidente ed insanabile situazione di conflittualità”.
Per parti intervenute:
per , come da conclusioni definitive precisate con note scritte del Controparte_2
10/02/2025 e da comparsa conclusionale del 11/02/2025: “Accertare, applicare e concedere alla signora quelle misure ritenute più idonee per garantirle una giusta ed Controparte_1 adeguata tutela e respingendo tutte le domande contro di lei richieste. Nel caso di denegata pronuncia di interdizione e/o inabilitazione della resistente, non ci si oppone alla nomina della propria sorella
quale tutore e curatore anche provvisorio della madre. Si chiede Controparte_3 vibratoriamente di revocare l'attuale ADS nella persona dell'avv. Marco Raiteri”.
Per , come da conclusioni definitive precisate con note scritte del Controparte_3
11/02/2025, richiamate con deposito di note scritte del 31/03/2025: “applicarsi alla RA CP_1
la misura più idonea a garantirne una adeguata tutela e per l'effetto confermarsi la vigente
[...]
Cont amministrazione di sostegno, dandosi atto della situazione di conflitto con l'attuale In ipotesi di pronuncia di interdizione o di inabilitazione della RA , nominarsi la esponente Controparte_1 quale tutore o curatore, anche provvisorio, della stessa”.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 27.05.2024 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Torino adiva questo Tribunale per proporre domanda di interdizione o, in subordine di inabilitazione, della signora
, nata a [...] il [...], residente in [...]
35, in quanto la stessa “versa in condizioni psichiche tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi, o quanto meno di attendere con sufficiente discernimento e consapevolezza all'amministrazione delle proprie sostanze, in quanto affetta da decadimento cognitivo di grado moderato, cirrosi epatica HCV-relata e in completa assenza di coscienza di malattia”.
Dagli atti depositati si evince che, a seguito del decesso dell'unico figlio maschio con il quale conviveva in Torino, alla sig.ra veniva attivata la procedura di Controparte_1
Amministrazione di sostegno, rubricata al n. 24285/2020 nominando all'uopo il Giudice Tutelare dott.ssa Giulia Marzia LOCATI quale Amministratore di sostegno l'avv. MARCO RAITERI con studio in TORINO alla VIA SAN QUINTINO, 43, con il quale ha instaurato un rapporto definibile quantomeno conflittuale alla luce degli atti del giudizio e dalle risultanze istruttorie.
Successivamente alla costituzione in giudizio della resistente, si costituivano in giudizio le signore e in qualità di figlie della resistente, al Controparte_2 Controparte_3 fine di vedere applicata nei confronti della di loro madre la misura protettiva che, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale riterrà più adeguata a garantirne la migliore tutela.
Dai successivi atti del giudizio risulta che con l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno, la sig.ra veniva ricoverata presso la RSA “PRESIDIO Controparte_1
VALLETTA”, sita in Torino alla Via Farinelli n. 25, ed appena qualche mese dopo veniva trasferita nell'attuale struttura denominata “PICCOLA MOLE”, situata in Torino.
In data 12.01.2024 veniva conferito incarico peritale a svolgere una consulenza tecnica d'ufficio al dott.
al fine di determinare se la signora sia capace di Persona_1 Controparte_1 intendere e di volere o se vi siano gli estremi per l'interdizione, se sia ancora in grado di soggiornare o meno presso la propria abitazione piuttosto che in idonea RSA, rendendosi conto delle conseguenze delle scelte compiute, e ancora se si renda necessario adottare terapie farmacologiche a suo sostegno, anche contro la sua volontà, delegando all'ADS il potere di esprimere in autonomia consenso informato, le cui conclusioni sono state depositate il 02.05.2024. La predetta relazione del dott. Per_1
veniva allegata dal ricorrente PM negli atti del giudizio.
[...]
pagina 3 di 8 In data 30.07.2024, la resistente sig.ra veniva altresì sottoposta ad una Controparte_1 consulenza medica psichiatrica di parte effettuata dal dott. La relazione risulta depositata Persona_2 in atti il giorno 04.09.2025.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza avanti alla GOP delegata per l'incombente e successivi connessi al giorno 29.06.2024, successivamente fissata in modalità da remoto in data 17.09.2024. fissando contestualmente udienza dinanzi sé per la precisazione delle conclusioni in data 29.10.2024.
All'udienza del 17.09.2024, il GOP procedeva all'esame della persona interdicenda, la quale dichiarava di volere essere sentita di persona, essendo in grado di raggiungere il Tribunale. Pertanto, il Giudice rinviava avanti a sé per gli incombenti all'udienza del 01.10.2024.
All'udienza del 01.10.2024 il Giudice delegato, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, procedeva all'esame dell'interdicenda e a sentire le altre parti di causa con i rispettivi difensori.
All'esito, il Giudice delegato rinviava all'udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale della causa e remissione della causa al collegio per la decisione al 29.10.2024.
All'udienza del 29.10.2024 dinanzi a questo Giudice era presente anche l'avv. MARCO RAITERI, al quale viene rappresentato che sussiste un conflitto di interesse con la parte CP_1
e che non può essere parte in senso tecnico nel presente procedimento. In ogni caso il
[...]
