CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/01/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 494/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
AN FO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5900/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti N 1 C/o Prov Na 80133 Napoli NA Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13381/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 22/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006560625000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190083619531000 TARSU/TIA
· CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210103073675000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.13381/2025, depositata il 22-7-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 25-3-2025, lamentando l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
Aveva quindi osservato che per la cartella n. 07120190083619531000 indicata come notificata in data
11.11.2019, relativa a ruolo emesso dalla S.A.P.NA per Comune di Napoli Tassa Rifiuti solidi urbani, Quota
Provinciale rifiuti indifferenziati, annualità 2010, 2011, 2012 per l'importo complessivo di € 2.204,40 - comprensivo di spese, interessi e sanzione- era maturata la prescrizione quinquennale;
viceversa per la cartella di pagamento n. 07120210103073675000 presuntivamente notificata in data 17.11.2023 relativa a ruolo emesso dal Comune di Napoli Direzione Centrale Servizi Finanziari per Tares Anno 2013 per l'importo complessivo di € 664,27, comprensivo di spese, interessi e sanzione, la prescrizione non era maturata.
Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva dichiarato prescritta la cartella di pagamento n. 07120190083619531000, notificata l'11-11-2019, senza tenere conto della sospensione dei termini dell'attività di riscossione per effetto della legislazione anticovid (art. 68 D.L.18/2020, cd. Cura Italia). Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari del giudizio, con attribuzione al difensore, anticipatario. La parti appellate Comune di Napoli e S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli s.p.a. non si erano costituite.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
Tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 07120190083619531000 (11-11-2019) e quella dell'intimazione impugnata (25-3-2025) non è decorso alcun termine di prescrizione, neppure breve dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dell'attività di riscossione stabilita dall'art.68 del D.L.18/2020 (c.d. cura Italia).
L'art. 68 co.1 D.L. 18/2020 richiama l'art. 12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021 i termini di prescrizione e decadenza slittavano al 31 dicembre 2023; se fosse scaduto successivamente i termini di prescrizione sarebbero stati sospesi per 542 giorni.
Nel caso di specie, scadendo il termine di prescrizione l'11-11-2024, lo stesso era prorogato di giorni 542, venendo a scadere il termine quinquennale ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado l'atto impugnato va integralmente confermato.
Le spese del doppio grado di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
quelle nei confronti del Comune di Napoli costituto solo in primo grado per far valere la propria estraneità al giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie appello e condanna il contribuente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia Entrate-
Riscossione che liquida in euro 800,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il presente grado;
oltre accessori. Compensa le altre spese
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
AN FO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5900/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti N 1 C/o Prov Na 80133 Napoli NA Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13381/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 22/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006560625000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190083619531000 TARSU/TIA
· CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210103073675000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.13381/2025, depositata il 22-7-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 25-3-2025, lamentando l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
Aveva quindi osservato che per la cartella n. 07120190083619531000 indicata come notificata in data
11.11.2019, relativa a ruolo emesso dalla S.A.P.NA per Comune di Napoli Tassa Rifiuti solidi urbani, Quota
Provinciale rifiuti indifferenziati, annualità 2010, 2011, 2012 per l'importo complessivo di € 2.204,40 - comprensivo di spese, interessi e sanzione- era maturata la prescrizione quinquennale;
viceversa per la cartella di pagamento n. 07120210103073675000 presuntivamente notificata in data 17.11.2023 relativa a ruolo emesso dal Comune di Napoli Direzione Centrale Servizi Finanziari per Tares Anno 2013 per l'importo complessivo di € 664,27, comprensivo di spese, interessi e sanzione, la prescrizione non era maturata.
Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva dichiarato prescritta la cartella di pagamento n. 07120190083619531000, notificata l'11-11-2019, senza tenere conto della sospensione dei termini dell'attività di riscossione per effetto della legislazione anticovid (art. 68 D.L.18/2020, cd. Cura Italia). Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari del giudizio, con attribuzione al difensore, anticipatario. La parti appellate Comune di Napoli e S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli s.p.a. non si erano costituite.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
Tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 07120190083619531000 (11-11-2019) e quella dell'intimazione impugnata (25-3-2025) non è decorso alcun termine di prescrizione, neppure breve dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dell'attività di riscossione stabilita dall'art.68 del D.L.18/2020 (c.d. cura Italia).
L'art. 68 co.1 D.L. 18/2020 richiama l'art. 12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021 i termini di prescrizione e decadenza slittavano al 31 dicembre 2023; se fosse scaduto successivamente i termini di prescrizione sarebbero stati sospesi per 542 giorni.
Nel caso di specie, scadendo il termine di prescrizione l'11-11-2024, lo stesso era prorogato di giorni 542, venendo a scadere il termine quinquennale ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado l'atto impugnato va integralmente confermato.
Le spese del doppio grado di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
quelle nei confronti del Comune di Napoli costituto solo in primo grado per far valere la propria estraneità al giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie appello e condanna il contribuente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia Entrate-
Riscossione che liquida in euro 800,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il presente grado;
oltre accessori. Compensa le altre spese