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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/08/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 881/2024 (cui è riunita la causa iscritta al n. r.g. 931/2024) promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Maria Giovanna Palma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, via Monsignor Bologna n. 35;
-ricorrente- contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo Boncristiano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via Umberto I n. 6/c
-resistente- con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.05.2024 ha adito il Tribunale di Campobasso Parte_1 perché fosse regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato il [...] dalla sua relazione con Persona_1 [...]
. Controparte_1
1 Ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso di lui e predisposizione di un calendario di visita per la madre;
la restituzione della casa familiare sita in Vinchiaturo, alla C. da 15/A, ai suoi genitori, Per_2 quali proprietari dell'immobile; di porre integralmente a suo carico le spese di mantenimento relative al figlio Per_1
ha introdotto a sua volta un procedimento, iscritto al n. r.g. Controparte_1
931/2024, nel quale ha chiesto: disporsi la collocazione del minore presso di lei, nonché l'assegnazione in suo favore della casa familiare, sita in Vinchiaturo, alla C. da Pianadoro 15/A; di porre a carico di un assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figlio minore nella misura di euro 1.500,00, con Per_1 spese straordinarie interamente a carico del di disporre la Pt_1 regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il programma che essi stavano già attuando;
di stabilire la ripartizione dell'assegno unico tra i genitori come per legge.
Con comparsa depositata in data 8.10.2024 si è altresì Controparte_1 costituita nel procedimento introdotto con ricorso del ribadendo le Pt_1 medesime richieste.
I due procedimenti sono stati riuniti all'udienza dell'11.11.2024.
Con ordinanza dell'11.12.2024, resa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., lo scrivente giudice ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti nei confronti di
[...]
disponendo l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente dello stesso presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa familiare sita in Vinchiaturo, alla C. da 15/A, regolamentando Per_2 il diritto di visita della madre , ponendo interamente a carico Controparte_1 del le spese di mantenimento del minore, ordinarie e straordinarie, Pt_1 disponendo la ripartizione degli assegni familiari tra i genitori nella misura del 50%, definendo le modalità di esercizio della potestà genitoriale.
All'udienza del 16.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti.
Il P.M. ha concluso in data 17.06.2025, con parere favorevole alle domande proposte dal ricorrente.
***
I. Il Collegio prende preliminarmente atto della circostanza per cui le parti non controvertono circa il regime di affidamento del minore – congiunto, ad entrambi i genitori – ma unicamente intorno alla collocazione del minore stesso.
In punto di diritto giova rammentare che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, il giudice deve valutare esclusivamente il suo interesse morale e materiale, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori e determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.
2 Nell'interpretare la norma richiamata, la Suprema Corte ha chiarito che la collocazione dei figli presso il padre è preferibile in tutti i casi in cui lo stesso sia in grado di offrire stabilità, sicurezza e continuità al minore (Cass. n. 30191/2019).
Ebbene, in corso di causa è emerso che il ricorrente è in grado di assicurare al figlio una presenza costante, avendo la possibilità di gestire con flessibilità i propri orari di lavoro, laddove la madre non è nelle condizioni di garantire al minore la medesima stabilità, avendo dichiarato, all'udienza dell'11.11.24, di lavorare come cameriera “per quattro giorni settimanali dalle 8:30 alle 16:30, e per gli altri due giorni dalle 12:00 alle 20:00, domenica libera”.
Tale evidenza, che ha giustificato la collocazione temporanea del minore presso il padre, non è stata allo stato superata, rilevato che parte resistente non ha rappresentato alcuna circostanza nuova, tale da indurre a rimeditare il regime di collocazione stabilito in via d'urgenza con ordinanza dell'11.12.2024.
Ne deriva che deve essere confermata la collocazione del minore Persona_1 presso il padre al quale deve essere quindi assegnata la casa Parte_1 familiare, sita in Vinchiaturo alla C. da Pianadoro 15/A, ove egli abiterà con il figlio.
Può infatti trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, e che costituisce il centro dei loro affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/08/2020, n. 16740).