Giudice domanda se alla luce delle dichiarazioni rese dalla signora nel Controparte_1 corso di questa udienza e nel corso dell'esame da parte del GOP ritiene che vi siano ancora i Contr presupposti per continuare l'incarico di tenendo ben presente che la materia è di competenza del
Giudice Tutelare. L'Avv. RAITERI rappresenta che si è posto questo interrogativo diverse volte giungendo alla conclusione che trattasi di incarico conferito dal Giudice Tutelare e che in ogni caso si rimette alla decisone del Giudice Tutelare. La signora personalmente sosteneva che CP_1
“vuole essere curata in ospedale alla schiena ed all'orecchio e dovrebbe fare con urgenza dei controlli al cuore. Dice che l'ADS gli ha portato male e non l'ha fatta curare come doveva. Se ci sono dei debiti
è lui che deve pagare. L'ha tenuta in carcere. Voglio andare a casa mia e non lo voglio già da adesso.
Mi ha tenuto in galera invece di andare in ospedale e farsi curare”. Le difese precisavano come da atti.
Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2024, questo Giudice pronunciava ordinanza del 19.12.2024 con cui mandava al PM dott. perché voglia depositare la perizia svolta Persona_3 sulla signora , a firma del dott. , entro il 20.1.2025, Controparte_1 Persona_1 fissando contestualmente udienza cartolare alli 28.1.2025 per la disamina della predetta relazione e determinazioni processuali.
pagina 4 di 8 All'udienza cartolare del 28.01.2025, letta la CTU a firma del dott. in atti, questo Persona_1
Giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, mandava gli atti al PM per quanto di competenza e assegnava alle parti termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. All'udienza cartolare del 22.5.2025, preso atto delle memorie conclusive delle parti.
***
La decisione di questo Collegio circa la domanda di interdizione proposta nei confronti della signora perviene a seguito di una attenta visione degli atti depostati in questo Controparte_1 giudizio.
Dalla documentazione fornita in atti risulta che la stessa interdicenda sia stata sottoposta ad una prima consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. in data 12.01.2024 e successivamente Persona_1 ad una consulenza medica psichiatrica di parte effettuata dal dott. in data 30.07.2024. Persona_2
Il quesito sul quale doveva svolgersi la CTU del 12.01.2024 a firma del dott. era il Persona_1 seguente: “Letti gli atti e i documenti, acquisita ogni altra documentazione ritenuta necessaria e compiuti gli accertamenti ritenuti necessari, dica il CTU se la signora sia Controparte_1 capace di intendere e di volere o vi siano gli estremi per l'interdizione, sia ancora in grado o meno di soggiornare presso la propria abitazione piuttosto che in idonea RSA, rendendosi conto delle conseguenze delle scelte abitative compiute, e ancora se si renda necessario adottare terapie farmacologiche a suo sostegno, anche contro la sua volontà, delegando all'ADS il potere di esprimere in autonomia consenso informato”.
La Relazione concludeva quindi con una diagnosi di: “Decadimento cognitivo di grado moderato.
Cirrosi epatica HCV relata. Fibrillazione atriale parossistica in portatrice di pace maker bicamerale.
Ipertensione arteriosa essenziale. Cervicoartrosi. Spondiloartrosi. Osteoporosi. Esiti di frattura con affondamento della limitante inferiore di T12. Pregresse isteroannessiectomia bilaterale per fibroma e fachiectomia bilaterale”.
“Il quadro patologico sofferto interessante le sfere fisica, psichica e mentale, ancorché disconosciuto dalla perizianda, richiede, senza dubbio alcuno, l'adozione di un regime terapeutico costante, oltre che di periodici controlli tesi a monitorizzarne l'evoluzione. In tale ottica, la completa assenza di coscienza di malattia rilevata in corso di operazioni peritali, rende necessario il supporto di terzi sia per
l'assunzione della terapia farmacologica necessaria, che per la programmazione dei controlli clinico strumentali diccui abbisogna”.
“In tale ottica, essendo, come detto, estremamente deficitaria la capacità di autoprogrammarsi e di autodeterminarsi e, soprattutto, di comprendere fino in fondo la reale portata dei propri limiti e della propria condizione di malattia, a parere del sottoscritto, stante l'assenza di un care-giver che possa pagina 5 di 8 supportarla in maniera continuativa, risulta indispensabile il suo inserimento in una struttura protetta, tanto più se si considera che permane molto elevato il rischio di manipolazione da parte di chi, sfruttandone debolezze e fragilità, potrebbe indurla ad effettuare scelte inadeguate se non addirittura contrarie alla tutela dei propri interessi sia personali che economici”.
