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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di OL, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini ex art 127 ter c.p.c. del 27/5/2025 ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 19259 /2021
Tra
TT.SA ( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.1.1954, rapp.ta e difesa - giusta procura su atto separato - dagli avv.ti Salvatore Della TE
( ) e Luca Ruggiero ( ) presso il cui studio CodiceFiscale_2 C.F._3 elett.te domicilia in OL, alla Via Vittorio Veneto n.288/A
RICORRENTI
E
(C.F. ) in persona del Sindaco, legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'avv. Giovan
Battista Luca Capuano (C.F.: ), giusta procura alle liti in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato in OL, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio,
Palazzo San Giacomo, fax n. 0817954617
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe domandava in giudizio l'accertamento dell'illegittimità della condotta posta in essere dal a seguito Controparte_1 della quale veniva ingiustamente rimoSA dagli incarichi ricoperti dal 7.09.2018 al 31.03.2019
e, per l'effetto, la condanna di parte resistente al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive.
Premetteva:
- di essere stata dirigente del Comune di OL dal 9 maggio 1994 fino al pensionamento, intervenuto il 1° gennaio 2020;
- che dal 1° SE 2003 e fino al 7 SE 2018 ricopriva l'incarico di Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione sociale;
- che dal 26 luglio 2011 al 7 SE 2018 svolgeva, altresì, l'incarico di coordinamento di Direttore della Direzione Centrale Politiche sociali ed educative, poi denominata Direzione Welfare;
- che con decreto sindacale n.253/2018 le venivano revocati entrambi gli incarichi da ultimi citati e le veniva conferito l'incarico di Direttore della III Municipalità;
1 - che successivamente, mentre era assente dal servizio perché in malattia, le veniva revocato anche tale incarico con decreto sindacale n.308 del 19.11.2018, fino a che non le fu assegnata la responsabilità dell'Area Educazione e Diritto allo studio con decreto sindacale n.88 del 19.03.2019;
- che di fatto, a seguito dei menzionati decreti, la ricorrente veniva completamente privata di ogni competenza nel settore del welfare ed assegnata prima ad incarichi di contenuto minore e poi a disposizione del Direttore generale, senza titolarità di alcun incarico e retribuzione di posizione ridotta al minimo;
- che la suddetta retribuzione di posizione minima veniva conservata fino al pensionamento, anche allorché le fu assegnato, nell'aprile 2019, l'incarico di
Responsabile dell'Area Educazione e Diritto allo studio;
- che il attuava nei suoi riguardi una strategia preordinata a rimuoverla CP_1 illegittimamente dagli incarichi che ricopriva da anni, al fine di assegnarli ad altri soggetti graditi all'Amministrazione, peraltro a soggetti un tempo sottordinati alla ricorrente, ovvero a dirigenti non di ruolo o a soggetti esterni all'Amministrazione;
- che i provvedimenti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali menzionati erano viziati per violazione dei principi di correttezza e buona fede e per violazione dell'art. 43 del regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici, in quanto frutto di scelte arbitrarie ed immotivate;
- che a causa della condotta illegittima dell'amministrazione, la ricorrente vantava crediti a titolo di differenze retributive e di rideterminazione del trattamento di fine rapporto e pensionistico, ovvero in subordine, a titolo risarcitorio per danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre che a titolo di monetizzazione delle ferie non godute a causa delle indifferibili esigenze di servizio.
Concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare l'illiceità della condotta serbata dal
[...]
