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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1666/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
AL NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 03 marzo 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1666 dell'anno 2023
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Palagiano alla via Sansonetti n. 14, CodiceFiscale_2
presso e nello studio dell'Avv. Filippo Marra (cod. fiscale ) dal quale sono CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi come da documentazione in atti;
Attori
C O N T R O
(c.f. ), in proprio ex art. 86 cpc in qualità di iscritto Controparte_1 CodiceFiscale_4
nell'Albo degli Avvocati e con studio in Castellaneta MA (Ta) alla via Soyuz n. 76/Matera, via
Conversi n. 54 ove domicilia;
Convenuto
Ove all'udienza del 10 ottobre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 189 cpc e 281quiquies cpc come novellati ex DLvo 149/ 2022 e la causa era riservata ex lege
1 per la decisione.
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
evocavano innanzi al Tribunale di Taranto l'Avv. chiedendo nei di lui confronti Controparte_1 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
e, per l'effetto,
condannare il convenuto alla restituzione di tutte le somme versategli dagli attori nonché il risarcimento dei danni subiti dagli attori nella somma che verrà ritenuta equa e/o di giustizia. In ogni
caso, il convenuto è tenuto ad indennizzare gli attori delle predette somme indebitamente versate
pari ad €3.771,50 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di causa.]
Così argomentavano gli attori le proprie richieste processuali:
[1-In data 05.04.2017, gli odierni attori, recatisi in Taranto presso lo studio dell'Avv. CP_1
, conferivano incarico professionale al predetto legale per una controversia civile relativa
[...]
a immissioni acustiche nocive ed intollerabili vertente nei confronti sia dei sigg. e CP_2 [...]
sia del sig. . Pt_3 Parte_4
2-Nell'occasione, veniva preventivato dal predetto legale una spesa complessiva di €2.500,00 a titolo
di spese ed onorari, regolarmente versata dagli attori, relativa all'attività giudiziale e stragiudiziale,
compresa la fase di negoziazione assistita, come si evince dalla nota che si produce in copia (All.to
n.1) a firma del medesimo legale . Controparte_1
3-In data 06.07.2018, poi, il predetto legale odierno convenuto provvedeva a formare e notificare ai
sigg. e ed al sig. , atto di citazione – che si allega in copia CP_2 Parte_3 Parte_4
(All.to n.02), a cui faceva seguito un procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Taranto al
R.g. n. 6027/2018.
4-In data 11.01.2019, nell'ambito del predetto procedimento civile n.6027/2018 il Tribunale di
Taranto, Giudice Dott. Raffaele Viglione emetteva Ordinanza di incompetenza – che si allega in copia
(All.to n.3);
5-Tuttavia, gli odierni attori versavano, sul conto personale del predetto legale, n.13 acconti per una
somma complessiva di €3.771,50 - di cui si producono le rispettive copia di versamento (All.to n.04)
- che non sarebbero giustificati in ragione all'attività svolta sia in sede stragiudiziale sia in sede
5 giudiziale. Ma v'è di più. Dai messaggi “WhatsApp” intercorsi tra il predetto legale Avv. CP_1
e la sig.ra che si allegano in copia (All.to n.05), si evince che diverse
[...] Parte_2
attività professionali non sono state neppure svolte, quindi sono privi di giustificazione. In
particolare, si contestano i seguenti versamenti effettuati dagli attori:
a) Euro 1.550,00 complessivi, versati su postepay (€150+150+250) e mediante bonifico (€1000,00),
per n.03 certificazioni mediche mai rilasciate da parte della dott.ssa ; Persona_1
b) Euro 850,00, versati sulla Sua carta postepay, in data 01.06.2018, per una mediazione mai posta
in essere;
c) Euro 575,00, versati sulla Sua carta postepay (€400,00 in data 18.10.2018 ed €175,00 in data
30/10/2018) per un Consulenza tecnica mai posta in essere da parte dell'Ing. CP_3
d) €796,50 versati in data 15.01.2020 per una Consulenza tecnica mai posta in essere da parte
dell'Ing. . Persona_2
In ragione di quanto sopra, dunque, gli importi incamerati dal predetto legale vanno restituiti agli
attori perché indebitamente percepiti per attività mai effettuate in ragione dell'incarico
professionale conferitogli.
