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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 13014/2021
SENTENZA nella causa civile fra tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. NAPOLEONI ALESSANDRO attore e
(C.F. ), assistito Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dagli Avv. ALESSIO TOTARO – MARIALISA
TAGLIENTI - MASSIMO SPINA convenuto
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - In Via istruttoria, ammettere i mezzi di prova articolati da parte attrice in memorie nn. 2 e 3 e, ad oggi, non ammessi;
- In via principale e nel merito 1) condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 2043 c.c. - o, in subordine, ex art. 1696, c. 4, c.c. - a risarcire tutti i danni patrimoniali patiti da per il danneggiamento del Pt_1 macchinario oggetto del pendente giudizio, quantificati in € 13.218,00= oltre IVA, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. e rivalutazione, dal giorno della notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo, o per quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
2) condannare la convenuta, ex artt. 2043 e 2059 c.c., 4, a risarcire il danno d'immagine patito dall'attrice in conseguenza ai fatti dedotti in narrativa, nella misura che l'Ill.mo G.I. Vorrà quantificare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA : in via preliminare - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e titolarità del diritto di parte attrice e, conseguentemente, rigettare la domanda ex adverso svolta - in via principale e nel merito -respingere le domande svolte dall'attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate sia nell'an che nel quantum - in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nell' “an” ridurre in ogni caso la richiesta di risarcimento dell'attrice nella misura del concorso avuto per la produzione del danno;
- - applicare il limite di responsabilità vettoriale previsto ex lege. - Con riserva di ulteriormente dedurre e articolare nei termini consentiti dal rito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2021, parte attrice ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, la società per accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità di quest'ultima in ordine all'asserito danneggiamento di un macchinario, trasportato dalla per l'importo complessivo di Controparte_1 euro 13.218,00 oltre IVA e interessi. Si costituiva la società convenuta con comparsa di risposta depositata in data 19/10/21 chiedendo dichiararsi in via preliminare la carenza di legittimazione della parte attrice ed in via principale pag. 2/11 respingersi le richieste formulate perché infondate in fatto ed in diritto. In caso di accoglimento ridurre la richiesta del quantum nei limite di legge. La prima udienza si svolgeva, davanti al Giudice assegnatario della vertenza Dott.ssa Valeria Di Donato, in data 9/11/21 con note di trattazione scritta. Il Giudice assegnava i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviava per i provvedimenti istruttori all'udienza del 10/03/22. Le parti depositavano le memorie autorizzate ed all'udienza del 10/03/22 la causa veniva trattenuta a riserva. Con provvedimento del 15/03/22 ammetteva le prove orali riservando all'esito ogni altro provvedimento istruttorio. Le prove orali venivano assunte nel corso delle udienze del 07/06/22e del 22/11/22 all'esito della quale il Giudice autorizzava la prova delegata con l'audizione del teste innanzi al Tribunale di Brescia. Un Tes_1 teste di parte attrice veniva sentito nel corso dell'udienza del 8/05/23 e, all'esito dell'udienza, la causa veniva trattenuta a riserva. il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 28/06/23, formulava proposta conciliativa sulla quale invitava le parti ad esprimersi. All'udienza del 23 Ottobre 2023 parte attrice comunicava di non accettare la proposta del Giudice che veniva accettata dalla parte convenuta, la quale, insisteva per l'ammissione della CTU. In data 15/01/24 parte convenuta depositava l'esito dello svolgimento della prova delegata svoltasi innanzi a Tribunale di Brescia. All'udienza del 26/02/24 nel corso della quale veniva reiterata la richiesta di CTU a cura della parte attrice la causa veniva trattenuta a riserva. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per l'udienza di precisazione delle conclusioni da svolgersi in forma scritta alla data del 17/09/24. All'udienza indicata la causa veniva trattenuta in decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La prima questione che deve essere esaminata, attiene la domanda di carenza di legittimazione sollevata in via preliminare dalla parte convenuta. Sostiene la società
[...] che non sarebbe il mittente legittimato ad agire ma CP_2
pag. 3/11 il destinatario del trasporto in quanto parte acquirente del bene oggetto dell'obbligazione. La questione non è fondata. Con la giurisprudenza della Suprema Corte si ritiene che legittimata attiva è la parte che ha subito il danno dunque la parte che ha subito una diminuzione patrimoniale per effetto del comportamento censurato. Deve applicarsi il principio secondo cui la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa rispetto a quella del mittente ed il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto. Sul punto, la Corte di Cassazione si è espressa, ritenendo che, in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (cfr. C.C. n.19286/2014; C.C. n. 12744/99). Nel caso che interessa è provato documentalmente che il bene oggetto del trasporto fu riparato a spese di parte attrice. Risulta dal contratto allegato, quale documento n. 6 di parte, che CP_3 ebbe a concludere un contratto proprio con la società attrice avente ad oggetto la riparazione del quadro elettrico danneggiato. Pertanto, come anche affermato dalla stessa Corte, con sentenza n. 24400 del 2010, l'unico legittimato a richiedere il risarcimento dei danni deve essere individuato nella parte sulla quale ricade il pregiudizio derivante dalla perdita del carico. Nel caso de quo, (venditore e Parte_1 mittente) ha dimostrato di avere sopportato interamente le conseguenze del presunto inadempimento della Società
[...]