- a mezzo dell'adozione di provvedimenti amministrativi, violativi della normativa e CP_1 dei principi richiamati in ricorso - con la quale la ricorrente è stata ingiustamente rimoSA dagli incarichi ricoperti alla data del 7.9.2018, fino - addirittura - alla privazione di qualsivoglia incarico dirigenziale, a tutto il 31.3.2019; 2. per l'effetto, dichiarare il diritto della dr. alla conservazione, fino al collocamento in quiescenza, del Parte_1 trattamento economico precedentemente godimento, in ragione degli incarichi illegittimamente revocati di Direttore Centrale e Servizi Educativi e Dirigente del CP_2
Servizio Politiche di Inclusione Sociale;
con conseguente condanna del al Controparte_1 pagamento - a titolo di differenze retributive spettanti - dell'importo di €.48.784,68, come sopra esplicitato - o della diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di giudizio - oltre interessi e rivalutazione monetaria, cui deve aggiungersi un ulteriore 20%, corrispondente alla mancata percezione dell'indennità di risultato, pari ad €.9.756,94; 3. in via gradata, rispetto alla domanda sub.2, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire - quantomeno per il periodo di svolgimento dell'incarico apicale di Responsabile di
Area (dall'1.4.2019 al 31.12.2019) - la retribuzione dirigenziale di posizione, conformata all'incarico apicale svolto, di €.4.787,18 mensili, in luogo di quella ingiustamente corrisposta di €.2.076,92 mensili, con correlata condanna del al pagamento delle Controparte_1
2 relative differenze pari ad €.27.102,60, o della diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di giudizio;
4. in ogni caso, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a trasmettere all' i dati corretti relativi alla retribuzione degli ultimi dodici mesi di lavoro, CP_3 per come accertati in corso di causa, in uno al correlato modello P350, ai fini della riliquidazione, da parte dell' dell'Indennità di Fine Servizio e del trattamento CP_3 pensionistico spettanti alla ricorrente;
5. in subordine, riconoscere il diritto della ricorrente -
e conseguentemente condannare il - al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale cagionato alla steSA dalla condotta illecita del medesimo, da CP_1 determinarsi - anche in via equitativa - in: a. €.48.784,68 - o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di giudizio - quale diminuzione patrimoniale patita dalla ricorrente per effetto della decurtazione del reddito operata nel periodo SE 2018/dicembre 2019, cui deve aggiungersi un ulteriore 20%, corrispondente alla mancata percezione dell'indennità di risultato, per ulteriori €.9.756,94; b. €.80.331,18 - o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di giudizio – quale differenza tra l'Indennità di Fine Servizio lorda liquidata dall' (all.29) e quella CP_3 effettivamente spettante alla ricorrente, in forza della corretta base di calcolo, contemplante la retribuzione dirigenziale di posizione di €.4.787,18 mensili, in luogo di quella minima di
€.2.076,92 mensili;
c. €.235.019,57 - o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di giudizio - quale differenza del trattamento pensionistico mensile, tra quanto odiernamente percepito, pari ad €.5.781,50 (all.42) e quello mensile di €.6.820,91 spettante alla ricorrente in forza della surrichiamata corretta base di calcolo (all.43): la detta differenza mensile di €.1.039,91, tenuto conto dell'età della ricorrente alla data di collocamento in quiescenza (anni 65 e mesi 11) e la durata media della vita (anni 83,6), andrà moltiplicata per n.226 mensilità (comprensive delle tredicesime), per complessivi
€.235.019,57; 6. in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla monetizzazione dei n.68 giorni di ferie non godute, per un importo complessivo di €.27.497,84
[(€.106.757,17/12)/22 x 68], e per l'effetto condannare il al pagamento del Controparte_1 relativo importo, o della diversa - maggiore o minore - somma che sarà accertata in corso di giudizio;
7. in ogni caso, riconoscere il diritto della ricorrente - e, conseguentemente, condannare il - al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla Controparte_1 steSA, da quantificarsi, in via equitativa, alla stregua di tutto quanto sopra esposto. Con ogni consequenziale provvedimento di legge, anche in ordine alle spese del giudizio. In via istruttoria, si producono mediante deposito in Cancelleria i documenti di cui all'indice degli atti e si chiede, ove e per quanto occorra, disporsi CTU ai fini dell'esatta determinazione degli importi spettanti alla ricorrente in ragione dei titoli esposti in ricorso” All'Udienza del 28.06.2022 si costituiva ritualmente in giudizio il il quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto di tutto quanto sostenuto dall'avversa difesa, deducendo che le vicende inerenti l'assegnazione dei nuovi incarichi dirigenziali si inquadravano nel legittimo esercizio del potere discrezionale della P.A. in ordine alle esigenze gestionali e organizzative del lavoro e che, pertanto, la collocazione della ricorrente in incarichi dirigenziali di diversa natura non era il frutto di alcun intento discriminatorio nei suoi confronti.