6. In data 17.01.2019, poi, come richiesto dal predetto legale Avv. , gli odierni Controparte_1
esponenti effettuavano un bonifico postale in suo favore per un importo di €2.800,00 che si produce
in copia (All.to n.06), per una Istanza di regolamento di competenza in Cassazione, conclusosi con
Ordinanza di Cassazione n.154464/2020 – di cui si produce una copia (All.to n.07);
7- In data 26.09.2019, veniva rilasciata dal predetto Avv. , prima ed unica Controparte_1
fattura n.11 del 26.09.2019 – che si produce in copia (All.to n.08), per un totale di €2.801,51 e con
descrizione compensi legali procedimento civile Tribunale di Taranto.
8- In data 05.02.2020, a mezzo di racc.ta a. r. n.153622937613 di pari data – di cui si allega una copia (All.to n.09) gli esponenti ponevono in essere la revoca dall'incarico professionale e
richiedevano la restituzione della documentazione in suo possesso. Detta raccomandazione è stata
6 restituita al mittente per compiuta giacenza.
9- In ragione della predetta Ordinanza di Incompetenza, poi, i predetti attori versavano all'Avv.
RI IT, quale difensore antistatario dei predetti sigg. e , Parte_3 CP_2
quanto di loro spettanza ovvero €3.469,73 giusto atto di precetto notificato in data 21.09.2020,
come si evince da copia dei bonifici effettuati dagli attori in suo favore (all.to n.10);
10- Il predetto legale convenuto, non avendo adempiuto esattamente la propria obbligazione, in
relazione alle causali di cui innanzi, si rende indispensabile il ricorso alla competente autorità
giudiziaria. Pertanto, sin d'ora, si chiede la risoluzione del contratto per grave inadempimento, e la
restituzione delle somme versate nonché il risarcimento dei danni subiti dagli attori nella somma che
verrà ritenuta equa e/o di giustizia. In ogni caso, il convenuto è tenuto ad indennizzare gli attori delle
predette somme indebitamente versate di €3.771,50 ovvero della maggiore o minore somma che
verrà accertata nel corso del giudizio, per attività mai poste in essere;
11- Pertanto sia con nota avviso ai sensi dell'art.38, primo comma, del codice deontologico forense
(erroneamente datata 20.03.2020), inviata a mezzo Pec dal sottoscritto difensore in data 05.03.2021
- che si produce in copia (all.to n.11), sia con successiva proposta di stipula della convenzione di
negoziazione assistita del 28.01.2022 – che si produce in copia (All.to n.12), invano si invitava il
predetto avvocato a fornire eventuali chiarimenti e/o riscontro in ordine sia Controparte_1
alla contestata responsabilità professionale in ragione dell'errore posto in essere nell'individuazione
del giudice competente a trattare la materia controversa tra le parti, chiedendo se intendesse
risarcire e/o restituire tanto le predette somme versate dagli attori come testé riportato al punto
sub 09 pari ad €3.469,73 ovvero comunicare gli estremi della sua polizza assicurativa per poter
inoltrare la richiesta di risarcimento all'Assicurazione; quanto le suddette contestate somme
indebitamente versate dagli odierni attori, come testé riportato al punto sub 05, con riserva di
risarcimento dei danni.]
Si costituiva con comparsa di risposta il convenuto rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
7 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare la domanda di parte attrice per i motivi di cui in narrativa,
ritenuti rilevanti ed assorbenti rispetto al merito, dichiarare la propria incompetenza per valore ex art. 10 c.p.c. con consequenziale condanna ex adverso alle spese e competenze del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, chiedendo espressa condanna di parte
convenuta ex art. 96 c.p.c.. In via gradata concedere termine ex art. 183 c.p.c. Salvezze illimitate”.