in quanto è rimasto incontroverso che il destina CP_2 non abbia assunto le spese di riparazione del quadro elettrico danneggiato. In virtù dell'art. 1689 c.c. la legittimazione a proporre domande risarcitorie nei confronti del vettore spetterebbe al destinatario che ha accettato la consegna. Tuttavia, deve ritenersi che la legittimazione del destinatario sia alternativa a quella del mittente. Il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui pag. 4/11 i danni esplicano il loro effetto. In sostanza, sussiste la legittimazione attiva del mittente nei confronti del vettore per il risarcimento dei danni per inesatto adempimento, a condizione che il mittente dimostri di aver subito, nella propria sfera economica e giuridica, l'incidenza negativa dell'inadempimento, senza che il destinatario ne abbia ricevuto nocumento (Trib. Milano 25/02/2019, n.1876). Parte attrice ha adeguatamente dimostrato che il danno si è prodotto nella sua sfera giuridica.
Nel merito della vicenda i fatti devono essere inquadrati nell'alveo della disciplina dettata per il contratto di trasporto diversamente da quanto esposto e domandato dalla società attrice. La società concludeva con l'odierna Parte_1 convenuta un contratto di trasporto consacrato nel documento n. 2 di parte attrice. Dall'esame del documento si evince che il trasporto fu convenuto per un “collo domestico” e nulla fu evidenziato dalla società nello spazio Parte_1 dedicato alle “special deliveri instruction” che permette alla parte committente di specificare e personalizzare le condizioni contrattuali e dunque il tipo di trasporto richiesto e pagato. Afferma parte attrice che un corriere si è recato CP_2 presso la società che deteneva il bene oggetto di trasporto con un mezzo non idoneo. La circostanza è provata dai testimoni di parte attrice con deposizione del 7 aprile 2022. In seguito al mancato primo ritiro del collo da parte di la CP_2 società attrice si interessava presso altri trasportatori fra i quali e La fattura emessa dalla società CP_4 Parte_2 conferma l'accordo raggiunto fra e Parte_2 Parte_1 ma, nulla dice sulla sorte del contratto di trasporto Parte_2
e non risolto fra parte attrice e parte convenuta. La prova testimoniale ha acclarato che un corriere si è recato presso per il ritiro del collo con un mezzo non CP_5 adeguato in quanto il collo era stato dichiarato di tipo domestico. Sempre la prova testimoniale del teste Testimone_2
ha dimostrato che la società attrice si è attivata per
[...] cercare altri preventivi quali quello di non CP_4 accettato e quello della società poi accettato. Ciò che Parte_2
pag. 5/11 non è stato chiarito dal testimone è se è stato annullato il precedente accordo contrattuale e se la società GM elettronica sia stata avvisata che sarebbe passato a ritirare il collo un corriere diverso. Il teste afferma di avere parlato con qualcuno ma non ricorda con chi. L'oggetto del contratto di trasporto è un macchinario particolarmente costoso delicato e la società attrice organizza il suo trasporto come se fosse un normale collo domestico e non avvisa la società produttrice, presso la quale il collo deve essere ritirato, del cambio di vettore. Dette circostanze non possono ricadere sulla parte convenuta che si è attrezzata per eseguire il trasporto del quale era stata incaricata e per il quale all'epoca dei fatti era operante un contratto valido ed efficace. La testimonianza della signora resa in Testimone_3 data 22/11/22, conferma che ebbe ad Parte_1 incaricare del trasporto che un primo camion, per un solo tentativo di consegna andato a vuoto, si presentava presso i loro magazzini senza poter caricare il collo. Conferma che comunicava che sarebbe tornato altro Parte_1 camion di TNT “forse special” e conferma che fu la società
[...]
ad imballare il collo e a caricarlo sul mezzo CP_5 idoneo recatosi presso i loro magazzini. Come testimoniato, I fatti avvennero a breve distanza di tempo. Non risulta che il persona di fu avvisato dell'incarico ad altro trasportatore nello specifico Parte attrice ha concluso più Parte_2 contratti aventi ad oggetto la stessa prestazione senza avvisare i contraenti e le società, come la GM elettronica, che dovevano collaborare per il buon fine della prestazione.