3 Affermava , inoltre, che all'attribuzione di incarichi dirigenziali di pesatura diversa, non configurandosi un ipotesi di demansionamento, corrisponde una retribuzione di posizione confacente al nuovo incarico.
Da ultimo eccepiva che, in merito alla pretesa indennità di risultato per l'anno 2019, questa non spettava perché non ancora maturata. Chiedeva , pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese
Il Giudice, con ordinanza, invitava il resistente a fornire prova in ordine al CP_1 determinazione della retribuzione di posizione di cui al provvedimento direttoriale n.78/2022, per gli anni 2022/2023, relativa all'incarico di Responsabile di Area . All' udienza del 28/ 6/2023 il rappresentava che era intervenuta la Controparte_1 delibera di Giunta comunale n.185 del 31 maggio 2023, di approvazione del nuovo
Regolamento degli uffici e dei servizi e della nuova Macrostruttura organizzativa dell'Ente, adempimenti molto probabilmente propedeutici anche alla prossima definizione della pesatura delle posizioni dirigenziali.
Quindi all' udienza del 20/2/20 il rappresentava che era stato Controparte_1 sottoscritto il nuovo contratto decentrato dirigenti, sulla base del quale saranno rideterminate le retribuzioni di posizione di tutta la categoria, e chiedeva ulteriore rinvio per riformulare i conteggi .
Quindi alla scadenza dei termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. , in data 27/5/2025 decideva la causa con sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato
La domanda oggetto del presente giudizio richiede un'analisi approfondita dei limiti all'esercizio del poter discrezionale della pubblica amministrazione, limitatamente alla materia del pubblico impiego, al fine di accertare se, nel caso di specie, il comportamento dell'Ente sia da considerarsi legittimo, inquadrandosi nella cornice delle esigenze gestionali e organizzative del lavoro, ovvero frutto di scelte arbitrarie e immotivate, in violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c. nonché dei principi di imparzialità
e buon andamento ex art. 97 Cost.
Ebbene, preliminarmente, va considerato che in ordine ai poteri di controllo del giudice del lavoro in materia di pubblico impiego soccorre quanto affermato dalla TE di CaSAzione,
Sez. Lav. Ord. 26615/2019, la quale assumeva che “questa TE con la sentenza n. 426/2019 ha evidenziato che l'individuazione degli incarichi e del correlato trattamento economico rientra nell'attività discrezionale dell'Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze organizzative, ed ha conseguentemente ritenuto applicabile il principio, più volte affermato in tema di posizioni organizzative, secondo cui il diritto del pubblico dipendente a percepire la retribuzione di posizione sorge solo se la P.A. ha istituito e graduato la posizione steSA (cfr. fra le tante Cass. n. 4890/2018; Cass. 28085/2017; Cass. n.
14639/2016);
3.3. dalla natura discrezionale degli atti che qui vengono in rilievo, peraltro, non deriva, come pretenderebbe l' ricorrente, l'assoluta insindacabilità degli atti Parte_2 stessi, perché il datore di lavoro, pubblico e privato, è tenuto ad osservare le regole procedimentali al cui rispetto l'esercizio del potere è subordinato ed inoltre deve garantire nell'esecuzione delle obbligazioni che derivano dal contratto l'osservanza degli obblighi di
4 correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; 3.4. al riguardo è stato affermato che è configurabile un inadempimento nei casi in cui la valutazione discrezionale, sebbene insindacabile nel merito, persegua intenti discriminatori o di ritorsione, sia basata su motivazioni non ragionevoli, appaia manifestamente illogica o irrazionale, si ponga in contrasto con i criteri predeterminati che devono presiedere alle operazioni valutative”. Nella pronuncia qui riprodotta, seppur riferita all'amministrazione universitaria, viene sancito il principio generale dell'insindacabilità degli atti della pubblica amministrazione. Questi, d'altro canto, devono inserirsi in una cornice di regole procedimentali predeterminate e sottostare al rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede;
ragion per cui il giudicante dovrà esercitare i propri poteri di controllo per verificare il rispetto dei predetti parametri.