Così argomentava le proprie richieste l'Avv. : Controparte_1
[Si eccepisce preliminarmente l'incompetenza per valore. Ai fini della determinazione della
competenza si deve far riferimento al contenuto concreto della domanda così come proposta dalla
parte attrice Trattasi nella fattispecie di causa relativa a responsabilità professionale per attività
svolta pari ad € 3.771,50, di cui se ne chiede la restituzione e, pertanto, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il
valore della seguente procedura è ben circoscritto e determinato, di competenza del Giudice di Pace;
eccezione tra l'altro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. L'On.le Tribunale è incompetente a
decidere, poichè il valore determinato della combinazione del petitum e della causa petendi, è
inferiore a Euro 5.000,00;
La causa petendi, tra l'altro è estremamente confusionaria e farneticosa, frutto di un caos di idee
ove non si comprende se si parla di responsabilità professionale ovvero restituzione di somme (più
plausibile) che, determina un notevole restringimento del diritto di difesa del convenuto (art. 24
Costituzione Italiana), rendendo irrimediabilmente il libello introduttivo passibile di radicale nullità.
Nel merito la domanda è comunque infondata in fatto e in diritto e, pertanto, deve essere respinta,
facendo espresso rinvio alla specifica trattazione qualora la doglianza principale non sia valutata in
quanto tale con richiesta sin d'ora di concessione dei termini ex art. 183 cpc. ]
II.- Infondata è l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto.
La domanda attrice è articolata su due differenti capi tra loro indipendenti ed autonomi come fatto palese dalla lettura delle conclusioni rassegnate che si ritrascrivono:
[accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione di tutte le somme versategli dagli attori nonché il
8 risarcimento dei danni subiti dagli attori nella somma che verrà ritenuta equa e/o di giustizia. In ogni
caso, il convenuto è tenuto ad indennizzare gli attori delle predette somme indebitamente versate pari ad €3.771,50 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di causa.]
Alla richiesta di restituzione della somma di euro 3771,50 si aggiunge quella avente ad oggetto il risarcimento del danno formulata in modo indeterminabile e, quindi, di valore indeterminabile.
Il cumulo oggettivo del valore dei due capi autonomi di domanda effettuato ai sensi dell'art. 10
comma 2 cpc supera il limite che segna la competenza per valore del GdP, onde correttamente gli attori hanno adito il Tribunale.
III.- Gli attori configurano una ipotesi di colpa professionale dell'Avv. fondandola sulla CP_1
soccombenza processuale patita con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avversario processuale nell'ambito del proc. 6027/18 r.g. Tribunale di Taranto di cui si trascrive di seguito il dispositivo:
L'art. 91 cpc, sotto la rubrica “condanna alle spese”, così dispone: “1.- Il giudice, con la sentenza che
9 chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.”
Come fatto palese dalla semplice lettura della norma, il giudice ha il dovere di regolare le spese di lite quando emette una sentenza che “chiude il processso davanti a lui”, senza essere vincolato dalla presenza di una specifica domanda di parte come invece imposto dalla regola generale dettata dall'art. 112 cpc che, sotto la rubrica “corrispondenza tra i chiesto e pronunciato”, così dispone: “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.”
Così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
“4.- In primo luogo deve osservarsi in linea generale come la pronuncia sulle spese sia, più che la statuizione su di un capo autonomo di domanda, un vero e proprio obbligo giuridico derivante al giudice direttamente dalla legge, e che diviene operativo ed attuale al momento di definizione della lite anche qualora manchi una espressa richiesta delle parti in tal senso.”(così il giudice unico dott.
AL NO nella sentenza emessa il 24 ottobre 2002 all'esito del procedimento n. 5839/2000
r.g. Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
Ne consegue logicamente che sia emendabile l'errore commesso in tema di liquidazione delle spese di lite mediante il procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 cpc per il quale la legge non prevede a sua volta il regolamento delle spese di lite, donde deve esserne esclusa la natura contenziosa.
Essendo così la condanna al pagamento delle spese di lite una mera conseguenza della soccombenza riportata a conclusione del processo mediante sentenza e come effetto legale di questa, è impossibile elevarla a segno di colpa e responsabilità dell'Avvocato che abbia assistito e difeso la parte destinataria dell'obbligo di rifusione delle spese.
Utile in tal senso si appalesa l'art. 96 cpc che, sotto la rubrica “responsabilità aggravata” così dispone:
“1.- Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei
10 danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. 2.- Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto
per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta
ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte
danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito
senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente. 3.- In
ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo'
altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata. 4.- Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice
condanna altresi' la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di
denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.”