Sull'esito del trasporto soccorre la testimonianza del sig. il quale ha confermato che il collo è stato Testimone_4 trasportato, che è arrivato a destinazione, ma, non integro ed anzi presentava i danni che poi la società ha CP_3 riparato lavorando sul macchinario oggetto di causa. Soccorre alla comprensione delle condizioni nelle quali il collo è stato consegnato anche la testimonianza del destinatario acquirente del collo la signora legale Testimone_5 rappresentante di Parte_3
pag. 6/11 E' incontestato che il macchinario è pervenuto a destinazione non integro ma la responsabilità non può essere attribuita al trasportatore che ha accettato per il prezzo convenuto di trasportare un collo domestico senza particolari istruzioni di trasporto e senza un imballaggio adeguato. Afferma la signora che il collo era avvolto nel cartone che non arrivava Tes_5 nemmeno fino in fondo ed era circondato dalla sola pellicola. Appare dalle descrizioni, che il trasporto aveva ad oggetto un macchinario particolarmente ingombrante pesante e che doveva essere trasportato solo in verticale ed ancorato in modo che non potesse muoversi per non danneggiarsi. Nessuna delle circostanze citate è stata palesata alla società convenuta e/o stata oggetto di accordo contrattuale. Proprio dai documenti forniti dall'attore si evince che nulla di particolare fu convenuto e che non furono fornite istruzioni alla società convenuta. Risulta, a latere, che il collo non era nemmeno imballato con una modalità idonea a consentirne la conservazione in caso, pur possibile, di urto. Era circondato, nemmeno per tutta l'estensione, da cartone e nastro adesivo.
La testimonianza del sig. sentito in data 8 maggio Tes_6
2023, ha chiarito che parte attrice si era rivolta ad altro trasportatore ma non ha provato che la tipologia di trasporto richiesta fosse di tipo particolare tanto che il testimone afferma più volte che si tratta di un trasporto come altri che è chiamato a fare ogni giorno. La testimonianza ha solo provato che parte attrice aveva stipulato altro contratto per la medesima prestazione ma non ha provato la risoluzione del contratto con Controparte_2
La deposizione del teste assunta con prova delegata Tes_7 davanti al Tribunale di Brescia in data 15 Gennaio 2024, conferma che la società ebbe a contattare anche Parte_1 per concordare un preventivo ma il fatto non è in CP_4 discussione. Per quello che interessa la vicenda, conferma il teste che l'imballaggio è a carico del cliente e dunque era parte attrice a doversi preoccupare delle condizioni nelle quali il collo sarebbe stato consegnato al trasportatore. Non si può
pag. 7/11 richiamare nemmeno l'operatività dell'art. 1693 u.c. c.c. in quanto il collo era imballato e, dato che non era dichiarato il tipo di bene oggetto del contratto, il vettore non poteva avvedersi dell'inidoneità dell'imballaggio predisposto da per il tipo di macchinario. Per altro verso poi, il teste conferma che tutti coloro che eseguono attività di trasporto per indossano una CP_2 divisa e dunque colui che si è recato da per caricare il collo era perfettamente riconoscibile ed annoverabile fra il personale incaricato da CP_2
La domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art.2043 c.c. formulata dalla parte attrice non è fondata. Come emerso anche in corso di causa, dai documenti prodotti e da quelli non prodotti, emerge che fu stipulato un contratto di trasporto e che prima che le parti intervenissero a risolverlo modificarlo e/o comunque porlo nel nulla evitando gli effetti tipici, una delle parti: la convenuta eseguì l'obbligazione a suo carico. Confermato che la vicenda attiene il rapporto contrattuale di trasporto corre l'obbligo di verificare se lo stesso fu adempito con la diligenza richiesta per il tipo di obbligazione e se la parte attrice possa dolersi dell'inadempimento, a quale titolo e per quale importo. L'art. 1693 c.c. onera il vettore della responsabilità della perdita e/o dell'avaria delle cose trasportate. Incombe su di lui la prova liberatoria che il fatto della perdita o avaria sia avvenuto per caso fortuito o per fatto del mittente o per le caratteristiche dell'imballaggio. Nel caso che interessa è provato che il bene ebbe a danneggiarsi nel corso del trasporto. I testimoni che hanno deposto hanno confermato lo stato nel quale versava il bene al momento del ricevimento, hanno confermato che non poteva essere