Premesso ciò, il caso che occupa è inserito nel quadro del conferimento degli incarichi dirigenziali, questi, come assunto dalla TE di CaSAzione nell'ordinanza n. 712 del 2020, rivestono la natura di determinazioni negoziali a cui bisogna applicare i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento, che obbligano la P.A., nella gestione degli stessi, a valutazioni comparative moderate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimeSA alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una situazione soggettiva di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico, tutelabile ai sensi dell'articolo 2907 cod. civ., anche in forma risarcitoria;
ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito elementi, circa i criteri e le motivazioni della selezione,
l'illegittimità della steSA richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, solvo i casi di attività vincolata o non discrezionali.
Ebbene, posto che la ricorrente nel ricorso introduttivo lamenta l'illegittima rimozione della steSA da ruoli apicali, quali la Dirigenza del Servizio Politiche di Inclusione sociale e
Direzione Welfare, viene in rilievo la necessità di accertare se nel caso di specie, trattandosi di incarichi dirigenziali, è configurabile la fattispecie del demansionamento, ovvero le operazioni di conferimento di diversi incarichi sono inquadrabili in scelte discrezionali motivate e giustificate da esigenze organizzative;
e, in ragione di ciò, viene in rilievo la necessità o meno dell'adeguamento del trattamento economico in ragione delle diverse posizioni ricoperte dalla lavoratrice.
In merito alla questione relativa al demansionamento, si è più volte pronunciata la Suprema
TE, statuendo che “Ai sensi dell'art. 42 1 comma d.lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 3 comma 2 CCNL comparto regioni ed autonomie locali, lo ius variandi del datore di lavoro pubblico è legittimamente esercitato laddove le nuove mansioni assegnate al lavoratore rientrino nella steSA area professionale di inquadramento prevista dal contratto collettivo di comparto (c.d. equivalenza formale), senza che il giudice poSA sindacare in concreto la natura sostanzialmente pariordinata delle mansioni successivamente assegnate.”; e, altresì, che “A partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, è principio costante nella giurisprudenza di questa TE che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato non si applica l'art. 2103 c.c. (Prestazione di lavoro), essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.lgs. n. 165 del 2001 art. 52 che assegna rilievo, per le esigenze di
5 duttilità del servizio e buon andamento della P.A., solo al criterio di equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita. Dunque non è ravvisabile alcun demansionamento qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo.” Cass. Lavoro sent. 2140/2017.
Ragion per cui, nel caso di specie, la ricorrente non ha subito un reale demansionamento, in quanto è stata assegnata ad incarichi diversi, ma pur sempre riconducibili all'area dirigenziale e, inoltre, l'assegnazione di incarichi di pesatura diversa rendono esigibile l'esercizio delle mansioni dirigenziali, senza, tuttavia, richiedere una diversa pesatura della retribuzione di posizione, posto che nella dirigenza degli enti locali non esiste una doppia categoria o area di inquadramento.
Premesso ciò, non va condivisa la tesi di parte ricorrente secondo la quale la rimozione dai predetti incarichi sia il frutto di un piano persecutorio ai danni della steSA, in quanto gli incarichi di Direttore Centrale della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi e di responsabile del Servizio di Politiche di Inclusione Sociale, ricoperti dalla steSA per dieci anni, erano in realtà in stato di proroga e sono scaduti il 30.04.2017 .