Affinchè possa ipotizzarsi una colpa professionale dell'Avvocato è così utile e rilevante la presenza di una condanna alle spese per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, che presuppone l'accertamento della colpa grave o anche della sola imprudenza nella iniziativa giudiziaria, oppure l'inesistenza del diritto in forza del quale è stato eseguito un provvedimento cautelare, o iscritta ipoteca giudiziale, o iniziata l'esecuzione forzata.
Nessuna di tali ipotesi sembra essere stata allegata nella editio actionis come verificatasi nel giudizio patrocinati per l'attore dal convenuto Avv. . CP_1
Gli errori determinati da colpa sono peraltro emendabili mediante il sistema delle impugnazioni cui sono sottoposti i provvedimenti del giudice ai sensi degli artt. 323 e ss cpc.
Ugualmente non sembra che nella editio actionis siano stati evidenziati pronunce giudiziarie in sede di impugnazione che abbiano motivato la propria decisione con riferimento ad un errore nella difesa tecnica.
11 Ancor più non sembrano evidenziati nella editio actionis atti processuali posti in essere in palese e frontale violazione di norme di legge, apparendo gli atti prodotti, reiettivi delle ragioni dei sigg.ri
[...]
e sempre motivati con riferimento a sentenze, ovverosia ad orientamenti Pt_1 Pt_2
giurisprudenziali, che ai sensi dell'articolo 1 del codice civile rappresentano non già la fonte del diritto ma una particolare interpretazione datane dall'organo giurisdizionale da cui promanano.
In conclusione non sono state addotte prove sufficienti di un presunto inadempimento del convenuto
Avv. . CP_1
IV.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
V.- La soccombenza reciproca integrata dalla reiezione della eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto costituisce giusta causa per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta l'eccezione di incompetenza per valore formulata dal convenuto;
b) rigetta la domanda attrice;
c) compensa per intero le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 26 ottobre 2025;
Il giudice dott.AL NO
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
AL NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 03 marzo 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1666 dell'anno 2023
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Palagiano alla via Sansonetti n. 14, CodiceFiscale_2
presso e nello studio dell'Avv. Filippo Marra (cod. fiscale ) dal quale sono CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi come da documentazione in atti;
Attori
C O N T R O
(c.f. ), in proprio ex art. 86 cpc in qualità di iscritto Controparte_1 CodiceFiscale_4
nell'Albo degli Avvocati e con studio in Castellaneta MA (Ta) alla via Soyuz n. 76/Matera, via
Conversi n. 54 ove domicilia;
Convenuto
Ove all'udienza del 10 ottobre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 189 cpc e 281quiquies cpc come novellati ex DLvo 149/ 2022 e la causa era riservata ex lege
1 per la decisione.
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
evocavano innanzi al Tribunale di Taranto l'Avv. chiedendo nei di lui confronti Controparte_1 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
e, per l'effetto,
condannare il convenuto alla restituzione di tutte le somme versategli dagli attori nonché il risarcimento dei danni subiti dagli attori nella somma che verrà ritenuta equa e/o di giustizia. In ogni
caso, il convenuto è tenuto ad indennizzare gli attori delle predette somme indebitamente versate
pari ad €3.771,50 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di causa.]
Così argomentavano gli attori le proprie richieste processuali:
[1-In data 05.04.2017, gli odierni attori, recatisi in Taranto presso lo studio dell'Avv. CP_1
, conferivano incarico professionale al predetto legale per una controversia civile relativa
[...]
a immissioni acustiche nocive ed intollerabili vertente nei confronti sia dei sigg. e CP_2 [...]
sia del sig. . Pt_3 Parte_4
2-Nell'occasione, veniva preventivato dal predetto legale una spesa complessiva di €2.500,00 a titolo
di spese ed onorari, regolarmente versata dagli attori, relativa all'attività giudiziale e stragiudiziale,
compresa la fase di negoziazione assistita, come si evince dalla nota che si produce in copia (All.to
n.1) a firma del medesimo legale . Controparte_1
3-In data 06.07.2018, poi, il predetto legale odierno convenuto provvedeva a formare e notificare ai
sigg. e ed al sig. , atto di citazione – che si allega in copia CP_2 Parte_3 Parte_4
(All.to n.02), a cui faceva seguito un procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Taranto al
R.g. n. 6027/2018.