accettato dall'acquirente e che fu riparato. Quello che parimenti è stato pag. 8/11 accertato è che lo stato nel quel versava il macchinario alla consegna non deve imputarsi al vettore. Il trasporto è stato pattuito per un collo domestico senza particolari indicazioni e/o prescrizioni di trasporto che potevano essere indicate ma che non lo sono state. L'imballaggio che, come è stato testimoniato, era a cura del mittente, non era adeguato al tipo di bene oggetto di trasporto. Il macchinario non era imballato per intero e con semplice cartone inadeguato a preservarlo dagli urti che, anche all'”uomo medio”, appare insufficiente a tenere indenne un macchinario con parti elettriche che avrebbe dovuto viaggiare per tutta la durata del trasporto in verticale Per i trasporti di merci su strada, come quello per cui è causa, la responsabilità del vettore per il risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 modificato dal D.L. 82/93 convertito nella L. 162/93 applicabile, è contenuta entro limiti prestabiliti di valore, salvo il caso di danni cagionati con dolo o colpa grave, il cui onere della prova incombe sul mittente che invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all'intero valore della merce, non potendo operare la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall'art. 1693 cod. civ., che disciplina solo l'accertamento della responsabilità, e non anche la quantificazione dei danni (Cassazione civile sez. III, 12/09/2013, n.20896).
Incombe in capo al mittente, che formula la domanda, l'onere della prova del dolo o della colpa grave che determinerebbe a carico di l'obbligo di risarcire il maggior danno Controparte_2 subito dall'attore e dallo stesso quantificato nelle riparazioni di cui è stato oggetto il quadro elettrico. L'onere della prova che la perdita o nel caso sottoposto all'attenzione del giudicante, l'avaria delle merce era dovuta a colpa grave del pag. 9/11 vettore, ai fini del superamento dei limiti del risarcimento quantitativo e per ottenere il risarcimento pari al valore della riparazione, gravava sul mittente, secondo l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. Detta prova non è stata raggiunta per le motivazioni che si è ampiamente e ripetutamente indicato circa gli accordi contrattuali fra le parti. Deve essere applicato l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova, che incombe su chi invoca, nell'ambito di una responsabilità eventualmente accertata, che la perdita o avaria della merce sia dipesa da dolo o colpa grave per ottenere un risarcimento in misura più elevata. Parte attrice non ha provato la responsabilità del vettore che sola permetterebbe la qualificazione e quantificazione di un risarcimento al di sopra dei limiti di cui all'art. 1696 II comma c.c. Pertanto, in difetto di prova, fatta salva una diversa pattuizione per iscritto tra le parti, che non è argomentata nel caso di specie, e ferma restando, in riferimento ai trasporti soggetti al sistema di tariffe a forcella, l'inoperatività di detto limite per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate cagionati con dolo o colpa grave (C. cost. n. 420 del 1991), il risarcimento deve essere contenuto entro i limiti previsti dall'art. 1, l. 22 agosto 1985 n. 450, modificato dall'art. 7 d.l. n. 82 del 1993, conv. nella l. n. 162 del 1993, anche se il mittente provi che il valore o la qualità della merce perduta o avariata era superiore a quello fissato da quest'ultima norma (Cassazione civile sez. III, 18/06/2003, n.9703).
Per tutte le ragioni indicate, la domanda di parte attrice, come correttamente inquadrata in diritto non è fondata nell'an come nel quantum e deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza anche in considerazione della mancata accettazione della proposta formulata dal Giudice.
P.Q.M.
pag. 10/11 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, nella causa proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 18706/21 nei confronti di
[...]
rigetta l'eccezione di legittimazione passiva CP_1
formulata dalla parte convenuta, in accoglimento della domanda di parte convenuta, respinge le domande formulate dalla parte attrice in via principale e in via subordinata perché infondate in fatto ed in diritto;
assorbita ogni altra domanda formulata. Condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.077,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 08/04/2025.