Sulla base dello studio degli atti di causa, della documentazione sanitaria acquisita, della valutazione testistica e del colloquio clinico effettuati, considerata l'età e le patologie sofferte dalla perizianda, la
Relazione così concludeva la Relazione:
“1) a parere dello scrivente, sussistono i presupposti per l'interdizione giacché, allo stato attuale, la perizianda, in conseguenza delle proprie condizioni di salute psico-fisica, presenta un'alterazione delle facoltà mentali tale da renderla incapace, in maniera assoluta, di provvedere ai propri interessi sia economici che personali;
2) la stessa non appare assolutamente in grado di soggiornare presso la propria abitazione non potendo prescindere dalla collocazione in un ambiente protetto come quello di una RSA;
3) sono certamente necessarie cure farmacologiche costanti e periodici controlli clinico strumentali di cui la perizianda, mancando di adeguata coscienza di malattia, non ha contezza alcuna;
4) le competenze dell'Amministratore di Sostegno dovrebbero pertanto essere estese al rilascio del consenso informato rispetto alle scelte e ai trattamenti ritenuti necessari dal personale sanitario per la tutela della salute dell'amministrata”.
In data 30.07.2024 la stessa sig.ra veniva sottoposta ad una consulenza Controparte_1 medica psichiatrica di parte CTP effettuata dal dott. Persona_2
Dalla anamnesi patologia remota e prossima, la resistente “riferisce episodio di F.A trattato con terapia medica alcuni anni orsono (non ricorda con precisione la data dell'evento) Alcuni anni più tardi le fu applicato un By Pass cardiaco per regolarizzare il ritmo. Riferisce anche una cirrosi epatica HCV – relata (anche di tale patologia non ricorda con precisione la data)”.
“Il soggetto appare lucido e discretamente orientato nel tempo e nello spazio, rispetto alla propria persona nonché nei confronti della situazione d'esame di cui sembra comprendere l'importanza.
“Saltuariamente, nel corso del colloquio, emergono modesti segni e/o sintomi di deterioramento psichico.
“Non sono emersi disturbi inerenti la memoria a breve ed a lungo termine, i ricordi sono riconosciuti come tali, collegati correttamente tra loro e connessi in un corretto rapporto spazio-temporale.
“La capacità di comprensione è pronta e completa.
“Il flusso ideativo è normale, vario nel contenuto e coerente nel suo interno, non frammentario.
“Non si riconoscono idee fobiche od ossessive o francamente deliranti. pagina 6 di 8 “Le capacità di analisi, critica e giudizio sono globalmente sufficienti;
il livello intellettivo, seppure ad esame grossolano, è collocabile almeno nella fascia dei valori medi ed il patrimonio conoscitivo e culturale appare adeguato alla scolarità del soggetto.
“Non emergono importanti alterazioni a carico della volontà.
“Al fine di meglio precisare e quantificare il grado di deterioramento mentale della signora
ho ritenuto, con il suo consenso, di sottoporla ad una semplice indagine psico dinamica CP_1 quale il Mini Mental State Examination (M.M.S.E). La signora, al termine del test, ha raggiunto un punteggio grezzo pari a 25 (V.N 24-30) che, con il dovuto coefficiente correttivo (età ed anni di scolarità) pari nel caso ad 1,4), porta il punteggio complessivo a 26.4 cioè ampiamente nel range di relativa normalità”.
Per tali motivi, la Relazione nelle conclusioni diagnostiche e medico legali così definiva: “Alla luce di tutto quanto sopra riferito, ritengo che la signora sia persona che Controparte_1 manifesta iniziali segni di involuzione senile e dunque correttamente assistita da una Amministrazione di sostegno, ma certamente non è e non deve essere considerata persona incapace di intendere e volere”.
Alla luce di quanto finora esposto, ad avviso di questo Collegio, la domanda di interdizione deve essere accolta.
La consulenza tecnica di parte non è apparsa idonea a contrastare in modo convincente le risultanze della CTU, risultando basata su osservazioni meno approfondite, non supportate dalla completezza degli esami che invece ha contraddistinto il lavoro del consulente d'ufficio. Le valutazioni della CTP sono formulate in termini troppo generici e assertivi, senza preciso fondamento medico-legale strutturato, non risultando in grado di confutare analiticamente le conclusioni della CTU, non riuscendo a fornire una alternativa diagnostica sostenuta da un corredo documentale completo.
Le conclusioni della CTU sono apparse ad avviso del Collegio esaustive, coerenti con la documentazione medica prodotta e frutto di un accertamento obiettivo e completo, condotto con rigore scientifico e metodologico. Il Collegio ritiene che le stesse conclusioni a firma del dott. si Per_1 basino su elementi clinici oggettivi, scientificamente validati e che delineano un quadro di grave decadimento cognitivo di tipo degenerativo, irreversibile e progressivo, con una compromissione globale delle capacità di giudizio, di orientamento spazio-temporale, della memoria e delle funzioni esecutive.
Per tali motivi, accogliendo le conclusioni della CTU depositata in atti – che si condivide dal punto di vista metodologico e risulta provato che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale e che sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente pagina 7 di 8 e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Rigettata ogni ulteriore istanza.
Si trasmette, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza al Giudice Tutelare, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
), nata a nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._1
VIA GENOVA, 35. Dispone che, ai sensi dell'art. 145 comma secondo D.P.R. n. 115/2002, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il tutore presenti, entro un mese, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 115/2002. Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4 luglio 2025. Il Presidente est. - rel.
Dott. ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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