4-In data 11.01.2019, nell'ambito del predetto procedimento civile n.6027/2018 il Tribunale di
Taranto, Giudice Dott. Raffaele Viglione emetteva Ordinanza di incompetenza – che si allega in copia
(All.to n.3);
5-Tuttavia, gli odierni attori versavano, sul conto personale del predetto legale, n.13 acconti per una
somma complessiva di €3.771,50 - di cui si producono le rispettive copia di versamento (All.to n.04)
- che non sarebbero giustificati in ragione all'attività svolta sia in sede stragiudiziale sia in sede
5 giudiziale. Ma v'è di più. Dai messaggi “WhatsApp” intercorsi tra il predetto legale Avv. CP_1
e la sig.ra che si allegano in copia (All.to n.05), si evince che diverse
[...] Parte_2
attività professionali non sono state neppure svolte, quindi sono privi di giustificazione. In
particolare, si contestano i seguenti versamenti effettuati dagli attori:
a) Euro 1.550,00 complessivi, versati su postepay (€150+150+250) e mediante bonifico (€1000,00),
per n.03 certificazioni mediche mai rilasciate da parte della dott.ssa ; Persona_1
b) Euro 850,00, versati sulla Sua carta postepay, in data 01.06.2018, per una mediazione mai posta
in essere;
c) Euro 575,00, versati sulla Sua carta postepay (€400,00 in data 18.10.2018 ed €175,00 in data
30/10/2018) per un Consulenza tecnica mai posta in essere da parte dell'Ing. CP_3
d) €796,50 versati in data 15.01.2020 per una Consulenza tecnica mai posta in essere da parte
dell'Ing. . Persona_2
In ragione di quanto sopra, dunque, gli importi incamerati dal predetto legale vanno restituiti agli
attori perché indebitamente percepiti per attività mai effettuate in ragione dell'incarico
professionale conferitogli.
6. In data 17.01.2019, poi, come richiesto dal predetto legale Avv. , gli odierni Controparte_1
esponenti effettuavano un bonifico postale in suo favore per un importo di €2.800,00 che si produce
in copia (All.to n.06), per una Istanza di regolamento di competenza in Cassazione, conclusosi con
Ordinanza di Cassazione n.154464/2020 – di cui si produce una copia (All.to n.07);
7- In data 26.09.2019, veniva rilasciata dal predetto Avv. , prima ed unica Controparte_1
fattura n.11 del 26.09.2019 – che si produce in copia (All.to n.08), per un totale di €2.801,51 e con
descrizione compensi legali procedimento civile Tribunale di Taranto.
8- In data 05.02.2020, a mezzo di racc.ta a. r. n.153622937613 di pari data – di cui si allega una copia (All.to n.09) gli esponenti ponevono in essere la revoca dall'incarico professionale e
richiedevano la restituzione della documentazione in suo possesso. Detta raccomandazione è stata
6 restituita al mittente per compiuta giacenza.
9- In ragione della predetta Ordinanza di Incompetenza, poi, i predetti attori versavano all'Avv.