Il Giudice Onorario
Laura Gussoni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 13014/2021
SENTENZA nella causa civile fra tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. NAPOLEONI ALESSANDRO attore e
(C.F. ), assistito Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dagli Avv. ALESSIO TOTARO – MARIALISA
TAGLIENTI - MASSIMO SPINA convenuto
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - In Via istruttoria, ammettere i mezzi di prova articolati da parte attrice in memorie nn. 2 e 3 e, ad oggi, non ammessi;
- In via principale e nel merito 1) condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 2043 c.c. - o, in subordine, ex art. 1696, c. 4, c.c. - a risarcire tutti i danni patrimoniali patiti da per il danneggiamento del Pt_1 macchinario oggetto del pendente giudizio, quantificati in € 13.218,00= oltre IVA, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. e rivalutazione, dal giorno della notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo, o per quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
2) condannare la convenuta, ex artt. 2043 e 2059 c.c., 4, a risarcire il danno d'immagine patito dall'attrice in conseguenza ai fatti dedotti in narrativa, nella misura che l'Ill.mo G.I. Vorrà quantificare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA : in via preliminare - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e titolarità del diritto di parte attrice e, conseguentemente, rigettare la domanda ex adverso svolta - in via principale e nel merito -respingere le domande svolte dall'attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate sia nell'an che nel quantum - in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nell' “an” ridurre in ogni caso la richiesta di risarcimento dell'attrice nella misura del concorso avuto per la produzione del danno;
- - applicare il limite di responsabilità vettoriale previsto ex lege. - Con riserva di ulteriormente dedurre e articolare nei termini consentiti dal rito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2021, parte attrice ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, la società per accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità di quest'ultima in ordine all'asserito danneggiamento di un macchinario, trasportato dalla per l'importo complessivo di Controparte_1 euro 13.218,00 oltre IVA e interessi. Si costituiva la società convenuta con comparsa di risposta depositata in data 19/10/21 chiedendo dichiararsi in via preliminare la carenza di legittimazione della parte attrice ed in via principale pag. 2/11 respingersi le richieste formulate perché infondate in fatto ed in diritto. In caso di accoglimento ridurre la richiesta del quantum nei limite di legge. La prima udienza si svolgeva, davanti al Giudice assegnatario della vertenza Dott.ssa Valeria Di Donato, in data 9/11/21 con note di trattazione scritta. Il Giudice assegnava i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviava per i provvedimenti istruttori all'udienza del 10/03/22. Le parti depositavano le memorie autorizzate ed all'udienza del 10/03/22 la causa veniva trattenuta a riserva. Con provvedimento del 15/03/22 ammetteva le prove orali riservando all'esito ogni altro provvedimento istruttorio. Le prove orali venivano assunte nel corso delle udienze del 07/06/22e del 22/11/22 all'esito della quale il Giudice autorizzava la prova delegata con l'audizione del teste innanzi al Tribunale di Brescia. Un Tes_1 teste di parte attrice veniva sentito nel corso dell'udienza del 8/05/23 e, all'esito dell'udienza, la causa veniva trattenuta a riserva. il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 28/06/23, formulava proposta conciliativa sulla quale invitava le parti ad esprimersi. All'udienza del 23 Ottobre 2023 parte attrice comunicava di non accettare la proposta del Giudice che veniva accettata dalla parte convenuta, la quale, insisteva per l'ammissione della CTU. In data 15/01/24 parte convenuta depositava l'esito dello svolgimento della prova delegata svoltasi innanzi a Tribunale di Brescia. All'udienza del 26/02/24 nel corso della quale veniva reiterata la richiesta di CTU a cura della parte attrice la causa veniva trattenuta a riserva. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per l'udienza di precisazione delle conclusioni da svolgersi in forma scritta alla data del 17/09/24. All'udienza indicata la causa veniva trattenuta in decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La prima questione che deve essere esaminata, attiene la domanda di carenza di legittimazione sollevata in via preliminare dalla parte convenuta. Sostiene la società
[...] che non sarebbe il mittente legittimato ad agire ma CP_2
pag. 3/11 il destinatario del trasporto in quanto parte acquirente del bene oggetto dell'obbligazione. La questione non è fondata. Con la giurisprudenza della Suprema Corte si ritiene che legittimata attiva è la parte che ha subito il danno dunque la parte che ha subito una diminuzione patrimoniale per effetto del comportamento censurato. Deve applicarsi il principio secondo cui la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa rispetto a quella del mittente ed il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto. Sul punto, la Corte di Cassazione si è espressa, ritenendo che, in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (cfr. C.C. n.19286/2014; C.C. n. 12744/99). Nel caso che interessa è provato documentalmente che il bene oggetto del trasporto fu riparato a spese di parte attrice. Risulta dal contratto allegato, quale documento n. 6 di parte, che CP_3 ebbe a concludere un contratto proprio con la società attrice avente ad oggetto la riparazione del quadro elettrico danneggiato. Pertanto, come anche affermato dalla stessa Corte, con sentenza n. 24400 del 2010, l'unico legittimato a richiedere il risarcimento dei danni deve essere individuato nella parte sulla quale ricade il pregiudizio derivante dalla perdita del carico. Nel caso de quo, (venditore e Parte_1 mittente) ha dimostrato di avere sopportato interamente le conseguenze del presunto inadempimento della Società
[...]