Quanto al diritto di visita della madre, in mancanza di elementi nuovi, si ritiene di confermare i tempi e le modalità indicati nel calendario predisposto nell'ordinanza dell'11.12.2024, di guisa che il relativo diritto sarà esercitato come segue:
1. durante l'anno scolastico:
- ella terrà con sé il figlio due weekend al mese, prelevandolo alle 20.00 del venerdì e riportandolo a casa la domenica sera entro e non oltre le ore 20.00;
- ella terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 20.00, orario in cui lo accompagnerà a casa del padre;
- la domenica il minore starà con uno dei genitori a pranzo e con l'altro a cena, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
2. durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore starà: il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro; il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro;
3. durante le vacanze pasquali, con il criterio dell'alternanza, il minore starà l'intero periodo delle festività pasquali con uno dei genitori;
4. durante l'estate, il genitore non collocatario potrà tenere con sé il figlio per tre settimane anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
3 5. per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, i genitori avranno con sé il minore ad anni alterni;
6. compleanno del minore: ad anni alterni, il minore starà dall'uscita di scuola fino alle 16.00 con un genitore, dalle 16.00 alle 20.00 con l'altro genitore;
7. festa del papà: con il genitore che festeggia;
festa della mamma: con il genitore che festeggia;
compleanno dei genitori: con ciascun genitore che festeggia;
8. ogni giorno: una videochiamata con l'altro genitore.
Deve essere rigettata l'istanza depositata dal in data 9.05.2025, tesa Pt_1 all'adozione di un provvedimento inibitorio di divieto assoluto di contatto tra il minore e tale (compagna del fratello della ), a seguito di Persona_3 CP_1 un diverbio telefonico con il stesso, nonché alla limitazione del diritto di Pt_1 visita della tramite incontri protetti presso i Servizi Sociali CP_1 territorialmente competenti.
All'udienza del 16.06.2025, nel corso della quale si è discusso, in contraddittorio tra le parti, anche di tale questione, lo stesso ha infatti Parte_1 rappresentato che la situazione è rientrata, in quanto i sig.ri e Controparte_2
(il fratello della resistente e la sua compagna) non convivono più con Persona_3
presso la sua abitazione. Controparte_1
Non risulta del resto dagli atti che la abbia posto in essere comportamenti Per_3 inappropriati nei confronti del minore, e nemmeno vi è ragione per limitare il diritto di visita della madre del minore, prescrivendo gli incontri protetti, in assenza di elementi dai quali poter desumere un potenziale pregiudizio per il minore stesso.
II. Con riguardo al mantenimento del minore, atteso che nel ricorso introduttivo ha proposto di farsi carico al 100% delle spese ordinarie e Parte_1 straordinarie del figlio, e rilevato che la controparte non si è opposta a tale offerta, si confermano le disposizioni contenute nell'ordinanza dell'11.12.2024, ponendosi interamente a carico di le spese di mantenimento del minore. Parte_1
Relativamente agli assegni familiari, si dispone che gli stessi siano ripartiti tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, atteso che ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
III. Si conferma per il resto quanto già previsto nell'ordinanza dell'11.12.2024, in assenza di contrasto tra le parti in relazione ad ulteriori aspetti, diversi rispetto a quelli sinora affrontati.
IV. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso che l'unica ragione effettiva di contrasto ha riguardato la collocazione del figlio minore, che sugli altri aspetti vi è stata una sostanziale convergenza tra le parti e che l'iniziale animosità da loro manifestata è poi scemata in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 a) DISPONE che il minore , nato il [...], resti affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre , al quale viene pertanto assegnata la casa Parte_1 familiare, sita in Vinchiaturo, alla C. da Pianadoro 15/A, ove egli abiterà con il minore;
b) DISPONE che la madre potrà e dovrà esercitare il Controparte_1 diritto di visita nei confronti del minore secondo il calendario di visita di cui in motivazione. Viaggi, uscite ed impegni programmati dovranno essere comunicati con un anticipo di almeno una settimana, e dovranno essere condivisi tra i genitori;
c) DISPONE che le spese di mantenimento del minore, ordinarie e straordinarie, siano poste interamente a carico del padre;
Parte_1
d) DISPONE che gli assegni familiari siano ripartiti tra i genitori al 50%, come per legge;
e) CONFERMA, per il resto, le statuizioni contenute nell'ordinanza dell'11.12.2024; f) DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 5.08.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 881/2024 (cui è riunita la causa iscritta al n. r.g. 931/2024) promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Maria Giovanna Palma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, via Monsignor Bologna n. 35;
-ricorrente- contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vincenzo Boncristiano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via Umberto I n. 6/c
-resistente- con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.05.2024 ha adito il Tribunale di Campobasso Parte_1 perché fosse regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato il [...] dalla sua relazione con Persona_1 [...]