RI IT, quale difensore antistatario dei predetti sigg. e , Parte_3 CP_2
quanto di loro spettanza ovvero €3.469,73 giusto atto di precetto notificato in data 21.09.2020,
come si evince da copia dei bonifici effettuati dagli attori in suo favore (all.to n.10);
10- Il predetto legale convenuto, non avendo adempiuto esattamente la propria obbligazione, in
relazione alle causali di cui innanzi, si rende indispensabile il ricorso alla competente autorità
giudiziaria. Pertanto, sin d'ora, si chiede la risoluzione del contratto per grave inadempimento, e la
restituzione delle somme versate nonché il risarcimento dei danni subiti dagli attori nella somma che
verrà ritenuta equa e/o di giustizia. In ogni caso, il convenuto è tenuto ad indennizzare gli attori delle
predette somme indebitamente versate di €3.771,50 ovvero della maggiore o minore somma che
verrà accertata nel corso del giudizio, per attività mai poste in essere;
11- Pertanto sia con nota avviso ai sensi dell'art.38, primo comma, del codice deontologico forense
(erroneamente datata 20.03.2020), inviata a mezzo Pec dal sottoscritto difensore in data 05.03.2021
- che si produce in copia (all.to n.11), sia con successiva proposta di stipula della convenzione di
negoziazione assistita del 28.01.2022 – che si produce in copia (All.to n.12), invano si invitava il
predetto avvocato a fornire eventuali chiarimenti e/o riscontro in ordine sia Controparte_1
alla contestata responsabilità professionale in ragione dell'errore posto in essere nell'individuazione
del giudice competente a trattare la materia controversa tra le parti, chiedendo se intendesse
risarcire e/o restituire tanto le predette somme versate dagli attori come testé riportato al punto
sub 09 pari ad €3.469,73 ovvero comunicare gli estremi della sua polizza assicurativa per poter
inoltrare la richiesta di risarcimento all'Assicurazione; quanto le suddette contestate somme
indebitamente versate dagli odierni attori, come testé riportato al punto sub 05, con riserva di
risarcimento dei danni.]
Si costituiva con comparsa di risposta il convenuto rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
7 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare la domanda di parte attrice per i motivi di cui in narrativa,
ritenuti rilevanti ed assorbenti rispetto al merito, dichiarare la propria incompetenza per valore ex art. 10 c.p.c. con consequenziale condanna ex adverso alle spese e competenze del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, chiedendo espressa condanna di parte
convenuta ex art. 96 c.p.c.. In via gradata concedere termine ex art. 183 c.p.c. Salvezze illimitate”.
Così argomentava le proprie richieste l'Avv. : Controparte_1
[Si eccepisce preliminarmente l'incompetenza per valore. Ai fini della determinazione della
competenza si deve far riferimento al contenuto concreto della domanda così come proposta dalla
parte attrice Trattasi nella fattispecie di causa relativa a responsabilità professionale per attività
svolta pari ad € 3.771,50, di cui se ne chiede la restituzione e, pertanto, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il
valore della seguente procedura è ben circoscritto e determinato, di competenza del Giudice di Pace;
eccezione tra l'altro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. L'On.le Tribunale è incompetente a
decidere, poichè il valore determinato della combinazione del petitum e della causa petendi, è
inferiore a Euro 5.000,00;
La causa petendi, tra l'altro è estremamente confusionaria e farneticosa, frutto di un caos di idee
ove non si comprende se si parla di responsabilità professionale ovvero restituzione di somme (più
plausibile) che, determina un notevole restringimento del diritto di difesa del convenuto (art. 24
Costituzione Italiana), rendendo irrimediabilmente il libello introduttivo passibile di radicale nullità.
Nel merito la domanda è comunque infondata in fatto e in diritto e, pertanto, deve essere respinta,
facendo espresso rinvio alla specifica trattazione qualora la doglianza principale non sia valutata in
quanto tale con richiesta sin d'ora di concessione dei termini ex art. 183 cpc. ]
II.- Infondata è l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto.
La domanda attrice è articolata su due differenti capi tra loro indipendenti ed autonomi come fatto palese dalla lettura delle conclusioni rassegnate che si ritrascrivono:
[accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione di tutte le somme versategli dagli attori nonché il
8 risarcimento dei danni subiti dagli attori nella somma che verrà ritenuta equa e/o di giustizia. In ogni
caso, il convenuto è tenuto ad indennizzare gli attori delle predette somme indebitamente versate pari ad €3.771,50 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di causa.]
Alla richiesta di restituzione della somma di euro 3771,50 si aggiunge quella avente ad oggetto il risarcimento del danno formulata in modo indeterminabile e, quindi, di valore indeterminabile.
Il cumulo oggettivo del valore dei due capi autonomi di domanda effettuato ai sensi dell'art. 10
comma 2 cpc supera il limite che segna la competenza per valore del GdP, onde correttamente gli attori hanno adito il Tribunale.