in quanto è rimasto incontroverso che il destina CP_2 non abbia assunto le spese di riparazione del quadro elettrico danneggiato. In virtù dell'art. 1689 c.c. la legittimazione a proporre domande risarcitorie nei confronti del vettore spetterebbe al destinatario che ha accettato la consegna. Tuttavia, deve ritenersi che la legittimazione del destinatario sia alternativa a quella del mittente. Il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui pag. 4/11 i danni esplicano il loro effetto. In sostanza, sussiste la legittimazione attiva del mittente nei confronti del vettore per il risarcimento dei danni per inesatto adempimento, a condizione che il mittente dimostri di aver subito, nella propria sfera economica e giuridica, l'incidenza negativa dell'inadempimento, senza che il destinatario ne abbia ricevuto nocumento (Trib. Milano 25/02/2019, n.1876). Parte attrice ha adeguatamente dimostrato che il danno si è prodotto nella sua sfera giuridica.
Nel merito della vicenda i fatti devono essere inquadrati nell'alveo della disciplina dettata per il contratto di trasporto diversamente da quanto esposto e domandato dalla società attrice. La società concludeva con l'odierna Parte_1 convenuta un contratto di trasporto consacrato nel documento n. 2 di parte attrice. Dall'esame del documento si evince che il trasporto fu convenuto per un “collo domestico” e nulla fu evidenziato dalla società nello spazio Parte_1 dedicato alle “special deliveri instruction” che permette alla parte committente di specificare e personalizzare le condizioni contrattuali e dunque il tipo di trasporto richiesto e pagato. Afferma parte attrice che un corriere si è recato CP_2 presso la società che deteneva il bene oggetto di trasporto con un mezzo non idoneo. La circostanza è provata dai testimoni di parte attrice con deposizione del 7 aprile 2022. In seguito al mancato primo ritiro del collo da parte di la CP_2 società attrice si interessava presso altri trasportatori fra i quali e La fattura emessa dalla società CP_4 Parte_2 conferma l'accordo raggiunto fra e Parte_2 Parte_1 ma, nulla dice sulla sorte del contratto di trasporto Parte_2
e non risolto fra parte attrice e parte convenuta. La prova testimoniale ha acclarato che un corriere si è recato presso per il ritiro del collo con un mezzo non CP_5 adeguato in quanto il collo era stato dichiarato di tipo domestico. Sempre la prova testimoniale del teste Testimone_2
ha dimostrato che la società attrice si è attivata per
[...] cercare altri preventivi quali quello di non CP_4 accettato e quello della società poi accettato. Ciò che Parte_2
pag. 5/11 non è stato chiarito dal testimone è se è stato annullato il precedente accordo contrattuale e se la società GM elettronica sia stata avvisata che sarebbe passato a ritirare il collo un corriere diverso. Il teste afferma di avere parlato con qualcuno ma non ricorda con chi. L'oggetto del contratto di trasporto è un macchinario particolarmente costoso delicato e la società attrice organizza il suo trasporto come se fosse un normale collo domestico e non avvisa la società produttrice, presso la quale il collo deve essere ritirato, del cambio di vettore. Dette circostanze non possono ricadere sulla parte convenuta che si è attrezzata per eseguire il trasporto del quale era stata incaricata e per il quale all'epoca dei fatti era operante un contratto valido ed efficace. La testimonianza della signora resa in Testimone_3 data 22/11/22, conferma che ebbe ad Parte_1 incaricare del trasporto che un primo camion, per un solo tentativo di consegna andato a vuoto, si presentava presso i loro magazzini senza poter caricare il collo. Conferma che comunicava che sarebbe tornato altro Parte_1 camion di TNT “forse special” e conferma che fu la società
[...]
ad imballare il collo e a caricarlo sul mezzo CP_5 idoneo recatosi presso i loro magazzini. Come testimoniato, I fatti avvennero a breve distanza di tempo. Non risulta che il persona di fu avvisato dell'incarico ad altro trasportatore nello specifico Parte attrice ha concluso più Parte_2 contratti aventi ad oggetto la stessa prestazione senza avvisare i contraenti e le società, come la GM elettronica, che dovevano collaborare per il buon fine della prestazione.