. Controparte_1
1 Ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso di lui e predisposizione di un calendario di visita per la madre;
la restituzione della casa familiare sita in Vinchiaturo, alla C. da 15/A, ai suoi genitori, Per_2 quali proprietari dell'immobile; di porre integralmente a suo carico le spese di mantenimento relative al figlio Per_1
ha introdotto a sua volta un procedimento, iscritto al n. r.g. Controparte_1
931/2024, nel quale ha chiesto: disporsi la collocazione del minore presso di lei, nonché l'assegnazione in suo favore della casa familiare, sita in Vinchiaturo, alla C. da Pianadoro 15/A; di porre a carico di un assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figlio minore nella misura di euro 1.500,00, con Per_1 spese straordinarie interamente a carico del di disporre la Pt_1 regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il programma che essi stavano già attuando;
di stabilire la ripartizione dell'assegno unico tra i genitori come per legge.
Con comparsa depositata in data 8.10.2024 si è altresì Controparte_1 costituita nel procedimento introdotto con ricorso del ribadendo le Pt_1 medesime richieste.
I due procedimenti sono stati riuniti all'udienza dell'11.11.2024.
Con ordinanza dell'11.12.2024, resa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., lo scrivente giudice ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti nei confronti di
[...]
disponendo l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente dello stesso presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa familiare sita in Vinchiaturo, alla C. da 15/A, regolamentando Per_2 il diritto di visita della madre , ponendo interamente a carico Controparte_1 del le spese di mantenimento del minore, ordinarie e straordinarie, Pt_1 disponendo la ripartizione degli assegni familiari tra i genitori nella misura del 50%, definendo le modalità di esercizio della potestà genitoriale.
All'udienza del 16.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti.
Il P.M. ha concluso in data 17.06.2025, con parere favorevole alle domande proposte dal ricorrente.
***
I. Il Collegio prende preliminarmente atto della circostanza per cui le parti non controvertono circa il regime di affidamento del minore – congiunto, ad entrambi i genitori – ma unicamente intorno alla collocazione del minore stesso.
In punto di diritto giova rammentare che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, il giudice deve valutare esclusivamente il suo interesse morale e materiale, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori e determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.
2 Nell'interpretare la norma richiamata, la Suprema Corte ha chiarito che la collocazione dei figli presso il padre è preferibile in tutti i casi in cui lo stesso sia in grado di offrire stabilità, sicurezza e continuità al minore (Cass. n. 30191/2019).
Ebbene, in corso di causa è emerso che il ricorrente è in grado di assicurare al figlio una presenza costante, avendo la possibilità di gestire con flessibilità i propri orari di lavoro, laddove la madre non è nelle condizioni di garantire al minore la medesima stabilità, avendo dichiarato, all'udienza dell'11.11.24, di lavorare come cameriera “per quattro giorni settimanali dalle 8:30 alle 16:30, e per gli altri due giorni dalle 12:00 alle 20:00, domenica libera”.
Tale evidenza, che ha giustificato la collocazione temporanea del minore presso il padre, non è stata allo stato superata, rilevato che parte resistente non ha rappresentato alcuna circostanza nuova, tale da indurre a rimeditare il regime di collocazione stabilito in via d'urgenza con ordinanza dell'11.12.2024.
Ne deriva che deve essere confermata la collocazione del minore Persona_1 presso il padre al quale deve essere quindi assegnata la casa Parte_1 familiare, sita in Vinchiaturo alla C. da Pianadoro 15/A, ove egli abiterà con il figlio.
Può infatti trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, e che costituisce il centro dei loro affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/08/2020, n. 16740).