III.- Gli attori configurano una ipotesi di colpa professionale dell'Avv. fondandola sulla CP_1
soccombenza processuale patita con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avversario processuale nell'ambito del proc. 6027/18 r.g. Tribunale di Taranto di cui si trascrive di seguito il dispositivo:
L'art. 91 cpc, sotto la rubrica “condanna alle spese”, così dispone: “1.- Il giudice, con la sentenza che
9 chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.”
Come fatto palese dalla semplice lettura della norma, il giudice ha il dovere di regolare le spese di lite quando emette una sentenza che “chiude il processso davanti a lui”, senza essere vincolato dalla presenza di una specifica domanda di parte come invece imposto dalla regola generale dettata dall'art. 112 cpc che, sotto la rubrica “corrispondenza tra i chiesto e pronunciato”, così dispone: “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.”
Così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
“4.- In primo luogo deve osservarsi in linea generale come la pronuncia sulle spese sia, più che la statuizione su di un capo autonomo di domanda, un vero e proprio obbligo giuridico derivante al giudice direttamente dalla legge, e che diviene operativo ed attuale al momento di definizione della lite anche qualora manchi una espressa richiesta delle parti in tal senso.”(così il giudice unico dott.
AL NO nella sentenza emessa il 24 ottobre 2002 all'esito del procedimento n. 5839/2000
r.g. Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
Ne consegue logicamente che sia emendabile l'errore commesso in tema di liquidazione delle spese di lite mediante il procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 cpc per il quale la legge non prevede a sua volta il regolamento delle spese di lite, donde deve esserne esclusa la natura contenziosa.
Essendo così la condanna al pagamento delle spese di lite una mera conseguenza della soccombenza riportata a conclusione del processo mediante sentenza e come effetto legale di questa, è impossibile elevarla a segno di colpa e responsabilità dell'Avvocato che abbia assistito e difeso la parte destinataria dell'obbligo di rifusione delle spese.
Utile in tal senso si appalesa l'art. 96 cpc che, sotto la rubrica “responsabilità aggravata” così dispone:
“1.- Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei
10 danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. 2.- Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto
per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta
ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte
danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito
senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente. 3.- In
ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo'
altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata. 4.- Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice
condanna altresi' la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di
denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.”
Affinchè possa ipotizzarsi una colpa professionale dell'Avvocato è così utile e rilevante la presenza di una condanna alle spese per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, che presuppone l'accertamento della colpa grave o anche della sola imprudenza nella iniziativa giudiziaria, oppure l'inesistenza del diritto in forza del quale è stato eseguito un provvedimento cautelare, o iscritta ipoteca giudiziale, o iniziata l'esecuzione forzata.
Nessuna di tali ipotesi sembra essere stata allegata nella editio actionis come verificatasi nel giudizio patrocinati per l'attore dal convenuto Avv. . CP_1
Gli errori determinati da colpa sono peraltro emendabili mediante il sistema delle impugnazioni cui sono sottoposti i provvedimenti del giudice ai sensi degli artt. 323 e ss cpc.
Ugualmente non sembra che nella editio actionis siano stati evidenziati pronunce giudiziarie in sede di impugnazione che abbiano motivato la propria decisione con riferimento ad un errore nella difesa tecnica.
11 Ancor più non sembrano evidenziati nella editio actionis atti processuali posti in essere in palese e frontale violazione di norme di legge, apparendo gli atti prodotti, reiettivi delle ragioni dei sigg.ri
[...]
e sempre motivati con riferimento a sentenze, ovverosia ad orientamenti Pt_1 Pt_2
giurisprudenziali, che ai sensi dell'articolo 1 del codice civile rappresentano non già la fonte del diritto ma una particolare interpretazione datane dall'organo giurisdizionale da cui promanano.
In conclusione non sono state addotte prove sufficienti di un presunto inadempimento del convenuto
Avv. . CP_1
IV.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
V.- La soccombenza reciproca integrata dalla reiezione della eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto costituisce giusta causa per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta l'eccezione di incompetenza per valore formulata dal convenuto;
b) rigetta la domanda attrice;
c) compensa per intero le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 26 ottobre 2025;
Il giudice dott.AL NO
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3