Sull'esito del trasporto soccorre la testimonianza del sig. il quale ha confermato che il collo è stato Testimone_4 trasportato, che è arrivato a destinazione, ma, non integro ed anzi presentava i danni che poi la società ha CP_3 riparato lavorando sul macchinario oggetto di causa. Soccorre alla comprensione delle condizioni nelle quali il collo è stato consegnato anche la testimonianza del destinatario acquirente del collo la signora legale Testimone_5 rappresentante di Parte_3
pag. 6/11 E' incontestato che il macchinario è pervenuto a destinazione non integro ma la responsabilità non può essere attribuita al trasportatore che ha accettato per il prezzo convenuto di trasportare un collo domestico senza particolari istruzioni di trasporto e senza un imballaggio adeguato. Afferma la signora che il collo era avvolto nel cartone che non arrivava Tes_5 nemmeno fino in fondo ed era circondato dalla sola pellicola. Appare dalle descrizioni, che il trasporto aveva ad oggetto un macchinario particolarmente ingombrante pesante e che doveva essere trasportato solo in verticale ed ancorato in modo che non potesse muoversi per non danneggiarsi. Nessuna delle circostanze citate è stata palesata alla società convenuta e/o stata oggetto di accordo contrattuale. Proprio dai documenti forniti dall'attore si evince che nulla di particolare fu convenuto e che non furono fornite istruzioni alla società convenuta. Risulta, a latere, che il collo non era nemmeno imballato con una modalità idonea a consentirne la conservazione in caso, pur possibile, di urto. Era circondato, nemmeno per tutta l'estensione, da cartone e nastro adesivo.
La testimonianza del sig. sentito in data 8 maggio Tes_6
2023, ha chiarito che parte attrice si era rivolta ad altro trasportatore ma non ha provato che la tipologia di trasporto richiesta fosse di tipo particolare tanto che il testimone afferma più volte che si tratta di un trasporto come altri che è chiamato a fare ogni giorno. La testimonianza ha solo provato che parte attrice aveva stipulato altro contratto per la medesima prestazione ma non ha provato la risoluzione del contratto con Controparte_2
La deposizione del teste assunta con prova delegata Tes_7 davanti al Tribunale di Brescia in data 15 Gennaio 2024, conferma che la società ebbe a contattare anche Parte_1 per concordare un preventivo ma il fatto non è in CP_4 discussione. Per quello che interessa la vicenda, conferma il teste che l'imballaggio è a carico del cliente e dunque era parte attrice a doversi preoccupare delle condizioni nelle quali il collo sarebbe stato consegnato al trasportatore. Non si può
pag. 7/11 richiamare nemmeno l'operatività dell'art. 1693 u.c. c.c. in quanto il collo era imballato e, dato che non era dichiarato il tipo di bene oggetto del contratto, il vettore non poteva avvedersi dell'inidoneità dell'imballaggio predisposto da per il tipo di macchinario. Per altro verso poi, il teste conferma che tutti coloro che eseguono attività di trasporto per indossano una CP_2 divisa e dunque colui che si è recato da per caricare il collo era perfettamente riconoscibile ed annoverabile fra il personale incaricato da CP_2
La domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art.2043 c.c. formulata dalla parte attrice non è fondata. Come emerso anche in corso di causa, dai documenti prodotti e da quelli non prodotti, emerge che fu stipulato un contratto di trasporto e che prima che le parti intervenissero a risolverlo modificarlo e/o comunque porlo nel nulla evitando gli effetti tipici, una delle parti: la convenuta eseguì l'obbligazione a suo carico. Confermato che la vicenda attiene il rapporto contrattuale di trasporto corre l'obbligo di verificare se lo stesso fu adempito con la diligenza richiesta per il tipo di obbligazione e se la parte attrice possa dolersi dell'inadempimento, a quale titolo e per quale importo. L'art. 1693 c.c. onera il vettore della responsabilità della perdita e/o dell'avaria delle cose trasportate. Incombe su di lui la prova liberatoria che il fatto della perdita o avaria sia avvenuto per caso fortuito o per fatto del mittente o per le caratteristiche dell'imballaggio. Nel caso che interessa è provato che il bene ebbe a danneggiarsi nel corso del trasporto. I testimoni che hanno deposto hanno confermato lo stato nel quale versava il bene al momento del ricevimento, hanno confermato che non poteva essere accettato dall'acquirente e che fu riparato. Quello che parimenti è stato