Quindi a seguito della scadenza degli stessi, con decreto sindacale n. 253 del 7 SE
2018, viene conferito alla TT.SA l'incarico di Direttore della , Pt_1 Parte_3
, ragion per cui non si può in realtà configurare neanche l'ipotesi di revoca, in Parte_4 quanto le posizioni in oggetto non esistevano al momento dell'assegnazione del nuovo incarico, pur se ancora in esercizio in ossequio al principio di continuità organizzativa.
Inoltre, analizzando la censura di parte attorea relativa al depauperamento di ogni potere, a seguito del decreto sindacale n. 308 del 19 novembre 2018 con cui l'Amministrazione revocava il precedente incarico di Direttore alla Municipalità III, va precisato che, come dimostrato da parte resistente, la lavoratrice non aveva mai preso servizio nel nuovo incarico assegnatole, essendosi collocata in stato di malattia dal 7.09.2018 al 19.03.2019, creando un effettivo danno a carico dell'Amministrazione, la quale si è vista privata di un ruolo apicale neceSArio per il regolare espletamento delle attività tipiche della Municipalità, ragion per cui va considerata legittima la revoca dall'incarico da parte del posto che, avendo atteso CP_1 due mesi dal conferimento dello stesso e essendosi formato un vuoto in organico per l'assenza dalla steSA, la revoca e la successiva attribuzione di un nuovo incarico nella Direzione
Generale, con trattamento economico al minimo, si inserisce nel quadro delle superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione pubblica. Ebbene, a riprova dell'inesistenza di un reale intento persecutorio da parte del e della CP_1 correttezza dell'operato dello stesso, va considerato che al termine del periodo di malattia, con decreto sindacale n.88 del 19 marzo 2019, l'Amministrazione ha provveduto all'attribuzione alla ricorrente del nuovo incarico di Responsabile dell'Area Educazione e
Diritto allo Studio e del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6, che la lavoratrice ha svolto senza soluzione di continuità fino al pensionamento, intervenuto in data
1.01.2020.
Al rigetto della a domanda di accertamento dell'illiceità della condotta del non CP_1 sussistendo te alcuna ipotesi di demansionamento o depauperamento della professionalità,
6 consegue il rigetto di ogni altra domanda formulata nel presente giudizio, tanto a titolo retributivo che risarcitorio, restando le stesse assorbite dalla insussistenza del denunciato demansionamento
PaSAndo alla domanda tesa al riconoscimento dell' indennità di posizione, va rilevato che, come sostenuto dalla ricorrente, in seguito al conferimento del nuovo incarico di Responsabile dell'Area Educazione, la steSA ha continuato a percepire la retribuzione minima corrispondente all'incarico di Direzione Generale pari a euro 2.076,92 mensili, in luogo di euro 4.787,18, quale Direttore Centrale, non essendovi stato nessun adeguamento. A tal proposito l'amministrazione ha giustificato tale comportamento affermando che la steSA ha dovuto sospendere per tutti i dirigenti le rimodulazioni delle retribuzioni di posizione, in attesa della sottoscrizione del contratto decentrato, dell'approvazione del fondo della dirigenza, dell'adozione del nuovo sistema di pesatura delle posizioni, le cui operazioni sono state rallentate dalle indagini condotte dal MEF e dalla TE dei conti sull'utilizzo delle risorse per il personale, e assicurando che quanto effettivamente percepito dalla lavoratrice dall'aprile 2019 al gennaio 2020 sarebbe stato conguagliato a credito con quanto avrebbe dovuto percepire all'esito dell'adozione dei menzionati atti deliberativi finanziari. A fonte di dette argomentazioni questo giudice invitava parte resistente a depositare note atte a dimostrare che le summenzionate circostanze si fossero avverate in corso di causa.