Quanto al diritto di visita della madre, in mancanza di elementi nuovi, si ritiene di confermare i tempi e le modalità indicati nel calendario predisposto nell'ordinanza dell'11.12.2024, di guisa che il relativo diritto sarà esercitato come segue:
1. durante l'anno scolastico:
- ella terrà con sé il figlio due weekend al mese, prelevandolo alle 20.00 del venerdì e riportandolo a casa la domenica sera entro e non oltre le ore 20.00;
- ella terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 20.00, orario in cui lo accompagnerà a casa del padre;
- la domenica il minore starà con uno dei genitori a pranzo e con l'altro a cena, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
2. durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore starà: il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro; il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro;
3. durante le vacanze pasquali, con il criterio dell'alternanza, il minore starà l'intero periodo delle festività pasquali con uno dei genitori;
4. durante l'estate, il genitore non collocatario potrà tenere con sé il figlio per tre settimane anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
3 5. per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, i genitori avranno con sé il minore ad anni alterni;
6. compleanno del minore: ad anni alterni, il minore starà dall'uscita di scuola fino alle 16.00 con un genitore, dalle 16.00 alle 20.00 con l'altro genitore;
7. festa del papà: con il genitore che festeggia;
festa della mamma: con il genitore che festeggia;
compleanno dei genitori: con ciascun genitore che festeggia;
8. ogni giorno: una videochiamata con l'altro genitore.
Deve essere rigettata l'istanza depositata dal in data 9.05.2025, tesa Pt_1 all'adozione di un provvedimento inibitorio di divieto assoluto di contatto tra il minore e tale (compagna del fratello della ), a seguito di Persona_3 CP_1 un diverbio telefonico con il stesso, nonché alla limitazione del diritto di Pt_1 visita della tramite incontri protetti presso i Servizi Sociali CP_1 territorialmente competenti.
All'udienza del 16.06.2025, nel corso della quale si è discusso, in contraddittorio tra le parti, anche di tale questione, lo stesso ha infatti Parte_1 rappresentato che la situazione è rientrata, in quanto i sig.ri e Controparte_2
(il fratello della resistente e la sua compagna) non convivono più con Persona_3
presso la sua abitazione. Controparte_1
Non risulta del resto dagli atti che la abbia posto in essere comportamenti Per_3 inappropriati nei confronti del minore, e nemmeno vi è ragione per limitare il diritto di visita della madre del minore, prescrivendo gli incontri protetti, in assenza di elementi dai quali poter desumere un potenziale pregiudizio per il minore stesso.
II. Con riguardo al mantenimento del minore, atteso che nel ricorso introduttivo ha proposto di farsi carico al 100% delle spese ordinarie e Parte_1 straordinarie del figlio, e rilevato che la controparte non si è opposta a tale offerta, si confermano le disposizioni contenute nell'ordinanza dell'11.12.2024, ponendosi interamente a carico di le spese di mantenimento del minore. Parte_1
Relativamente agli assegni familiari, si dispone che gli stessi siano ripartiti tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, atteso che ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
III. Si conferma per il resto quanto già previsto nell'ordinanza dell'11.12.2024, in assenza di contrasto tra le parti in relazione ad ulteriori aspetti, diversi rispetto a quelli sinora affrontati.
IV. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso che l'unica ragione effettiva di contrasto ha riguardato la collocazione del figlio minore, che sugli altri aspetti vi è stata una sostanziale convergenza tra le parti e che l'iniziale animosità da loro manifestata è poi scemata in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 a) DISPONE che il minore , nato il [...], resti affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre , al quale viene pertanto assegnata la casa Parte_1 familiare, sita in Vinchiaturo, alla C. da Pianadoro 15/A, ove egli abiterà con il minore;
b) DISPONE che la madre potrà e dovrà esercitare il Controparte_1 diritto di visita nei confronti del minore secondo il calendario di visita di cui in motivazione. Viaggi, uscite ed impegni programmati dovranno essere comunicati con un anticipo di almeno una settimana, e dovranno essere condivisi tra i genitori;
c) DISPONE che le spese di mantenimento del minore, ordinarie e straordinarie, siano poste interamente a carico del padre;
Parte_1
d) DISPONE che gli assegni familiari siano ripartiti tra i genitori al 50%, come per legge;
e) CONFERMA, per il resto, le statuizioni contenute nell'ordinanza dell'11.12.2024; f) DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 5.08.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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