pag. 8/11 accertato è che lo stato nel quel versava il macchinario alla consegna non deve imputarsi al vettore. Il trasporto è stato pattuito per un collo domestico senza particolari indicazioni e/o prescrizioni di trasporto che potevano essere indicate ma che non lo sono state. L'imballaggio che, come è stato testimoniato, era a cura del mittente, non era adeguato al tipo di bene oggetto di trasporto. Il macchinario non era imballato per intero e con semplice cartone inadeguato a preservarlo dagli urti che, anche all'”uomo medio”, appare insufficiente a tenere indenne un macchinario con parti elettriche che avrebbe dovuto viaggiare per tutta la durata del trasporto in verticale Per i trasporti di merci su strada, come quello per cui è causa, la responsabilità del vettore per il risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 modificato dal D.L. 82/93 convertito nella L. 162/93 applicabile, è contenuta entro limiti prestabiliti di valore, salvo il caso di danni cagionati con dolo o colpa grave, il cui onere della prova incombe sul mittente che invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all'intero valore della merce, non potendo operare la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall'art. 1693 cod. civ., che disciplina solo l'accertamento della responsabilità, e non anche la quantificazione dei danni (Cassazione civile sez. III, 12/09/2013, n.20896).
Incombe in capo al mittente, che formula la domanda, l'onere della prova del dolo o della colpa grave che determinerebbe a carico di l'obbligo di risarcire il maggior danno Controparte_2 subito dall'attore e dallo stesso quantificato nelle riparazioni di cui è stato oggetto il quadro elettrico. L'onere della prova che la perdita o nel caso sottoposto all'attenzione del giudicante, l'avaria delle merce era dovuta a colpa grave del pag. 9/11 vettore, ai fini del superamento dei limiti del risarcimento quantitativo e per ottenere il risarcimento pari al valore della riparazione, gravava sul mittente, secondo l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. Detta prova non è stata raggiunta per le motivazioni che si è ampiamente e ripetutamente indicato circa gli accordi contrattuali fra le parti. Deve essere applicato l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova, che incombe su chi invoca, nell'ambito di una responsabilità eventualmente accertata, che la perdita o avaria della merce sia dipesa da dolo o colpa grave per ottenere un risarcimento in misura più elevata. Parte attrice non ha provato la responsabilità del vettore che sola permetterebbe la qualificazione e quantificazione di un risarcimento al di sopra dei limiti di cui all'art. 1696 II comma c.c. Pertanto, in difetto di prova, fatta salva una diversa pattuizione per iscritto tra le parti, che non è argomentata nel caso di specie, e ferma restando, in riferimento ai trasporti soggetti al sistema di tariffe a forcella, l'inoperatività di detto limite per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate cagionati con dolo o colpa grave (C. cost. n. 420 del 1991), il risarcimento deve essere contenuto entro i limiti previsti dall'art. 1, l. 22 agosto 1985 n. 450, modificato dall'art. 7 d.l. n. 82 del 1993, conv. nella l. n. 162 del 1993, anche se il mittente provi che il valore o la qualità della merce perduta o avariata era superiore a quello fissato da quest'ultima norma (Cassazione civile sez. III, 18/06/2003, n.9703).
Per tutte le ragioni indicate, la domanda di parte attrice, come correttamente inquadrata in diritto non è fondata nell'an come nel quantum e deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza anche in considerazione della mancata accettazione della proposta formulata dal Giudice.
P.Q.M.
pag. 10/11 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, nella causa proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 18706/21 nei confronti di
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rigetta l'eccezione di legittimazione passiva CP_1
formulata dalla parte convenuta, in accoglimento della domanda di parte convenuta, respinge le domande formulate dalla parte attrice in via principale e in via subordinata perché infondate in fatto ed in diritto;
assorbita ogni altra domanda formulata. Condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.077,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 08/04/2025.
Il Giudice Onorario
Laura Gussoni
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