In merito dai documenti allegati da parte resistente si rileva che, nel gennaio 2020, non essendo stato approvato il nuovo Contratto decentrato a copertura delle annualità in questione con l'adozione della nuova pesatura delle posizioni dirigenziali , non erano stati erogati arretrati relativi all' incarico di responsabile di area ai dirigenti per il periodo 2019-2021, ragion per cui la ricorrente risultava creditrice per le differenze retributive almeno relativamente al periodo dall'1/4/2019 al 31/12/2019 . Successivamente il ha chiarito che per l'incarico rivestito dalla ricorrente Controparte_1 dal marzo 2019 al dicembre 2019, di coordinatore dell'Area Educazione e Diritto alla Studio,
l'amministrazione le ha riconosciuto una pesatura annua di € 55.000,00, con una differenza a favore della ricorrente a titolo di retribuzione di posizione, per i 9 mesi di incarico, pari ad €
20.565,61 .
Ha infatti precisato chei n sostanza, la differenza di pesatura tra i due incarichi era di
28.000,00 euro, ma calcolandola su 9 mesi di effettivo svolgimento di incarico superiore, risultava un conguaglio positivo di € 20.565,61).
Ciò in quanto nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto decentrato della Dirigenza, la ricorrente (come tutti i dirigenti) aveva mantenuto, nel corso del rapporto di lavoro, provvisoriamente e salvo conguaglio, la minore retribuzione di posizione in quel momento in godimento, nel caso di specie la retribuzione del precedente incarico di Dirigente in staff alla
Direzione generale, pari ad € 27.000,00 annui (da qui: € 55.000,00- 27.000,00 = 28.000,00*9 mesi = € 20.565,61).
Successivamente però la richiamata differenza è stata colmata con la rideterminazione della retribuzione di posizione arretrata, calibrata all'incarico effettivamente rivestito e, in conformità, sono stati corrisposti gli arretrati rapportati alla durata dell'incarico (9 mesi), detratte le ritenute fiscali e previdenziali, come risulta dalla busta paga di giugno 20, che
7 indicava l' importo finale corrisposto alla ricorrente, pari ad euro14.787,37 (e non €
20.565,61), quale saldo positivo tra quanto la steSA doveva avere per il 2019 (9 mesi) e quanto invece aveva percepito in eccesso ( differenze negative) sulla retribuzione di posizione per gli anni 2016-2017-2018, dovendo il Comune provvedere alla sistemazione complessiva della retribuzione di posizione dal 2016 al 2021 (dal 2016 al 2019 per la ricorrente).
La ricostruzione delle operazioni contabili effettuate dall' ente è stata operata nel presente giudizio, oltre che attraverso la produzione dello statino paga di giugno 20, anche con la nota del PG 747601 del 4.09.20 (anch'eSA prodotta) , con la quale Controparte_4 veniva chiarito che la Procura Genereale della TE dei Conti aveva archiviato il procedimento istruttorio scaturito da un accertamento amministrativo contabile dell' anno 2012 dell' della finanza pubblica . CP_5
Quindi in data 29 dicembre 2023 è stato definitivamente firmato l'accordo decentrato integrativo per l'area della dirigenza, che ha reso possibile la determinazione della retribuzione di posizione spettante per gli anni dal 2016 al 2021 e la successiva quantificazione delle reciproche posizioni a debito e a credito. Infatti sono state calcolate contestualmente tanto le somme d recupero del debito derivante dal conguaglio per gli anni
2016/2018 che il pagamento del credito derivante dal conguaglio 2019, che sono avvenuti contestualmente nell'elaborazione stipendiale del mese di giugno 20 portando a un conguaglio complessivo di segno positivo. La circostanza è attestata dal cedolino paga della ricorrente già trasmesso dal servizio Amministrazione economica risorse umane con PG n.
735704 del 30/08/20 .
Peraltro con la nota del 23/9/20, numero 807516 ( prodotta unitamente alla memoria del
29/11/20 ) .il settore Risorse umane del comunicava alla il Controparte_1 Pt_1 recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione di posizione e di risultato negli anni 2007/2011 mediante compensazione con la retribuzione di risultato spettante per gli anni 2016/2019, in ottemperanza al decreto del 27/7/2022 della procura regionale della TE dei Conti .
In concreto la somma complessiva percepita illegittimamente dalla a titolo di Pt_1 retribuzione di posizione e di risultato negli anni in considerazione (2007/2011) è di
26.503,82, considerato che il rapporto di lavoro è ceSAto in data 31/12/2019, mentre con le note e PG 20/523510e PG 20/645349 la veniva informata della spettanza a titolo Pt_1 di retribuzione di risultato per gli anni 2016/ 2019 dell'importo totale di euro 31048,52 da corrispondere con l'elaborazione stipendiale del mese di SE 20. Nella medesima nota le veniva comunicato che con l'elaborazione degli stipendi del mese di SE 20 erano state recuperate nei confronti della steSA le somme indebitamente percepite per retribuzioni risultato per gli anni 2007 2011, mediante compensazione fino a concorrenza o la contestuale corresponsione della retribuzione di risultato a lei spettante per gli anni
2016/2019, così come determinato in delibera giunta comunale numero 75/2022. (vedi statino paga SE 20) .
Cosicchè, all'esito della definizione dei rapporti di dare avere tra e ricorrente, è CP_1 risultato un conguaglio positivo per la ricorrente, cioè un credito in suo favore di € 4.544,70 a
8 titolo di indennità di risultato per le annualità indicate, pagato con lo statino paga di SE
20 .
Alla luce di dette risultanze va pertanto rigettata anche detta domanda di differenze retributive .
Va inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di OL , in ordine alla domanda tesa all' adeguamento del trattamento pensionistico e di fine rapporto, tenuto conto che gli stessi competono all' , non convenuto nel presente giudizio . CP_3
In merito si osserva che il unitamente alle note per l' udienza di febbraio Controparte_1
2025, allegava nota del 15/1/2025 con la quale comunicava all' di avere effettuato CP_3
l'aggiornamento della posiuzione assicurativa “ con inserimento ultimo miglio a seguito di applicazione di CCNL 2019-2021 Dirigenza enti locali e adeguamento retribuzione di posizione”, invitandolo agli adempimenti conseguenziali
A tal proposito va rigettata la domanda risarcitoria dell' asserito danno conseguente.
Né potrebbe accogliersi una domanda risarciroria del danno commisurata all'asserita riduzione del TFS e del trattamento pensionistico, sia per la non ascribibilità ad una responsabilità del Comune dell' asserito danno, sia perchè porterebbe ad un ingiustificato arricchimento, che si aggiungerebbe all' adeguamento del trattamento pensionistico che l'
porrà in essere . CP_3
Con riferimento alla domanda di monetizzazione delle ferie formulata dalla parte ricorrente, va premesso che sotto l'aspetto normativo il contratto collettivo degli enti locali area dirigenza prevede solo in taluni casi taSAtivi la monetizzazione delle ferie non godute.
In particolare gli articoli 17, commi 8“Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente”. Il successivo comma 11 recita: “In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo”.
Anche la normativa primaria con l' art il decreto legge 95/ 2012 convertito in legge 135 del
2012, ha imposto il divieto generale di monetizzazione delle ferie all'art.5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, recante
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, che ha testualmente previsto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsti dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di ceSAzione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli ceSAno”
Ne consegue che il lavoratore, a maggior ragione se dirigente e in posizione apicale, attesa la funzione delle ferie, tendente al recupero psico fisico del lavoratore, deve, compatibilmente
9 con le esigenze della funzione ricoperta, effettuare una programmazione delle ferie nel corso dell' anno e solo in via eccezionale, laddove esistano esigenze di servizio indefettibili, può fruirne nell' semestre successivo, ed ancora più eccezionalmente nell' anno successivo, mentre non gli viene riconosciuta la facoltà se goderle o chiederne la monetizzazione . La richiesta di monetizzazione delle ferie alla ceSAzione del rapporto resta limitata ad ipotesi patologiche . Così si è espreSA anche la giurisprudenza del Tribunale di OL in analoghe controversie relative ad altri dirigenti del Il Tribunale ha chiarito che in Controparte_1 virtù delle richiamate disposizioni contrattuali “deve ritenersi esclusa la facoltà per il dipendente-dirigente, di rinunciare al godimento delle ferie optando per una monetizzazione delle stesse;
d'altro canto è evidente che....solo in ipotesi di rifiuto opposto da datore di lavoro alla richiesta del lavoratore di fruire delle ferie maturate, non motivato da speciali esigenze di carattere organizzativo, poSA ritenersi sussistente un diritto del lavoratore a conseguire la reintegrazione in forma specifica”. Ed ancora, proseguendo: “Il lavoratore con qualifica di dirigente ha il potere di decidere autonomamente senza alcuna ingerenza del datore di lavoro il periodo nel quale godere delle ferie, sicchè ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l'insorgenza del diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento” (Tribunale di OL,
s. 27260 del 15.11.2009, giudice dott.SA Borrelli;
7146/2013 giudice dott.SA Urzini;
sentenza n.10915/2014, giudice dott. Ruoppolo;
sentenza n.10685/2013, giudice dott.SA Picciocchi).
Peraltro, con riferimento al caso in esame, va sottolineato che la ricorrente rivestiva incarico dirigenziale in posizione apicale, sicchè era nella condizione di programmare le proprie ferie, compatibilmente con le esigenze del servizio, peraltro non allegate né provate, al fine di giustificare la richiesta di monetizzazione A tanto si aggiunge che essendo ceSAto il suo rapporto per pensionamento per raggiunti limiti di età, circostanza nota alla ricorrente , ancor più era in condizione in vista della ceSAzione del rapporto di programmarne la fruizione .
Pertanto anche tale domanda va rigettata
Conclusivamente questo giudice ritiene che il ricorso vada interamente rigettato, avendo accertato la correttezza dell'operato dell'amministrazione in relazione alle ragioni e le modalità del conferimento dei diversi incarichi dirigenziali succedutesi nel tempo, e pertanto l' infondatezza delle pretese azionate. L' istruttoria espletata ha inoltre accertato la corresponsione in favore della tanto dell' indennità di posizione che di quella di Pt_1 risultato per il periodo 2016/2019, sia pure con i tempi richiesti per l' approvazione del nuovo Regolamento degli uffici e dei servizi e della nuova Macrostruttura organizzativa dell'Ente, adempimenti propedeutici anche alla prossima definizione della pesatura delle posizioni dirigenziali , intervenuta con la sottoscrizione del nuovo Contratto decentrato ed il difetto di legittimazione passiva, in ordine alla domanda tesa all' adeguamento del trattamento pensionistico e di fine rapporto, tenuto conto che gli stessi competono all'
CP_3
In ordine al regolamento delle spese di lite questo giudice ritiene che, benchè il ricorso sia stato integralmente rigettato, la corresponsione alla ricorrente, solo in corso di causa,
10 dell' indennità di posizione e di risultato per gli anni compresi tra il 2016 e il 2019, sia pure a seguito di conguaglio con maggiori somme corrisposte alla , in qualità di dirigente a Pt_1 titolo di indennità di posizione e di risultato per il periodo 2007/2011, ancorchè ritardata dalla necessità, per la pesatura delle posizioni dirigenziali, della sottoscrizione del nuovo
Contratto decentrato, incidendo anche sui tempi della' adeguamento pensionistico, giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di lite, con condanna della parte ricorrente al pagamento dei residui 2/3 , liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
1.) rigetta il ricorso;
2. ) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento dei residui Parte_1
2/3 , liquidati in complessivi euro 5200,00 oltre rimborso spese forfettario Iva Cpa come per legge
Si comunichi
OL 27/5/2025
Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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